Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
In tema di revisione dei corrispettivi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la legge 21 dicembre 1974 n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non introduce modifiche alla precedente normativa, circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione, con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere non venga positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito od implicito - che per essere valido ed efficace deve provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente - del compenso revisionale (fattispecie anteriore all'introduzione di un diverso meccanismo di adeguamento all'inflazione da parte della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente Aggiunto F.F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere
Dott. Massimo GENGHINI "
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO "
Dott. Mario Rosario VIGNALE "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Giovanni PRESTIPINO "
Dott. Erminio RAVAGNANI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 11363/97 23/9/97 R.G. proposto da
IMPRESA DOTT. NI ST COSTRUZIONI S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore EM DI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario Cannata, difesa dall'Avv. Carlo Colapinto in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, intimato per far regolare la giurisdizione nella controversia pendente tra le parti davanti al Tribunale di Trani in seguito ad atto di citazione notificato dall'Impresa Di AT al Comune di Andria in data 15.10.1996.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 18 marzo 1999, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre del 1996 l'Impresa Dott. NI DI CO S. r. l. convenne in giudizio il Comune di Andria davanti al Tribunale di Trani per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 225.992.929 con gli dalla domanda e con il risarcimento del maggior danno interessi da svalutazione monetaria, esponendo: che, con convenzione dell'8.1.1990, rep. n. 360, le era stata data in concessione da detto Comune la progettazione e la costruzione di cinque scuole materne per un importo netto di L. 3.703.615.271; che per l'ultimazione dei lavori, iniziati il 19 giugno 1990, era stata fissata la data del 14 gennaio 1991; che tali lavori erano rimasti sospesi dal 29 luglio al 1^ novembre 1990 e dal 29 novembre 1991 al 3 maggio 1992, per cui il nuovo termine di ultimazione era stato fissato al 30 giugno 1992; che in data 4 settembre 1992 era stato emesso certificato di pagamento n. 4R per il pagamento della prima rata revisione prezzi a tutto il 30 giugno 1992 dell'importo di L. 154.457.086 e che tale rata, nonostante ripetuti solleciti, non era stata ancora pagata, per cui dovevano trovare applicazione, per il ritardo, gli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, richiamati dall'articolo unico della legge 21.12.1974 n. 700, e il primo comma dell'art. 4 L.10.12.1981 n. 741.
Il Comune di Andria si costituì, eccependo pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e deducendo, nel merito, la non riconducibilità del rapporto de quo ad un contratto di appalto, bensì a quello di concessione di progettazione e costruzione, nonché la decadenza dell'attrice dalla possibilità di avanzare pretese a titolo di revisione prezzi.
Prima di qualsiasi decisione da parte del giudice adito l'Impresa DI propone ricorso per regolamento di giurisdizione.
Il Comune di Andria non svolge attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel confutare la tesi sostenuta in sede di merito dal Comune, secondo cui nessuna revisione dei prezzi era stata mai da esso riconosciuta, ne' poteva assumere rilievo il certificato di pagamento emesso dalla Direzione Lavori, le cui determinazioni non erano state mai condivise dall'Amministrazione comunale, la società ricorrente argomenta come segue:
- La legge 21.12.1974 n. 700 ha dato una nuova disciplina al pagamento degli acconti sul compenso revisionale determinando una diversa configurazione delle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla revisione dei prezzi la quale non può più considerarsi una semplice facoltà della P.A. esercitabile al di fuori del contratto, ma un vero e proprio obbligo legale contrattuale cui corrisponde un diritto soggettivo perfetto al pari di quello al pagamento degli acconti sul lavori eseguiti, come si desume dal fatto che la misura degli acconti revisionali è stabilita in quella fissa dell'85 %, che il pagamento è dovuto unitamente a quelli in conto di lavori eseguiti e che , in caso di ritardo, trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale Ministero LL.PP.;
