Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5355/2019, riservata in decisione all'udienza del
27.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura conferita a margine dell'atto Parte_1
introduttivo del primo grado di giudizio, dagli avv.ti Anna Scalzi (c.f.
) e (c.f. ), presso il cui C.F._1 Parte_2 C.F._2
studio, sito in Benevento alla via G. Piermarini n. 37, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione, dagli avv.ti Pietro Palma (c.f. e Rosaria Raio (c.f. C.F._5
) C.F._6
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 C.F._7 allegata alla comparsa di costituzione, dall' avv. Mariano F. Cesare (c.f.
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 1 -
, presso il cui studio, sito in Sant'Agata de' Goti (BN) alla via C.F._8
Pennino n.54, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.3.2013 Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento , e Controparte_1 CP_2
al fine di sentir accertare e dichiarare: a) la nullità per simulazione assoluta Controparte_3
o, in subordine, relativa, dell'atto per notaio 9.5.2005 di vendita Persona_1
dell'immobile “ ” sita in Sant'Agata dei Goti, censita in catasto al foglio 73 Controparte_4
p.lla 32, intervenuto tra la propria defunta madre quale parte venditrice, e Per_2
e quali acquirenti;
b) accertati i presupposti di cui Controparte_1 Controparte_3 all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto per notaio del 31.3.2008 Persona_1
con il quale ha trasferito alla sorella e al cognato Controparte_3 Controparte_1 la quota del 50% di proprietà di “ ” pervenutale in forza CP_2 Controparte_4 dell'atto sub a); c) conseguentemente ricostituire la massa ereditaria della de cuius Per_2
includendovi la piena proprietà dell'immobile o, se necessario, l'intero
[...] Controparte_4 suo controvalore in danaro;
d) dichiarare l'atto per notaio di vendita Persona_1
dell'immobile “Villa Sant'Anna”, unitamente a tutti i suoi arredi, stipulato tra la de cuius
e in data 20.3.2008, inefficace o nullo, in quanto dissimulante Per_2 Controparte_3
una donazione lesiva della quota di riserva dell'esponente; e) conseguentemente procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario secondo le regole della riunione fittizia e alla riduzione della donazione dissimulata al fine di reintegrare la quota di riserva spettante ex lege alla deducente lesa dal succitato atto dispositivo;
f) condannare i convenuti al rilascio dell'immobile “ ”, g) condannare i convenuti al pagamento in suo favore delle Controparte_4
rendite percette rivalutate ed oltre interessi dalle date di stipula degli atti ovvero dalla data del decesso di avvenuto in data 2.11.2009, a titolo di danni patrimoniali, Per_2
nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dell'illecita condotta della famiglia;
e) in via subordinata condannare le convenute CP_3 Controparte_3
e in solido tra loro, previo accertamento della mancata Controparte_1
corresponsione del prezzo dell'atto per notaio del 9.5.2005, al pagamento Persona_1 della somma di € 110.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'atto ovvero del
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decesso della de cuius al saldo;
condannare la convenuta siccome Controparte_3
decaduta dal beneficio del pagamento rateale del prezzo pattuito con l'atto per notaio del 20.3.2008, al pagamento della somma di € 100.000,00 oltre interessi e Persona_1
rivalutazione dal dovuto al saldo;
f) in via ulteriormente gradata, sentir dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per il grave inadempimento imputabile alle acquirenti a causa del mancato pagamento dei corrispettivi indicati nei succitati atti, dell'atto per notaio del 9.5.2005 e di quello per notaio del 20.3.2008; g) per Per_1 Per_1
l'effetto, in ogni caso, a fronte della risoluzione dei contratti e della dichiarata revoca del successivo passaggio di quota su uno degli immobili, condannare i convenuti a riconsegnare all'esponente gli immobili di “ ” e di “Villa Sant'Anna” nonché al Controparte_4
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per l'effetto subiti.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1
e nonché, con separata difesa, eccependo
[...] CP_2 Controparte_3
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo a , per non Parte_1
essere stata provata la qualità di figlia ed unica erede della de cuius in Per_2
subordine, eccepivano l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta contro per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, posto Controparte_3
che l'attrice non era stata totalmente pretermessa ed aveva posto in essere atti di disposizione e di apprensione del “relictum”, costituito da somme di danaro giacenti sui conti correnti intestati alla defunta, da gioielli ed arredi di valore dell'immobile “Villa
Sant'Anna”; contestavano la dedotta simulazione degli atti di compravendita, essendo provato il pagamento dei relativi corrispettivi, la cui misura era, altresì, congrua, anche tenuto conto dello stato di conservazione degli immobili medesimi;
eccepivano, ancora,
l'inconfigurabilità del rimedio azionato ai sensi dell'art. 2901 c.c., atteso che l'erede non può essere considerato creditore agli effetti della legittimazione all'esperimento dell'azione invocata, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria, stante l'assenza di un illecito loro imputabile e di conseguenti danni in ipotesi subiti dalla controparte;
infine, i convenuti e instavano, in via riconvenzionale, per la Controparte_1 CP_2
condanna di al pagamento della somma € 200.000,00 per l'incremento Parte_1
di valore apportato all'immobile “ ” per effetto delle opere migliorative da Controparte_4
essi poste in essere nonché, per l'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, alla
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile medesimo;
spiegavano ulteriore domanda riconvenzionale subordinata per la ripetizione delle spese sostenute per eliminare i vizi occulti emersi per le carenze strutturali delle fondazioni dell'immobile; infine, avanzavano, condizionatamente all'accoglimento della domanda di caducazione dell'atto di compravendita per notar del 31.3.2008, domanda riconvenzionale Per_1
“trasversale” nei confronti di per la restituzione della somma di € Controparte_3
55.000,00 corrisposta a titolo di prezzo per l'acquisto della quota di ½ di proprietà di
[...]
