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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 01/12/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 539/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 539/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Casamic- Parte_1 C.F._1
ciola Terme (NA) al Corso Luigi Manzi n. 12/B, presso lo studio dell'Avv. MAZZELLA VITO
(c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ) in persona del p.t., con sede in Ischia Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(NA) alla via Iasolino n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 7.10.2024, la sig.ra ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 816/2024 del 9/4/2024 del Giudice di Pace di Ischia, resa nel procedimento recante n. RG 1222/2023, depositata in data 19/8/2024, con cui veniva accolto il suo ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione alle norme del C.d.S.
1
n. V/6248H/2023 prot. 7237/2023 del 27.02.232 (proc. R.G.N. 1222/2023) e n.
V/6985H/2023 prot.8053/2023 del 7.02.23 (proc. R.G.N. 1223/2023), emessi dal
. Controparte_1
Mediante tale verbale, l'ente contestava la violazione, accertata a mezzo sistema
“Autosc@n Speed”, presente in sulla EX S.S. 270 Isola Verde, degli artt. 142 c. 2 e CP_1
7 del CdS, in quanto il veicolo Ypsilon tg. EP896GS, di proprietà della ricorrente, avrebbe circolato ad una velocità superiore rispetto alla velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava l'illegittimità dei verbali di illecito, poichè accertati dalla Polizia Locale di Ischia a mezzo di apparecchio di rilevamento di velocità risultato privo di certificato di omologazione.
Avuto riguardo alle spese di lite, così disponeva il Giudice: “compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente della residua quota di ½ di dette spese che liquida in complessivi €
200,00 per compenso, oltre ad € 60,00 per spese anche di C.U., oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
L'appellante ha, in ultima istanza lamentato la violazione dei minimi tariffari derivanti dall'applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, ciò sulla base del conteggio allegato in atto di appello cui si fa rinvio.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il ha omesso di costituirsi. Controparte_1
Con decreto del 29.10.2025, la causa veniva rinviata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
Preliminarmente, occorre esaminare quanto disposto dal giudice di prime cure, che ha statuito che: "nel caso di specie, l'Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all'onere probatorio di cui innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, ma solo il successivo decreto di approvazione, all'uopo insufficiente giusta quanto poc'anzi illustrato. Sulla base di tanto deve dunque
2
accogliersi l'opposizione de qua, con declaratoria di illegittimità dell'accertamento contenuto nel verbale di contestazione impugnato. Le spese possono essere compensate per la metà, in considerazione della circostanza che gli ulteriori motivi di ricorso non erano fondati e della obiettiva controvertibilità della materia che ha dato luogo a pronunce giudiziali contrastanti".
Orbene va preliminarmente evidenziato come l'attuale appellante non abbia inteso proporre gravame avverso la statuizione sulle spese nella parte in cui ne ha disposto la compensazione nella misura di ½; ha solo lamentato che il residuo ½ sarebbe stato liquidato in violazione dei minimi tariffari.
Ciò chiarito, emerge dagli stessi conteggi di parte appellante come la liquidazione operata dal giudice di prime cure si collochi ben al di sopra dei minimi tariffari, indicati dallo stesso avvocato nella misura di euro 173,00 per compensi, il cui 50% (tenuto conto della non appellata compensazione della spese nella misura di ½) è pari ad euro 86,50.
Va, al contempo, rammentato che nel caso in cui la riunione dei giudizi si sia resa necessaria per evitare un abuso dell'utilizzo dello strumento processuale e cioè
l'instaurazione di più giudizi da parte dello stesso soggetto, ai fini della liquidazione delle spese, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico (cfr. in tal senso Cass. 7 luglio 2015 n. 14084); vertendosi, nel caso di specie, dell'impugnative di due multe per analoghe fattispecie e fondate su analoghi motivi, entrambe riconducibili al medesimo trasgressore, le stesse ben potevano essere proposte nell'ambito di un unico giudizio, con evidente risparmio di energie processuali.
Ciò chiarito, appare evidente come l'importo liquidato in sentenza (pari ad euro 200,00 per onorari) si ponga ben al di sopra dei minimi tariffari, corrispondenti, come detto, all'importo di euro 86,50.
Lo stesso dicasi per le spese di lite, liquidate nella misura di euro 60, ovvero in un importo superiore all'importo indicato dallo stesso appellante (euro 43,00x2= euro
86,00, importo che va ridotto di ½ per la prevista compensazione, ovvero euro 43,00); va anche in tal caso segnalato come la duplicazione del pagamento del contributo unificato consegua all'ingiustificata scelta dell'appellante di proporre due distinti ricorsi
3
pur in presenza dei suddetti presupposti.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
816/2024 del 9/4/2024 del Giudice di Pace di Ischia, nel procedimento recante n.