- È principio pacifico quello che individua il criterio distintivo tra interesse legittimo e diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione dei prezzi nel riconoscimento, esplicito o anche implicito, della stessa da parte della P.A.;
- Nel caso di specie tale riconoscimento era intervenuto in maniera esplicita, come comprovato dai certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori e posti a base della citazione introduttiva del giudizio;
- A conferma di ciò vi era il fatto che lo stesso Comune di Andria, nel costituirsi davanti al Tribunale, aveva invocato, per escludere la revisione prezzi, l'art. 6 della convenzione che prevedeva, per l'ultimazione dei lavori, un termine inferiore all'anno ed aveva dedotto che il superamento di tale termine non comportava insorgenza del diritto alla revisione, sia perché mancava una pattuizione in questo senso, sia perché il ritardo nella consegna era imputabile a fatto e colpa dell'appaltatore;
- Se non che, in realtà, la mancata previsione contrattuale restava legata al solo presupposto (non realizzatosi) della durata dei lavori inferiore ai dodici mesi e il protrarsi di questi oltre il termine non era affatto dovuto a colpa dell'impresa costruttrice, tanto che nell'atto di collaudo non vi era alcuna traccia di eventuali penali a suo carico, pur previste dal contratto, e che il collaudatore, anzi, aveva dato espressamente atto che i lavori erano stati compiuti entro il termine prescritto, debitamente prorogato;
- L'Impresa DI aveva costituito cauzione sulle rate di pagamento in oggetto con due polizze fideiussorie del 4.9.1992;
- La Giunta Comunale di Andria, con delibera del 18.12.1996, aveva rigettato la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'impresa, ma era evidente che tale delibera, intervenuta successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, era del tutto ininfluente sulla giurisdizione, dovendosi avere riguardo, a tal fine, giusta il disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., al momento della proposizione della domanda;
- La fattispecie di causa, del resto, non riguardava un eventuale difettoso esercizio del potere discrezionale e neppure l'ipotesi di accordata revisione parziale e di domanda dell'appaltatore intesa ad ottenerne una più ampia, ma solo ed esclusivamente il mancato pagamento della rata revisionale determinata dalla stessa amministrazione appaltante. Nessuno dei su esposti rilievi è conferente ai fini della propugnata tesi della giurisdizione del giudice ordinario sulla instaurata controversia.
Quanto all'invocata legge 21.12.1974 n. 700 va osservato che essa, come queste Sezioni Unite hanno avuto più volte occasione di affermare (v. sent.
6.6.1980 n. 3662, 8.7.1985 n. 4089), regola soltanto l'entità degli acconti da corrispondere a titolo di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche senza introdurre alcuna modifica alla precedente normativa circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno detta revisione (salvo patto contrario, da ritenersi valido fino all'entrata in vigore della L. 22.2.1973 n. 37 che lo ha espressamente vietato). Ne consegue che anche dopo la richiamata legge del 1974 la posizione soggettiva dell'appaltatore, fino a quando quel potere non sia stato positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito od implicito del compenso revisionale (ora sostituito dal diverso meccanismo di adeguamento all'inflazione introdotto dalla legge quadro 11.2.1994 n. 109 in materia di lavori pubblici) ha natura e consistenza di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
Di tanto è ben consapevole, del resto, la società ricorrente la quale, infatti, a sostegno della propria tesi, adduce essenzialmente che quel riconoscimento era espressamente intervenuto attraverso ali emessi certificati di pagamento relativi alle rate della revisione.
Se non che, come riferisce la stessa società, tali certificati provenivano dal direttore dei lavori e il pagamento delle rate non è mai avvenuto da parte del Comune di Andria il quale, anzi, con delibera di Giunta del 18.12.1996, sia pure posteriore all'instaurazione del giudizio, ha espressamente rigettato la richiesta di revisione, per cui non è in alcun modo a parlarsi di riconoscimento della stessa.
Tale riconoscimento, infatti, per essere valido ed efficace deve provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'Ente (nel caso di specie dal Consiglio Comunale) e tale non può certamente ritenersi il direttore dei lavori che è un semplice organo interno di natura tecnica del tutto inidoneo a vincolare l'Ente stesso (v. sent. 19.5.1983 n. 3450, 6.5.1994 n. 4388). Alla stregua delle osservazioni che precedono, restando assorbito ogni altro argomento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
L A C O R T E
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999