, originariamente in titolarità di quest'ultima. CP_4
1.3 Ammessa ed espletata prova testimoniale, disattesa la richiesta di CTU, all'esito sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Benevento, all'udienza del 12.2.2019, riservava la causa in decisione;
con sentenza n. 1877/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Tribunale ha rigettato la domanda principale ed accolto la domanda avanzata in via subordinata da
[...]
per l'adempimento del contratto di vendita del 20.3.2008, condannando Parte_1 al pagamento della somma di € 34.000,00 quale saldo dovuto sul prezzo di Controparte_3
acquisto di “Villa Sant'Anna”, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In particolare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, affermando che dalla documentazione versata in atti emerge che l'attrice è figlia della defunta e dunque chiamata ex lege alla sua eredità; ha dichiarato inammissibile Per_2
l'azione di riduzione della donazione pretesamente dissimulata nell'atto di vendita del
20.3.2008, avente ad oggetto l'immobile di Villa Sant'Anna, in favore di Controparte_3
essendo emerso dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata l'esistenza di un relictum (somme di danaro e beni mobili) del quale l'erede ha disposto successivamente alla morte della de cuius, postulandosi, in tal caso, quale condizione dell'azione, l'accettazione beneficiata dell'eredità ex art. 564 c.p.c., invece incontestatamente mancata;
ha, in ogni caso, escluso la natura simulata di tale atto, avendo la convenuta dimostrato il pagamento di parte del prezzo a mezzo degli Controparte_3
assegni prodotti e della compensazione con acquisti di gioelli fatti dalla presso la Per_2
propria gioielleria;
ha rigettato la domanda subordinata di risoluzione del contratto de quo, non ritenendo sussistere un grave inadempimento dell'acquirente nel mancato pagamento delle rate venute a scadenza al marzo 2012 ed al marzo 2013, dal momento che CP_3
aveva dichiarato la propria disponibilità a corrispondere il residuo dovuto sia con
[...]
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda missiva del 23.6.2012 sia nella comparsa di costituzione in giudizio;
in accoglimento dell'azione di adempimento ha, quindi, condannato a corrispondere la Controparte_3 somma di € 34.000,00 quale saldo del prezzo risultato ancora dovuto sulla scorta delle risultanze istruttorie, documentali ed orali, acquisite.
Quanto all'atto del 9.5.2005, il Tribunale ne ha escluso innanzitutto la simulazione assoluta, rilevando che esso ha comunque prodotto effetti consistiti nella effettiva immissione in possesso da parte di e di coniuge in Controparte_1 CP_2 comunione legale al momento dell'acquisto, i quali hanno successivamente ristrutturato e adibito l'immobile a loro residenza familiare;
ha, altresì, escluso una simulazione relativa della vendita, in quanto dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, stante l'assenza dei testimoni, ritenendo comprovato, in forza delle deposizioni testimoniali,
l'avvenuto pagamento del prezzo indicato in contratto, anche mediante imputazione di parte di esso all'acquisto di gioielli effettuato dalla de cuius presso il negozio di Controparte_3
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4.11.2019, con atto di citazione notificato in data 2.12.2019, ha proposto appello affidato ad otto motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 564 c.c per avere il giudice a quo ritenuto necessario l'assolvimento della condizione dell'accettazione beneficiata ai fini della proposizione dell'azione di riduzione;
adduce che il Tribunale, nell'affermare che l'odierna esponente era entrata nel possesso di beni mobili (danaro, gioielli ed arredi), esistenti nel patrimonio della de cuius alla data di apertura della successione, compiendo atti dispositivi ad essi relativi, ha travisato le risultanze istruttorie, ignorando le contrarie dichiarazioni rese dai testi da essa indotti ( e Tes_1 Testimone_2
e ponendo a fondamento della decisione documenti disconosciuti dalla comparente nella conformità all'originale e nella genuinità.
1.6 Con il secondo motivo impugna la statuizione nella parte in cui è Parte_1 stata esclusa la natura simulata della vendita dell'immobile “ ” stipulata in Controparte_4
forza dell'atto del 9.5.2005; rimarca che detta circostanza non può dirsi provata in forza della quietanza liberatoria rilasciata dalla nel corpo dell'atto, la cui efficacia Per_2
fidefaciente non copre anche la veridicità del contenuto delle dichiarazioni in esso rese dalle parti;
rimprovera, quindi, al giudice a quo di aver fondato l'accertamento sul pagamento del corrispettivo indicato in contratto in forza di dichiarazioni testimoniali generiche, prive di
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riferimenti temporali e rese da persone aventi rapporti di lavoro con le odierne appellate;
soggiunge che della ricezione della somma di € 110.000,00 non vi è traccia documentale negli estratti dei conti correnti intestati alla (simulata) alienante e che le deposizioni dei testi, che hanno riferito della corresponsione di parte del corrispettivo mediante imputazione a tale titolo del costo di alcuni gioielli acquistati dalla presso la gioielleria di Per_2
sono state utilizzate per ritenere comprovato il pagamento sia del prezzo Controparte_3 relativo all'immobile “ ” sia di quello dell'immobile “Villa Sant'Anna”, Controparte_4
laddove sarebbe stato necessario condurre l'indagine in maniera distinta per ciascuna delle due operazioni negoziali;
sostiene, ancora, che indice della natura simulata dell'atto è
l'irrisorietà del prezzo indicato di € 110.000,00, del tutto fuori mercato rispetto alle caratteristiche dell'immobile compravenduto, come avvalorato dalle quotazioni dell'anno
2011 dell'Agenzia del Territorio, che per un immobile similare riporta un valore di mercato oscillante tra € 1.400 ed € 1750 al mq;
infine, il giudice a quo avrebbe dovuto trarre ulteriore elemento presuntivo nel senso propugnato dalla mancata comparizione dei convenuti e a rendere l'interrogatorio formale loro CP_2 Controparte_3
deferito sulla circostanza della natura apparente del pagamento del prezzo.
1.7 Con il terzo motivo l'appellante rimprovera al primo giudice di aver escluso la natura simulata dell'atto di vendita del 20.3.2008 a dell'immobile “Villa Controparte_3
Sant'Anna”, sintomaticamente suffragata dalla irrisorietà del prezzo ivi indicato di
€100.000,00, incongruo rispetto al valore di mercato del cespite e dei preziosi arredi in esso insistenti.
