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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Giudice Filomena Albano
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 606/2021, vertente
TRA
Parte 1 con il patrocinio dell'avv. Silvia;
ricorrente
E
Controparte 1 con il patrocinio dell'avv. Matteo Ruffinotti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte 1
separazione personale da Controparte_1 con cui ha contratto matrimonio in data 29.06.2008 e dal quale sono nati due figli,
Per 1 (2010) e Per 2 (2013), ancora minorenni;
nell'atto introduttivo ha domandato di affidare congiuntamente i figli ai genitori prevedendo un collocamento paritario e alternato all'interno della casa coniugale. Ha chiesto altresì che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, dividano al 50% le spese straordinarie compiute nell'interesse di questi ultimi e vengano dichiarati economicamente autosufficienti. Inoltre, ha aggiunto plurime richieste inerenti ai costi delle rispettive future residenze, alla ripartizione del canone di locazione della casa coniugale e delle relative spese, alla restituzione delle mensilità stipendiali non godute e alla disponibilità
dell'autovettura di famiglia. Infine, ha proposto una domanda di risarcimento del danno adducendo diverse condotte antigiuridiche della moglie nei suoi confronti.
Controparte_1 costituitasi il 31.05.2021, ha aderito alla richiesta di pronunciare la separazione personale e di affidare i figli congiuntamente ai genitori, contestando per il resto le altre domande. In particolare, ha chiesto addebitare la separazione al ricorrente, di collocare i minori presso di lei, assegnandole la casa coniugale di Largo Monreale n. 22 G (Roma), e di regolamentare il diritto di visita del padre prevedendo un pernotto settimanale e weekend alternati. Inoltre, ha domandato di porre a carico del ricorrente un importo a titolo di mantenimento per i minori nella misura complessiva di almeno € 1.000,00 mensili, oltre a spese straordinarie al 50% e ad un assegno di mantenimento mensile in suo favore nella misura di almeno € 250,00. Ha chiesto altresì di ordinare al ricorrente il pagamento dei canoni dovuti a titolo di locazione per la casa familiare oppure di incrementare il mantenimento a proprio favore tenendo conto di tale spesa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.06.2021,
il Presidente f.f. ha autorizzato i genitori a vivere separati e ha disposto a carico del padre, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di complessivi 500 euro mensili e a favore della moglie di euro 100 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%. Inoltre,
ha affidato i figli ad entrambi i genitori, ne ha disposto il collocamento in via prevalente presso la madre, le ha assegnato la casa familiare e ha regolamentato il diritto di visita prevedendo almeno due pomeriggi con pernotto infrasettimanale a favore della figura paterna.
Nel corso del procedimento i presupposti fattuali sono mutati e il conflitto si è sensibilmente inasprito.
La resistente assieme ai due figli si è trasferita presso l'abitazione della famiglia di lei, mentre il ricorrente ha insistito per il collocamento dei minori presso la propria abitazione e, in alternativa, per un collocamento paritario. All'udienza del 13 novembre quest'ultimo ha affermato di frequentare la prole quasi ogni giorno e, per tale motivo, di occuparsi del loro mantenimento in forma diretta anziché versare l'assegno loro spettante nelle mani della madre. La
resistente, viceversa, ha ribadito che i figli trascorrono con lei la maggior parte dei giorni della settimana, dormendo presso la nuova casa sette giorni su sette;
inoltre, ha affermato di aver dovuto instaurare una procedura esecutiva al fine di ottenere la cessione del quinto dello stipendio del marito onde assicurare il pagamento del mantenimento come disposto in corso di giudizio. Alla luce delle due versioni diametralmente opposte, è stata ascoltato il minore [...] Persona 3 ultradodicenne. Questi ha rappresentato che lui e il fratello più piccolo trascorrono la maggior parte del loro tempo presso la casa della madre e frequentano il padre essenzialmente nei weekend, salvo quando il sig. Parte 1 lo riprende fuori scuola onde pranzare assieme;
ha quindi riferito di non avere interesse a mutare una simile situazione e di trovarsi bene ad abitare con la madre.
