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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4777/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 10 ottobre 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 04 dicembre 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 04 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 04 dicembre 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LO, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4777/2023 R.G.A.C., pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, presso lo studio dell'Avv. Cutolo Daniele (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura in calce dell'atto di citazione in appello APPELLANTE E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Casalnuovo Controparte_1 C.F._2 di Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie km 35.900 SNC, presso lo studio dell'Avv.
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2861/2022 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 31/10/2022”.
Conclusioni: Come in atti e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte,
l'appellante, spiegava gravame avverso la sentenza n. 2861/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Casoria nell'ambito del giudizio iscritto al n.
9719/2017, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 775/2017 emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario in proprio danno e in favore di (odierno appellato), per l'importo di euro Controparte_1
648,32, a titolo di note di credito emesse dalla società H3 (oggi WindTre S.p.A.) per stralcio crediti non dovuti dal . CP_1
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepita: (i)
l'improcedibilità della domanda spiegata dall'attore in primo grado, per non essere stata essa preceduta dall'espletamento del necessario tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al competente CO.RE.COM., come già eccepito in quel giudizio dalla odierna appellante;
(ii) l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure.
Ciò premesso, la detta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale in grado di appello di:
“- accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n. 2861/22 depositata il 31 ottobre 2022 e pubblicata il 22 novembre 2022, non notificata e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione , per quanto esposto al punto n. 1 del
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
presente atto di appello e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile/inammissibile;
b) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella valutazione delle prove e della natura delle note di credito del decreto ingiuntivo, in ragione di tutto quanto esposto al punto n. 2 del presente atto di appello e per
l'effetto, rigettare la domanda dell'attore in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
c) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza Parte_1 della sentenza di primo grado;
d) condannare l'appellante alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
e) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11 settembre 2023, si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, di Controparte_1 contro, sull'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avversamente proposta, richiamando il D.Lgs. n.
28/2010, art. 5, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8240/2020; Cass. n.
25611/2006), secondo cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti monitori e nelle relative opposizioni sino alla decisione sulla provvisoria esecutorietà; sul valore probatorio delle note di credito prodotte in atti nell'ambito del giudizio di primo grado, evidenziava che esse costituiscono prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1. Rigettare l'atto di appello in quanto inammissimibile, improponibile e/o improcedibile per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. Accertare e Dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità del fatto storico di cui alla prospettazione operata dall'appellante;
3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari e competenze legali, con attribuzione al procuratore antistatario, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle competenze del presente procedimento”.
Con ordinanza resa in data 14 ottobre 2024, il Giudice osservava come risultasse preliminarmente necessario disporre, nel presente grado di gravame, la sospensione del giudizio al fine di permettere alle parti l'espletamento del necessario procedimento di conciliazione innanzi al CO.RE.COM. competente, non svolto in primo grado.
Invero, afferendo il presente procedimento ad una controversia insorta tra un utente e un gestore del servizio di telecomunicazioni, trova applicazione la condizione di n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
procedibilità che impone il necessario esperimento del menzionato procedimento di conciliazione.
Peraltro, tale eccezione di procedibilità risulta essere stata ritualmente formulata dalla odierna parte appellante sin dall'introduzione del giudizio di primo grado e, tuttavia, il giudice di prime cure nulla risulta aver affermato in merito (dal che è disceso lo specifico motivo di impugnazione formulato da parte appellante nell'ambito anche del presente giudizio di gravame).
Il mancato esperimento del menzionato procedimento conciliativo, peraltro, è risultato incontestato tra le parti e, nella specie, risulta essere inconferente la difesa formulata da parte appellata secondo cui esso non si applicherebbe al procedimento monitorio. Infatti, analogamente a quanto previsto in materia di mediazione obbligatoria, se la condizione di procedibilità in discorso può considerarsi non operante nella fase strettamente monitoria, dopo la proposizione della opposizione e, dunque, col passaggio dalla fase sommaria a quella ordinaria a cognizione piena, essa ritrova piena espansione.