1.8 Con il quarto motivo avversa il rigetto della domanda revocatoria ex Parte_1
art. 2901 c.c. proposta per sentir dichiarare inefficace l'atto del 31.3.2008, con cui ha trasferito alla sorella e al cognato Controparte_3 Controparte_1 CP_2
la quota di ½ della proprietà di “ ”, acquistata dalla de cuius in forza
[...] Controparte_4 dell'atto simulato del 9.5.2005; insiste nell'assunto della natura fraudolenta di detta cessione, avvenuta in pregiudizio dei diritti sull'asse ereditario spettanti alla comparente nella qualità di erede legittimaria, e con il consilium fraudis di tutti i compartecipi, tra loro legati da stretti rapporti di parentela, che lasciano presumere la conoscenza, in capo al terzo acquirente della provenienza simulata dell'immobile in testa all'alienante; CP_2
chiede, pertanto, che anche detto immobile venga riappreso all'asse ereditario, con
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condanna degli appellati al suo rilascio, al fine di reintegrare la quota di riserva in titolarità della legittimaria pretermessa.
1.9 Con il quinto motivo l'appellante attinge il capo della statuizione, con cui è stata respinta la domanda subordinata di risoluzione del contratto di vendita dell'immobile “Villa
Sant'Anna” stipulato il 20.3.2008 per grave inadempimento nel pagamento di alcune rate del prezzo da parte dell'acquirente in particolare, si riporta alle Controparte_3
argomentazioni difensive già articolate in primo grado, secondo cui alla scadenza del pagamento rateale prevista in contratto al mese di marzo 2012 non era stato messo a disposizione della comparente alcun documento attestante i pretesi pagamenti parziali né tantomeno l'asserita anticipazione di alcune rate, documenti offerti in comunicazione, peraltro in fotocopia, soltanto nel corso del giudizio, con la memoria del gennaio 2014; in alternativa, insiste per l'integrale accoglimento della domanda di adempimento di detto contratto, mediante condanna di alla corresponsione dell'intero prezzo Controparte_3 pattuito di € 100.000,00 o, comunque, della parte residua ancora dovuta, da quantificarsi, in forza della documentazione versata in atti, in € 37.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto (anno 2008) al saldo;
censura sul punto il dies a quo di decorrenza degli interessi, riconosciuti in sentenza soltanto a far data dalla domanda giudiziale.
1.10 Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, insistendo per la condanna dei convenuti, in solido, al ristoro dei pregiudizi patiti per il mancato godimento degli immobili dal giorno della morte della de cuius ovvero dalla data degli atti dispositivi, per gli esborsi resi necessari dalla difesa legale nonché per la sofferenza psicologica e morale sofferta per aver riposto la propria fiducia nella famiglia . CP_3
1.11 Con il settimo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 154, 167 e 232
c.p.c. in cui è incorso il Tribunale nel fondare la decisione su fatti dedotti e su prove articolate oltre i termini preclusivi, impugnando la proroga dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. concessa dal GI su istanza dell'avv. Antonio Chiaromonte;
sostiene, altresì, che, accertata la mancata presentazione, senza giustificato motivo, di e CP_2
a rendere l'interrogatorio formale loro deferito, il primo giudice avrebbe Controparte_3
dovuto ritenere ammessi i fatti ivi dedotti.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.12 Con l'ottavo motivo l'appellante chiede che, sovvertito nel merito il segno della decisione di primo grado per effetto dell'accoglimento dei precedenti mezzi, la sentenza venga riformata anche sul capo delle spese di lite, con condanna degli appellati alla refusione delle stesse in suo favore.
1.13 Con comparsa depositata il 10.3.2020 si sono costituiti in giudizio CP_1
e i quali hanno resistito al gravame, invocandone il rigetto,
[...] CP_2
con vittoria di spese e competenze di lite;
hanno spiegato, altresì, appello incidentale affidato ad un unico motivo di gravame in ordine alle spese di giudizio, contestandone la compensazione in luogo del governo secondo la regola della integrale soccombenza di controparte. In via gradata, gli appellati hanno proposto appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale, chiedendo per tale ipotesi la restituzione del prezzo di acquisto dell'immobile “ ”, pari a € 55.000,00, nonché il rimborso Controparte_4
delle spese sostenute per la ristrutturazione ed i miglioramenti apportati al fabbricato, comprovate dalle fatture allegate e dalle testimonianze raccolte, per un importo complessivo di € 210.240,44; in via altrettanto gradata e condizionata hanno chiesto condannarsi alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo per l'acquisto Controparte_3 della quota di ½ dell'immobile di in forza dell'atto di cessione del Controparte_4
31.3.2008.
1.14 Con comparsa depositata in data 10.3.2020 si è costituita in giudizio Controparte_3
che ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.15 All'udienza del 27.11.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 2.12.2019, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 4.11.2019.
2.1 Va respinto il settimo motivo di gravame principale, che, investendo la questione preliminare dell'osservanza dei termini per la costituzione dei convenuti e per il deposito di documentazione, viene trattata anticipatamente rispetto all'ordine di articolazione indicato nell'atto per ragioni di priorità logico-giuridica.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, è destituita di fondamento l'eccezione di tardività della costituzione dei convenuti di primo grado, avvenuta con comparse di costituzione depositate in data
25.6.2013, come attestato da timbro di cancelleria, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza del 16.7.2013 indicata in citazione, sancito dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Altrettanto infondata è la censura sulla proroga dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. concessa dal giudice a quo per l'assoluto impedimento occorso all'avv. Antonio
Chiaromonte, procuratore di coinvolto in un incidente stradale che ne Controparte_3
aveva comportato il ricovero d'urgenza in ospedale a causa delle gravi lesioni personali riportate. Dal fascicolo d'ufficio di primo grado risulta, invero, che il legale depositava, in data 13.9.2013, e dunque prima dell'inizio della decorrenza dei predetti termini originariamente fissata dal giudice al 16.9.2013, un'istanza di proroga del dies a quo delle scansioni temporali dell'appendice scritta prevista dall'art. 183 VI comma c.p.c., chiedendo che la decorrenza iniziale dei termini in questione venisse differita al 16.11.2013.
L'accoglimento dell'istanza da parte del primo giudice risulta, dunque, rispettosa dei canoni, pur rigorosi, che devono presidiare le richieste relative a termini di natura perentoria, quali quelli che sanciscono le preclusioni assertive e istruttorie, essendo stata l'istanza in questione avanzata ancor prima della scadenza dei termini e, comunque, con massima tempestività, considerata l'evoluzione del decorso innescato dall'incidente occorso al procuratore dell'odierna appellata in data 18.7.2013, che aveva comportato anche la sottoposizione ad un delicato intervento chirurgico in data 2.9.2013, immediatamente prossima all'inizio della decorrenza dei termini de quibus. La prova delle lesioni riportate e del successivo iter diagnostico e terapeutico è stata poi fornita mediante il deposito di tutta la relativa certificazione medica, attestante, nel contempo, il carattere assoluto dell'impedimento, ostativo allo svolgimento dell'ordinaria attività professionale del difensore, in cui rientra quella in esame.