Ora, su conforme richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione tra le parti in epigrafe indicate, che hanno contratto matrimonio in data 29.06.2008 in Roma, e dal quale sono nati i figli Per 1 e Per_2. All'esito dell'istruttoria, e alla luce delle rispettive memorie difensive, emerge che i loro contrasti sono profondi e radicati e documentano, allo stato, l'impossibilità di proseguire la comune vita coniugale.
In riferimento a tale statuizione, si precisa che nel corso di giudizio non è stata raggiunta la prova processuale atta a fondare la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dalla resistente. La sig.ra CP_1 infatti, non ha offerto elementi sufficienti per giungere alla conclusione che l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale costituisca la causa stessa della crisi familiare. Ad avviso del Collegio, l'abbandono della casa comune non di rado rappresenta - più che la causa il sintomo di una frattura già in essere;
per tale motivo, in ambito processuale, e in applicazione delle regole che presiedono la distribuzione dell'onere della prova, occorre tener presente che di fronte a comportamenti che integrano indubbiamente una rilevante violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, al fine di escludere il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, occorre che dal materiale probatorio emerga la prova della anteriorità della crisi (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018). Nel
presente giudizio, è la stessa resistente ad aver affermato, all'interno della sua comparsa di costituzione, che la crisi era già in essere prima dell'abbandono della casa comune da parte del marito. Quest'ultima, infatti, ha ricondotto l'inizio della crisi all'estate del 2018 e ha specificato come sia sfociata nell'allontanamento del Parte_1
soltanto a seguito di un episodio fortemente conflittuale tra i due, di cui, peraltro, si ha contezza tanto grazie alla narrazione della resistente, quanto grazie alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. Nel caso di specie, pertanto, è ragionevole ritenere che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito non abbia costituito il fattore scatenante la crisi, bensì abbia rappresentato l'apice di un conflitto già in essere tra le parti. Per tale motivo, la separazione non è addebitabile ad Parte 1
In ordine alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale, il Collegio osserva come non sia oggetto di controversia tra le parti il regime di affidamento condiviso, che merita di essere confermato. Sul punto, l'art. 337-ter cod. civ. sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il legislatore individua quale ordinario regime di fronte alla crisi familiare, quello dell'affidamento condiviso.
Forme diverse di affidamento possono disporsi unicamente laddove il regime ordinario pregiudichi il miglior interesse del minore. Nello
specifico caso in esame, pur registrandosi tra le parti una certa conflittualità in ordine alla gestione dei figli, il livello dello scontro non risulta tale da compromettere l'interesse degli stessi, i quali non sembra che risentano oltremodo delle discussioni tra i genitori. Al econtrario, Per 1 Per 2 hanno riportato, direttamente e indirettamente, di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e di non voler alterare lo stato delle cose. Per tale motivo, il Tribunale
ritiene che ogni decisione in senso contrario acuirebbe sensibilmente il livello dello scontro tra i genitori, circostanza che impatterebbe senza dubbio sulla vita dei due figli. ilPer ciò che concerne il collocamento di Per 1 e Per 2,
primogenito ha rappresentato in sede di ascolto che non vorrebbe mutare lo stato dei fatti;
tale volontà, a sua detta, troverebbe identico riscontro in quella del fratello minore. Ad avviso del Collegio, se è
vero che la disciplina codicistica si preoccupi del fatto che alla stabilità abitativa possa seguire una stabilità emotiva, non solo sarebbe contrario all'interesse dei due fratelli cambiarne nuovamente la collocazione, ma a fronte della loro fermezza nel voler rimanere presso l'abitazione materna una decisione diversa sarebbe di difficile comprensione e inasprirebbe la loro conflittualità in un momento in cui, viceversa, affermano di avere ottimi rapporti con entrambi i genitori. Per tali motivi, il Collegio ritiene che il collocamento presso la madre vada confermato valorizzando la situazione di fatto ormai in essere.
