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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7371/2025 promossa da:
(C.f. ) nato a Castellammare di Stabia (NA) in [...] Parte_1 C.F._1
23.04.1970 e residente a [...]3,
e
(C.f. ) nata a Barcellona (Spagna) in [...] Parte_2 C.F._2
05/01/1979 e residente a [...],
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Grazia Pia Gargano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Bologna, in via Marsala 9
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nel 2006, nel 2008 e el Per_1 Per_2 Per_3
2012; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2021 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definitosi con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 09/11/2021;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.f. Parte_1
) nato a [...] in data [...] e C.F._1 Parte_2
(C.f. ) nata a [...] in data [...] celebrato il
[...] C.F._2
10/05/2014 in BOLOGNA (BO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna
Atto N. 148 P. 1 anno 2014;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno legalmente separati, con vincolo di rispetto reciproco;
2) affida i figli, e congiuntamente ad entrambi i genitori, che continueranno ad assumere di Per_1 Per_3 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, con collocazione paritaria tra il padre e la madre;
3) colloca i minori presso la madre, nella casa familiare sita in Bologna (BO) alla Via Giacosa n. 2;
pagina 2 di 4 4) dispone che il Sig. possa vedere e tenere con sè i figli liberamente, sulla base dei reciproci Pt_1 impegni, in base ai seguenti criteri:
- il padre vedrà i figli e li terrà con sé a weekend alterni, prelevandole il venerdì alle 18,00 e sino alle 18,30 di domenica;
- nel corso della settimana le minori trascorreranno con il padre le seguenti giornate: il lunedì ed il giovedì dalle 15,00 (orario di uscire da scuola o diverso se escono prima) e sino alle 8,00 del giorno successivo presso accompagnamento a scuola;
5) dispone che i genitori, in relazione a tempi quasi paritari di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, provvederanno al mantenimento diretto dello stesso quando si trova al loro domicilio salvo quanto previsto dal successivo punto;
6) dispone che, qualora i minori lo desiderino e ve ne sia la possibilità compatibilmente con gli impegni lavorativi degli uni e scolastici ed extrascolastici dell'altro, previa intesa tra i genitori, potranno stare con il padre o con la madre anche in periodi e per tempi diversi da quelli di cui al punto precedente. Sempre salvi diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno le ferie e le festività varie, metà con il padre e metà con la madre, secondo il calendario che i coniugi di volta in volta concorderanno, impegnandosi inoltre a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo feriale che intendono trascorrere con i figli;
7) dispone che il Sig. corrisponderà contributo fisso al mantenimento per i minori pari ad € 600,00 Pt_1 da aggiornarsi su base Istat anno per anno, mediante versamento della somma mensile anticipata sul c/c della madre;
8) dispone che le spese straordinarie e cioè quelle mediche non coperte dal servizio sanitario, le scolastiche,
e tutte le spese ricreative e sportive da ognuno separatamente sostenute, verranno rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% alla fine di ogni mese, a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
9) prende atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio nonché all'iscrizione dei figli minori nei propri passaporti;
10) prende atto che, in ordine all'abitazione sita in Bologna (BO) alla Via Giacosa n. 2, già casa coniugale, il Sig. dichiara di aver provveduto in data 28.09.2021 alla vendita alla Sig.ra della piena Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile detto;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
12) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7371/2025 promossa da:
(C.f. ) nato a Castellammare di Stabia (NA) in [...] Parte_1 C.F._1
23.04.1970 e residente a [...]3,
e
(C.f. ) nata a Barcellona (Spagna) in [...] Parte_2 C.F._2
05/01/1979 e residente a [...],
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Grazia Pia Gargano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Bologna, in via Marsala 9
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nel 2006, nel 2008 e el Per_1 Per_2 Per_3
2012; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2021 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definitosi con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 09/11/2021;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.f. Parte_1
) nato a [...] in data [...] e C.F._1 Parte_2
(C.f. ) nata a [...] in data [...] celebrato il
[...] C.F._2
10/05/2014 in BOLOGNA (BO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna
Atto N. 148 P. 1 anno 2014;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno legalmente separati, con vincolo di rispetto reciproco;
2) affida i figli, e congiuntamente ad entrambi i genitori, che continueranno ad assumere di Per_1 Per_3 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, con collocazione paritaria tra il padre e la madre;
3) colloca i minori presso la madre, nella casa familiare sita in Bologna (BO) alla Via Giacosa n. 2;
pagina 2 di 4 4) dispone che il Sig. possa vedere e tenere con sè i figli liberamente, sulla base dei reciproci Pt_1 impegni, in base ai seguenti criteri:
- il padre vedrà i figli e li terrà con sé a weekend alterni, prelevandole il venerdì alle 18,00 e sino alle 18,30 di domenica;
- nel corso della settimana le minori trascorreranno con il padre le seguenti giornate: il lunedì ed il giovedì dalle 15,00 (orario di uscire da scuola o diverso se escono prima) e sino alle 8,00 del giorno successivo presso accompagnamento a scuola;
5) dispone che i genitori, in relazione a tempi quasi paritari di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, provvederanno al mantenimento diretto dello stesso quando si trova al loro domicilio salvo quanto previsto dal successivo punto;
6) dispone che, qualora i minori lo desiderino e ve ne sia la possibilità compatibilmente con gli impegni lavorativi degli uni e scolastici ed extrascolastici dell'altro, previa intesa tra i genitori, potranno stare con il padre o con la madre anche in periodi e per tempi diversi da quelli di cui al punto precedente. Sempre salvi diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno le ferie e le festività varie, metà con il padre e metà con la madre, secondo il calendario che i coniugi di volta in volta concorderanno, impegnandosi inoltre a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo feriale che intendono trascorrere con i figli;
7) dispone che il Sig. corrisponderà contributo fisso al mantenimento per i minori pari ad € 600,00 Pt_1 da aggiornarsi su base Istat anno per anno, mediante versamento della somma mensile anticipata sul c/c della madre;
8) dispone che le spese straordinarie e cioè quelle mediche non coperte dal servizio sanitario, le scolastiche,
e tutte le spese ricreative e sportive da ognuno separatamente sostenute, verranno rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% alla fine di ogni mese, a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
9) prende atto che i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio nonché all'iscrizione dei figli minori nei propri passaporti;
10) prende atto che, in ordine all'abitazione sita in Bologna (BO) alla Via Giacosa n. 2, già casa coniugale, il Sig. dichiara di aver provveduto in data 28.09.2021 alla vendita alla Sig.ra della piena Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile detto;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
12) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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