Ancora infondata è la doglianza sulla mancata riconnessione di effetti probatori alla mancata comparizione di e di a rendere l'interrogatorio Controparte_3 CP_2
formale loro deferito sulle circostanze capitolate nella prima memoria istruttoria ex art. 183
VI comma c.p.c. depositata da . Parte_1
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Come è noto, tale contegno difensivo non implica una confessione delle circostanze oggetto di interpello formale, consentendo, soltanto, di trarre argomenti di prova suscettibili di essere valutati unitamente alle altre risultanze processuali.
Ebbene, quanto alla posizione di la circostanza del pagamento del Controparte_3 corrispettivo del prezzo della vendita di “ Sant'Anna” è suffragata, come si dirà più CP_4
diffusamente in seguito, da elementi documentali, le cui risultanze non possono ovviamente essere travalicate da un elemento indiziario e da solo non univoco fondato sulla mancata risposta al fatto negativo dedotto nell'interpello formale. In relazione, invece, alla vendita di
“ ”, il contegno processuale può concorrere alla formazione di un quadro Controparte_4 presuntivo che sposta sull'acquirente l'onere probatorio del versamento del corrispettivo, nella specie non adeguatamente assolto per quanto pure si evidenzierà infra.
Nei rapporti con il quale non riveste la qualità di parte contraente dell'atto CP_2
di vendita del 9.5.2005 ed investito per la cessione di quota disposta (anche) in suo favore da con l'atto del 31.3.2008, difetta in radice la capitolazione di una Controparte_3 circostanza rilevante agli effetti dell'opponibilità della simulazione appellato quale terzo, ovverosia la conoscenza della natura simulata dell'acquisto in capo all'autrice dell'atto dispositivo.
2.2 Il primo ed il terzo motivo di appello principale, che si disaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno pertanto rigettati.
L'art. 564 c.c. subordina l'ammissibilità dell'azione di riduzione esperita dal legittimario nei confronti di donatari e legatari non coeredi all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. La medesima condizione è richiesta per la proposizione dell'azione di simulazione preordinata all'esercizio dell'azione di riduzione, cioè quando si sostiene che un negozio oneroso dissimuli una donazione valida, lesiva della quota di riserva (Cass.
10262/2003; Cass. 2294/1996).
La Suprema Corte ha poi chiarito che il requisito dell'accettazione beneficiata non riguarda il legittimario preterito, che non essendo chiamato all'eredità, non può accettare né con beneficio di inventario né puramente e semplicemente.
Tale affermazione è stata precisata, evidenziandosi che, ai fini in esame, la preterizione del legittimario non va intesa soltanto in senso tecnico, in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell'intera eredità in favore di altri, trascurando
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, essendogli quindi preclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020), bensì anche in ipotesi di legittimario chiamato ex lege ad una successione in assenza di relictum. Il legittimario va, cioè, considerato pretermesso anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n.
13804/2006; n. 19527/2005). In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato in senso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, operando un'equiparazione al legittimario preterito in senso proprio sia pure strettamente limitata agli effetti dell'art. 564 c.c., poiché, per il resto, aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamato all'eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventa necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l'azione di riduzione, che comporta tacita accettazione di eredità ( Cass. 24836/2022; Cass.
n. 18068/2012).
Alla luce di tali principi è corretta la prospettiva in cui si è mosso il giudice a quo, che nello scrutinare la necessità o meno di una accettazione con beneficio di inventario, quale condizione di ammissibilità dell'azione di simulazione preordinata all'accertamento di una donazione dissimulata valida ma inefficace nei confronti della legittimaria, in quanto lesiva della quota di riserva, ha verificato, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, se gli atti dispositivi compiuti in vita dalla de cuius ed impugnati dall'attrice di primo grado avessero esaurito la consistenza dell'asse e conseguentemente la legittimaria fosse totalmente pretermessa e perciò esonerata da un'accettazione beneficiata o se, invece, alla data di apertura della successione vi fosse un relictum (costituto da beni mobili di varia natura) suscettibile di essere appreso dalla legittimaria e nella cui presenza dovesse essere osservato il requisito dell'accettazione beneficiata, ricorrendo la ratio presidiata dall'art. 564 c.c. che, a tutela dei non coeredi beneficiari di atti dispositivi, impone la redazione dell'inventario da parte del chiamato all'eredità per evitare la confusione tra patrimonio del de cuius e patrimonio personale di quest'ultimo.
Altrettanto corretta risulta la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo all'esito dell'indagine così condotta, trovando conferma, all'esito di una rinnovata disamina delle
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultanze istruttorie sollecitata dal mezzo di gravame, l'esistenza di un relictum e la conseguente esclusione di una totale pretermissione dell'odierna appellante, chiamata ex lege alla successione materna.
In tal senso depone lo scritto proveniente dalla stessa con cui Parte_1 quest'ultima dichiarava, sotto la propria responsabilità, alla Agenzia Controparte_5
di Milano, di essere esonerata dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione relativa alla morte di “..in quanto il valore globale lordo Per_2 dell'attivo ereditario, nel quale non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, non è superiore ad € 25.822,84..” (doc. 11 affoliato alla produzione di parte di primo grado degli odierni appellati e . Controparte_1 CP_2
Nel contenere il valore dei beni mobili caduti in successione entro l'importo ivi indicato, la
, infatti, implicitamente ma in modo inequivoco, riconosceva l'esistenza, nel Pt_1
patrimonio della de cuius, alla data della apertura della successione, di un relictum non assorbito dagli atti dispositivi sugli immobili posti in essere dalla de cuius quando costei era ancora in vita.
Siffatto documento è, poi, pienamente utilizzabile, essendo tardivo il disconoscimento operato dall'attrice di primo grado per la prima volta nella memoria istruttoria depositata nel primo termine dell'appendice scritta dell'art. 183 VI comma c.p.c nei seguenti termini “..si disconoscono..i docc. 9 e 11 della produzione avv. Palma rilevando come essi consistano in mere fotocopie e in alcuni casi anche privi di data come nel caso della presunta dichiarazione Si sospetta altresì che trattasi di atti abusivamente riempiti Persona_3 dato che la Sig.ra non si è più recata a Sant'Agata dei Goti dopo la morte della Pt_1
madre..”.
