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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 9053/2023 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi, promossa da
Parte_1
con avv. David Fabbri giusto mandato in atti
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente contumace-
Oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni: per come rassegnate da parte attrice nelle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate in pct
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., il Parte_2
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, la sig.ra
[...] CP_1
quale proprietaria di un appartamento posto al piano terreno del medesimo
[...]
lamentando l'illegittimità di una serie di interventi da questa effettuati sulla terrazza tergale della sua proprietà e sulle parti esterne comuni dell'edificio condominiale. In particolare, il ha evidenziato che la provvedeva a chiudere la Parte_1 CP_1
loggia tergale con un infisso, a coprire il resede tergale con una struttura lignea con sovrastante tenda in tessuto ed a chiudere con un infisso il “sovra muro” di confine con la proprietà del vicino.
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità di tali interventi in quanto Parte_1 costituenti innovazioni che ledono l'aspetto estetico ed il decoro del fabbricato condominiale e conseguentemente rappresentano una violazione del Regolamento condominiale.
Sulla scorta di ciò il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento del presente ricorso:
- Accertata l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta nella terrazza di sua proprietà, consistenti nella chiusura della loggia tergale con infisso, nella chiusura del
“sovra muro” di confine con l'unità confinante con infisso e nella copertura del resede anch'esso tergale con struttura lignea e sovrastante tenda in tessuto, descritte in narrativa, oltre ogni eventuale ulteriore manufatto che risultasse essere stato illegittimamente installato all'esito della CTU, condannare la Sig.ra CP_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cordilungo 18/A, cap 50055 Lastra a Signa (FI) a rimuovere, a propria cura e spese,
l'infisso posto a chiusura della loggia tergale, l'infisso posto a chiusura del sovra muro di confine con l'unità confinante, la struttura lignea posta a copertura del resede tergale e la sovrastante tenda in tessuto, oltre ogni eventuale ulteriore manufatto che risultasse essere stato illegittimamente installato all'esito della CTU, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente a detti interventi, e condannarla a rimborsare la somma di
€ 3.355,47 – salvo la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia - in favore del ricorrente per le spese di mediazione sostenute e precisamente per le Parte_1
causali di cui in narrativa. Il tutto con condanna della resistente al pagamento delle spese legali e compensi di cui alla presente causa”.
La sig.ra è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita con la sola ammissione di ctu tecnica e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente.
Pag. 2 di 7 In diritto
Giova premettere, in rito, che il ricorrente, pur avendo chiesto, Parte_1
incidentalmente, la rimozione dei manufatti descritti in fatto in quanto illegittimi sotto il profilo edilizio/urbanistico e posti a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine laterale, ha sviluppato nell'esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della domanda stessa doglianze relative soprattutto alla violazione del Regolamento condominiale e del divieto di innovazioni pregiudizievoli al decoro architettonico dell'edificio “condominiale”.
Infatti, il Condominio ricorrente ha lamentato che la sig.ra ha eseguito alcuni CP_1
lavori nella terrazza tergale dell'immobile di sua proprietà posto al piano terreno di
Viale Petrarca n. 120/A , comportanti una serie di interventi sulla facciata e sulle Pt_1
parti esterne dell'edificio condominiale (chiusura della loggia tergale con infisso, chiusura del “sovra muro” di confine con l'unità confinante con infisso, copertura del resede tergale con struttura lignea e sovrastante tenda in tessuto) e ne ha chiesto la rimozione lamentando la violazione dell'aspetto architettonico della palazzina.
Ebbene, non vi è dubbio che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 1122 cc applicabile ratione temporis.
Orbene, l'art. 1122 cc vieta a ciascun condomino di eseguire nella porzione di sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Il concetto di danno, quindi, non è limitato esclusivamente al danno materiale inteso come modificazione della conformazione estrinseca o della intrinseca natura della cosa comune, ma va esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune anche se di ordine estetico, per cui ricadono nel divieto tutte quelle che modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato.