Con riferimento al diritto di abitazione sulla casa familiare, si osserva come la casa familiare non sia più nella disponibilità del nucleo. Tanto vale a dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tale domanda.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti hanno riferito di aver trovato una valida organizzazione per le visite ai figli. In tal contesto, emerge che la frequentazione paterna di
Per 1 e Per 4 non abbia neppure risentito dell'acuirsi del conflitto genitoriale e sia rimasta improntata su ampi spazi di libertà. Su tale scorta, il Tribunale ritiene che un simile assetto, certamente fecondo per assicurare una valida prospettiva bigenitoriale, meriti di essere conservato e incentivato. Per tale motivo, regola il diritto di visita del genitore non collocatario con le seguenti coordinate: il padre potrà liberamente accordarsi con la sig.ra CP 1 per vedere i figli o, nel rispetto dei loro impegni, per accompagnarli alle loro attività extrascolastiche, fermo restando, in caso di disaccordo, il diritto di visita per almeno due pomeriggi a settimana, indicati nelle giornate di martedì e giovedì (con la facoltà per i genitori di modificare i giorni indicati in considerazione dei rispettivi turni di lavoro, oltre che tenendo sempre conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi dei minori), e fermo restando il diritto di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
i pomeriggi, come i weekend, includeranno il pernotto dei minori presso il padre, che avrà cura di prendere i figli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ovvero a scuola,
previo accordo con la sig.ra CP_1 con riferimento agli altri periodi dell'anno e in assenza di accordo tra i genitori, il padre potrà avere i minori con sé ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al
6/1, alternando negli anni il giorno di Natale e la Vigilia di Natale
durante le vacanze pasquali il padre potrà avere i figli con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo - con riferimento al periodo estivo, il padre potrà avere i figli con sé per quattro settimane (anche non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 30
maggio di ciascun anno. Inoltre, i figli minori trascorreranno alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, ferma la facoltà di accordarsi diversamente. In
tal contesto, si invitano le parti a valorizzare lo strumento dell'accordo al fine di declinare la frequentazione in un'ottica rivolta a sostenere e favorire una valida prospettiva bigenitoriale.
Con riferimento alle domande dal contenuto economico, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che sig. [...]
Parte 1 è lavoratore dipendente della Parte_2
[...] con redditi annui medi per euro 20.000 circa nel 2022, per euro 17.550 nel 2020, per euro 21.244 nel 2019; di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario "Banca popolare di Novara"
dalla giacenza media al 31.12.22 di euro 16, al 31.12.21 di euro 1.147 e al 31.12.20 di euro 189; di non essere titolare di beni immobili;
di essere proprietario esclusivo di autovettura Renault Scenic;
di avere una canone di locazione pari a 600 euro mensili, di essere gravato da una rata di euro 263 mensili per la rateizzazione del prestito aperto per la cessione del quinto dello stipendio, di essere gravato dal pignoramento sulla retribuzione lorda per la somma di euro 280 mensili per gli assegni di mantenimento non corrisposti.
La sig.ra CP_1 ha riferito di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di percepire reddito di cittadinanza per un importo medio di circa 600 euro mensili. Nel corso degli anni, come dimostrato in giudizio, ha svolto alcuni lavori saltuari come intermediatrice nella vendita di prodotti e come collaboratrice addetta alle pulizie presso una pasticceria romana. Sul punto, ha dichiarato di aver ricavato circa 3000 euro annui dalla prima attività
e 1000 annui dalla seconda. Non ha spese di alloggio, vivendo coi figli presso l'abitazione della madre di lei, che la aiuta economicamente.
Il quadro come descritto restituisce una evidente disparità
reddituale tra il sig. Parte 1 il quale vanta un'occupazione stabile, e la sig.ra CP_1 che non ha entrate economiche diverse dai sussidi sociali. Tale affermazione, tuttavia, deve tener conto di ulteriori fattori. In primo luogo, dai documenti depositati in atti si evince che le spese legate alle attività di Per_1 e Per 2 siano pagate dal padre, atteso che la figura paterna è l'unica ad avere un reddito stabile e a possedere un veicolo per accompagnare i figli alle loro attività pomeridiane;
in secondo luogo, dalle testimonianze assunte all'udienza del 25.01.2023 è emerso che il ricorrente abbia dovuto fare sovente ricorso a prestiti da parte di amici e parenti per fronteggiare le proprie spese mensili. Quanto alla resistente, è
ragionevole ritenere che la stessa abbia percepito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati grazie alle attività lavorative non regolari svolte nel corso degli anni. Deve, inoltre, rilevarsi che, rispetto all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori, la CP 1
non abbia più esborsi legati alla propria soluzione abitative, che invece il sig. Parte 1 continua a sostenere.
