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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810/2016 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A CAMMARATA IL 30/09/51 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Daniela La Novara
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Antonina Di Grigoli
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
NATA A L 16/01/78 CP_3 Controparte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Carmelo Nocera
CHIAMATA IN CAUSA
ANTONINO NATO A L 11/05/54 CP_4 Controparte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Loredana Tuzzolino
CHIAMATO IN CAUSA
NATO A L 01/02/52 Controparte_5 Controparte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Tanina Luisa
CHIAMATO IN CAUSA
1
07/07/90 NATA A SANTO STEFANO Controparte_7
QUISQUINA IL 07/07/90
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/03/2016 conveniva in Parte_1
giudizio, il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ed esponeva che il 27/05/2015 alle ore 16:30 circa, mentre stava percorrendo a piedi il Corso Francesco Crispi in CP_1
veniva coinvolta in una rovinosa caduta a causa dello stato di
[...]
dissesto che caratterizzava quel tratto di strada in alcun modo segnalato e, in conseguenza di ciò, riportava gravi lesioni. Proseguiva CP_ affermando che l' convenuto, in quanto proprietario doveva ritenersi responsabile dell'omessa manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro. Tanto premesso, chiedeva la condanna di quest'ultimo all'integrale risarcimento dei danni (biologico e morale) subiti, con gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria. Nel costituirsi in giudizio con comparsa del 24/05/2016, il
[...]
preliminarmente eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa , contestando nel merito il fondamento dell'atto di CP_3
citazione chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente autorizzato il evocava in Controparte_1
2 giudizio la quale nel costituirsi in giudizio preliminarmente CP_3
chiedeva anch'essa di essere autorizzata a chiamare in giudizio dichiarandosi nel merito estranea ai fatti di causa Controparte_9
ed invocando il rigetto delle domande attoree. Autorizzata anche tale chiamata in causa e ritualmente evocato in giudizio si costituiva il quale eccependo il proprio difetto di Controparte_9
legittimazione passiva nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda instava anch'esso al fine di essere autorizzato a chiamare in causa CP_9 Controparte_10
e contestando nel merito il fondamento delle Controparte_7
avverse pretese meritevoli a suo dire di reiezione. Autorizzata anche tale ulteriore chiamata in giudizio si costituiva il Controparte_5
quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della citazione contestando nel merito le pretese attoree a suo dire prive di fondamento. e Controparte_6 Controparte_7
optavano per la contumacia. Celebrata l'istruzione attraverso produzioni documentali e l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio all'udienza del 17/02/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva infine assunta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate da nei confronti del Parte_1 [...]
in ossequio alla regola di giudizio sancita Controparte_1
dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”), meritano reiezione. In via preliminare e nel rito va
3 dichiarata la contumacia dei chiamati in causa e Controparte_6
non costituitisi in giudizio benchè ritualmente Controparte_7
evocati. Ancora nel rito occorre ricordare a commento dell'eccezione sollevata dai chiamati in causa che la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (sufficientemente completa e dettagliata in ordine ai danni subiti), costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata. Inoltre, ai fini di cui all'art. 164 c.p.c. l'incertezza dell'oggetto della domanda deve essere assoluta (mentre nel caso di specie essa è da escludere in toto) e che in generale non è richiesto l'impiego nell'atto introduttivo di formule sacramentali. Nell'atto di citazione risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e costitutivi del diritto azionato, direttamente rilevanti ai fini della decisione. Si noti, peraltro, che in relazione al requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. è prevista la sanzione della nullità ex art. 164 c.p.c. soltanto con riferimento alla mancanza e non all'assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti.
