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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12572/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Amina Simonetti Presidente
Dott. Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Torino, in persona del legale Parte_1
rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Edoardo Ginella, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 19 , con sede a Milano, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eduardo Montella, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società attrice: Voglia il Tribunale,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque illegittima,
Contr invalida ed in ogni caso priva di effetti la delibera dell'assemblea del Consiglio Direttivo del –
adottata in data 23/02/2022 nella parte in cui ha applicato alla Controparte_1
una sanzione gravissima con pena pecuniaria di € 36.000,00 per mancato Parte_1
guadagno per due anni oltre ad € 10.000,00 per danno alla reputazione ed oltre all'esclusione dal
, dichiarando tutte tali sanzioni nulle/annullabili/invalide ed in ogni caso prive di effetti. CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della rispetto ai fatti oggetto della Parte_1
delibera impugnata modificare/rettificare/sostituire la deliberazione rendendola conforme a quanto previsto dagli artt. 3.1, 3.2, 8.2 e 8.6 del regolamento Interno del Controparte_1
e, per l'effetto, annullare/revocare/dichiarare prive di effetti le sanzioni disciplinari di €
[...]
36.000,00 per mancato guadagno per due anni di servizio, di € 10.000,00 per danno alla reputazione e di esclusione dal e sostituirle con la sola sanzione disciplinare di € 1.000,00 oltre CP_1
all'esclusione dal . CP_1
Respingere in ogni caso le domande riconvenzionali tutte formulate dal Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la
[...] Parte_1
da ogni avversa pretesa.
[...]
pagina 2 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., da ritenersi ivi integralmente trascritti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Nell'interesse del convenuto: Voglia il Tribunale, rigettare la domanda proposta dall'attore e CP_1
confermare le sanzioni così come indicate nel verbale del Consiglio Direttivo impugnato.
In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere la sanzione irrogata dal non conforme a quanto disposto dal Regolamento e dallo Controparte_1
Statuto, modificare e/o rettificare la sanzione irrogata, rendendola conforme a quanto disposto dai succitati documenti e, per l'effetto, irrogare la sanzione che si ritiene di giustizia.
In accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertare e dichiarare: l'erroneo comportamento osservato dalla e per l'effetto, condannare parte avversa al Parte_1
pagamento dell'importo di €. 4.050,00 a titolo di sanzioni disciplinari alla luce del combinato disposto degli artt. 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5 del Regolamento Interno adottato dal Controparte_1
e dell'ulteriore somma di € 36.000,00 a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno.
[...]
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi così come articolata nella memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c. n.
2. e si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte avversa per le ragioni già
articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3.
Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 marzo 2022, l Parte_1
ha impugnato la deliberazione del Consiglio direttivo del
[...] Controparte_1
del 23 febbraio 2022, con cui le erano state irrogate, in violazione della disciplina statutaria,
[...]
pagina 3 di 19 la sanzione dell'esclusione dal e la sanzione pecuniaria di complessivi € 46.000, chiedendone CP_1
la declaratoria di nullità o l'annullamento, ovvero, in subordine, l'adeguamento alle norme statutarie e regolamentari con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria comminata.
Contr Riferiva, in particolare, la società attrice di essere consorziata del , consorzio avente ad oggetto la prestazione di servizi di trasporto di persone in regime di noleggio con conducente (c.d. NCC) affidati,
dietro riconoscimento di una provvigione, alle consorziate, e di avere in tale veste svolto, su incarico
Contr del , un servizio di NCC per la committente e, dal novembre 2021 sino al gennaio CP_2
2022, un altro servizio commissionato dalla consistente nel trasporto dei suoi dipendenti tra CP_3
i vari uffici dislocati nell'area di Torino.
Contr Chiariva che il secondo servizio le era stato, dapprima, affidato dal che, a sua volta, era stato incaricato dell'esecuzione dalla sua consorziata a cui era stato affidato in qualità di Parte_2
consorziata del titolare diretto del contratto con la committente Tuttavia, CP_4 CP_3
Contr
avvedutosi di questo duplice sub-affidamento del servizio, da al e da CP_4 Parte_2
quest'ultimo ad aveva ritenuto, in ossequio al principio Parte_1
mutualistico della equa distribuzione del lavoro fra tutti i consociati, di doverlo affidare direttamente a
Contr lei, dal 22 maggio 2018 consorziata del a differenza del , contestualmente revocando CP_4
l'incarico alla In tal modo dal 1° febbraio 2022 aveva effettuato il servizio navetta Parte_2
per su incarico diretto del CP_3 CP_4
Contr Evidenziava che, dopo aver accettato tale incarico direttamente dal le aveva mosso CP_4
pretestuosamente una prima contestazione verbale di essersi slealmente accaparrata il servizio a favore di nonostante fosse pienamente a conoscenza della sua partecipazione anche al e CP_3 CP_4
della conseguente possibilità di ricevere l'affidamento di incarichi anche da e nonostante la CP_4
pagina 4 di 19 derivazione dell'incarico della prestazione del servizio svolto dal convenuto a favore di CP_1
Contr non dal a cui era estraneo, ma da una sua consorziata. CP_3 CP_5
Contr Era stata, quindi, illegittimamente sanzionata dal che, con lettera del 18 marzo 2022, le aveva comunicato la delibera di esclusione adottata nella seduta del Consiglio direttivo del 23 febbraio 2022,
con cui le era stata anche comminata la sanzione gravissima di € 36.000, corrispondente al danno subito per il mancato guadagno di due anni a seguito della perdita del contratto e di € CP_3
10.000, commisurata al danno alla reputazione.
A motivo di impugnazione sosteneva, sotto il profilo procedurale, la nullità della delibera che le era
Contr stata comunicata da solo per estratto senza darle la possibilità di verificare i soggetti presenti e la regolarità della costituzione dell'organo e dell'espressione del voto.
Contr Sotto il profilo sostanziale sosteneva l'annullabilità della delibera impugnata lamentando che il non le avesse mai contestato una specifica condotta di concorrenza sleale volta ad ottenere l'incarico da prima di assumere la delibera al solo scopo di punirla per la perdita del servizio, CP_4
Contr addebitandole il fatto di essere consorzia sia del sia di CP_4
L'infondatezza degli addebiti posti dal convenuto alla base delle sanzioni irrogate CP_1
emergerebbe dal fatto che la sua partecipazione al era sempre stata nota agli organi del CNM, CP_4
che ciononostante l'avevano ammessa accettando così questa sua doppia veste che costituiva, peraltro,
Contr una prassi all'interno del , tanto che anche la era consorziata sia del CNM sia Parte_2
del senza che per questo le fosse stata irrogata alcuna sanzione. L'affidamento diretto a lei CP_4
dell'incarico, inoltre, costituiva l'esito di una legittima scelta del l'unico soggetto CP_4
contrattualmente legato al committente di revocare l'incarico ad una sua consorziata, la CP_3
quale subappaltava il servizio ad un soggetto estraneo, per affidarlo direttamente ad un'altra pagina 5 di 19 consorziata che, in conformità al criterio della prossimità territoriale tra consorziato e luogo di esecuzione del servizio, era quella con la sede più vicina ai luoghi in cui avrebbe dovuto essere svolto.
In ogni caso, sottolineava che non vi era un impegno del nei confronti di CP_4 Parte_2
alla prosecuzione del servizio per almeno due anni, sicché l'incarico avrebbe potuto essere revocato in
Contr qualunque momento, per cui non poteva a sua volta fare alcun affidamento sulla durata del servizio.
Contestava, in via subordinata, anche la quantificazione della sanzione, in quanto le condotte censurate,
e cioè la partecipazione non autorizzata ad altri consorzi che svolgono la medesima attività, vietata dall'art.
3.1 del regolamento interno, e lo scavalcamento del mediante l'esecuzione di CP_1
incarichi affidati direttamente da clienti, vietato dall'art.
3.2 del regolamento interno comportavano, ai sensi dell'art.
