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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4759/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Comune di Agrigento - P.zza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1152/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 408 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Agrigento ha impugnato la sentenza n. 1152 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso ed ha ridotto la base imponibile su cui liquidare l'IMU: rideterminando in euro 10,00 al mq. il valore dei due terreni ricadenti nella Zona C - 3, ed in euro 7,50 al mq. quello del terreno ricadente in Zona C-4 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
Il CTU ha versato in atti la propria relazione di consulenza e relativa richiesta i compenso e rimborso spese
(cfr. documentaazione in atti).
Il Contribente ha versato, in data 18 novembre 2025, istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il contribuente, in data 18 novembre 2025, ha versato in atti istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, rappresentando che " ...le parti, in data 10-13 novembre 2025, hanno raggiunto un accordo in sede stragiudiziale in ordine alla pretesa impositiva di cui all'avviso di accertamento oggetto di giudizio, nonchè per gli anni d'imposta successivi ..." che ha prodotto in atti (cfr. istanza e accordo fascicolo processuale).
Il Comune (Ente impositore) ed il Contribuente hanno quindi chiesto la dichiarazione di " ... cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, fermi i compensi spettanti al Consulente
Tecnico d'Ufficio che verranno liquidati in favore del medesimo, i quali saranno corrisposti dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto nel medesimo accordo...." (cfr. accordo in atti.
In ragione di quanto precede va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del CTU (come da accordo) vengono poste a carico delle rispettive parti in ragione del 50 percento ciascuna.
Vanno compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Liquida al CTU nominato le somme di euro 1.884,95 (oltre accessori se dovuti) e di euro 179,44 per rimborso spese, ponendo la relativa spesa a carico delle due parti (Comune e Contribuente appellato) in ragione del 50 percento ciascuna.
Compensa le spese tra leParti.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NN
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4759/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Comune di Agrigento - P.zza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1152/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 408 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Agrigento ha impugnato la sentenza n. 1152 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso ed ha ridotto la base imponibile su cui liquidare l'IMU: rideterminando in euro 10,00 al mq. il valore dei due terreni ricadenti nella Zona C - 3, ed in euro 7,50 al mq. quello del terreno ricadente in Zona C-4 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
Il CTU ha versato in atti la propria relazione di consulenza e relativa richiesta i compenso e rimborso spese
(cfr. documentaazione in atti).
Il Contribente ha versato, in data 18 novembre 2025, istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il contribuente, in data 18 novembre 2025, ha versato in atti istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, rappresentando che " ...le parti, in data 10-13 novembre 2025, hanno raggiunto un accordo in sede stragiudiziale in ordine alla pretesa impositiva di cui all'avviso di accertamento oggetto di giudizio, nonchè per gli anni d'imposta successivi ..." che ha prodotto in atti (cfr. istanza e accordo fascicolo processuale).
Il Comune (Ente impositore) ed il Contribuente hanno quindi chiesto la dichiarazione di " ... cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, fermi i compensi spettanti al Consulente
Tecnico d'Ufficio che verranno liquidati in favore del medesimo, i quali saranno corrisposti dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto nel medesimo accordo...." (cfr. accordo in atti.
In ragione di quanto precede va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del CTU (come da accordo) vengono poste a carico delle rispettive parti in ragione del 50 percento ciascuna.
Vanno compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Liquida al CTU nominato le somme di euro 1.884,95 (oltre accessori se dovuti) e di euro 179,44 per rimborso spese, ponendo la relativa spesa a carico delle due parti (Comune e Contribuente appellato) in ragione del 50 percento ciascuna.
Compensa le spese tra leParti.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NN