Ciò posto, è evidente, nel caso che ne occupa, che la “
1. Posa in opera di un infisso esterno a chiusura del lato ovest della loggia tergale;
2. posa in opera di un infisso esterno
a chiusura di un'apertura nel muro di confine con l'abitazione adiacente nella disponibilità
del sig.
3. realizzazione nel resede tergale di struttura lignea rivestita da Controparte_2 rete metallica” come rilevato dal CTU nominato, geom. e come visibile dalle Per_1
Pag. 3 di 7 fotografie allegate alla perizia, “…risultano incidere al decoro architettonico e alla regolarità urbanistico-progettuale” e, pertanto in contrasto con gli artt. 1-2-22 del
Regolamento condominiale (pag. 6 della CTU).
In particolare, afferma il CTU, “Considerando il decoro architettonico come all'insieme delle linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono all'edificio una determinata fisionomia, unitaria e armonica e che peraltro questo risale all'opera particolare di colui che ha costruito l'edificio e di colui che ha redatto il progetto ma, una volta ultimata la costruzione, costituisce un bene che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che delle parti comuni, a parere dello scrivente l'introduzione delle innovazioni realizzate al fabbricato dalla proprietà della sig.ra risultano alterare la facciata tergale in CP_1 maniera disomogenea e pertanto incidendo sul decoro architettonico della stessa.”
(pag. 6 della CTU).
Di conseguenza i lavori de quibus hanno leso il decoro architettonico dell'edificio condominiale stante l'apprezzabile mutamento estetico oltre al mancato rispetto delle distanze legali.
Le censure mosse dal ricorrente nei confronti degli interventi posti in Parte_1 essere dalla sono tutte fondate, rispetto al profilo riguardante l'alterazione del CP_1
decoro architettonico dello stabile, in quanto trovano pieno riscontro negli elaborati fotografici allegati e negli accertamenti eseguiti dal c.t.u.
In altri termini la ha apportato modifiche macroscopiche ed invasive perché non CP_1
si è trattato di una semplice copertura finalizzata alla mera protezione da agenti atmosferici (quale può essere quella fornita da tende parasole avvolgibili), ma di una vera e propria trasformazione di parte del terrazzino in ambienti vivibili in qualsiasi periodo dell'anno con conseguente aumento delle volumetrie originarie.
E' innegabile, peraltro, la modifica dell'architettura ed anche il notevole impatto sull'estetica e sulla simmetria della facciata dell'intero stabile, determinata sia dal colore scuro del legno utilizzato sia dalle medesime chiusure dei volumi che non risultano utilizzate in alcun altra proprietà facente parte della palazzina (vedi piano superiore).
Pag. 4 di 7 Ai fini dell'illegittimità delle opere, alcun rilievo assume la circostanza che detti interventi abbiano riguardato la proprietà esclusiva del terrazzo della dal CP_1
momento che gli stessi incidono negativamente sul bene comune del decoro architettonico e/o semplicemente della conservazione dell'aspetto architettonico originale che, come noto, sono tutelati da principi di carattere generale. Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza in materia per la quale “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio” (Cass. n.ro 28465/2019).
Inoltre, “La tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile
e apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare un'autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l'opera” (Cass. n.ro 1235/2018).
Si ritiene, poi, parzialmente meritevole di accoglimento anche la domanda risarcitoria formulata dal volta al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del Parte_1
procedimento di mediazione obbligatorio intentato ante causam al fine di risolvere la controversia.
Ebbene, per oramai pacifica Giurisprudenza la liquidazione delle spese stragiudiziali,
“…pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri della domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass., S.U.,
10 luglio 2017, n. 16990; nonché Cass. civ. Sez. III, Ord., 17 maggio 2022, n. 15732).