8.2 del medesimo regolamento, l'irrogazione di sanzioni gravi punibili, ex art. 8.6, con la sanzione pecuniaria di € 1.000 e l'esclusione immediata dal , mentre la sanzione gravissima CP_1
era applicabile a fronte di condotte diverse e più gravi di quelle contestate. Pertanto, anche ove il
Tribunale dovesse ritenere corretta l'irrogazione della sanzione per le condotte tenuta dalla società
attrice, la sanzione pecuniaria applicabile non potrebbe essere superiore ad € 1.000. In ogni caso,
contestava l'esistenza del danno lamentato e trasposto nella sanzione, in quanto il mancato guadagno di
Contr
€ 36.000 corrisponde ad un lucro cessante meramente ipotetico, posto che , non avendo alcun rapporto contrattuale né con né con il suo committente non aveva alcuna certezza CP_4 CP_3
della durata del contratto e alcun diritto alla prosecuzione del servizio, potendo quindi subire le sorti
Contr della revoca a da cui derivava l'incarico al . Inoltre, il lucro cessante era stato Parte_2
determinato sulla base del guadagno lordo, senza considerare tasse e costi, mentre, avuto riguardo al danno all'immagine di € 10.000, palese era l'assenza di qualsiasi allegazione della sua effettiva esistenza in relazione alla vicenda oggetto di causa.
pagina 6 di 19 Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera di esclusione dal e CP_1
di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e, in via subordinata, l'adeguamento della delibera al regolamento interno, con conseguente sostituzione delle sanzioni pecuniarie irrogate con quella prevista dall'art. 8.6, pari ad € 1.000.
Nel costituirsi in giudizio il evidenziava, in primo luogo, di Controparte_1
avere specificamente contestato alla società attrice la condotta sleale, consistita nell'avere esercitato pressioni sul al fine di ottenere a suo danno la revoca dell'incarico a e CP_4 Parte_2
l'affidamento a lei del servizio UnipolSai. Richiamava, al riguardo, la previsione dell'art. 2598 comma
3 c.c. secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, applicabile alla fattispecie in esame ove l'attrice gli aveva cagionato un pregiudizio ottenendo,
con una condotta scorretta, un servizio che gli era stato affidato.
Contestava, poi, le affermazioni contenute nell'atto di citazione in ordine alla conoscenza da parte degli
Contr organi del della sua partecipazione all'altro Consorzio svolgente la medesima attività. Rilevava,
Contr in particolare, che all'atto della presentazione della domanda di adesione al , l'
[...]
non aveva dichiarato la propria partecipazione al e non l'aveva, quindi, Parte_1 CP_4
messo al corrente di tale fatto prima dell'ammissione nella compagine consortile. Tale notizia era stata appresa successivamente solo nel corso delle telefonate tra il Presidente del Consiglio direttivo del
Contr
ed il legale rappresentante dell'attrice, sicché, al di là della questione se fosse revocabile o meno l'incarico di a era indubbia, anche sotto questo profilo, la violazione delle CP_4 Parte_2
Contr norme statutarie e regolamentari del da parte dell' Osservava, Parte_1
inoltre, che la partecipazione ad altra compagine necessitava dell'autorizzazione scritta del Consiglio
direttivo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno, il che esclude la configurabilità di un'accettazione pagina 7 di 19 Contr tacita, mentre la circostanza che vi fossero altri soggetti partecipanti contestualmente a e ad altri consorzi non sarebbe pertinente perché costoro avevano segnalato tale circostanza al momento dell'adesione e ricevuto l'autorizzazione scritta secondo le previsioni dell' articolo 3 del regolamento.
Rilevava, inoltre, la violazione da parte dell' dell'art.
8.3 del Parte_1
regolamento, che impone al consorziato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede per non cagionare danno al e che prevede la sanzione gravissima da quantificarsi a cura del Consiglio direttivo. CP_1
La sanzione applicata dal Consiglio direttivo nella delibera impugnata doveva ritenersi adeguata alla gravità dei fatti contestati, in osservanza del criterio della proporzione tra la violazione commessa e la sanzione irrogata. Affermava, poi, che trattandosi di una sanzione sarebbero irrilevanti le considerazioni dell'attrice sull'assenza della prova del danno, mentre l'importo mensile di € 1.500,00
corrisponderebbe, non al mancato guadagno, ma al criterio adottato dal Consiglio per quantificare la sanzione applicabile alle condotte addebitate.
Con riguardo al motivo di impugnazione relativo all'invio della delibera per estratto, contestava la rilevanza della questione posto che all'attrice era stata inviata tutta la parte relativa alla sanzione disciplinare ad essa applicata e che, comunque, l'attrice avrebbe potuto prendere visione della versione integrale presso la sede della società, dove tutti verbali sono depositati.
Evidenziava, inoltre, che l'attore, dopo la delibera sanzionatoria, si era reso responsabile di ulteriori inadempimenti relativi al diverso servizio di trasporto in favore di , consistenti in ritardi ed CP_2
assenze ingiustificate con conseguente mancata esecuzione del servizio che avevano reso il CP_1
destinatario delle relative contestazioni da parte della committente. Non aveva, però, né contestato né
adottato la delibera di irrogazione delle sanzioni temendo ritorsioni da parte della società attrice mediante l'interruzione del servizio verso . Pertanto, procedeva direttamente in sede CP_2
pagina 8 di 19 giudiziale alla contestazione anche degli addebiti in questione e chiedeva, in via riconvenzionale,
l'applicazione delle penali previste dal regolamento interno in relazione alle condotte in questione,
nella misura di complessivi € 4.050.
Domandava, infine, sempre in via riconvenzionale ed in aggiunta alla somma già oggetto di sanzione con la delibera impugnata, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da mancato guadagno conseguente alla revoca da parte del dell'incarico di navetta mediante pagamento CP_4 CP_3
della somma di € 36.000.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'impugnazione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 4.050,00 per sanzioni conseguenti agli inadempimenti successivi alla delibera impugnata, nonché al pagamento della somma di € 36.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita di guadagno.
All'udienza del 6 dicembre 2022, il giudice istruttore invitava le parti a verificare la possibilità di una definizione transattiva della lite ed i relativi procuratori chiedevano termine per riferire ai propri assistiti e consentire loro di intavolare una trattativa. All' udienza dell'8 marzo 2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c. e successivamente, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'impugnazione proposta dalla società attrice va accolta limitatamente all'annullamento della delibera del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022 nella parte Controparte_1
in cui ha irrogato all'Autonoleggio la sanzione gravissima con l'applicazione Parte_1
della pena pecuniaria di € 36.000,00, commisurata al mancato guadagno di due anni seguito alla perdita pagina 9 di 19 del contratto e della pena pecuniaria di € 10.000,00 per il danno alla reputazione. CP_3
Va premesso che nei consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2
dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione “previsti dal contratto”,
mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi “i casi (…) di
esclusione”. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presupporre un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto (v. Cass., 28 luglio 2005, n. 15811) e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.
Non si dubita, altresì, dell'esigenza di riconoscere, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, un mezzo di impugnazione a fronte di atti lesivi dei diritti del singolo adottati da organi diversi da quello che prevede la partecipazione di tutti i componenti dell'ente collettivo, il cui referente normativo, non solo ai fini della legittimazione ad agire da parte di coloro che non siano membri dell'organo decidente,
la giurisprudenza individua nell'articolo 2388 c.c., che, seppure dettato in materia di società per azioni,
viene ritenuto espressione di un principio generale dell'ordinamento (Cass., 10 maggio 2011, n.
10188).
Al fine della risoluzione della controversia, occorre, poi, ribadire la regola generale secondo cui, per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche pagina 10 di 19 in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato (v.
Cass., 16 giugno 1989, n. 2887; Cass., 8 luglio 1994, n. 6452, Cass., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2037).
Si deve, infine, aggiungere che, non potendosi ammettere in materia di sanzioni alcuna retroattività, va considerata nell'individuazione delle fattispecie convenzionali di esclusione la sola versione del regolamento interno vigente all'epoca in cui le condotte sanzionate sono state tenute, sicché solo questo testo può costituire il parametro attraverso il quale vagliare la validità della deliberazione del Consiglio
direttivo impugnata.
Contr Ciò chiarito, per quanto il verbale del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022 sia stato confusamente redatto attraverso la pedissequa e sgrammaticata narrazione delle interlocuzioni fra le parti e non sia stato compiutamente strutturato in termini di previa individuazione dei fatti contestati e delle disposizioni regolamentari applicate, dal senso complessivo del testo emerge che le condotte addebitate all' e sanzionate sono essenzialmente due: (i) quella di Parte_1
non aver dichiarato l'appartenenza ad altro al momento della presentazione della domanda di CP_1
Contr adesione al come si evince dalla allusione nel verbale al fatto gravissimo che il , socio Pt_1
anche di “ all'atto della domanda di ammissione non ha mai menzionato per iscritto di CP_4
Contr essere socio di un altro ”, e (ii) quella di essersi appropriata di un servizio affidato al , CP_1
come risulta, in particolare, dal passaggio del verbale in cui si evidenzia testualmente che “… ha noi
non interessa nulla da dove arrivava il lavoro, e le motivazioni del suo orribile gesto, l unica cosa che
Contr ci interessava e che il lavoro arrivava dal e lui aveva prodotto un notevole danno sia economico
e di reputazione al ” (v. il doc. 6 allegato all'atto di citazione). CP_1
I due addebiti sono entrambi sussumibili nella fattispecie della violazione del patto di non concorrenza
Contr come delineata dal regolamento interno del che all'articolo 3 stabilisce:
pagina 11 di 19 1) con riguardo ai rapporti con altri consorzi, il divieto di partecipazione del consorziato “ad altri
consorzi o cooperative operanti nel medesimo settore”, salva la facoltà del Consiglio direttivo di
“approvare, in deroga scritta, la simultanea partecipazione di un consorziato ad altro consorzio o
cooperativa” (articolo 3.1);
2) con riguardo ai rapporti con gli utenti, il divieto di effettuare “proposte commerciali private ai
clienti del , anche a contratto in fase di scadenza o scaduto da non oltre un anno” (articolo CP_1
3.2);
prevedendo, poi, all'articolo 8.2, per l'inosservanza delle disposizioni relative al patto di non concorrenza in questione, l'applicazione della sanzione di tipo “grave” che l'art.
8.6 determina nell'applicazione della pena pecuniaria di € 1000 e nell'esclusione con decorrenza immediata dal
(v. doc.
7.1 allegato all'atto di citazione alle pag. 5, 9, 10). CP_1
Le parti si diffondono, inutilmente, sulla sussunzione della condotta della società attrice negli atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., ma la questione non è rilevante, perché, ai fini della valutazione della legittimità della delibera che applica le sanzioni previste dal regolamento, ciò che occorre verificare è se sia o meno stata integrata una delle fattispecie tassativamente previste come presupposto per la loro applicazione e, quindi, se sia o meno stato violato il patto di non concorrenza come declinato nel regolamento interno nelle specifiche ipotesi, della partecipazione del consorziato ad altro operante nel medesimo settore e dello “scavalcamento” del da parte del CP_1 CP_1
consorziato, che prende contatto diretto con i clienti del per accaparrarsi i relativi servizi. CP_1
Iniziando da questa seconda ipotesi, ossia dall'esame dell'addebito relativo allo scavalcamento del da parte del consorziato che prende contatto diretto con i clienti del per CP_1 CP_1
accaparrarsi i relativi servizi, il Collegio ritiene che la fattispecie non ricorra nella vicenda oggetto di pagina 12 di 19 Contr causa, perché il cliente del era ed anche volendo ammettere che Parte_2 CP_3
Contr fosse in qualche modo cliente del , pur essendolo in realtà del ciò che è stato addebitato CP_4
all' è di aver esercitato pressioni sul che, sicuramente, Parte_1 CP_4
Contr cliente del non era, non avendogli affidato alcun incarico. E il principio generale di tassatività
delle ipotesi che danno origine all'applicazione anche delle sanzioni private contenute nel regolamento consortile esclude l'applicabilità in via analogica della previsione dell'art.
3.2 che il Consiglio Direttivo
pare operare nella delibera impugnata laddove afferma che “l'unica cosa che ci interessava e che il
Contr lavoro arrivava dal ”. Va, comunque, sottolineato che le pressioni della società attrice sul sono sfornite di prova, risultando, invece, che è stato quest'ultimo, nell'esercizio della sua CP_4
autonomia negoziale, a decidere di revocare l'affidamento alla da cui derivava quello Parte_2
Contr del , e di assegnare il servizio all' (v. il doc. n. 14 prodotto Parte_1
dalla parte attrice).
La ricorrenza della prima ipotesi oggetto del primo addebito, invece, non è contestata dalle parti,
essendo pacifico che la società attrice, all'epoca dei fatti, fosse consorziata anche del CP_4
nonostante la previsione all'art.
3.1 del regolamento interno del divieto al consorziato di partecipare ad altri consorzi o cooperative operanti senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo.
Contr La società attrice, però, sostiene che gli organi del erano a conoscenza della sua partecipazione al sin dai tempi dell'ammissione, come risulta dalla circostanza che il suo legale rappresentante CP_4
Contr Contr e il Presidente del Consiglio direttivo del si erano conosciuti quando il nemmeno era stato costituito, proprio perché entrambi soci del (l lo è dal 22 CP_4 Parte_1
CP_ maggio 2018, mentre il lo era in quanto allora responsabile della consorziata del Parte_2
CP_
, e dalla lettera del 10 febbraio 2022 nel quale il , nel ruolo di Presidente del Consiglio CP_4
Contr direttivo del , dichiarava “sappiamo benissimo che tu sei socio di (doc. n. 4 allegato CP_4 pagina 13 di 19 all'atto di citazione). E tanto basterebbe, secondo la sua tesi, ad escludere la configurabilità della
Contr violazione del regolamento del anche perché l' non era Parte_1
l'unica consorziata con doppio legame, dato che anche la era pacificamente Parte_2
Contr Contr consorziata sia del che del come riconosciuto dallo stesso nella lettera già CP_4
richiamata (v. il già richiamato doc. n. 4 di parte attrice).
L'assunto non è condivisibile in quanto contrastante con la disciplina desumibile dal complesso delle
Contr previsioni contenute nell' articolo 3.1 del regolamento interno del , che prevede la derogabilità
del divieto al consorziato di partecipare ad altri consorzi operanti nel medesimo settore solo per effetto di un'autorizzazione scritta del Consiglio direttivo escludendo, così, qualsiasi rilevanza sia della semplice conoscenza da parte dell'organo della doppia appartenenza sia della sua tacita accettazione.
Ora, risulta dagli atti di causa, non solo che l' non ha dichiarato la Parte_1
sua appartenenza al al momento della richiesta di adesione, ma che neppure in seguito si sia CP_4
premurata di richiedere la necessaria autorizzazione scritta al Consiglio direttivo. Il fatto che il legale rappresentante del convenuto sapesse di tale appartenenza non rileva, perché CP_1
l'autorizzazione doveva essere rilasciata dal Consiglio direttivo nell'esercizio di una sua specifica facoltà e doveva essere concessa in forma scritta a termini di regolamento, il che esclude che possa dirsi intervenuta un'accettazione tacita.
La fattispecie, quindi, integra la violazione del patto di non concorrenza di cui all'articolo 3.1 del regolamento interno del CNM a cui consegue la sanzione grave prevista dall'articolo 8.2, sicché,
correttamente, è stata disposta l'esclusione dal Controparte_7
È, invece, illegittima l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura superiore a quella di € 1.000
euro prevista per le sanzioni “gravi” in quanto comminata al di fuori dei suoi parametri edittali.
pagina 14 di 19 Contr La sanzione gravissima, ai sensi dell'art.