Per tali motivi, il Collegio reputa equo quantificare l'importo dovuto dal Parte 1 a titolo di mantenimento ordinario per i figli nella misura complessiva di euro 400 mensili (200 euro per ciascun figlio) e ripartire le spese straordinarie in misura pari all'80% a carico del padre e del 20 % a carico della madre.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, rileva il Collegio che non possa prescindersi dal considerare come, nel caso di specie, la sig.ra CP 1 sia ancora giovane e abbia capacità lavorativa generica che ha l'onere di impiegare nello svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. Invero, in tema di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (ord. cass. n. 3354/2025).
Nel caso di specie, va rilevato da una parte che la CP 1 non
abbia più esborsi legati ad esigenze abitative, essendosi trasferita a vivere presso l'abitazione della madre e, dall'altra, che la stessa non abbia offerto alcuna prova, nel corso del giudizio, di essersi attivamente adoperata nella ricerca di un'attività lavorativa remunerata;
ragioni queste che militano per il rigetto della domanda dalla stessa spiegata di un assegno a titolo di mantenimento del coniuge a carico del ricorrente, già peraltro gravato in via prevalente degli oneri di mantenimento dei figli.
Le ulteriori domande dal contenuto economico, invero, sono da ritenere inammissibili in quanto l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc.
civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. È quindi da escludersi la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il danno da illecito endofamiliare e la corresponsione delle spese non versate, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. In relazione alla natura del giudizio e all'esito del giudizio le spese, liquidate in dispositivo, possono compensarsi per i 2/3 e poste a carico della parte resistente, soccombente nella domanda di addebito per la restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 606/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fermi restando i provvedimenti provvisori, così provvede: Parte 1 ePronuncia la separazione personale tra i coniugi
-
Controparte 1 coniugati in Roma il 29.06.2008; ordina all'Ufficiale
dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 1007, parte 2, serie A01, anno 2008);
Rigetta la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dalla
-
resistente;
Affida i figli Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e li colloca in via prevalente presso la madre;
Regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le seguenti coordinate: “il padre potrà liberamente accordarsi con la sig.ra
CP_1 per vedere i figli o, nel rispetto dei loro, per accompagnarli alle loro attività extrascolastiche, fermo restando, in caso di disaccordo, il diritto di visita per almeno due pomeriggi a settimana, indicati nelle giornate di martedì e giovedì (con la facoltà per i genitori di modificare i giorni indicati in considerazione dei rispettivi turni di lavoro, oltre che tenendo sempre conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi dei minori), e fermo restando il diritto di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
i pomeriggi, come i weekend, includeranno il pernotto dei minori presso il padre, che avrà cura di prendere i figli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ovvero a scuola, previo accordo con la sig.ra CP_1 con riferimento agli altri periodi dell'anno e in assenza di accordo tra i genitori, il padre potrà avere i minori con sé ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 alternando negli anni il giorno di Natale e la Vigilia di Natale - durante le vacanze pasquali il padre potrà avere i figli con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo - con riferimento al periodo estivo, il padre potrà avere i figli con sé per quattro settimane (anche non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Inoltre, i figli minori trascorreranno
alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, ferma la facoltà di accordarsi diversamente"
Dispone a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli dall'importo complessivo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
Dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra coniugi in misura pari all'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso questo
Tribunale;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge formulata dalla moglie, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna CP 1
[...] al rimborso delle spese di lite, quanto all'ulteriore 1/3, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte 1
ammontare) in 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Roma, 12/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Giudice Filomena Albano
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 606/2021, vertente
TRA
Parte 1 con il patrocinio dell'avv. Silvia;
ricorrente
E
Controparte 1 con il patrocinio dell'avv. Matteo Ruffinotti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte 1
separazione personale da Controparte_1 con cui ha contratto matrimonio in data 29.06.2008 e dal quale sono nati due figli,
Per 1 (2010) e Per 2 (2013), ancora minorenni;
nell'atto introduttivo ha domandato di affidare congiuntamente i figli ai genitori prevedendo un collocamento paritario e alternato all'interno della casa coniugale. Ha chiesto altresì che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, dividano al 50% le spese straordinarie compiute nell'interesse di questi ultimi e vengano dichiarati economicamente autosufficienti. Inoltre, ha aggiunto plurime richieste inerenti ai costi delle rispettive future residenze, alla ripartizione del canone di locazione della casa coniugale e delle relative spese, alla restituzione delle mensilità stipendiali non godute e alla disponibilità
dell'autovettura di famiglia. Infine, ha proposto una domanda di risarcimento del danno adducendo diverse condotte antigiuridiche della moglie nei suoi confronti.