Sotto il profilo del disconoscimento della conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. vale il principio secondo cui esso deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte
(Cass. 5755/2023).
Nella specie, a fronte della produzione del documento curata dai convenuti di primo grado sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il disconoscimento è stato operato non alla
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda prima udienza ex art. 183 c.p.c., tenutasi il 16.7.2013, nel cui verbale non vi è traccia di una contestazione siffatta, bensì, come già sopra accennato, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
La Suprema Corte, con l'arresto richiamato, in relazione ad una ipotesi speculare a quella in oggetto, ha chiarito che il precedente di legittimità pure affermato (Cass.
1250/2018) secondo cui il disconoscimento ex artt. 2712/2719. c.c. deve avvenire nel rispetto delle preclusioni ex artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere letto alla luce di un principio di tempestività, che trova un'espressione generale nell'art. 157, comma 2 c.p.c. ("prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso") ed una espressione specifica praticamente identica nell'art. 215, comma 2 c.p.c. ("nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione"). In altri termini, il disconoscimento ex art. 2712 c.p.c., al pari di quello ex art. 2719 c.c., è da compiersi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. D'altra parte, con riferimento al caso relativo alla produzione in giudizio di una copia fotografica (fotocopia) di scrittura, l'inserimento dell'art. 215, n. 2
c.p.c. nel più ampio contesto sistematico dischiuso dal collegamento con l'art. 157, comma 2
c.p.c. non solo rinviene un indizio nella locuzione sostanzialmente identica usata nelle due disposizioni, ma trova fondamento anche nella considerazione che il difetto di autenticità
(cioè di autenticazione) della sottoscrizione è omologo al difetto di un requisito di forma- contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse di una parte. Pertanto, l'estensione dell'onere di tempestività ex art. 215, n. 2 c.p.c. al disconoscimento ex art. 2719 c.c. della scrittura privata in fotocopia, come sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale menzionato indietro, si profila persuasivo (anche) grazie al collegamento con l'art. 157, comma 2 c.p.c.
Quanto, poi, all'allegazione sul “sospetto” di un abusivo riempimento, la contestazione veicola un profilo di falsità della scrittura da far valere nelle forme della proposizione di una querela di falso, mai invece azionata (cfr. Cass. 18989/2010, secondo cui colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso, ove assuma una interpolazione del testo, che investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore).
Confermata la necessità, in presenza di relictum e, dunque, di una non totale preterizione, dell'accettazione del beneficio di inventario, quale condizione legittimante sia l'azione di
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riduzione della donazione dissimulata nell'atto di vendita del 20.3.2008 in favore di sia l'azione di simulazione relativa alla prima preordinata, risultano Controparte_3
inconferenti le doglianze articolate con il terzo motivo di gravame su un'errata valutazione delle prove, tese alla dimostrazione del mancato pagamento del corrispettivo da parte della
(simulata) acquirente.
2.3 Venendo al quinto motivo di gravame, la cui disamina si anticipa per ragioni di coerenza logico-giuridica, investendo i capi della statuizione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di vendita dell'immobile “Villa Sant'Anna” e di accoglimento soltanto parziale dell'azione di adempimento (domande formulate in primo grado in subordine, per l'ipotesi poi inveratasi di accertata validità del trasferimento immobiliare), va, in primis, disattesa la censura con cui si duole della cattiva Parte_1
applicazione dei principi che devono informare il giudizio sul grave inadempimento agli effetti dell'invocata risoluzione giudiziale del sinallagma contrattuale.
L'appellante lamenta, in particolare, che il giudice a quo, nel considerare modesto l'inesatto adempimento, da parte dell'acquirente dei pagamenti Controparte_3
dilazionati pattuiti in contratto, ha ignorato la circostanza dedotta dalla comparente per cui, in occasione della corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti nell'anno 2012, la non aveva messo a disposizione alcun documento atto a comprovare i dedotti CP_3
pagamenti parziali né tantomeno l'anticipazione della corresponsione di alcune rate rispetto alla cadenza prevista nell'atto, documenti offerti in comunicazione soltanto in fase giudiziale.
Dal tenore della difesa risulta, allora, evidente l'inidoneità dell'argomentazione a confutare la valutazione operata dal primo giudice, attenendo la doglianza non già all'esecuzione dell'obbligo contrattuale di pagamento del prezzo, bensì soltanto alla prova della stessa, che l'appellante lamenta essere stata fornita soltanto a seguito dell'incardinamento del giudizio, circostanza che, ove fondata, sarebbe al più apprezzabile sotto altri profili, come pure si evidenzierà oltre.
Quanto all'azione di adempimento, il disconoscimento, peraltro generico, di conformità delle copie agli originali e/o di autenticità della sottoscrizione apposta da alle Per_2
dichiarazioni di compensazione tra il costo di gioielli acquistati presso il negozio di ed alcune rate del prezzo della compravendita de qua, è tardivo, dovendo Controparte_3
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda intervenire, per le ragioni già sopra illustrate, al più tardi entro la prima udienza ex art. 183
c.p.c. a fronte dei documenti prodotti da a corredo della comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, come ricavabile dal frontespizio della copertina della produzione di parte, recante l'indice dei documenti ivi affoliati ed il timbro di cancelleria attestante il relativo deposito.
È, invece, fondata la censura relativa alla mancata sottoscrizione di una di siffatte dichiarazioni per il valore di € 3.000,00, che ne impedisce l'imputabilità a Per_2
non supplendo a siffatta carenza la prova testimoniale, priva di ogni dettagliato riferimento agli specifici importi oggetto di estinzione per compensazione secondo l'accordo delle contraenti.
Fondata è, altresì, la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi legali sulle somme ancora dovute da a titolo di corrispettivo pattuito in contratto a far data Controparte_3
dalla domanda giudiziale invece che dalle scadenze delle singole tranches in cui il pagamento era stato dilazionato in forza della previsione negoziale.
L'obbligazione di pagamento del prezzo, avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, costituisce una obbligazione di valuta che, scaduto il termine per l'adempimento, deve essere eseguita al domicilio del creditore ed è, dunque, produttiva di interessi di pieno diritto senza necessità di previa costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 secondo comma n. 3 c.c.