8.2 del regolamento dello stesso , si applica, infatti, solo nel caso di “mancato adempimento contrattuale o recesso in ambito di appalti espressamente
aggiudicati tramite la partecipazione congiunta a gare pubbliche o private in qualità di assegnatario
operativo”, o, nel caso in cui il consorziato sia committente del servizio, quando questi “riceve la
provvista ma occulta di averla ricevuta, al fine di trarne profitto”.
Contr Nessuna di queste ipotesi ricorre nella vicenda in esame, non potendosi condividere la tesi di secondo cui l'inadempimento contrattuale menzionato dall'art.
8.2 come fonte della sanzione gravissima sarebbe riferito alla violazione in generale delle previsioni del regolamento consortile (v.
pag. 13 della comparsa di risposta) laddove la lettera della prima ipotesi è chiaramente riferita al mancato adempimento contrattuale nell'ambito dell'appalto.
Né può ritenersi che sia stata applicata la previsione di cui all'articolo 8.3, secondo cui “possono essere
sanzionati ulteriori comportamento non espressamente previsti dal regolamento, qualora siano
contrari alle normali regole di buona fede e siano anche solo astrattamente idonei a causare un danno
al , anche solo di immagine. In tali ipotesi, spetta al Consiglio direttivo determinare la CP_1
gravità della violazione e stabilire la relativa sanzione, attenendosi a criteri di proporzionalità tra
violazione commessa e sanzione comminata”, a cui parte convenuta sembra fare riferimento quando allude alla violazione delle regole di buona fede (p. 13 della comparsa di risposta).
Ciò in quanto, come detto, vanno presi in esame i soli addebiti specificamente enucleabili dalla delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive mentre la semplice generica allusione nel verbale al “notevole danno sia economico e di reputazione al ” derivato CP_1
dall'addebito contestato con riferimento all'appropriazione del servizio a favore di non CP_3
riveste i connotati minimi di specificità richiesti per l'applicazione di una sanzione privata. E ciò a pagina 15 di 19 tacere dell' invalidità a monte della clausola n.
8.3 del regolamento: si tratta, infatti, di una previsione negoziale ad oggetto indeterminato, contrastante non solo con il principio generale di tassatività delle fattispecie sanzionatorie per la sua estrema genericità nella configurazione del comportamento vietato,
definito solo con riferimento alla clausola generale di buona fede e all'idoneità astratta alla causazione del danno, e nella determinazione della sanzione, rimessa alla completa discrezionalità dell'organo che
Contr la irroga, ma anche con l'articolo 23 dello stesso Statuto del secondo cui il regolamento interno deve “fissare la misura e i criteri delle sanzioni” a cui l'organo esecutivo deve attenersi ( v. doc. 14
allegato alla comparsa di risposta a pag. 7).
La deliberazione impugnata è, dunque, illegittima nella parte in cui irroga delle sanzioni pecuniarie non previste e va, pertanto, annullata limitatamente a tale statuizione.
Contr Deve, pertanto, essere annullata la deliberazione del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022
nella parte in cui irroga illegittimamente la “Sansione Gravissima, per tutto il mancato guadagno
Contr calcolato in 2 anni la navetta 36.000 euro, più 10.000 euro per la Reputazione del con i suo
cliente...”
Contr Venendo alle domande riconvenzionali del , con la prima si chiede l'accertamento del comportamento negligente di nell'esecuzione dell'appalto Parte_1
e la conseguente condanna della società attrice al pagamento dell'importo di € 4.050 a titolo CP_2
Contr di sanzioni disciplinari, previste dagli articoli 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5 del regolamento interno del .
L'attrice, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in questione perché proposta oltre i limiti di ampliamento dell'oggetto del giudizio previsti dall'art. 36 c.p.c. e l'eccezione è fondata.
Tale domanda, infatti, non dipende né dal titolo dedotto in giudizio dall'attore né da fatti che già
pagina 16 di 19 appartengono alla causa come mezzo di eccezione dal momento che si riferisce ad un servizio diverso da quello oggetto della domanda principale, relativo ad altro appalto (ossia l'appalto ), ed è, CP_2
quindi, completamente estranea alla vicenda in trattazione. Peraltro, la domanda è palesemente priva di fondamento, essendo la competenza ad applicare le sanzioni previste dal regolamento interno del
Contr consorzio riservata al Consiglio direttivo del e l'intervento dell'autorità giudiziaria concepibile solo con riferimento all'eventuale impugnazione della decisione dell'organo deputato a comminare le sanzioni.
La seconda parte della domanda riconvenzionale, invece, va respinta nel merito perché il danno
Contr lamentato dal , ammesso che sia effettivamente esistito, non è una conseguenza della condotta dell'Autonoleggio bensì di una decisione del che nell'esercizio della Parte_1 CP_4
sua autonomia privata ha deciso di revocare l'affidamento alla da cui derivava quello Parte_2
Contr Contr del , e di assegnare il servizio alla Società attrice. Si evidenzia, inoltre, che il non vantava alcun diritto alla prosecuzione del rapporto né verso il che non le aveva mai affidato il CP_4
servizio né tantomeno verso l' intervenuta dopo la CP_3 Parte_1
cessazione per volontà del del rapporto con la CP_4 Parte_2
La pretesa risarcitoria è, comunque, infondata per l'inconfigurabilità dell'elemento costitutivo del pregiudizio lamentato.
Contr Il , infatti, prospetta di aver subito un danno da lucro cessante non configurabile in mancanza di un qualsiasi ragionevole motivo per fare affidamento sulla prosecuzione del servizio, discutibilmente
Contr subappaltatole da tantomeno per altri due anni: il non era, infatti, titolare di un Parte_2
contratto che gli garantisse l'esecuzione del servizio per altri due anni, posto che la rinnovazione del rapporto con e era rimessa alla volontà del cliente e non vi era, quindi, CP_4 Parte_2 CP_3
pagina 17 di 19 alcuna ragionevole probabilità che potesse conseguire l'utile atteso dalla prosecuzione del servizio.
Tanto è vero che il cliente ( ha deciso di non rinnovare il contratto per l'anno 2023, sicché CP_3
anche se il servizio fosse rimasto assegnato a e quest'ultima avesse continuato ad Parte_2
Contr affidarlo al , il rapporto sarebbe durato al massimo altri 11 mesi. Erronea, infine, anche la prospettazione del danno sotto il profilo del quantum posto che la perdita di € 1.500 mensili viene identificata con il guadagno lordo del CNM comprensivo di tasse, costi e spese vive di gestione sostenute (p. 16 e 17 dell'atto di citazione) mentre il danno da mancato guadagno deve essere quantificato, con onere probatorio gravante sul danneggiato, solo sulla base della percentuale di probabilità di percezione dell'utile, escluse tutte le altre voci di costo che valgono a comporre il ricavo
( v. Cass., 17 luglio 2020, n. 15304).
Tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto devono, pertanto, essere respinte. CP_1
La reciproca parziale soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali che si liquidano per l'intero, avuto riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di complessità media, in €
518,00 per spese e per € 10.860 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, e si pongono per i restanti due terzi a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 12572/2022 promossa dall
[...]
contro il con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 25 marzo 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) annulla la deliberazione del Consiglio direttivo del Controparte_1
del 23 febbraio 2022, nella parte in cui ha applicato all' una Parte_1
pagina 18 di 19 sanzione gravissima con pena pecuniaria di € 36.000,00 per mancato guadagno per due anni oltre ad € 10.000,00 per danno alla reputazione;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del Controparte_1
di accertamento del comportamento negligente dell'
[...] Parte_1
nell'appalto e di condanna dell' al
[...] CP_2 Parte_1
pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.050 prevista dal regolamento interno;
3) rigetta la domanda riconvenzionale del di condanna CP_1 Controparte_1
dell'Autonoleggio al risarcimento del danno mediante pagamento della Parte_1
somma di € 36.000;
4) dichiara compensate fra le parti nella misura di un terzo le spese processuali che liquida per l'interno in € 518,00 per spese e per € 10.860 per compenso oltre al 15% per spese generali ed
Contr oneri di legge e pone per i restanti due terzi a carico del Controparte_1
[...]