In ossequio a tale principio spettano sicuramente al Condominio ricorrente le spese vive sostenute per il procedimento di Mediazione obbligatorio de quo pari complessivamente ad € 536,80 per come correttamente documentate (vedi doc.ti 12 e13 Condominio), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Diversamente, pur a fronte della presenza delle fatture dell'avv. Fabbri David nonché CP_ del tecnico di fiducia del Condominio, geom. manca la prova dell'avvenuta
Pag. 5 di 7 corresponsione da parte del degli importi rispettivamente ivi indicati per Parte_1
l'attività del legale e del consulente, per cui nulla può essere dovuto a tale titolo.
In definitiva la sig.ra va condannata a rimuovere tutti i manufatti CP_1
individuati dal ctu realizzati sulla sua proprietà esclusiva, oltre a risarcire i danni come sopra liquidati in favore del . Parte_1
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo seguendo i parametri di cui al DM 55/2014, e ss. m., tenuto conto del tipo di rito prescelto (valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi per fase istruttoria), del valore della domanda, della concreta attività svolta resasi necessaria in quanto la sig.ra ha realizzato gli interventi in parola senza autorizzazione del condominio. CP_1
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della sig.ra . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la sig.ra a rimuovere, a CP_1
proprie cure e spese, tutti i manufatti illegittimamente realizzati per come descritti in ctu ed in particolare: l'infisso posto a chiusura della loggia tergale, l'infisso posto a chiusura del 'sovra muro' di confine, la struttura lignea posta a copertura del resede tergale e la sovrastante tenda in tessuto;
2) fissa il termine di giorni 180 dalla pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione delle rimozioni e del ripristino di cui al capo precedente;
3) condanna la sig.ra a risarcire al il danno patrimoniale CP_1 Parte_1 liquidato in € 536,80 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna la sig.ra alla rifusione in favore del Condominio ricorrente CP_1
delle spese di giudizio che liquida in € 6.713,00 oltre rimborso spese forfetario al 15% ed oneri di legge nonché oltre spese vive (contributo unificato, spese notifica e di ctp documentate);
5) pone le spese di Ctu definitivamente a carico della sig.ra per come CP_1
liquidate con separato decreto.
Pag. 6 di 7 Firenze, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 9053/2023 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi, promossa da
Parte_1
con avv. David Fabbri giusto mandato in atti
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente contumace-
Oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni: per come rassegnate da parte attrice nelle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate in pct
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., il Parte_2
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, la sig.ra
[...] CP_1
quale proprietaria di un appartamento posto al piano terreno del medesimo
[...]
lamentando l'illegittimità di una serie di interventi da questa effettuati sulla terrazza tergale della sua proprietà e sulle parti esterne comuni dell'edificio condominiale. In particolare, il ha evidenziato che la provvedeva a chiudere la Parte_1 CP_1
loggia tergale con un infisso, a coprire il resede tergale con una struttura lignea con sovrastante tenda in tessuto ed a chiudere con un infisso il “sovra muro” di confine con la proprietà del vicino.
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità di tali interventi in quanto Parte_1 costituenti innovazioni che ledono l'aspetto estetico ed il decoro del fabbricato condominiale e conseguentemente rappresentano una violazione del Regolamento condominiale.
Sulla scorta di ciò il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento del presente ricorso:
- Accertata l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta nella terrazza di sua proprietà, consistenti nella chiusura della loggia tergale con infisso, nella chiusura del
“sovra muro” di confine con l'unità confinante con infisso e nella copertura del resede anch'esso tergale con struttura lignea e sovrastante tenda in tessuto, descritte in narrativa, oltre ogni eventuale ulteriore manufatto che risultasse essere stato illegittimamente installato all'esito della CTU, condannare la Sig.ra CP_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cordilungo 18/A, cap 50055 Lastra a Signa (FI) a rimuovere, a propria cura e spese,
l'infisso posto a chiusura della loggia tergale, l'infisso posto a chiusura del sovra muro di confine con l'unità confinante, la struttura lignea posta a copertura del resede tergale e la sovrastante tenda in tessuto, oltre ogni eventuale ulteriore manufatto che risultasse essere stato illegittimamente installato all'esito della CTU, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente a detti interventi, e condannarla a rimborsare la somma di
€ 3.355,47 – salvo la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia - in favore del ricorrente per le spese di mediazione sostenute e precisamente per le Parte_1
causali di cui in narrativa. Il tutto con condanna della resistente al pagamento delle spese legali e compensi di cui alla presente causa”.