In applicazione di tale principio gli interessi legali sono, pertanto, dovuti sulla rata di marzo 2012 e sul saldo finale da pagare al mese di marzo 2013 dalle rispettive scadenze, anche considerato che, al marzo 2012, la aveva già inviato la raccomandata del Pt_1
23.2.2012, con cui aveva comunicato il subentro nella posizione della propria dante causa, creditrice in virtù del titolo contrattuale, intimando il pagamento del corrispettivo.
La maturazione degli interessi legali sulla sorta capitale non è impedita dalla disponibilità manifestata da al versamento del saldo ancora dovuto, poiché, come Controparte_3
fondatamente obiettato sul punto dalla odierna appellante, la risposta fornita dalla con la raccomandata del 23.6.2012, a riscontro della nota di controparte del CP_3
23.2.2013, non era accompagnata da alcun documento giustificativo comprovante il versamento delle rate precedenti, sicché, a quella data, la , estranea alla pattuizione Pt_1
intercorsa con la propria madre, non era nelle condizioni di appurare la bontà di quanto
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda asserito dall'acquirente sui pagamenti precedenti, rimanendo in sua facoltà rifiutare l'offerta di un adempimento parziale.
Quanto alla eccepita mancata cooperazione della al fine di consentire a Pt_1 CP_3
di eseguire la condanna statuita in primo grado per l'importo di € 34.000,00, accertato
[...]
come saldo prezzo ancora dovuto, si osserva innanzitutto che, avendo l'appellante attinto con il presente gravame siffatto capo, il rifiuto di accettare in pagamento detta somma può essere giustificata dall'essere il relativo accertamento ancora sub iudice, con esito peraltro parzialmente fondato per le ragioni sopra illustrate. Inoltre, la mora del creditore, che ai sensi dell'art. 1207 c.c. produce l'effetto per cui non sono più dovuti gli interessi, presuppone che l'offerta sia eseguita nelle forme degli artt. 1208 e ss., condizione nella specie non assolta. Quand'anche, poi, si ritenesse nel caso in esame non praticabile un'offerta reale, essendo la creditrice residente all'estero e priva di domicilio eletto in Italia per lo specifico affare di cui è causa, sarebbe residuata la possibilità di un'offerta per intimazione mediante notifica nelle forme di legge all'indirizzo indicato come luogo di residenza negli atti processuali, che non risulta, invece, allo scopo nemmeno tentata.
In conclusione, in riforma parziale del capo 2 della statuizione di primo grado, in accoglimento della domanda di adempimento del contratto di vendita stipulato il
20.3.2008, va condannata al pagamento, a titolo di saldo del corrispettivo Controparte_3 dovuto, della somma di € 37.000,00 (in luogo di € 34.000,00), oltre interessi legali sulle rate di marzo 2012 e di marzo 2013 dalle singole scadenze al soddisfo.
2.4 Il secondo motivo di appello principale è, invece, parzialmente fondato e va pertanto in parte accolto nei termini che di seguito si espongono.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c. a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia richiesta dall'erede nella specifica veste di legittimario, per rimediare a una lesione di legittima, intesa l'espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma ( Cass. 29821/2023;
Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005).
La deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c., non più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 c.c. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto a quella del "de cuius" (cfr. Cass. n.
6315/2003).
Occorre, allora, che il legittimario faccia valere tale sua qualità in via concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite il recupero, con l'accertamento della nullità di atti dissimulati, di beni all'apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario.
Tale posizione ricorre pacificamente nella specie, in cui sin dall'atto introduttivo di primo grado si è qualificata “legittimaria” di e, quanto Parte_1 Per_2
all'immobile , ha chiesto dichiararsi la simulazione (assoluta o, in Controparte_4 subordine, relativa) dell'atto di vendita stipulato in data 9.5.2005 in favore delle RM
, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, al fine di CP_3
riapprendere l'intero bene per nell'asse ereditario a tutela della quota di riserva vantata.
Ribadito che l'odierna appellante riveste la posizione di terzietà ai fini della possibilità di avvalersi delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., a norma del quale la prova della simulazione può essere fornita dal terzo anche per testimoni senza limiti e a mezzo di presunzioni, appaiono fondate le censure mosse all'iter logico-motivazionale, con il quale il Tribunale ha escluso la natura apparente del trasferimento immobiliare intercorso tra la de cuius e le RM in forza dell'atto del 9.5.2005. CP_3
E, infatti, il giudice a quo ha trascurato di considerare il primo decisivo aspetto, pure prospettato dall'attrice di primo grado, della mancata prova del pagamento del corrispettivo e, con esso, della onerosità della disposizione negoziale.
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Circa il riparto dell'onere probatorio in materia si rammenta che, qualora l'azione di simulazione proposta dal terzo fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2697 del codice civile, indichino il carattere fittizio dell'alienazione,
l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto.
Nella specie, a sostegno del carattere fittizio dell'operazione negoziale depongono alcuni elementi presuntivi addotti dall'attrice di primo grado, quale l'inverosimiglianza del pagamento in contanti, stante la notevole entità del corrispettivo indicato nel contratto (€
110.000,00), nonché l'altrettanto anomala circostanza che, a voler concedere detta evenienza, non ve ne sia alcuna traccia documentale nei conti correnti intestati alla de cuius, come sarebbe stato logico attendersi, dovendo escludersi ragionevolmente che la Per_2
custodisse in casa somme di danaro così ingenti, invece che versarle in banca. A ciò si aggiunga, quanto alla posizione di la mancata comparizione a rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale deferitole, idonea, come già sopra chiarito, ad essere valutata quale argomento di prova.
Nel quadro indiziario così delineato l'onere probatorio del pagamento del prezzo, destinato a gravare sugli acquirenti in applicazione del principio sopra esposto, non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del corrispettivo contenuta nel rogito notarile, in quanto il soggetto che agisce per far valere la simulazione è, nella specie, terzo rispetto ai soggetti contraenti e non è, pertanto, vincolato dalle dichiarazioni rese dalle parti nell'atto dispositivo impugnato.
Procedendo, allora, alla disamina delle deposizioni testimoniali raccolte, coglie nel segno la censura dell'appellante sul cattivo governo delle regole di valutazione di siffatte prove, in cui è incorso il giudice a quo nell'apprezzare l'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Fermo, invero, che il vaglio da condurre nella specie è di particolare rigore, trattandosi di affidare alla prova dichiarativa la circostanza del pagamento in contanti di una considerevole somma di danaro da imputare al corrispettivo di una compravendita immobiliare, si osserva che le deposizioni raccolte non soddisfano i postulati criteri di specificità e coerenza, cui deve essere improntata la valutazione in questione.
