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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Gi udi ce
2. dot t .ssa Val eri a G uaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazzot t a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 11493, vertente tra
(avv. M. Pace) , r i cor r ent e Parte_1
e
, re si st ent e cont um ace. CP_1
Ragi oni i n fatt o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Putignano (BA) CP_1 in data 10.03.2016; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Bari con sentenza n.
1177/2024 pubblicata il 07/03/2024 aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dinanzi al Presidente e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Giudice delegato e l'On.le Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento degli incombenti di rito, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Putignano;
con spese come per legge.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse della resistente per il presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a chiedere la pronunzia sullo status, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11493/2024 R.G.A.C. tra e con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Putignano (BA) in data 10.03.2016 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2016, Parte_1 CP_1
Parte I, atto n. 3); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20.05.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi den t e
Dot t .ss a Val eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi usep pe Di sabat o
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Gi udi ce
2. dot t .ssa Val eri a G uaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazzot t a - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 11493, vertente tra
(avv. M. Pace) , r i cor r ent e Parte_1
e
, re si st ent e cont um ace. CP_1
Ragi oni i n fatt o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Putignano (BA) CP_1 in data 10.03.2016; che dalla loro unione non erano nati figli;
che il Tribunale di Bari con sentenza n.
1177/2024 pubblicata il 07/03/2024 aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dinanzi al Presidente e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Giudice delegato e l'On.le Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento degli incombenti di rito, volesse dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Putignano;
con spese come per legge.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente delegato nella procedura di separazione consensuale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse della resistente per il presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a chiedere la pronunzia sullo status, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11493/2024 R.G.A.C. tra e con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di CP_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Putignano (BA) in data 10.03.2016 tra e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2016, Parte_1 CP_1
Parte I, atto n. 3); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20.05.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi den t e
Dot t .ss a Val eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi usep pe Di sabat o