RG 1222/2023, depositata in data 19/8/2024;
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- Parte_1
ficato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Ischia il 01 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 539/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Casamic- Parte_1 C.F._1
ciola Terme (NA) al Corso Luigi Manzi n. 12/B, presso lo studio dell'Avv. MAZZELLA VITO
(c.f.: ) dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ) in persona del p.t., con sede in Ischia Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(NA) alla via Iasolino n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 7.10.2024, la sig.ra ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 816/2024 del 9/4/2024 del Giudice di Pace di Ischia, resa nel procedimento recante n. RG 1222/2023, depositata in data 19/8/2024, con cui veniva accolto il suo ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione alle norme del C.d.S.
1
n. V/6248H/2023 prot. 7237/2023 del 27.02.232 (proc. R.G.N. 1222/2023) e n.
V/6985H/2023 prot.8053/2023 del 7.02.23 (proc. R.G.N. 1223/2023), emessi dal
. Controparte_1
Mediante tale verbale, l'ente contestava la violazione, accertata a mezzo sistema
“Autosc@n Speed”, presente in sulla EX S.S. 270 Isola Verde, degli artt. 142 c. 2 e CP_1
7 del CdS, in quanto il veicolo Ypsilon tg. EP896GS, di proprietà della ricorrente, avrebbe circolato ad una velocità superiore rispetto alla velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.
Nello specifico, il giudice di prime cure rilevava l'illegittimità dei verbali di illecito, poichè accertati dalla Polizia Locale di Ischia a mezzo di apparecchio di rilevamento di velocità risultato privo di certificato di omologazione.
Avuto riguardo alle spese di lite, così disponeva il Giudice: “compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente della residua quota di ½ di dette spese che liquida in complessivi €
200,00 per compenso, oltre ad € 60,00 per spese anche di C.U., oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
L'appellante ha, in ultima istanza lamentato la violazione dei minimi tariffari derivanti dall'applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, ciò sulla base del conteggio allegato in atto di appello cui si fa rinvio.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il ha omesso di costituirsi. Controparte_1
Con decreto del 29.10.2025, la causa veniva rinviata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
Preliminarmente, occorre esaminare quanto disposto dal giudice di prime cure, che ha statuito che: "nel caso di specie, l'Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all'onere probatorio di cui innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, ma solo il successivo decreto di approvazione, all'uopo insufficiente giusta quanto poc'anzi illustrato. Sulla base di tanto deve dunque
2
accogliersi l'opposizione de qua, con declaratoria di illegittimità dell'accertamento contenuto nel verbale di contestazione impugnato. Le spese possono essere compensate per la metà, in considerazione della circostanza che gli ulteriori motivi di ricorso non erano fondati e della obiettiva controvertibilità della materia che ha dato luogo a pronunce giudiziali contrastanti".
Orbene va preliminarmente evidenziato come l'attuale appellante non abbia inteso proporre gravame avverso la statuizione sulle spese nella parte in cui ne ha disposto la compensazione nella misura di ½; ha solo lamentato che il residuo ½ sarebbe stato liquidato in violazione dei minimi tariffari.
Ciò chiarito, emerge dagli stessi conteggi di parte appellante come la liquidazione operata dal giudice di prime cure si collochi ben al di sopra dei minimi tariffari, indicati dallo stesso avvocato nella misura di euro 173,00 per compensi, il cui 50% (tenuto conto della non appellata compensazione della spese nella misura di ½) è pari ad euro 86,50.
Va, al contempo, rammentato che nel caso in cui la riunione dei giudizi si sia resa necessaria per evitare un abuso dell'utilizzo dello strumento processuale e cioè
l'instaurazione di più giudizi da parte dello stesso soggetto, ai fini della liquidazione delle spese, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico (cfr. in tal senso Cass. 7 luglio 2015 n. 14084); vertendosi, nel caso di specie, dell'impugnative di due multe per analoghe fattispecie e fondate su analoghi motivi, entrambe riconducibili al medesimo trasgressore, le stesse ben potevano essere proposte nell'ambito di un unico giudizio, con evidente risparmio di energie processuali.
Ciò chiarito, appare evidente come l'importo liquidato in sentenza (pari ad euro 200,00 per onorari) si ponga ben al di sopra dei minimi tariffari, corrispondenti, come detto, all'importo di euro 86,50.
Lo stesso dicasi per le spese di lite, liquidate nella misura di euro 60, ovvero in un importo superiore all'importo indicato dallo stesso appellante (euro 43,00x2= euro
86,00, importo che va ridotto di ½ per la prevista compensazione, ovvero euro 43,00); va anche in tal caso segnalato come la duplicazione del pagamento del contributo unificato consegua all'ingiustificata scelta dell'appellante di proporre due distinti ricorsi
3
pur in presenza dei suddetti presupposti.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
816/2024 del 9/4/2024 del Giudice di Pace di Ischia, nel procedimento recante n.
RG 1222/2023, depositata in data 19/8/2024;
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- Parte_1
ficato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Ischia il 01 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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