Milano, 12 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Mario
Quaglia.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Amina Simonetti Presidente
Dott. Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Torino, in persona del legale Parte_1
rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Edoardo Ginella, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 19 , con sede a Milano, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eduardo Montella, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società attrice: Voglia il Tribunale,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque illegittima,
Contr invalida ed in ogni caso priva di effetti la delibera dell'assemblea del Consiglio Direttivo del –
adottata in data 23/02/2022 nella parte in cui ha applicato alla Controparte_1
una sanzione gravissima con pena pecuniaria di € 36.000,00 per mancato Parte_1
guadagno per due anni oltre ad € 10.000,00 per danno alla reputazione ed oltre all'esclusione dal
, dichiarando tutte tali sanzioni nulle/annullabili/invalide ed in ogni caso prive di effetti. CP_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della rispetto ai fatti oggetto della Parte_1
delibera impugnata modificare/rettificare/sostituire la deliberazione rendendola conforme a quanto previsto dagli artt. 3.1, 3.2, 8.2 e 8.6 del regolamento Interno del Controparte_1
e, per l'effetto, annullare/revocare/dichiarare prive di effetti le sanzioni disciplinari di €
[...]
36.000,00 per mancato guadagno per due anni di servizio, di € 10.000,00 per danno alla reputazione e di esclusione dal e sostituirle con la sola sanzione disciplinare di € 1.000,00 oltre CP_1
all'esclusione dal . CP_1
Respingere in ogni caso le domande riconvenzionali tutte formulate dal Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la
[...] Parte_1
da ogni avversa pretesa.
[...]
pagina 2 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., da ritenersi ivi integralmente trascritti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Nell'interesse del convenuto: Voglia il Tribunale, rigettare la domanda proposta dall'attore e CP_1
confermare le sanzioni così come indicate nel verbale del Consiglio Direttivo impugnato.
In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere la sanzione irrogata dal non conforme a quanto disposto dal Regolamento e dallo Controparte_1
Statuto, modificare e/o rettificare la sanzione irrogata, rendendola conforme a quanto disposto dai succitati documenti e, per l'effetto, irrogare la sanzione che si ritiene di giustizia.
In accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertare e dichiarare: l'erroneo comportamento osservato dalla e per l'effetto, condannare parte avversa al Parte_1
pagamento dell'importo di €. 4.050,00 a titolo di sanzioni disciplinari alla luce del combinato disposto degli artt. 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5 del Regolamento Interno adottato dal Controparte_1
e dell'ulteriore somma di € 36.000,00 a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno.
[...]
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi così come articolata nella memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c. n.
2. e si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte avversa per le ragioni già
articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3.
Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 marzo 2022, l Parte_1
ha impugnato la deliberazione del Consiglio direttivo del
[...] Controparte_1
del 23 febbraio 2022, con cui le erano state irrogate, in violazione della disciplina statutaria,
[...]
pagina 3 di 19 la sanzione dell'esclusione dal e la sanzione pecuniaria di complessivi € 46.000, chiedendone CP_1
la declaratoria di nullità o l'annullamento, ovvero, in subordine, l'adeguamento alle norme statutarie e regolamentari con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria comminata.
Contr Riferiva, in particolare, la società attrice di essere consorziata del , consorzio avente ad oggetto la prestazione di servizi di trasporto di persone in regime di noleggio con conducente (c.d. NCC) affidati,
dietro riconoscimento di una provvigione, alle consorziate, e di avere in tale veste svolto, su incarico
Contr del , un servizio di NCC per la committente e, dal novembre 2021 sino al gennaio CP_2
2022, un altro servizio commissionato dalla consistente nel trasporto dei suoi dipendenti tra CP_3
i vari uffici dislocati nell'area di Torino.
Contr Chiariva che il secondo servizio le era stato, dapprima, affidato dal che, a sua volta, era stato incaricato dell'esecuzione dalla sua consorziata a cui era stato affidato in qualità di Parte_2
consorziata del titolare diretto del contratto con la committente Tuttavia, CP_4 CP_3
Contr
avvedutosi di questo duplice sub-affidamento del servizio, da al e da CP_4 Parte_2
quest'ultimo ad aveva ritenuto, in ossequio al principio Parte_1
mutualistico della equa distribuzione del lavoro fra tutti i consociati, di doverlo affidare direttamente a
Contr lei, dal 22 maggio 2018 consorziata del a differenza del , contestualmente revocando CP_4
l'incarico alla In tal modo dal 1° febbraio 2022 aveva effettuato il servizio navetta Parte_2
per su incarico diretto del CP_3 CP_4
Contr Evidenziava che, dopo aver accettato tale incarico direttamente dal le aveva mosso CP_4
pretestuosamente una prima contestazione verbale di essersi slealmente accaparrata il servizio a favore di nonostante fosse pienamente a conoscenza della sua partecipazione anche al e CP_3 CP_4
della conseguente possibilità di ricevere l'affidamento di incarichi anche da e nonostante la CP_4
pagina 4 di 19 derivazione dell'incarico della prestazione del servizio svolto dal convenuto a favore di CP_1
Contr non dal a cui era estraneo, ma da una sua consorziata. CP_3 CP_5
Contr Era stata, quindi, illegittimamente sanzionata dal che, con lettera del 18 marzo 2022, le aveva comunicato la delibera di esclusione adottata nella seduta del Consiglio direttivo del 23 febbraio 2022,
con cui le era stata anche comminata la sanzione gravissima di € 36.000, corrispondente al danno subito per il mancato guadagno di due anni a seguito della perdita del contratto e di € CP_3
10.000, commisurata al danno alla reputazione.
A motivo di impugnazione sosteneva, sotto il profilo procedurale, la nullità della delibera che le era
Contr stata comunicata da solo per estratto senza darle la possibilità di verificare i soggetti presenti e la regolarità della costituzione dell'organo e dell'espressione del voto.
Contr Sotto il profilo sostanziale sosteneva l'annullabilità della delibera impugnata lamentando che il non le avesse mai contestato una specifica condotta di concorrenza sleale volta ad ottenere l'incarico da prima di assumere la delibera al solo scopo di punirla per la perdita del servizio, CP_4
Contr addebitandole il fatto di essere consorzia sia del sia di CP_4
L'infondatezza degli addebiti posti dal convenuto alla base delle sanzioni irrogate CP_1
emergerebbe dal fatto che la sua partecipazione al era sempre stata nota agli organi del CNM, CP_4
che ciononostante l'avevano ammessa accettando così questa sua doppia veste che costituiva, peraltro,
Contr una prassi all'interno del , tanto che anche la era consorziata sia del CNM sia Parte_2
del senza che per questo le fosse stata irrogata alcuna sanzione. L'affidamento diretto a lei CP_4
dell'incarico, inoltre, costituiva l'esito di una legittima scelta del l'unico soggetto CP_4
contrattualmente legato al committente di revocare l'incarico ad una sua consorziata, la CP_3
quale subappaltava il servizio ad un soggetto estraneo, per affidarlo direttamente ad un'altra pagina 5 di 19 consorziata che, in conformità al criterio della prossimità territoriale tra consorziato e luogo di esecuzione del servizio, era quella con la sede più vicina ai luoghi in cui avrebbe dovuto essere svolto.
In ogni caso, sottolineava che non vi era un impegno del nei confronti di CP_4 Parte_2
alla prosecuzione del servizio per almeno due anni, sicché l'incarico avrebbe potuto essere revocato in
Contr qualunque momento, per cui non poteva a sua volta fare alcun affidamento sulla durata del servizio.
Contestava, in via subordinata, anche la quantificazione della sanzione, in quanto le condotte censurate,
e cioè la partecipazione non autorizzata ad altri consorzi che svolgono la medesima attività, vietata dall'art.
3.1 del regolamento interno, e lo scavalcamento del mediante l'esecuzione di CP_1
incarichi affidati direttamente da clienti, vietato dall'art.
3.2 del regolamento interno comportavano, ai sensi dell'art.