La sig.ra è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita con la sola ammissione di ctu tecnica e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalla difesa di parte ricorrente.
Pag. 2 di 7 In diritto
Giova premettere, in rito, che il ricorrente, pur avendo chiesto, Parte_1
incidentalmente, la rimozione dei manufatti descritti in fatto in quanto illegittimi sotto il profilo edilizio/urbanistico e posti a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine laterale, ha sviluppato nell'esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della domanda stessa doglianze relative soprattutto alla violazione del Regolamento condominiale e del divieto di innovazioni pregiudizievoli al decoro architettonico dell'edificio “condominiale”.
Infatti, il Condominio ricorrente ha lamentato che la sig.ra ha eseguito alcuni CP_1
lavori nella terrazza tergale dell'immobile di sua proprietà posto al piano terreno di
Viale Petrarca n. 120/A , comportanti una serie di interventi sulla facciata e sulle Pt_1
parti esterne dell'edificio condominiale (chiusura della loggia tergale con infisso, chiusura del “sovra muro” di confine con l'unità confinante con infisso, copertura del resede tergale con struttura lignea e sovrastante tenda in tessuto) e ne ha chiesto la rimozione lamentando la violazione dell'aspetto architettonico della palazzina.
Ebbene, non vi è dubbio che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 1122 cc applicabile ratione temporis.
Orbene, l'art. 1122 cc vieta a ciascun condomino di eseguire nella porzione di sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Il concetto di danno, quindi, non è limitato esclusivamente al danno materiale inteso come modificazione della conformazione estrinseca o della intrinseca natura della cosa comune, ma va esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune anche se di ordine estetico, per cui ricadono nel divieto tutte quelle che modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato.
Ciò posto, è evidente, nel caso che ne occupa, che la “
1. Posa in opera di un infisso esterno a chiusura del lato ovest della loggia tergale;
2. posa in opera di un infisso esterno
a chiusura di un'apertura nel muro di confine con l'abitazione adiacente nella disponibilità
del sig.
3. realizzazione nel resede tergale di struttura lignea rivestita da Controparte_2 rete metallica” come rilevato dal CTU nominato, geom. e come visibile dalle Per_1
Pag. 3 di 7 fotografie allegate alla perizia, “…risultano incidere al decoro architettonico e alla regolarità urbanistico-progettuale” e, pertanto in contrasto con gli artt. 1-2-22 del
Regolamento condominiale (pag. 6 della CTU).
In particolare, afferma il CTU, “Considerando il decoro architettonico come all'insieme delle linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono all'edificio una determinata fisionomia, unitaria e armonica e che peraltro questo risale all'opera particolare di colui che ha costruito l'edificio e di colui che ha redatto il progetto ma, una volta ultimata la costruzione, costituisce un bene che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che delle parti comuni, a parere dello scrivente l'introduzione delle innovazioni realizzate al fabbricato dalla proprietà della sig.ra risultano alterare la facciata tergale in CP_1 maniera disomogenea e pertanto incidendo sul decoro architettonico della stessa.”
(pag. 6 della CTU).
Di conseguenza i lavori de quibus hanno leso il decoro architettonico dell'edificio condominiale stante l'apprezzabile mutamento estetico oltre al mancato rispetto delle distanze legali.
Le censure mosse dal ricorrente nei confronti degli interventi posti in Parte_1 essere dalla sono tutte fondate, rispetto al profilo riguardante l'alterazione del CP_1
decoro architettonico dello stabile, in quanto trovano pieno riscontro negli elaborati fotografici allegati e negli accertamenti eseguiti dal c.t.u.