Controparte_1 costituitasi il 31.05.2021, ha aderito alla richiesta di pronunciare la separazione personale e di affidare i figli congiuntamente ai genitori, contestando per il resto le altre domande. In particolare, ha chiesto addebitare la separazione al ricorrente, di collocare i minori presso di lei, assegnandole la casa coniugale di Largo Monreale n. 22 G (Roma), e di regolamentare il diritto di visita del padre prevedendo un pernotto settimanale e weekend alternati. Inoltre, ha domandato di porre a carico del ricorrente un importo a titolo di mantenimento per i minori nella misura complessiva di almeno € 1.000,00 mensili, oltre a spese straordinarie al 50% e ad un assegno di mantenimento mensile in suo favore nella misura di almeno € 250,00. Ha chiesto altresì di ordinare al ricorrente il pagamento dei canoni dovuti a titolo di locazione per la casa familiare oppure di incrementare il mantenimento a proprio favore tenendo conto di tale spesa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.06.2021,
il Presidente f.f. ha autorizzato i genitori a vivere separati e ha disposto a carico del padre, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di complessivi 500 euro mensili e a favore della moglie di euro 100 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%. Inoltre,
ha affidato i figli ad entrambi i genitori, ne ha disposto il collocamento in via prevalente presso la madre, le ha assegnato la casa familiare e ha regolamentato il diritto di visita prevedendo almeno due pomeriggi con pernotto infrasettimanale a favore della figura paterna.
Nel corso del procedimento i presupposti fattuali sono mutati e il conflitto si è sensibilmente inasprito.
La resistente assieme ai due figli si è trasferita presso l'abitazione della famiglia di lei, mentre il ricorrente ha insistito per il collocamento dei minori presso la propria abitazione e, in alternativa, per un collocamento paritario. All'udienza del 13 novembre quest'ultimo ha affermato di frequentare la prole quasi ogni giorno e, per tale motivo, di occuparsi del loro mantenimento in forma diretta anziché versare l'assegno loro spettante nelle mani della madre. La
resistente, viceversa, ha ribadito che i figli trascorrono con lei la maggior parte dei giorni della settimana, dormendo presso la nuova casa sette giorni su sette;
inoltre, ha affermato di aver dovuto instaurare una procedura esecutiva al fine di ottenere la cessione del quinto dello stipendio del marito onde assicurare il pagamento del mantenimento come disposto in corso di giudizio. Alla luce delle due versioni diametralmente opposte, è stata ascoltato il minore [...] Persona 3 ultradodicenne. Questi ha rappresentato che lui e il fratello più piccolo trascorrono la maggior parte del loro tempo presso la casa della madre e frequentano il padre essenzialmente nei weekend, salvo quando il sig. Parte 1 lo riprende fuori scuola onde pranzare assieme;
ha quindi riferito di non avere interesse a mutare una simile situazione e di trovarsi bene ad abitare con la madre.
Ora, su conforme richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione tra le parti in epigrafe indicate, che hanno contratto matrimonio in data 29.06.2008 in Roma, e dal quale sono nati i figli Per 1 e Per_2. All'esito dell'istruttoria, e alla luce delle rispettive memorie difensive, emerge che i loro contrasti sono profondi e radicati e documentano, allo stato, l'impossibilità di proseguire la comune vita coniugale.