In particolare, la teste a conoscenza dei fatti di causa perché Testimone_3
dipendente presso la gioielleria di rispondendo sul capo 17) delle memorie Controparte_3
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda istruttorie degli odierni appellati così articolato: “vero è che le signore CP_1
ed hanno versato alla signora prima della
[...] Controparte_3 Per_2
stipula, in varie tranches e in varie occasioni ed incontri, il prezzo della vendita dell'immobile sito in Contrada Restinola 32 di cui all'atto per notaio del 9/5/2005”, Per_1
ha riferito quanto segue: “ non ho visto materialmente i pagamenti, solo in qualche occasione ho visto qualche pagamento in contante per la villa in C.da Restinola e avvenuto in gioielleria;
inoltre spesso la prendeva i gioelli senza pagare dicendo che Per_2
dovevano essere scomputati dal prezzo di acquisto della villa in c.da , ciò è CP_4
accaduto nel 2004”,
Ebbene, va innanzitutto rimarcato che la teste, nel riferire che parte del prezzo relativo alla vendita dell'immobile oggetto dell'atto del 2005 era stata corrisposta mediante compensazione con le somme a sua volta dovute dalla per l'acquisto di alcuni Per_2
gioielli presso il negozio “Gioi Art di ”, ha dichiarato una circostanza Controparte_3
estranea alla stessa prospettazione delle convenute di primo grado.
A ben leggere le difese dei convenuti di primo grado, il pagamento di parte del prezzo mediante compensazione con il controcredito vantato per l'acquisto di gioielli fatto da
è circostanza dedotta da soltanto in relazione al trasferimento Per_2 Controparte_3
dell'immobile di “Villa Sant'Anna”, disposto in suo favore dalla de cuius in forza dell'atto del 20.3.2008, obiettivamente suffragata da alcune quietanze rilasciate dalla dante causa, in cui risulta specificata anche la causale giustificativa dell'imputazione.
Siffatta modalità di pagamento non è stata, invece, mai allegata in relazione al prezzo indicato nell'atto di vendita di “ ”, per il quale, sin dalla comparsa di Controparte_4
costituzione in giudizio, le convenute si sono limitate a rappresentare l'intervenuto versamento in contanti in varie tranches prima della stipula notarile (in senso conforme è la dichiarazione resa da in sede di risposta all'interrogatorio formale Controparte_1
deferitole da controparte e la circostanza assunta nel capitolo di prova sottoposto all'esame testimoniale).
In tale prospettiva è fondata l'obiezione dell'appellante, secondo cui il giudice a quo, nel fondare l'accertamento del pagamento del prezzo di vendita di “ ” sulle Controparte_4
deposizioni dei testi che hanno riferito della imputazione di parte dello stesso all'acquisto di gioielli fatto dalla resso il negozio di ha sovrapposto le vicende Per_2 Controparte_3
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ricostruttive dell'adempimento dei due contratti, senza procedere, invece, ad un vaglio distinto per la vendita immobiliare avvenuta in forza dell'atto del 9.5.2005 e per quella oggetto dell'atto del 20.3.2008. La censura risulta fondata soprattutto alla luce della circostanza, sopra rimarcata, che mai le parti hanno nemmeno prospettato la compensazione quale modalità di pagamento del corrispettivo della prima vendita, di tal ché il giudice a quo, argomentando nei termini sopra richiamati, non soltanto ha confuso l'accertamento di due diverse vicende negoziali, ma non si è avveduto di aver ritenuto provata una circostanza contraria alla stessa deduzione di parte.
Per il restante contenuto la deposizione della teste è, poi, affetta da eccessiva Tes_3
genericità, non fornendo alcuna dettagliata ricostruzione delle somme oggetto dei pagamenti dichiaratamente eseguiti dalla presso la gioielleria di e Per_2 Controparte_3
della relativa imputazione.
Altrettanto inattendibile è il teste il quale ha riferito di aver assistito, Testimone_4
presso lo studio del notaio, il giorno in cui fu stipulato il rogito, ad un passaggio di danaro tra le parti, dichiarando “se non sbaglio presso lo studio del notaio sono stati versati 10 mila
€ da ciascuna sorella ”. CP_3
In disparte la considerazione che non è chiara la ragione della presenza del teste al momento della stipula del rogito notarile, non giustificata dal sol fatto che egli avesse redatto nell'anno 2000 una perizia sull'immobile di “ ” per conto della e Controparte_4 Per_2
dall'essere conoscente degli odierni appellati, la circostanza di un pagamento avvenuto in tale occasione contrasta con lo stesso assunto delle RM , secondo cui il CP_3 prezzo era stato corrisposto in varie tranches “prima della stipula”. In ogni caso la dichiarazione presenta un contenuto incerto, come ricavabile dall'inciso “se non sbaglio”, residuando dubbi anche su come il teste abbia potuto avere contezza sull'ammontare delle somme versate, dovendo ragionevolmente escludersi che, per la considerevole loro entità, si fosse proceduto ad un conteggio in sua presenza.
Non opponibili alla legittimaria, in quanto terza rispetto alla posizione della de cuius, sono poi le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento di altre tranches che il teste avrebbe raccolto dalla stessa dante causa.
In conclusione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve ritenersi accertata la natura simulata del trasferimento immobiliare apparentemente intervenuto tra
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale parte venditrice, e le RM , quali acquirenti, in forza Per_2 CP_3
dell'atto del 9.5.2005, non essendo stato dimostrato il pagamento del relativo prezzo che segna l'onerosità del trasferimento immobiliare.
Esclusa la simulazione assoluta, per non essere stata nemmeno specificamente attinta con il mezzo di gravame la motivazione resa in punto dal Tribunale, si configura, invece, una simulazione relativa, intendendo l'accordo simulatorio assicurare lo scopo di realizzare una liberalità donativa in favore delle apparenti acquirenti, così sottraendo l'immobile al patrimonio ereditario su cui soddisfare la quota di riserva spettante ex lege alla legittimaria.