In altri termini la ha apportato modifiche macroscopiche ed invasive perché non CP_1
si è trattato di una semplice copertura finalizzata alla mera protezione da agenti atmosferici (quale può essere quella fornita da tende parasole avvolgibili), ma di una vera e propria trasformazione di parte del terrazzino in ambienti vivibili in qualsiasi periodo dell'anno con conseguente aumento delle volumetrie originarie.
E' innegabile, peraltro, la modifica dell'architettura ed anche il notevole impatto sull'estetica e sulla simmetria della facciata dell'intero stabile, determinata sia dal colore scuro del legno utilizzato sia dalle medesime chiusure dei volumi che non risultano utilizzate in alcun altra proprietà facente parte della palazzina (vedi piano superiore).
Pag. 4 di 7 Ai fini dell'illegittimità delle opere, alcun rilievo assume la circostanza che detti interventi abbiano riguardato la proprietà esclusiva del terrazzo della dal CP_1
momento che gli stessi incidono negativamente sul bene comune del decoro architettonico e/o semplicemente della conservazione dell'aspetto architettonico originale che, come noto, sono tutelati da principi di carattere generale. Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza in materia per la quale “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio” (Cass. n.ro 28465/2019).
Inoltre, “La tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile
e apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare un'autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l'opera” (Cass. n.ro 1235/2018).
Si ritiene, poi, parzialmente meritevole di accoglimento anche la domanda risarcitoria formulata dal volta al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del Parte_1
procedimento di mediazione obbligatorio intentato ante causam al fine di risolvere la controversia.
Ebbene, per oramai pacifica Giurisprudenza la liquidazione delle spese stragiudiziali,
“…pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri della domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass., S.U.,
10 luglio 2017, n. 16990; nonché Cass. civ. Sez. III, Ord., 17 maggio 2022, n. 15732).
In ossequio a tale principio spettano sicuramente al Condominio ricorrente le spese vive sostenute per il procedimento di Mediazione obbligatorio de quo pari complessivamente ad € 536,80 per come correttamente documentate (vedi doc.ti 12 e13 Condominio), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Diversamente, pur a fronte della presenza delle fatture dell'avv. Fabbri David nonché CP_ del tecnico di fiducia del Condominio, geom. manca la prova dell'avvenuta
Pag. 5 di 7 corresponsione da parte del degli importi rispettivamente ivi indicati per Parte_1
l'attività del legale e del consulente, per cui nulla può essere dovuto a tale titolo.
In definitiva la sig.ra va condannata a rimuovere tutti i manufatti CP_1
individuati dal ctu realizzati sulla sua proprietà esclusiva, oltre a risarcire i danni come sopra liquidati in favore del . Parte_1
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo seguendo i parametri di cui al DM 55/2014, e ss. m., tenuto conto del tipo di rito prescelto (valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi per fase istruttoria), del valore della domanda, della concreta attività svolta resasi necessaria in quanto la sig.ra ha realizzato gli interventi in parola senza autorizzazione del condominio. CP_1
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della sig.ra . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la sig.ra a rimuovere, a CP_1
proprie cure e spese, tutti i manufatti illegittimamente realizzati per come descritti in ctu ed in particolare: l'infisso posto a chiusura della loggia tergale, l'infisso posto a chiusura del 'sovra muro' di confine, la struttura lignea posta a copertura del resede tergale e la sovrastante tenda in tessuto;
2) fissa il termine di giorni 180 dalla pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione delle rimozioni e del ripristino di cui al capo precedente;
3) condanna la sig.ra a risarcire al il danno patrimoniale CP_1 Parte_1 liquidato in € 536,80 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna la sig.ra alla rifusione in favore del Condominio ricorrente CP_1
delle spese di giudizio che liquida in € 6.713,00 oltre rimborso spese forfetario al 15% ed oneri di legge nonché oltre spese vive (contributo unificato, spese notifica e di ctp documentate);
5) pone le spese di Ctu definitivamente a carico della sig.ra per come CP_1
liquidate con separato decreto.
Pag. 6 di 7 Firenze, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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