TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel.
dott.ssa Sabrina CICERO Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 4557/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
2/09/24
da con avv. S. PARONI Parte_1
- parte ricorrente -
contro , contumace CP_1
- parte resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: regolamentazione affido e mantenimento figlio minore.
Conclusioni della parte ricorrente:
Nel merito:
pagina 1 di 6 1. Disporre l'affidamento super esclusivo o, in subordine, l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre
[...]
in ogni caso con collocazione presso la residenza materna. Per l'effetto di ciò, le decisioni più importanti Pt_1
nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
2. In relazione alle modalità di visita del padre con la figlia esse, per il momento, continueranno a svolgersi Per_1
presso la residenza materna, settimanalmente, previo accordo con la madre, durante i finesettimana.
3. In punto mantenimento disporre a carico del padre un contributo di giustizia. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre della minore. L'importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026.
4. Le spese straordinarie tutte necessarie per la figlia saranno sopportate dai genitori al 50% ciascuno tra i genitori
(spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive) come da Protocollo d'Intesa tra i Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di TR allegato in copia al ricorso. A precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso del genitore non collocatario dovrà ritenersi presunto ove questi, non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 5 dalla avanzata richiesta. Per ragioni di speditezza e semplicità
l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà
avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria ovvero tramite il servizio di messaggistica whatsup.
5. le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno per la misura del 100% alla madre così come l'assegno unico.
6. Si chiede di autorizzare la madre a richiedere il rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio.
7. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto:
- La ricorrente iniziava una relazione con il sig. e da tale relazione, in data 16.02.2022, CP_1
nasceva • La relazione terminava di lì a pochi mesi. La ricorrente, insieme alla figlia ha sempre Per_1
abitato e continua ad abitare presso la casa dei genitori, è studentessa iscritta all'università, non lavora, e,
pagina 2 di 6 pertanto, risulta, con a carico degli ascendenti, e , occupati, Per_1 CP_2 Persona_2
rispettivamente ingegnere e medico di base. …• La famiglia materna si fa carico delle spese di mantenimento della minore con il supporto dei nonni paterni, i quali finora hanno contribuito per il 50%
della retta dell'asilo oltre all'acquisto di vestiti e beni di prima necessità. • La minore, collocata presso la casa materna (dei nonni materni) è spesso ospite dei nonni paterni, a seconda delle necessità… • Il padre risulta essere senza lavoro e non ha mai provveduto direttamente al mantenimento della figlia. Spesso, su sollecitazione dei nonni materni, si è recato in visita a vedere la bambina, per tempi limitati. • Risulta che il padre, residente presso la casa dei genitori, allo stato, sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a seguito di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. La ricorrente non è
perfettamente a conoscenza dei fatti di reato contestati, ma dovrebbero essere collegati a delitti contro gli ascendenti (maltrattamenti nei confronti dei nonni paterni)…• Ancora, il padre risulta avere sviluppato una importante forma di ludopatia, per la quale ha sempre rifiutato di farsi aiutare. • Pur doverosa questa rappresentazione, i rapporti con il padre di sono distesi e pacifici, vi è una corrispondenza Per_1
epistolare ove la ricorrente invia le foto della bambina alla casa circondariale di via del Coroneo, in
TR… • Tuttavia, nel tempo si sono comunque riscontrate gravi difficoltà e deficienze della responsabilità genitoriale da parte del padre, che ha perso diversi lavori e si è recato in visita dalla figlia in maniera estemporanea e non programmata.
La ricorrente quindi ha rappresentato, “nel primario interesse della minore, con ogni speranza che il
giovane padre abbia la volontà di recuperare la propria responsabilità genitoriale”, la necessità di ottenerne una regolamentazione, quanto alla minore . Persona_3
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentato anche il
, il quale ha dichiarato di essere d'accordo col ricorso, ammettendo di non essere in grado di CP_1
occuparsi della minore;
come proposto dal Giudice, il resistente si è dichiarato disponibile a vedere la bambina un pomeriggio alla settimana, ed anche un sabato o domenica alternati, previo accordo con la madre e a casa della madre e della nonna materna, nonché a versare un contributo al mantenimento della figlia, anche per € 150 mensili.
pagina 3 di 6 Il Giudice ha fatto presente che è un diritto della bambina di avere un rapporto col padre e di riceverne un contributo al mantenimento, cui corrisponde un dovere del padre.