In riferimento a tale statuizione, si precisa che nel corso di giudizio non è stata raggiunta la prova processuale atta a fondare la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dalla resistente. La sig.ra CP_1 infatti, non ha offerto elementi sufficienti per giungere alla conclusione che l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale costituisca la causa stessa della crisi familiare. Ad avviso del Collegio, l'abbandono della casa comune non di rado rappresenta - più che la causa il sintomo di una frattura già in essere;
per tale motivo, in ambito processuale, e in applicazione delle regole che presiedono la distribuzione dell'onere della prova, occorre tener presente che di fronte a comportamenti che integrano indubbiamente una rilevante violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, al fine di escludere il nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, occorre che dal materiale probatorio emerga la prova della anteriorità della crisi (cfr. Cass, 20886/21, 3923/2018). Nel
presente giudizio, è la stessa resistente ad aver affermato, all'interno della sua comparsa di costituzione, che la crisi era già in essere prima dell'abbandono della casa comune da parte del marito. Quest'ultima, infatti, ha ricondotto l'inizio della crisi all'estate del 2018 e ha specificato come sia sfociata nell'allontanamento del Parte_1
soltanto a seguito di un episodio fortemente conflittuale tra i due, di cui, peraltro, si ha contezza tanto grazie alla narrazione della resistente, quanto grazie alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. Nel caso di specie, pertanto, è ragionevole ritenere che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito non abbia costituito il fattore scatenante la crisi, bensì abbia rappresentato l'apice di un conflitto già in essere tra le parti. Per tale motivo, la separazione non è addebitabile ad Parte 1
In ordine alle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale, il Collegio osserva come non sia oggetto di controversia tra le parti il regime di affidamento condiviso, che merita di essere confermato. Sul punto, l'art. 337-ter cod. civ. sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il legislatore individua quale ordinario regime di fronte alla crisi familiare, quello dell'affidamento condiviso.
Forme diverse di affidamento possono disporsi unicamente laddove il regime ordinario pregiudichi il miglior interesse del minore. Nello
specifico caso in esame, pur registrandosi tra le parti una certa conflittualità in ordine alla gestione dei figli, il livello dello scontro non risulta tale da compromettere l'interesse degli stessi, i quali non sembra che risentano oltremodo delle discussioni tra i genitori. Al econtrario, Per 1 Per 2 hanno riportato, direttamente e indirettamente, di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e di non voler alterare lo stato delle cose. Per tale motivo, il Tribunale
ritiene che ogni decisione in senso contrario acuirebbe sensibilmente il livello dello scontro tra i genitori, circostanza che impatterebbe senza dubbio sulla vita dei due figli. ilPer ciò che concerne il collocamento di Per 1 e Per 2,
primogenito ha rappresentato in sede di ascolto che non vorrebbe mutare lo stato dei fatti;
tale volontà, a sua detta, troverebbe identico riscontro in quella del fratello minore. Ad avviso del Collegio, se è
vero che la disciplina codicistica si preoccupi del fatto che alla stabilità abitativa possa seguire una stabilità emotiva, non solo sarebbe contrario all'interesse dei due fratelli cambiarne nuovamente la collocazione, ma a fronte della loro fermezza nel voler rimanere presso l'abitazione materna una decisione diversa sarebbe di difficile comprensione e inasprirebbe la loro conflittualità in un momento in cui, viceversa, affermano di avere ottimi rapporti con entrambi i genitori. Per tali motivi, il Collegio ritiene che il collocamento presso la madre vada confermato valorizzando la situazione di fatto ormai in essere.