Inoltre, con riguardo alle conseguenze processuali del mancato esperimento del menzionato previo procedimento di conciliazione, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che in tal caso “il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sè” (cfr. Cass.,
SS.UU., 28/04/2020 n. 8241).
Peraltro, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24711/2015) ha anche affermato che pure qualora sia il giudice di appello a rilevare il mancato avveramento della suddetta condizione di procedibilità, egli non può limitarsi all'emissione di una pronuncia in mero rito, dovendo, piuttosto, “sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, mentre è rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già compiuti”.
Ciò osservato, dunque, con la menzionata ordinanza il Giudice disponeva la sospensione del processo e, contestualmente, assegnava alle parti il termine di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza, per l'instaurazione della omessa procedura di conciliazione richiamata.
Successivamente, con ricorso depositato in data 07/01/2025, l'appellante, deducendo di aver, nelle more, presentato domanda di conciliazione innanzi alla Camera di
Commercio di Napoli, riassumeva il giudizio.
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
Tutto ciò precisato, anche all'esito della disposta sospensione del processo al fine di permettere alle parti l'espletamento del mancato procedimento di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda, nonché all'esito della riassunzione dello stesso, la condizione di procedibilità sancita per legge non risulta essersi ritualmente avverata.
Ed invero, oltre alla mera presentazione della domanda di conciliazione innanzi alla
Camera di Commercio di Napoli (peraltro, proposta e provata in atti dalla parte appellante e non già dall'odierno appellato, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado e, dunque, parte sulla quale concretamente ricadeva il relativo onere — come oramai chiarito da Cass.,
SS.UU., 19596/2020 — ), le parti non hanno mai documentato in atti l'effettivo espletamento e l'esito quantomeno del primo incontro conciliativo.
Vanno, infatti, in questa sede richiamati (per analogia) i principi sanciti dalla
Suprema Corte in materia di media-conciliazione secondo cui “ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.” (cfr. Cass. 40035/2021; Cass. 18068/2019; Cass. 8473/2019).
Di fatti, a parte l'invio della PEC della mera domanda di conciliazione prodotta in atti da parte appellante in allegato al ricorso per riassunzione, alcuna delle parti ha concretamente dimostrato in atti (compresa la parte odierna appellata, sulla quale incombeva il relativo onere, come innanzi già evidenziato, e che, invece, ha serbato un comportamento totalmente inerte sul punto, essendosi completamente disinteressata sia di curare la coltivazione della procedura conciliativa in esame, sia di fornirne tempestiva dimostrazione dell'esito in atti) l'avveramento della relativa condizione di procedibilità.
Va, pertanto, accolto il primo motivo di gravame proposto da parte appellante e, di conseguenza, la sentenza appellata va integralmente annullata (non trattandosi di causa di remissione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.) e, contestualmente, la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado (convenuto-opposto e, dunque, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al primo grado) va dichiarata improcedibile.
Le spese di lite, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M.
Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause fino ad euro n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
1.100,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellante vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., per entrambi i gradi di giudizi, avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LO, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 4777/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n. 2861/2022 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 31/10/2022", pendente tra appellante – e – appellato – , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo di gravame, e per le ragioni di cui in motivazione, annulla integralmente la sentenza di primo grado e, contestualmente, dichiara improcedibile la domanda ivi proposta dall'odierno appellato (convenuto-opposto e, dunque, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al primo grado);
2. condanna parte appellata, , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1 di lite per il giudizio di primo grado, che qui si liquidano in complessivi euro
400,00 (quattrocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna parte appellata, , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante, delle spese di lite per il presente giudizio di Parte_1 gravame, che si liquidano in complessivi euro 700,00 (settecento/00), di cui euro
200,00 (duecento/00) per spese, ed euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LO)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 10 ottobre 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 04 dicembre 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 04 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 04 dicembre 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO LO, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4777/2023 R.G.A.C., pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, presso lo studio dell'Avv. Cutolo Daniele (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura in calce dell'atto di citazione in appello APPELLANTE E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Casalnuovo Controparte_1 C.F._2 di Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie km 35.900 SNC, presso lo studio dell'Avv.