8.2 del medesimo regolamento, l'irrogazione di sanzioni gravi punibili, ex art. 8.6, con la sanzione pecuniaria di € 1.000 e l'esclusione immediata dal , mentre la sanzione gravissima CP_1
era applicabile a fronte di condotte diverse e più gravi di quelle contestate. Pertanto, anche ove il
Tribunale dovesse ritenere corretta l'irrogazione della sanzione per le condotte tenuta dalla società
attrice, la sanzione pecuniaria applicabile non potrebbe essere superiore ad € 1.000. In ogni caso,
contestava l'esistenza del danno lamentato e trasposto nella sanzione, in quanto il mancato guadagno di
Contr
€ 36.000 corrisponde ad un lucro cessante meramente ipotetico, posto che , non avendo alcun rapporto contrattuale né con né con il suo committente non aveva alcuna certezza CP_4 CP_3
della durata del contratto e alcun diritto alla prosecuzione del servizio, potendo quindi subire le sorti
Contr della revoca a da cui derivava l'incarico al . Inoltre, il lucro cessante era stato Parte_2
determinato sulla base del guadagno lordo, senza considerare tasse e costi, mentre, avuto riguardo al danno all'immagine di € 10.000, palese era l'assenza di qualsiasi allegazione della sua effettiva esistenza in relazione alla vicenda oggetto di causa.
pagina 6 di 19 Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera di esclusione dal e CP_1
di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e, in via subordinata, l'adeguamento della delibera al regolamento interno, con conseguente sostituzione delle sanzioni pecuniarie irrogate con quella prevista dall'art. 8.6, pari ad € 1.000.
Nel costituirsi in giudizio il evidenziava, in primo luogo, di Controparte_1
avere specificamente contestato alla società attrice la condotta sleale, consistita nell'avere esercitato pressioni sul al fine di ottenere a suo danno la revoca dell'incarico a e CP_4 Parte_2
l'affidamento a lei del servizio UnipolSai. Richiamava, al riguardo, la previsione dell'art. 2598 comma
3 c.c. secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, applicabile alla fattispecie in esame ove l'attrice gli aveva cagionato un pregiudizio ottenendo,
con una condotta scorretta, un servizio che gli era stato affidato.
Contestava, poi, le affermazioni contenute nell'atto di citazione in ordine alla conoscenza da parte degli
Contr organi del della sua partecipazione all'altro Consorzio svolgente la medesima attività. Rilevava,
Contr in particolare, che all'atto della presentazione della domanda di adesione al , l'
[...]
non aveva dichiarato la propria partecipazione al e non l'aveva, quindi, Parte_1 CP_4
messo al corrente di tale fatto prima dell'ammissione nella compagine consortile. Tale notizia era stata appresa successivamente solo nel corso delle telefonate tra il Presidente del Consiglio direttivo del
Contr
ed il legale rappresentante dell'attrice, sicché, al di là della questione se fosse revocabile o meno l'incarico di a era indubbia, anche sotto questo profilo, la violazione delle CP_4 Parte_2
Contr norme statutarie e regolamentari del da parte dell' Osservava, Parte_1
inoltre, che la partecipazione ad altra compagine necessitava dell'autorizzazione scritta del Consiglio
direttivo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento interno, il che esclude la configurabilità di un'accettazione pagina 7 di 19 Contr tacita, mentre la circostanza che vi fossero altri soggetti partecipanti contestualmente a e ad altri consorzi non sarebbe pertinente perché costoro avevano segnalato tale circostanza al momento dell'adesione e ricevuto l'autorizzazione scritta secondo le previsioni dell' articolo 3 del regolamento.
Rilevava, inoltre, la violazione da parte dell' dell'art.
8.3 del Parte_1
regolamento, che impone al consorziato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede per non cagionare danno al e che prevede la sanzione gravissima da quantificarsi a cura del Consiglio direttivo. CP_1
La sanzione applicata dal Consiglio direttivo nella delibera impugnata doveva ritenersi adeguata alla gravità dei fatti contestati, in osservanza del criterio della proporzione tra la violazione commessa e la sanzione irrogata. Affermava, poi, che trattandosi di una sanzione sarebbero irrilevanti le considerazioni dell'attrice sull'assenza della prova del danno, mentre l'importo mensile di € 1.500,00
corrisponderebbe, non al mancato guadagno, ma al criterio adottato dal Consiglio per quantificare la sanzione applicabile alle condotte addebitate.
Con riguardo al motivo di impugnazione relativo all'invio della delibera per estratto, contestava la rilevanza della questione posto che all'attrice era stata inviata tutta la parte relativa alla sanzione disciplinare ad essa applicata e che, comunque, l'attrice avrebbe potuto prendere visione della versione integrale presso la sede della società, dove tutti verbali sono depositati.
Evidenziava, inoltre, che l'attore, dopo la delibera sanzionatoria, si era reso responsabile di ulteriori inadempimenti relativi al diverso servizio di trasporto in favore di , consistenti in ritardi ed CP_2
assenze ingiustificate con conseguente mancata esecuzione del servizio che avevano reso il CP_1
destinatario delle relative contestazioni da parte della committente. Non aveva, però, né contestato né
adottato la delibera di irrogazione delle sanzioni temendo ritorsioni da parte della società attrice mediante l'interruzione del servizio verso . Pertanto, procedeva direttamente in sede CP_2
pagina 8 di 19 giudiziale alla contestazione anche degli addebiti in questione e chiedeva, in via riconvenzionale,
l'applicazione delle penali previste dal regolamento interno in relazione alle condotte in questione,
nella misura di complessivi € 4.050.
Domandava, infine, sempre in via riconvenzionale ed in aggiunta alla somma già oggetto di sanzione con la delibera impugnata, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da mancato guadagno conseguente alla revoca da parte del dell'incarico di navetta mediante pagamento CP_4 CP_3
della somma di € 36.000.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'impugnazione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 4.050,00 per sanzioni conseguenti agli inadempimenti successivi alla delibera impugnata, nonché al pagamento della somma di € 36.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita di guadagno.
All'udienza del 6 dicembre 2022, il giudice istruttore invitava le parti a verificare la possibilità di una definizione transattiva della lite ed i relativi procuratori chiedevano termine per riferire ai propri assistiti e consentire loro di intavolare una trattativa. All' udienza dell'8 marzo 2023, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c. e successivamente, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'impugnazione proposta dalla società attrice va accolta limitatamente all'annullamento della delibera del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022 nella parte Controparte_1
in cui ha irrogato all'Autonoleggio la sanzione gravissima con l'applicazione Parte_1
della pena pecuniaria di € 36.000,00, commisurata al mancato guadagno di due anni seguito alla perdita pagina 9 di 19 del contratto e della pena pecuniaria di € 10.000,00 per il danno alla reputazione. CP_3
Va premesso che nei consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2
dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione “previsti dal contratto”,
mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi “i casi (…) di
esclusione”. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presupporre un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto (v. Cass., 28 luglio 2005, n. 15811) e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.
Non si dubita, altresì, dell'esigenza di riconoscere, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, un mezzo di impugnazione a fronte di atti lesivi dei diritti del singolo adottati da organi diversi da quello che prevede la partecipazione di tutti i componenti dell'ente collettivo, il cui referente normativo, non solo ai fini della legittimazione ad agire da parte di coloro che non siano membri dell'organo decidente,
la giurisprudenza individua nell'articolo 2388 c.c., che, seppure dettato in materia di società per azioni,
viene ritenuto espressione di un principio generale dell'ordinamento (Cass., 10 maggio 2011, n.
10188).
Al fine della risoluzione della controversia, occorre, poi, ribadire la regola generale secondo cui, per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche pagina 10 di 19 in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato (v.
Cass., 16 giugno 1989, n. 2887; Cass., 8 luglio 1994, n. 6452, Cass., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2037).
Si deve, infine, aggiungere che, non potendosi ammettere in materia di sanzioni alcuna retroattività, va considerata nell'individuazione delle fattispecie convenzionali di esclusione la sola versione del regolamento interno vigente all'epoca in cui le condotte sanzionate sono state tenute, sicché solo questo testo può costituire il parametro attraverso il quale vagliare la validità della deliberazione del Consiglio
direttivo impugnata.
Contr Ciò chiarito, per quanto il verbale del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022 sia stato confusamente redatto attraverso la pedissequa e sgrammaticata narrazione delle interlocuzioni fra le parti e non sia stato compiutamente strutturato in termini di previa individuazione dei fatti contestati e delle disposizioni regolamentari applicate, dal senso complessivo del testo emerge che le condotte addebitate all' e sanzionate sono essenzialmente due: (i) quella di Parte_1
non aver dichiarato l'appartenenza ad altro al momento della presentazione della domanda di CP_1
Contr adesione al come si evince dalla allusione nel verbale al fatto gravissimo che il , socio Pt_1
anche di “ all'atto della domanda di ammissione non ha mai menzionato per iscritto di CP_4
Contr essere socio di un altro ”, e (ii) quella di essersi appropriata di un servizio affidato al , CP_1
come risulta, in particolare, dal passaggio del verbale in cui si evidenzia testualmente che “… ha noi
non interessa nulla da dove arrivava il lavoro, e le motivazioni del suo orribile gesto, l unica cosa che
Contr ci interessava e che il lavoro arrivava dal e lui aveva prodotto un notevole danno sia economico
e di reputazione al ” (v. il doc. 6 allegato all'atto di citazione). CP_1
I due addebiti sono entrambi sussumibili nella fattispecie della violazione del patto di non concorrenza
Contr come delineata dal regolamento interno del che all'articolo 3 stabilisce:
pagina 11 di 19 1) con riguardo ai rapporti con altri consorzi, il divieto di partecipazione del consorziato “ad altri
consorzi o cooperative operanti nel medesimo settore”, salva la facoltà del Consiglio direttivo di
“approvare, in deroga scritta, la simultanea partecipazione di un consorziato ad altro consorzio o
cooperativa” (articolo 3.1);
2) con riguardo ai rapporti con gli utenti, il divieto di effettuare “proposte commerciali private ai
clienti del , anche a contratto in fase di scadenza o scaduto da non oltre un anno” (articolo CP_1
3.2);
prevedendo, poi, all'articolo 8.2, per l'inosservanza delle disposizioni relative al patto di non concorrenza in questione, l'applicazione della sanzione di tipo “grave” che l'art.
8.6 determina nell'applicazione della pena pecuniaria di € 1000 e nell'esclusione con decorrenza immediata dal
(v. doc.
7.1 allegato all'atto di citazione alle pag. 5, 9, 10). CP_1
Le parti si diffondono, inutilmente, sulla sussunzione della condotta della società attrice negli atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., ma la questione non è rilevante, perché, ai fini della valutazione della legittimità della delibera che applica le sanzioni previste dal regolamento, ciò che occorre verificare è se sia o meno stata integrata una delle fattispecie tassativamente previste come presupposto per la loro applicazione e, quindi, se sia o meno stato violato il patto di non concorrenza come declinato nel regolamento interno nelle specifiche ipotesi, della partecipazione del consorziato ad altro operante nel medesimo settore e dello “scavalcamento” del da parte del CP_1 CP_1
consorziato, che prende contatto diretto con i clienti del per accaparrarsi i relativi servizi. CP_1
Iniziando da questa seconda ipotesi, ossia dall'esame dell'addebito relativo allo scavalcamento del da parte del consorziato che prende contatto diretto con i clienti del per CP_1 CP_1
accaparrarsi i relativi servizi, il Collegio ritiene che la fattispecie non ricorra nella vicenda oggetto di pagina 12 di 19 Contr causa, perché il cliente del era ed anche volendo ammettere che Parte_2 CP_3
Contr fosse in qualche modo cliente del , pur essendolo in realtà del ciò che è stato addebitato CP_4
all' è di aver esercitato pressioni sul che, sicuramente, Parte_1 CP_4
Contr cliente del non era, non avendogli affidato alcun incarico. E il principio generale di tassatività
delle ipotesi che danno origine all'applicazione anche delle sanzioni private contenute nel regolamento consortile esclude l'applicabilità in via analogica della previsione dell'art.
3.2 che il Consiglio Direttivo
pare operare nella delibera impugnata laddove afferma che “l'unica cosa che ci interessava e che il
Contr lavoro arrivava dal ”. Va, comunque, sottolineato che le pressioni della società attrice sul sono sfornite di prova, risultando, invece, che è stato quest'ultimo, nell'esercizio della sua CP_4
autonomia negoziale, a decidere di revocare l'affidamento alla da cui derivava quello Parte_2
Contr del , e di assegnare il servizio all' (v. il doc. n. 14 prodotto Parte_1
dalla parte attrice).
La ricorrenza della prima ipotesi oggetto del primo addebito, invece, non è contestata dalle parti,
essendo pacifico che la società attrice, all'epoca dei fatti, fosse consorziata anche del CP_4
nonostante la previsione all'art.
3.1 del regolamento interno del divieto al consorziato di partecipare ad altri consorzi o cooperative operanti senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo.
Contr La società attrice, però, sostiene che gli organi del erano a conoscenza della sua partecipazione al sin dai tempi dell'ammissione, come risulta dalla circostanza che il suo legale rappresentante CP_4
Contr Contr e il Presidente del Consiglio direttivo del si erano conosciuti quando il nemmeno era stato costituito, proprio perché entrambi soci del (l lo è dal 22 CP_4 Parte_1
CP_ maggio 2018, mentre il lo era in quanto allora responsabile della consorziata del Parte_2
CP_
, e dalla lettera del 10 febbraio 2022 nel quale il , nel ruolo di Presidente del Consiglio CP_4
Contr direttivo del , dichiarava “sappiamo benissimo che tu sei socio di (doc. n. 4 allegato CP_4 pagina 13 di 19 all'atto di citazione). E tanto basterebbe, secondo la sua tesi, ad escludere la configurabilità della
Contr violazione del regolamento del anche perché l' non era Parte_1
l'unica consorziata con doppio legame, dato che anche la era pacificamente Parte_2
Contr Contr consorziata sia del che del come riconosciuto dallo stesso nella lettera già CP_4
richiamata (v. il già richiamato doc. n. 4 di parte attrice).
L'assunto non è condivisibile in quanto contrastante con la disciplina desumibile dal complesso delle
Contr previsioni contenute nell' articolo 3.1 del regolamento interno del , che prevede la derogabilità
del divieto al consorziato di partecipare ad altri consorzi operanti nel medesimo settore solo per effetto di un'autorizzazione scritta del Consiglio direttivo escludendo, così, qualsiasi rilevanza sia della semplice conoscenza da parte dell'organo della doppia appartenenza sia della sua tacita accettazione.
Ora, risulta dagli atti di causa, non solo che l' non ha dichiarato la Parte_1
sua appartenenza al al momento della richiesta di adesione, ma che neppure in seguito si sia CP_4
premurata di richiedere la necessaria autorizzazione scritta al Consiglio direttivo. Il fatto che il legale rappresentante del convenuto sapesse di tale appartenenza non rileva, perché CP_1
l'autorizzazione doveva essere rilasciata dal Consiglio direttivo nell'esercizio di una sua specifica facoltà e doveva essere concessa in forma scritta a termini di regolamento, il che esclude che possa dirsi intervenuta un'accettazione tacita.
La fattispecie, quindi, integra la violazione del patto di non concorrenza di cui all'articolo 3.1 del regolamento interno del CNM a cui consegue la sanzione grave prevista dall'articolo 8.2, sicché,
correttamente, è stata disposta l'esclusione dal Controparte_7
È, invece, illegittima l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura superiore a quella di € 1.000
euro prevista per le sanzioni “gravi” in quanto comminata al di fuori dei suoi parametri edittali.
pagina 14 di 19 Contr La sanzione gravissima, ai sensi dell'art.
8.2 del regolamento dello stesso , si applica, infatti, solo nel caso di “mancato adempimento contrattuale o recesso in ambito di appalti espressamente
aggiudicati tramite la partecipazione congiunta a gare pubbliche o private in qualità di assegnatario
operativo”, o, nel caso in cui il consorziato sia committente del servizio, quando questi “riceve la
provvista ma occulta di averla ricevuta, al fine di trarne profitto”.
Contr Nessuna di queste ipotesi ricorre nella vicenda in esame, non potendosi condividere la tesi di secondo cui l'inadempimento contrattuale menzionato dall'art.
8.2 come fonte della sanzione gravissima sarebbe riferito alla violazione in generale delle previsioni del regolamento consortile (v.
pag. 13 della comparsa di risposta) laddove la lettera della prima ipotesi è chiaramente riferita al mancato adempimento contrattuale nell'ambito dell'appalto.
Né può ritenersi che sia stata applicata la previsione di cui all'articolo 8.3, secondo cui “possono essere
sanzionati ulteriori comportamento non espressamente previsti dal regolamento, qualora siano
contrari alle normali regole di buona fede e siano anche solo astrattamente idonei a causare un danno
al , anche solo di immagine. In tali ipotesi, spetta al Consiglio direttivo determinare la CP_1
gravità della violazione e stabilire la relativa sanzione, attenendosi a criteri di proporzionalità tra
violazione commessa e sanzione comminata”, a cui parte convenuta sembra fare riferimento quando allude alla violazione delle regole di buona fede (p. 13 della comparsa di risposta).
Ciò in quanto, come detto, vanno presi in esame i soli addebiti specificamente enucleabili dalla delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive mentre la semplice generica allusione nel verbale al “notevole danno sia economico e di reputazione al ” derivato CP_1
dall'addebito contestato con riferimento all'appropriazione del servizio a favore di non CP_3
riveste i connotati minimi di specificità richiesti per l'applicazione di una sanzione privata. E ciò a pagina 15 di 19 tacere dell' invalidità a monte della clausola n.
8.3 del regolamento: si tratta, infatti, di una previsione negoziale ad oggetto indeterminato, contrastante non solo con il principio generale di tassatività delle fattispecie sanzionatorie per la sua estrema genericità nella configurazione del comportamento vietato,
definito solo con riferimento alla clausola generale di buona fede e all'idoneità astratta alla causazione del danno, e nella determinazione della sanzione, rimessa alla completa discrezionalità dell'organo che
Contr la irroga, ma anche con l'articolo 23 dello stesso Statuto del secondo cui il regolamento interno deve “fissare la misura e i criteri delle sanzioni” a cui l'organo esecutivo deve attenersi ( v. doc. 14
allegato alla comparsa di risposta a pag. 7).
La deliberazione impugnata è, dunque, illegittima nella parte in cui irroga delle sanzioni pecuniarie non previste e va, pertanto, annullata limitatamente a tale statuizione.
Contr Deve, pertanto, essere annullata la deliberazione del Consiglio direttivo del del 23 febbraio 2022
nella parte in cui irroga illegittimamente la “Sansione Gravissima, per tutto il mancato guadagno
Contr calcolato in 2 anni la navetta 36.000 euro, più 10.000 euro per la Reputazione del con i suo
cliente...”
Contr Venendo alle domande riconvenzionali del , con la prima si chiede l'accertamento del comportamento negligente di nell'esecuzione dell'appalto Parte_1
e la conseguente condanna della società attrice al pagamento dell'importo di € 4.050 a titolo CP_2
Contr di sanzioni disciplinari, previste dagli articoli 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5 del regolamento interno del .
L'attrice, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in questione perché proposta oltre i limiti di ampliamento dell'oggetto del giudizio previsti dall'art. 36 c.p.c. e l'eccezione è fondata.
Tale domanda, infatti, non dipende né dal titolo dedotto in giudizio dall'attore né da fatti che già
pagina 16 di 19 appartengono alla causa come mezzo di eccezione dal momento che si riferisce ad un servizio diverso da quello oggetto della domanda principale, relativo ad altro appalto (ossia l'appalto ), ed è, CP_2
quindi, completamente estranea alla vicenda in trattazione. Peraltro, la domanda è palesemente priva di fondamento, essendo la competenza ad applicare le sanzioni previste dal regolamento interno del
Contr consorzio riservata al Consiglio direttivo del e l'intervento dell'autorità giudiziaria concepibile solo con riferimento all'eventuale impugnazione della decisione dell'organo deputato a comminare le sanzioni.
La seconda parte della domanda riconvenzionale, invece, va respinta nel merito perché il danno
Contr lamentato dal , ammesso che sia effettivamente esistito, non è una conseguenza della condotta dell'Autonoleggio bensì di una decisione del che nell'esercizio della Parte_1 CP_4
sua autonomia privata ha deciso di revocare l'affidamento alla da cui derivava quello Parte_2
Contr Contr del , e di assegnare il servizio alla Società attrice. Si evidenzia, inoltre, che il non vantava alcun diritto alla prosecuzione del rapporto né verso il che non le aveva mai affidato il CP_4
servizio né tantomeno verso l' intervenuta dopo la CP_3 Parte_1
cessazione per volontà del del rapporto con la CP_4 Parte_2
La pretesa risarcitoria è, comunque, infondata per l'inconfigurabilità dell'elemento costitutivo del pregiudizio lamentato.
Contr Il , infatti, prospetta di aver subito un danno da lucro cessante non configurabile in mancanza di un qualsiasi ragionevole motivo per fare affidamento sulla prosecuzione del servizio, discutibilmente
Contr subappaltatole da tantomeno per altri due anni: il non era, infatti, titolare di un Parte_2
contratto che gli garantisse l'esecuzione del servizio per altri due anni, posto che la rinnovazione del rapporto con e era rimessa alla volontà del cliente e non vi era, quindi, CP_4 Parte_2 CP_3
pagina 17 di 19 alcuna ragionevole probabilità che potesse conseguire l'utile atteso dalla prosecuzione del servizio.
Tanto è vero che il cliente ( ha deciso di non rinnovare il contratto per l'anno 2023, sicché CP_3
anche se il servizio fosse rimasto assegnato a e quest'ultima avesse continuato ad Parte_2
Contr affidarlo al , il rapporto sarebbe durato al massimo altri 11 mesi. Erronea, infine, anche la prospettazione del danno sotto il profilo del quantum posto che la perdita di € 1.500 mensili viene identificata con il guadagno lordo del CNM comprensivo di tasse, costi e spese vive di gestione sostenute (p. 16 e 17 dell'atto di citazione) mentre il danno da mancato guadagno deve essere quantificato, con onere probatorio gravante sul danneggiato, solo sulla base della percentuale di probabilità di percezione dell'utile, escluse tutte le altre voci di costo che valgono a comporre il ricavo
( v. Cass., 17 luglio 2020, n. 15304).
Tutte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto devono, pertanto, essere respinte. CP_1
La reciproca parziale soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali che si liquidano per l'intero, avuto riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminato di complessità media, in €
518,00 per spese e per € 10.860 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, e si pongono per i restanti due terzi a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 12572/2022 promossa dall
[...]
contro il con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 25 marzo 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) annulla la deliberazione del Consiglio direttivo del Controparte_1
del 23 febbraio 2022, nella parte in cui ha applicato all' una Parte_1
pagina 18 di 19 sanzione gravissima con pena pecuniaria di € 36.000,00 per mancato guadagno per due anni oltre ad € 10.000,00 per danno alla reputazione;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del Controparte_1
di accertamento del comportamento negligente dell'
[...] Parte_1
nell'appalto e di condanna dell' al
[...] CP_2 Parte_1
pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.050 prevista dal regolamento interno;
3) rigetta la domanda riconvenzionale del di condanna CP_1 Controparte_1
dell'Autonoleggio al risarcimento del danno mediante pagamento della Parte_1
somma di € 36.000;
4) dichiara compensate fra le parti nella misura di un terzo le spese processuali che liquida per l'interno in € 518,00 per spese e per € 10.860 per compenso oltre al 15% per spese generali ed
Contr oneri di legge e pone per i restanti due terzi a carico del Controparte_1
[...]
Milano, 12 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Mario
Quaglia.
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