Con riferimento al diritto di abitazione sulla casa familiare, si osserva come la casa familiare non sia più nella disponibilità del nucleo. Tanto vale a dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tale domanda.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti hanno riferito di aver trovato una valida organizzazione per le visite ai figli. In tal contesto, emerge che la frequentazione paterna di
Per 1 e Per 4 non abbia neppure risentito dell'acuirsi del conflitto genitoriale e sia rimasta improntata su ampi spazi di libertà. Su tale scorta, il Tribunale ritiene che un simile assetto, certamente fecondo per assicurare una valida prospettiva bigenitoriale, meriti di essere conservato e incentivato. Per tale motivo, regola il diritto di visita del genitore non collocatario con le seguenti coordinate: il padre potrà liberamente accordarsi con la sig.ra CP 1 per vedere i figli o, nel rispetto dei loro impegni, per accompagnarli alle loro attività extrascolastiche, fermo restando, in caso di disaccordo, il diritto di visita per almeno due pomeriggi a settimana, indicati nelle giornate di martedì e giovedì (con la facoltà per i genitori di modificare i giorni indicati in considerazione dei rispettivi turni di lavoro, oltre che tenendo sempre conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi dei minori), e fermo restando il diritto di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
i pomeriggi, come i weekend, includeranno il pernotto dei minori presso il padre, che avrà cura di prendere i figli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ovvero a scuola,
previo accordo con la sig.ra CP_1 con riferimento agli altri periodi dell'anno e in assenza di accordo tra i genitori, il padre potrà avere i minori con sé ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al
6/1, alternando negli anni il giorno di Natale e la Vigilia di Natale
durante le vacanze pasquali il padre potrà avere i figli con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo - con riferimento al periodo estivo, il padre potrà avere i figli con sé per quattro settimane (anche non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 30
maggio di ciascun anno. Inoltre, i figli minori trascorreranno alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, ferma la facoltà di accordarsi diversamente. In
tal contesto, si invitano le parti a valorizzare lo strumento dell'accordo al fine di declinare la frequentazione in un'ottica rivolta a sostenere e favorire una valida prospettiva bigenitoriale.
Con riferimento alle domande dal contenuto economico, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che sig. [...]
Parte 1 è lavoratore dipendente della Parte_2
[...] con redditi annui medi per euro 20.000 circa nel 2022, per euro 17.550 nel 2020, per euro 21.244 nel 2019; di essere titolare di un conto corrente presso l'istituto bancario "Banca popolare di Novara"
dalla giacenza media al 31.12.22 di euro 16, al 31.12.21 di euro 1.147 e al 31.12.20 di euro 189; di non essere titolare di beni immobili;
di essere proprietario esclusivo di autovettura Renault Scenic;
di avere una canone di locazione pari a 600 euro mensili, di essere gravato da una rata di euro 263 mensili per la rateizzazione del prestito aperto per la cessione del quinto dello stipendio, di essere gravato dal pignoramento sulla retribuzione lorda per la somma di euro 280 mensili per gli assegni di mantenimento non corrisposti.
La sig.ra CP_1 ha riferito di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di percepire reddito di cittadinanza per un importo medio di circa 600 euro mensili. Nel corso degli anni, come dimostrato in giudizio, ha svolto alcuni lavori saltuari come intermediatrice nella vendita di prodotti e come collaboratrice addetta alle pulizie presso una pasticceria romana. Sul punto, ha dichiarato di aver ricavato circa 3000 euro annui dalla prima attività
e 1000 annui dalla seconda. Non ha spese di alloggio, vivendo coi figli presso l'abitazione della madre di lei, che la aiuta economicamente.
Il quadro come descritto restituisce una evidente disparità
reddituale tra il sig. Parte 1 il quale vanta un'occupazione stabile, e la sig.ra CP_1 che non ha entrate economiche diverse dai sussidi sociali. Tale affermazione, tuttavia, deve tener conto di ulteriori fattori. In primo luogo, dai documenti depositati in atti si evince che le spese legate alle attività di Per_1 e Per 2 siano pagate dal padre, atteso che la figura paterna è l'unica ad avere un reddito stabile e a possedere un veicolo per accompagnare i figli alle loro attività pomeridiane;
in secondo luogo, dalle testimonianze assunte all'udienza del 25.01.2023 è emerso che il ricorrente abbia dovuto fare sovente ricorso a prestiti da parte di amici e parenti per fronteggiare le proprie spese mensili. Quanto alla resistente, è
ragionevole ritenere che la stessa abbia percepito redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati grazie alle attività lavorative non regolari svolte nel corso degli anni. Deve, inoltre, rilevarsi che, rispetto all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori, la CP 1
non abbia più esborsi legati alla propria soluzione abitative, che invece il sig. Parte 1 continua a sostenere.