Orbene va osservato brevemente come nella specie parte attrice, nel chiedere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in
4 conseguenza del comportamento tenuto dallo stesso oggetto di lite
(petitum), ha dedotto i seguenti tre fatti costitutivi (causae petendi), tra loro concorrenti eppure separatamente idonei, ove sussistenti, a sorreggere la decisione;
la qualità di proprietario della strada ove l'attrice assume essersi verificato l'incidente del convenuto;
l'obbligo in tale qualità di manutenere la strada teatro dell'incidente in ossequio al principio del neminem laedere e l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per quanto accaduto. Pertanto vizio alcuno idoneo a rendere privo di giuridica efficacia l'atto introduttivo del giudizio risulta sussistere nella specie. Appare in primo luogo necessario ancora preliminarmente e nel rito rivolgere la necessaria attenzione alla posizione processuale dei chiamati in causa. Piace a tal riguardo ricordare che la legitimatio ad causam o legittimazione ad agire la quale costituisce una condizione dell'azione va intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole bensì una decisione di merito e si risolve perciò nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già
5 secondo la prospettazione dell'attore quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva. Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa i quali sono risultati assolutamente estranei ai fatti di causa e nei cui riguardi l'ente convenuto non avrebbe potuto avanzare le domande giudizialmente dedotte accertato appunto che i chiamati in causa non erano i soggetti tenuti a subire la pronunzia giurisdizionale nei loro riguardi richiesta. Va a questo punto in linea generale innanzitutto osservato che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a
6 norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del tutto da preferire è, invece, l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioé non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti,
l'applicabilità dell'art. 2051 dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto
7 obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole affidamento nella loro apparente regolarità. Tale elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo,
e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del
8 neminem laedere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime Cont generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità. Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di “semplificazione analitica” della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile.
Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Occorre a questo punto, in riguardo al merito della vicenda in commento, ricordare che
9 la pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e alla manutenzione delle opere pubbliche, incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da prescrizioni di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del neminem laedere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus pubblicum, in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia). Perché detta situazione ricorra, è indispensabile alla luce di una giurisprudenza più che consolidata del Supremo Collegio che il pericolo in questione sia, sul piano oggettivo, non visibile, e, su quello soggettivo, non prevedibile. Orbene, nella fattispecie in esame è ravvisabile un assoluto difetto di prova proprio sul doppio e concorrente requisito sopra indicato, e in ispecie sul primo di essi, non avendo l'attrice (su cui incombeva secondo i principi generali posti dagli artt. 2043 e 2697
c.c. il relativo onere) dimostrato che lo stato di dissesto caratterizzante il tratto di strada teatro dell'incidente in parola costituisse, per le particolari circostanze del caso concreto, effettivamente un ostacolo non percepibile da persona di normale avvedutezza e, dunque, non evitabile. Peraltro, anche a prescindere da tale assorbente argomento, va rilevato che gli scarsi elementi fattuali emersi in base alle allegazioni delle parti e le emergenze processuali scaturite dall'indagine peritale espletata dall'Arch. Per_1
non hanno avuto l'effetto di lasciar connotare gli eventi dedotti
[...]
così come narrati dall'attrice. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché
10 dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. Quanto alla descrizione dello stato di dissesto del marciapiede rinvenibile negli atti di causa, è d'uopo osservare come se ne denunci se non proprio la visibilità e prevedibilità quantomeno l'evitabilità, atteso che lo stesso stato di degrado viene descritto come verosimilmente avvistabile e, in ogni caso, ad avviso di questo decidente non totalmente ignoto all'attrice la quale si presume non fosse la prima volta che percorresse quel tratto di strada. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia della pavimentazione in argomento, che date le caratteristiche dello stato dei luoghi il pericolo da essa rappresentato era visibile o quanto meno avvistabile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a camminare con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso per evitare di calpestare la zona interessata dall'irregolarità della pavimentazione del marciapiede e, conseguentemente, una possibile perdita di equilibrio. Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza dell'irregolarità della pavimentazione della strada si presume sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi non la percorra abitualmente. Detta circostanza costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, la quale, avendo verosimilmente in precedenza percorso tale tracciato, era consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto) nell'evento
11 rovinoso. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Per non dire, poi, della stessa obiettiva difficoltà di configurare, in ipotesi siffatte, una responsabilità della pubblica amministrazione, salva la prova, nella specie mancante, costituita da una rigorosa ricostruzione della dinamica del sinistro con riferimento al lasso di tempo intercorso tra il concretizzarsi sul luogo teatro dell'illecito evento dell'elemento insidioso e la sua verificazione: solo in tal caso, infatti, avuto riguardo ai necessari coefficienti soggettivi della colpevolezza, sarà possibile muoverle un rimprovero per la colpevole inerzia nell'ovviare prontamente, con gli opportuni accorgimenti, all'eliminazione della fonte di pericolo. Deve essere infine respinta la domanda di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96
c.p.c., in via riconvenzionale dal non Controparte_1
ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può
12 liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'attrice. Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in causa;
rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata in via riconvenzionale dal convenuto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
pone le spese attinenti entrambe le consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.
AGRIGENTO 12/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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