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2861/2022 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 31/10/2022”.
Conclusioni: Come in atti e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte,
l'appellante, spiegava gravame avverso la sentenza n. 2861/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Casoria nell'ambito del giudizio iscritto al n.
9719/2017, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 775/2017 emesso dal medesimo Ufficio Giudiziario in proprio danno e in favore di (odierno appellato), per l'importo di euro Controparte_1
648,32, a titolo di note di credito emesse dalla società H3 (oggi WindTre S.p.A.) per stralcio crediti non dovuti dal . CP_1
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepita: (i)
l'improcedibilità della domanda spiegata dall'attore in primo grado, per non essere stata essa preceduta dall'espletamento del necessario tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al competente CO.RE.COM., come già eccepito in quel giudizio dalla odierna appellante;
(ii) l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure.
Ciò premesso, la detta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale in grado di appello di:
“- accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n. 2861/22 depositata il 31 ottobre 2022 e pubblicata il 22 novembre 2022, non notificata e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione , per quanto esposto al punto n. 1 del
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
presente atto di appello e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile/inammissibile;
b) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella valutazione delle prove e della natura delle note di credito del decreto ingiuntivo, in ragione di tutto quanto esposto al punto n. 2 del presente atto di appello e per
l'effetto, rigettare la domanda dell'attore in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
c) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza Parte_1 della sentenza di primo grado;
d) condannare l'appellante alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
e) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11 settembre 2023, si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, di Controparte_1 contro, sull'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità avversamente proposta, richiamando il D.Lgs. n.
28/2010, art. 5, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8240/2020; Cass. n.
25611/2006), secondo cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti monitori e nelle relative opposizioni sino alla decisione sulla provvisoria esecutorietà; sul valore probatorio delle note di credito prodotte in atti nell'ambito del giudizio di primo grado, evidenziava che esse costituiscono prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1. Rigettare l'atto di appello in quanto inammissimibile, improponibile e/o improcedibile per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. Accertare e Dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità del fatto storico di cui alla prospettazione operata dall'appellante;
3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari e competenze legali, con attribuzione al procuratore antistatario, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle competenze del presente procedimento”.
Con ordinanza resa in data 14 ottobre 2024, il Giudice osservava come risultasse preliminarmente necessario disporre, nel presente grado di gravame, la sospensione del giudizio al fine di permettere alle parti l'espletamento del necessario procedimento di conciliazione innanzi al CO.RE.COM. competente, non svolto in primo grado.
Invero, afferendo il presente procedimento ad una controversia insorta tra un utente e un gestore del servizio di telecomunicazioni, trova applicazione la condizione di n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
procedibilità che impone il necessario esperimento del menzionato procedimento di conciliazione.
Peraltro, tale eccezione di procedibilità risulta essere stata ritualmente formulata dalla odierna parte appellante sin dall'introduzione del giudizio di primo grado e, tuttavia, il giudice di prime cure nulla risulta aver affermato in merito (dal che è disceso lo specifico motivo di impugnazione formulato da parte appellante nell'ambito anche del presente giudizio di gravame).
Il mancato esperimento del menzionato procedimento conciliativo, peraltro, è risultato incontestato tra le parti e, nella specie, risulta essere inconferente la difesa formulata da parte appellata secondo cui esso non si applicherebbe al procedimento monitorio. Infatti, analogamente a quanto previsto in materia di mediazione obbligatoria, se la condizione di procedibilità in discorso può considerarsi non operante nella fase strettamente monitoria, dopo la proposizione della opposizione e, dunque, col passaggio dalla fase sommaria a quella ordinaria a cognizione piena, essa ritrova piena espansione.
