Art. 3. 1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni, e el personale operaio di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232 , e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:
n. 50 posti di ispettore metrico;
n. 20 posti di coadiutore;
n. 25 posti di commesso bollatore;
n. 5 posti di operaio specializzato.
2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 .
Note all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il R.D. n. 1232/1931 reca "Revisione dei ruoli organici del personale salariato". Nella tabella I e' riportata, fra le altre, la dotazione organica del personale operaio del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.
- Il testo vigente dell' art. 28-ter del decreto-legge, n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"Art. 28-ter. - Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312 , a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all' articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si considerano come non effettuati.
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Sono fatte salve le riserve di cui all' articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , nonche' quelle contemplate da altre leggi speciali.
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall' articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
n. 50 posti di ispettore metrico;
n. 20 posti di coadiutore;
n. 25 posti di commesso bollatore;
n. 5 posti di operaio specializzato.
2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 .
Note all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il R.D. n. 1232/1931 reca "Revisione dei ruoli organici del personale salariato". Nella tabella I e' riportata, fra le altre, la dotazione organica del personale operaio del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.
- Il testo vigente dell' art. 28-ter del decreto-legge, n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"Art. 28-ter. - Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312 , a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all' articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si considerano come non effettuati.
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Sono fatte salve le riserve di cui all' articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , nonche' quelle contemplate da altre leggi speciali.
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall' articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".