Alla successiva udienza fissata (in forma cartolare), per verificare l'andamento della situazione, ed anche in vista di un ampliamento e diversa modulazione delle visite, nonché di un eventuale formulazione di conclusioni congiunte, il Giudice ha acquisito le conclusioni della (sola) ricorrente e quindi, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, le richieste della meritano accoglimento, sia perché intrinsecamente apprezzabili e Pt_1
credibili, sia alla luce della sostanziale adesione ed assenza di contestazioni da parte del resistente, qui rimasto contumace, pur se comparso in udienza.
Essendo la convivenza tra le parti ormai cessata, è evidente la necessità di regolamentare la gestione della figlia minore Per_1
La ricorrente ha dato atto che il padre si è attenuto agli impegni assunti in udienza, nel senso che, negli ultimi mesi (tranne ultimamente per due settimane di fila), ha visto la figlia abbastanza regolarmente,
presso la casa dei nonni materni, nella giornata del venerdì, per circa un'ora/un'ora e mezza. Il CP_1
continua il proprio lavoro presso una ditta di traslochi e ha versato, a partire dal mese di gennaio, la somma di € 150,00 omnia, a titolo di mantenimento della figlia, direttamente alla madre.
Il padre vive in TR, in un appartamento in condivisione con altri lavoratori/studenti e offre tuttora una buona, ma limitata, capacità e disponibilità ad occuparsi del minore.
In un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione del padre, e pur nell'auspicio di una maggiore presenza paterna per il futuro, appare in effetti opportuno mantenere le modalità di visita attuali, conformi e rispettose altresì di bisogni ed interessi della figlia. Anche la madre, come pure i nonni, intendono tutelare il rapporto padre-figlia, avendo sempre invitato il a visitare e coltivare il rapporto con CP_1
Per_1
Tuttavia, vista la generale situazione di sostanziale assenza o difficoltà o scarsa affidabilità del padre, si ritiene che le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la minore debbano spettare alla madre, la quale, in ogni caso, metterà al corrente il padre delle informazioni sulla figlia.
pagina 4 di 6 L'esclusività dell'affido appare giustificata, alla luce del rappresentato disinteresse e scarso coinvolgimento del padre nella vita della figlia, sì da garantirne una gestione più agevole ed efficiente.
Anche la giurisprudenza di legittimità conferma che: “L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei
genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della
responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della
personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue
esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
Per quanto concerne poi il mantenimento, ove si considerino tanto i tempi di compresenza quanto le rispettive posizioni economico-reddituali dei genitori (quali emergenti dagli atti e comunque presumibili) -
fermo restando che non si tratta di effettuare mere valutazioni comparative ai fini si cui si discute -, può
avallarsi il mantenimento nella misura già indicata ed attuata di € 150,00 mensili.
Le spese straordinarie andranno ripartite al 50% come da locale Protocollo, laddove il collocamento prevalente, se non esclusivo, presso la madre giustifica l'attribuzione dell'assegno unico per intero alla stessa.
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo così dispone:
la figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre presso cui resta collocata;
Per_1 Parte_1
il padre potrà visitare la figlia presso la residenza materna, previo accordo con la madre e con Per_1
ragionevole preavviso, durante i finesettimana, un sabato o domenica alternati e/o almeno il venerdì;
il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre della minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a partire dal gennaio 2026;
le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da locale Protocollo
del Tribunale di TR (l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della pagina 5 di 6 documentazione comprovante gli esborsi dovranno avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria ovvero tramite il servizio di messaggistica whatsup);
le detrazioni fiscali e l'assegno unico familiare spetteranno per intero alla sig.ra Pt_1
la madre è autorizzata a richiedere il rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Spese compensate.
TR, 26/03/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel.
dott.ssa Sabrina CICERO Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 4557/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
2/09/24
da con avv. S. PARONI Parte_1
- parte ricorrente -
contro , contumace CP_1
- parte resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: regolamentazione affido e mantenimento figlio minore.
Conclusioni della parte ricorrente:
Nel merito:
pagina 1 di 6 1. Disporre l'affidamento super esclusivo o, in subordine, l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre
[...]
in ogni caso con collocazione presso la residenza materna. Per l'effetto di ciò, le decisioni più importanti Pt_1
nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
2. In relazione alle modalità di visita del padre con la figlia esse, per il momento, continueranno a svolgersi Per_1
presso la residenza materna, settimanalmente, previo accordo con la madre, durante i finesettimana.
3. In punto mantenimento disporre a carico del padre un contributo di giustizia. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre della minore. L'importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026.
4. Le spese straordinarie tutte necessarie per la figlia saranno sopportate dai genitori al 50% ciascuno tra i genitori
(spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive) come da Protocollo d'Intesa tra i Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di TR allegato in copia al ricorso. A precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso del genitore non collocatario dovrà ritenersi presunto ove questi, non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 5 dalla avanzata richiesta. Per ragioni di speditezza e semplicità
l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà
avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria ovvero tramite il servizio di messaggistica whatsup.
5. le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno per la misura del 100% alla madre così come l'assegno unico.
6. Si chiede di autorizzare la madre a richiedere il rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio.
7. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, esponendo quanto segue, in fatto:
- La ricorrente iniziava una relazione con il sig. e da tale relazione, in data 16.02.2022, CP_1
nasceva • La relazione terminava di lì a pochi mesi. La ricorrente, insieme alla figlia ha sempre Per_1
abitato e continua ad abitare presso la casa dei genitori, è studentessa iscritta all'università, non lavora, e,
pagina 2 di 6 pertanto, risulta, con a carico degli ascendenti, e , occupati, Per_1 CP_2 Persona_2
rispettivamente ingegnere e medico di base. …• La famiglia materna si fa carico delle spese di mantenimento della minore con il supporto dei nonni paterni, i quali finora hanno contribuito per il 50%
della retta dell'asilo oltre all'acquisto di vestiti e beni di prima necessità. • La minore, collocata presso la casa materna (dei nonni materni) è spesso ospite dei nonni paterni, a seconda delle necessità… • Il padre risulta essere senza lavoro e non ha mai provveduto direttamente al mantenimento della figlia. Spesso, su sollecitazione dei nonni materni, si è recato in visita a vedere la bambina, per tempi limitati. • Risulta che il padre, residente presso la casa dei genitori, allo stato, sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a seguito di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. La ricorrente non è
perfettamente a conoscenza dei fatti di reato contestati, ma dovrebbero essere collegati a delitti contro gli ascendenti (maltrattamenti nei confronti dei nonni paterni)…• Ancora, il padre risulta avere sviluppato una importante forma di ludopatia, per la quale ha sempre rifiutato di farsi aiutare. • Pur doverosa questa rappresentazione, i rapporti con il padre di sono distesi e pacifici, vi è una corrispondenza Per_1
epistolare ove la ricorrente invia le foto della bambina alla casa circondariale di via del Coroneo, in
TR… • Tuttavia, nel tempo si sono comunque riscontrate gravi difficoltà e deficienze della responsabilità genitoriale da parte del padre, che ha perso diversi lavori e si è recato in visita dalla figlia in maniera estemporanea e non programmata.
La ricorrente quindi ha rappresentato, “nel primario interesse della minore, con ogni speranza che il
giovane padre abbia la volontà di recuperare la propria responsabilità genitoriale”, la necessità di ottenerne una regolamentazione, quanto alla minore . Persona_3
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentato anche il
, il quale ha dichiarato di essere d'accordo col ricorso, ammettendo di non essere in grado di CP_1
occuparsi della minore;
come proposto dal Giudice, il resistente si è dichiarato disponibile a vedere la bambina un pomeriggio alla settimana, ed anche un sabato o domenica alternati, previo accordo con la madre e a casa della madre e della nonna materna, nonché a versare un contributo al mantenimento della figlia, anche per € 150 mensili.
pagina 3 di 6 Il Giudice ha fatto presente che è un diritto della bambina di avere un rapporto col padre e di riceverne un contributo al mantenimento, cui corrisponde un dovere del padre.
Alla successiva udienza fissata (in forma cartolare), per verificare l'andamento della situazione, ed anche in vista di un ampliamento e diversa modulazione delle visite, nonché di un eventuale formulazione di conclusioni congiunte, il Giudice ha acquisito le conclusioni della (sola) ricorrente e quindi, essendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, le richieste della meritano accoglimento, sia perché intrinsecamente apprezzabili e Pt_1
credibili, sia alla luce della sostanziale adesione ed assenza di contestazioni da parte del resistente, qui rimasto contumace, pur se comparso in udienza.
Essendo la convivenza tra le parti ormai cessata, è evidente la necessità di regolamentare la gestione della figlia minore Per_1
La ricorrente ha dato atto che il padre si è attenuto agli impegni assunti in udienza, nel senso che, negli ultimi mesi (tranne ultimamente per due settimane di fila), ha visto la figlia abbastanza regolarmente,
presso la casa dei nonni materni, nella giornata del venerdì, per circa un'ora/un'ora e mezza. Il CP_1
continua il proprio lavoro presso una ditta di traslochi e ha versato, a partire dal mese di gennaio, la somma di € 150,00 omnia, a titolo di mantenimento della figlia, direttamente alla madre.
Il padre vive in TR, in un appartamento in condivisione con altri lavoratori/studenti e offre tuttora una buona, ma limitata, capacità e disponibilità ad occuparsi del minore.
In un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione del padre, e pur nell'auspicio di una maggiore presenza paterna per il futuro, appare in effetti opportuno mantenere le modalità di visita attuali, conformi e rispettose altresì di bisogni ed interessi della figlia. Anche la madre, come pure i nonni, intendono tutelare il rapporto padre-figlia, avendo sempre invitato il a visitare e coltivare il rapporto con CP_1
Per_1
Tuttavia, vista la generale situazione di sostanziale assenza o difficoltà o scarsa affidabilità del padre, si ritiene che le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la minore debbano spettare alla madre, la quale, in ogni caso, metterà al corrente il padre delle informazioni sulla figlia.
pagina 4 di 6 L'esclusività dell'affido appare giustificata, alla luce del rappresentato disinteresse e scarso coinvolgimento del padre nella vita della figlia, sì da garantirne una gestione più agevole ed efficiente.
Anche la giurisprudenza di legittimità conferma che: “L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei
genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della
responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della
personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue
esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
Per quanto concerne poi il mantenimento, ove si considerino tanto i tempi di compresenza quanto le rispettive posizioni economico-reddituali dei genitori (quali emergenti dagli atti e comunque presumibili) -
fermo restando che non si tratta di effettuare mere valutazioni comparative ai fini si cui si discute -, può
avallarsi il mantenimento nella misura già indicata ed attuata di € 150,00 mensili.
Le spese straordinarie andranno ripartite al 50% come da locale Protocollo, laddove il collocamento prevalente, se non esclusivo, presso la madre giustifica l'attribuzione dell'assegno unico per intero alla stessa.
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo così dispone:
la figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre presso cui resta collocata;
Per_1 Parte_1
il padre potrà visitare la figlia presso la residenza materna, previo accordo con la madre e con Per_1
ragionevole preavviso, durante i finesettimana, un sabato o domenica alternati e/o almeno il venerdì;
il padre contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre della minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a partire dal gennaio 2026;
le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da locale Protocollo
del Tribunale di TR (l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della pagina 5 di 6 documentazione comprovante gli esborsi dovranno avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria ovvero tramite il servizio di messaggistica whatsup);
le detrazioni fiscali e l'assegno unico familiare spetteranno per intero alla sig.ra Pt_1
la madre è autorizzata a richiedere il rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Spese compensate.
TR, 26/03/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 6 di 6