Per tali motivi, il Collegio reputa equo quantificare l'importo dovuto dal Parte 1 a titolo di mantenimento ordinario per i figli nella misura complessiva di euro 400 mensili (200 euro per ciascun figlio) e ripartire le spese straordinarie in misura pari all'80% a carico del padre e del 20 % a carico della madre.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, rileva il Collegio che non possa prescindersi dal considerare come, nel caso di specie, la sig.ra CP 1 sia ancora giovane e abbia capacità lavorativa generica che ha l'onere di impiegare nello svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. Invero, in tema di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (ord. cass. n. 3354/2025).
Nel caso di specie, va rilevato da una parte che la CP 1 non
abbia più esborsi legati ad esigenze abitative, essendosi trasferita a vivere presso l'abitazione della madre e, dall'altra, che la stessa non abbia offerto alcuna prova, nel corso del giudizio, di essersi attivamente adoperata nella ricerca di un'attività lavorativa remunerata;
ragioni queste che militano per il rigetto della domanda dalla stessa spiegata di un assegno a titolo di mantenimento del coniuge a carico del ricorrente, già peraltro gravato in via prevalente degli oneri di mantenimento dei figli.
Le ulteriori domande dal contenuto economico, invero, sono da ritenere inammissibili in quanto l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc.
civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. È quindi da escludersi la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il danno da illecito endofamiliare e la corresponsione delle spese non versate, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. In relazione alla natura del giudizio e all'esito del giudizio le spese, liquidate in dispositivo, possono compensarsi per i 2/3 e poste a carico della parte resistente, soccombente nella domanda di addebito per la restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 606/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fermi restando i provvedimenti provvisori, così provvede: Parte 1 ePronuncia la separazione personale tra i coniugi
-
Controparte 1 coniugati in Roma il 29.06.2008; ordina all'Ufficiale
dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 1007, parte 2, serie A01, anno 2008);
Rigetta la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dalla
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resistente;
Affida i figli Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, e li colloca in via prevalente presso la madre;
Regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le seguenti coordinate: “il padre potrà liberamente accordarsi con la sig.ra
CP_1 per vedere i figli o, nel rispetto dei loro, per accompagnarli alle loro attività extrascolastiche, fermo restando, in caso di disaccordo, il diritto di visita per almeno due pomeriggi a settimana, indicati nelle giornate di martedì e giovedì (con la facoltà per i genitori di modificare i giorni indicati in considerazione dei rispettivi turni di lavoro, oltre che tenendo sempre conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi dei minori), e fermo restando il diritto di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
i pomeriggi, come i weekend, includeranno il pernotto dei minori presso il padre, che avrà cura di prendere i figli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre ovvero a scuola, previo accordo con la sig.ra CP_1 con riferimento agli altri periodi dell'anno e in assenza di accordo tra i genitori, il padre potrà avere i minori con sé ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 alternando negli anni il giorno di Natale e la Vigilia di Natale - durante le vacanze pasquali il padre potrà avere i figli con sé per 3 giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo - con riferimento al periodo estivo, il padre potrà avere i figli con sé per quattro settimane (anche non consecutive) in un periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Inoltre, i figli minori trascorreranno
alternativamente negli anni, con il padre o con la madre, il giorno del proprio compleanno, ferma la facoltà di accordarsi diversamente"
Dispone a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli dall'importo complessivo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal momento della pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
Dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra coniugi in misura pari all'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso questo
Tribunale;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge formulata dalla moglie, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
Compensa nella misura dei 2/3 le spese di lite e condanna CP 1
[...] al rimborso delle spese di lite, quanto all'ulteriore 1/3, a favore di che liquida (già in tal ridotto Parte 1
ammontare) in 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Roma, 12/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi