TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto infortunio sul lavoro- percentuale di invalidità TRA
, n. AP (NA) il 11.06.1964 Parte_1
elett.te domiciliato in AP, alla Via F. Crispi n.44, presso lo studio dell'avv.to Antonio Pellicano, da cui è rappresentato\a e difeso\a, come da atti RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come da atti dall'avv. Ida Rampino RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente deduce di aver subito infortunio sul lavoro, nella qualità di dipendente, autista di TIR \ Autotrasportatore di mezzi pesanti presso la ditta con sede ad Acerra - AP, Via Molino Vecchio n.2, in data CP_2
02.07.2020, regolarmente denunciato all' che aveva definito la pratica di CP_1 infortunio, riconoscendo una menomazione dell'integrità psico – fisica da danno biologico nella misura del 011% e, per l'effetto, gli aveva corrisposto indennizzo in capitale – danno biologico - per la somma di €.12.310,21. Deduce di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale definizione, rimasta senza esito.
Asserisce la sussistenza di una percentuale di invalidità permanente superiore, pari almeno al 20%. Chiede di accertare il suo diritto al riconoscimento dei predetti postumi e alla costituzione di rendita o, in subordine, all'indennizzo in conto capitale, quale differenza rispetto a quanto già riconosciuto e liquidato, per il predetto infortunio con condanna dell convenuto al pagamento del dovuto. CP_3
Si costituiva l , deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa e CP_1 concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Disposta ed eseguita C.T.U., all'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La controversia verte, invero, sulla sussistenza del requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso, non risultando controverso che l'infortunio dedotto sia stato causato da “causa violenta” e si avvenuto in “occasione da lavoro”. Tanto premesso, quanto alla sussistenza dei postumi invalidanti ritiene, invero, questo giudicante di fare proprie le risultanze della CTU, coerente intrinsecamente e pienamente compatibile con la documentazione in atti, oltre che immune da vizi logici e fondata sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice. Scrive invero il CTU : “Il quadro menomativo secondario a detto evento acuto allo stato è possibile individuare è così di seguito individuabile I Esiti di frattura di L1 (cuneizzazione) in assenza di riverberi distali II Esiti di frattura a carico del gomito destro (paletta omerale come da esame rx del 21.7.20 versato in atti) trattata con immobilizzazione cui derivano sfumate conseguenze funzionali. Mancano elementi clinici e dati documentali per quanto concerne la segnalata frattura del IX arco costale in assenza di obiettivabili conseguenze funzionali. Considerate le risultanze degli atti e l'esame clinico- funzionale effettuato si procede alla valutazione con riferimento ai codici di cui al D.M. 12.7.00. In particolare occorre tenere presente:
Per la menomazione di cui al capo I il codice 205 per analogia e proporzionalità (anche tenendo presente dell'assenza di obiettivabili/documentati disturbi trofico-sensitivi) si può attribuire una percentuale di danno biologico nella misura dell' 9% (nove per cento) Per la menomazione di cui al capo II il codice 232 per analogia e proporzionalità tenendo presente che si trattò di un trauma modesto della paletta omerale trattata con la sola immobilizzazione in gesso e frammenti di frattura in buona posizione come attestato da esame radiografico del 21.7.2020. Percentuale di danno biologico 4% (quattro per cento) In sintesi si tratta di complesso menomativo composto e, globalmente inquadrabile nella misura del dodici per cento (12%). alla stregua del codice 275 delle tabelle in materia e pertanto non risulta indennizzabile dal CP_1 sistema assicurativo pubblicistico.” E conclude quindi ritenendo che “E' riconoscibile un grado complessivo d'inabilità pari al dodici per cento(12%) grado d'inabilità specificata dallo scrivente CTU sulla base delle risultanze dell'esame clinico effettuato e dei documenti medici disponibili, tenuto conto dei riferimenti tabellari ex D.M. 12 luglio 2000. Detta percentuale collima con quanto dichiarato dal consulente per l intervenuto alle operazioni di CP_1 specie il quale ha specificato che, nella fase di visita collegiale la CP_1 percentuale del 12% fu anche condivisa dal medico nominato dall'assicurato.” Tanto premesso, va evidenziato che il riconoscimento della predetta percentuale in fase amministrativa si evince dalle allegazioni e documentazione versata in atti dalla difesa dell – vedi provvedimento di CP_1 liquidazione della differenza per indennizzo in conto capitale nel fascicolo dell' previdenziale- e che tale circostanza appare nota, almeno in corso CP_4 di causa, alla difesa del ricorrente che ha modificato le proprie conclusioni originarie facendo riferimento alla suddetta percentuale del 12 %, in luogo dell'11% - vedi note di trattazione scritta del 19.2.2024- ai fini della proposta domanda subordinata.
Va pertanto rigettato il ricorso. Sussistono i presupposti per l'esenzione di parte privata dalle spese di lite, come da dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c sottoscritta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Rigetta il ricorso;
esenzione dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.. AP, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto infortunio sul lavoro- percentuale di invalidità TRA
, n. AP (NA) il 11.06.1964 Parte_1
elett.te domiciliato in AP, alla Via F. Crispi n.44, presso lo studio dell'avv.to Antonio Pellicano, da cui è rappresentato\a e difeso\a, come da atti RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come da atti dall'avv. Ida Rampino RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente deduce di aver subito infortunio sul lavoro, nella qualità di dipendente, autista di TIR \ Autotrasportatore di mezzi pesanti presso la ditta con sede ad Acerra - AP, Via Molino Vecchio n.2, in data CP_2
02.07.2020, regolarmente denunciato all' che aveva definito la pratica di CP_1 infortunio, riconoscendo una menomazione dell'integrità psico – fisica da danno biologico nella misura del 011% e, per l'effetto, gli aveva corrisposto indennizzo in capitale – danno biologico - per la somma di €.12.310,21. Deduce di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale definizione, rimasta senza esito.
Asserisce la sussistenza di una percentuale di invalidità permanente superiore, pari almeno al 20%. Chiede di accertare il suo diritto al riconoscimento dei predetti postumi e alla costituzione di rendita o, in subordine, all'indennizzo in conto capitale, quale differenza rispetto a quanto già riconosciuto e liquidato, per il predetto infortunio con condanna dell convenuto al pagamento del dovuto. CP_3
Si costituiva l , deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa e CP_1 concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso. Disposta ed eseguita C.T.U., all'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La controversia verte, invero, sulla sussistenza del requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso, non risultando controverso che l'infortunio dedotto sia stato causato da “causa violenta” e si avvenuto in “occasione da lavoro”. Tanto premesso, quanto alla sussistenza dei postumi invalidanti ritiene, invero, questo giudicante di fare proprie le risultanze della CTU, coerente intrinsecamente e pienamente compatibile con la documentazione in atti, oltre che immune da vizi logici e fondata sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice. Scrive invero il CTU : “Il quadro menomativo secondario a detto evento acuto allo stato è possibile individuare è così di seguito individuabile I Esiti di frattura di L1 (cuneizzazione) in assenza di riverberi distali II Esiti di frattura a carico del gomito destro (paletta omerale come da esame rx del 21.7.20 versato in atti) trattata con immobilizzazione cui derivano sfumate conseguenze funzionali. Mancano elementi clinici e dati documentali per quanto concerne la segnalata frattura del IX arco costale in assenza di obiettivabili conseguenze funzionali. Considerate le risultanze degli atti e l'esame clinico- funzionale effettuato si procede alla valutazione con riferimento ai codici di cui al D.M. 12.7.00. In particolare occorre tenere presente:
Per la menomazione di cui al capo I il codice 205 per analogia e proporzionalità (anche tenendo presente dell'assenza di obiettivabili/documentati disturbi trofico-sensitivi) si può attribuire una percentuale di danno biologico nella misura dell' 9% (nove per cento) Per la menomazione di cui al capo II il codice 232 per analogia e proporzionalità tenendo presente che si trattò di un trauma modesto della paletta omerale trattata con la sola immobilizzazione in gesso e frammenti di frattura in buona posizione come attestato da esame radiografico del 21.7.2020. Percentuale di danno biologico 4% (quattro per cento) In sintesi si tratta di complesso menomativo composto e, globalmente inquadrabile nella misura del dodici per cento (12%). alla stregua del codice 275 delle tabelle in materia e pertanto non risulta indennizzabile dal CP_1 sistema assicurativo pubblicistico.” E conclude quindi ritenendo che “E' riconoscibile un grado complessivo d'inabilità pari al dodici per cento(12%) grado d'inabilità specificata dallo scrivente CTU sulla base delle risultanze dell'esame clinico effettuato e dei documenti medici disponibili, tenuto conto dei riferimenti tabellari ex D.M. 12 luglio 2000. Detta percentuale collima con quanto dichiarato dal consulente per l intervenuto alle operazioni di CP_1 specie il quale ha specificato che, nella fase di visita collegiale la CP_1 percentuale del 12% fu anche condivisa dal medico nominato dall'assicurato.” Tanto premesso, va evidenziato che il riconoscimento della predetta percentuale in fase amministrativa si evince dalle allegazioni e documentazione versata in atti dalla difesa dell – vedi provvedimento di CP_1 liquidazione della differenza per indennizzo in conto capitale nel fascicolo dell' previdenziale- e che tale circostanza appare nota, almeno in corso CP_4 di causa, alla difesa del ricorrente che ha modificato le proprie conclusioni originarie facendo riferimento alla suddetta percentuale del 12 %, in luogo dell'11% - vedi note di trattazione scritta del 19.2.2024- ai fini della proposta domanda subordinata.
Va pertanto rigettato il ricorso. Sussistono i presupposti per l'esenzione di parte privata dalle spese di lite, come da dichiarazione in atti ex art. 152 disp att c.p.c sottoscritta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Rigetta il ricorso;
esenzione dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.. AP, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo