TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
MO AP (BA) il 23.03.1970, congiuntamente elettivamente domiciliati presso lo studio legale, sito in Roma, Via Laurentina N°185 – 00142 (RM), dell'Avv. Pierpaolo
RIGHETTI dal quale sono congiuntamente rappresentati e patrocinati in virtù di mandato in atti;
ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di MO AP (BA) di procedere alla trascrizione della emanata sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune e provvedere con l'omologa degli accordi di divorzio.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato l'8.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.2018 a MO AP (BA), trascritto nel registro degli atti di
1 matrimonio (anno 2018, n.23, Parte II, Serie C, Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dall'unione coniugale non sono nati figli;
di professione ingegnere informatico e con reddito annuale lordo di € Parte_1
46.251,00 ha il suo indirizzo attuale di residenza Leonessa (RI), Via Terzone, mentre di professione dipendente e con reddito mensile netto di € 1.730,00 Parte_2 risulta odiernamente residente in [...]; con sentenza emessa il 16.1.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei detti coniugi;
l'affectio coniugalis è venuta definitivamente meno, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro;
sono trascorsi nel frattempo i termini di cui all'art. 3 c. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n.
2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'immobile sito in Via Gerolamo Cardano, 5 00146 Roma, un tempo tetto coniugale, è stato abbandonato da entrambi i Ricorrenti al momento della decisione di separarsi, in quanto affittuari presso lo stesso;
i Ricorrenti provvedevano così a recarsi in due abitazioni distinte;
i coniugi concordano che nulla è reciprocamente dovuto per mantenimento o alimenti di alcun genere.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del Tribunale di Rieti pubblicata il 16.1.2025 la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
2 definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28.08.2018 a MO AP (BA), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di Matrimonio (anno 2018, n.23, Parte II, Serie C, Ufficio 1) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO AP (BA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
MO AP (BA) il 23.03.1970, congiuntamente elettivamente domiciliati presso lo studio legale, sito in Roma, Via Laurentina N°185 – 00142 (RM), dell'Avv. Pierpaolo
RIGHETTI dal quale sono congiuntamente rappresentati e patrocinati in virtù di mandato in atti;
ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di MO AP (BA) di procedere alla trascrizione della emanata sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune e provvedere con l'omologa degli accordi di divorzio.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato l'8.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.2018 a MO AP (BA), trascritto nel registro degli atti di
1 matrimonio (anno 2018, n.23, Parte II, Serie C, Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dall'unione coniugale non sono nati figli;
di professione ingegnere informatico e con reddito annuale lordo di € Parte_1
46.251,00 ha il suo indirizzo attuale di residenza Leonessa (RI), Via Terzone, mentre di professione dipendente e con reddito mensile netto di € 1.730,00 Parte_2 risulta odiernamente residente in [...]; con sentenza emessa il 16.1.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei detti coniugi;
l'affectio coniugalis è venuta definitivamente meno, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra loro;
sono trascorsi nel frattempo i termini di cui all'art. 3 c. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n.
2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'immobile sito in Via Gerolamo Cardano, 5 00146 Roma, un tempo tetto coniugale, è stato abbandonato da entrambi i Ricorrenti al momento della decisione di separarsi, in quanto affittuari presso lo stesso;
i Ricorrenti provvedevano così a recarsi in due abitazioni distinte;
i coniugi concordano che nulla è reciprocamente dovuto per mantenimento o alimenti di alcun genere.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione personale, pronunciata con sentenza del Tribunale di Rieti pubblicata il 16.1.2025 la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
2 definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28.08.2018 a MO AP (BA), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli atti di Matrimonio (anno 2018, n.23, Parte II, Serie C, Ufficio 1) alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO AP (BA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3