Inoltre, con riguardo alle conseguenze processuali del mancato esperimento del menzionato previo procedimento di conciliazione, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che in tal caso “il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sè” (cfr. Cass.,
SS.UU., 28/04/2020 n. 8241).
Peraltro, sempre la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24711/2015) ha anche affermato che pure qualora sia il giudice di appello a rilevare il mancato avveramento della suddetta condizione di procedibilità, egli non può limitarsi all'emissione di una pronuncia in mero rito, dovendo, piuttosto, “sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, mentre è rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già compiuti”.
Ciò osservato, dunque, con la menzionata ordinanza il Giudice disponeva la sospensione del processo e, contestualmente, assegnava alle parti il termine di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione della relativa ordinanza, per l'instaurazione della omessa procedura di conciliazione richiamata.
Successivamente, con ricorso depositato in data 07/01/2025, l'appellante, deducendo di aver, nelle more, presentato domanda di conciliazione innanzi alla Camera di
Commercio di Napoli, riassumeva il giudizio.
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
Tutto ciò precisato, anche all'esito della disposta sospensione del processo al fine di permettere alle parti l'espletamento del mancato procedimento di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda, nonché all'esito della riassunzione dello stesso, la condizione di procedibilità sancita per legge non risulta essersi ritualmente avverata.
Ed invero, oltre alla mera presentazione della domanda di conciliazione innanzi alla
Camera di Commercio di Napoli (peraltro, proposta e provata in atti dalla parte appellante e non già dall'odierno appellato, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado e, dunque, parte sulla quale concretamente ricadeva il relativo onere — come oramai chiarito da Cass.,
SS.UU., 19596/2020 — ), le parti non hanno mai documentato in atti l'effettivo espletamento e l'esito quantomeno del primo incontro conciliativo.
Vanno, infatti, in questa sede richiamati (per analogia) i principi sanciti dalla
Suprema Corte in materia di media-conciliazione secondo cui “ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.” (cfr. Cass. 40035/2021; Cass. 18068/2019; Cass. 8473/2019).
Di fatti, a parte l'invio della PEC della mera domanda di conciliazione prodotta in atti da parte appellante in allegato al ricorso per riassunzione, alcuna delle parti ha concretamente dimostrato in atti (compresa la parte odierna appellata, sulla quale incombeva il relativo onere, come innanzi già evidenziato, e che, invece, ha serbato un comportamento totalmente inerte sul punto, essendosi completamente disinteressata sia di curare la coltivazione della procedura conciliativa in esame, sia di fornirne tempestiva dimostrazione dell'esito in atti) l'avveramento della relativa condizione di procedibilità.
Va, pertanto, accolto il primo motivo di gravame proposto da parte appellante e, di conseguenza, la sentenza appellata va integralmente annullata (non trattandosi di causa di remissione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.) e, contestualmente, la domanda proposta dall'odierno appellato in primo grado (convenuto-opposto e, dunque, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al primo grado) va dichiarata improcedibile.
Le spese di lite, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M.
Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause fino ad euro n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 4777/2023 R.G.A.C.
1.100,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellante vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., per entrambi i gradi di giudizi, avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO LO, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 4777/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n. 2861/2022 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 31/10/2022", pendente tra appellante – e – appellato – , Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo di gravame, e per le ragioni di cui in motivazione, annulla integralmente la sentenza di primo grado e, contestualmente, dichiara improcedibile la domanda ivi proposta dall'odierno appellato (convenuto-opposto e, dunque, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al primo grado);
2. condanna parte appellata, , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1 di lite per il giudizio di primo grado, che qui si liquidano in complessivi euro
400,00 (quattrocento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna parte appellata, , al pagamento, in favore di parte Controparte_1 appellante, delle spese di lite per il presente giudizio di Parte_1 gravame, che si liquidano in complessivi euro 700,00 (settecento/00), di cui euro
200,00 (duecento/00) per spese, ed euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO LO)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4777/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 6