Il negozio dissimulato realmente voluto dalle parti non contiene, tuttavia, i requisiti di forma e di sostanza cui l'art. 1414 secondo comma c.c. subordina la possibilità che siffatto negozio produca effetti, posto che l'atto del 9.5.2005, rogato senza la presenza irrinunciabile dei testimoni, è privo della forma dell'atto pubblico, postulata, a pena di nullità, dall'art 782 c.c.
All'accertamento della nullità della donazione dissimulata consegue la riapprensione all'asse ereditario dell'immobile “ ”, apparentemente fuoriuscito dal Controparte_4
patrimonio di in forza del suindicato atto. Per_2
2.5 Siffatta riapprensione può avvenire, però, non già in natura, bensì mediante la condanna delle simulate acquirenti al pagamento, in favore dell'odierna appellante, del controvalore dell'immobile, con ciò procedendosi al rigetto del quarto motivo di impugnazione principale.
Come già accennato in premessa, con atto del 31.3.2008 ha ceduto la Controparte_3
propria quota di ½ di proprietà del cespite in questione alla sorella Controparte_1
e al cognato in separazione dei beni al momento di siffatta cessione. CP_2
Essendo, pertanto, intervenuto, successivamente all'atto simulato, un ulteriore trasferimento dei diritti immobiliari in favore di terzi (segnatamente per la quota di ¼ in capo a , occorre verificare se sussistano i presupposti postulati dall'art. CP_2
1415 c.c. per opporre la simulazione al terzo subacquirente, presupposti consistenti nella priorità della trascrizione dell'acquisto del terzo alla trascrizione della domanda giudiziale di simulazione e nella buona fede del terzo medesimo.
Sotto il primo profilo, pur non risultando dagli atti la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, rileva, in via assorbente, che la formalità, ove eseguita, sarebbe
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successiva alla trascrizione dell'atto di cessione del 31.3.2008, essendo il giudizio de quo stato incardinato in forza di citazione notificata in data 22.3.2013.
Quanto poi al requisito della buona fede, la Suprema Corte ha chiarito che quando le norme (nella specie relative agli effetti della simulazione) facciano riferimento alla buona fede, senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si deve, in linea di principio, fare riferimento all'art. 1147 c.c., che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede.
Ne consegue che anche in tale ambito la buona fede è assistita da una presunzione iuris tantum, incombendo sull'interessato fornire la prova contraria, dimostrando che il terzo fosse a conoscenza della natura simulata dell'acquisto in capo al proprio dante causa (Cass.
3102/2002; 27048/2024)
Procedendo all'indagine che ci occupa, va innanzitutto segnalato che il CP_2 quale non ha partecipato all'atto del 9.5.2005 dichiarato simulato, nemmeno può considerarsi parte dello stesso perché in regime di comunione legale con CP_1
a quella data.
[...]
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasto estraneo alla stipulazione dell'atto di compravendita, non riveste la qualità di parte tale da renderlo litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi dell'art. 177
c.c. costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto (Cass.
11033/2018; conf. Cass. 1737/2013, secondo cui il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio e pregiudicato da esso, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli art. 1415, comma 2, e 1417 c.c.).
In assenza di trascrizione della domanda giudiziale di simulazione alla data del proprio acquisto (31.3.2008), che avrebbe potuto far insorgere in capo al terzo quanto meno un dubbio sulla apparenza della provenienza del cespite in capo all'autrice, unico elemento presuntivo disponibile è il rapporto di coniugio con e di affinità Controparte_1
con e, tuttavia, esso, da solo, non presenta quel carattere di inferenza Controparte_3
RGn° 5355/2019 -sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda grave ed univoca, idoneo a fondare la prova logica della conoscenza della natura simulata dell'acquisto presupposto.
La contitolarità pro quota dell'immobile de quo in capo ad un terzo, cui la simulazione non
è opponibile, preclude, pertanto, la possibilità della condanna al rilascio dell'intera proprietà immobiliare;
né è configurabile un rilascio pro quota, che si ammette soltanto nei rapporti tra soggetti tra loro già comunisti, allorquando uno di essi possegga in via esclusiva l'immobile comune, ledendo il diritto di pari compartecipazione degli altri contitolari in violazione dell'art. 1102 c.c., perseguendo una ratio diversa da quella in esame, in cui tale rimedio sortirebbe, invece, il risultato di costituire una inammissibile comunione forzosa.
L'obiettivo di riapprendere all'asse l'intera proprietà dell'immobile “ ” non Controparte_4
può essere assicurato nemmeno mediante la proposizione del rimedio ex art. 2901 c.c.
Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria mira a produrre nei confronti del creditore agente un'inefficacia relativa dell'atto dispositivo che ne è oggetto e, quindi, l'inidoneità di questo a sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo nella misura necessaria per soddisfare le sue ragioni. Essa è, perciò, del tutto priva di finalità ed effetti restitutori tesi a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore, in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente (Cass. 9660/2009; 5455/03).
Da quanto esposto risulta, allora, evidente che l'istituto in esame è stato invocato dall'odierna appellante in maniera del tutto inconferente e comunque inadeguata rispetto allo scopo perseguito, che, nel petitum della domanda avanzata dalla legittimaria, è quello di ottenere la condanna al rilascio dell'immobile de quo.
La soluzione praticabile al fine di reintegrare la posizione vantata dalla odierna appellante principale è piuttosto rintracciabile nell'art. 2038 c.c., inserito tra le disposizioni che regolano gli effetti restitutori dell'atto nullo, quale è il negozio dissimulato sopra identificato.
L'art. 2038 cit. rubricato “alienazione della cosa ricevuta indebitamente” disciplina appunto l'ipotesi del trasferimento dei diritti su un bene determinato, compiuto da colui che l'abbia a sua volta acquistato in forza di un titolo nullo, distinguendo a seconda che l'alienante abbia ricevuto la cosa in buona fede o in mala fede.
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella specie, in cui è stato accertato l'accordo simulatorio intercorso tra le RM
e la de cuius deve ritenersi che abbia alienato, CP_3 Per_2 Controparte_3 in forza dell'atto del 31.3.2008, i diritti su una cosa (l'immobile di “ ”), Controparte_4
ricevuta in mala fede (ovverosia in forza dell'atto del 9.5.2005 dissimulante una donazione nulla). Deve, pertanto, trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 2038
c.c., che in tal caso stabilisce che l'alienante è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore.
Ribadita l'impossibilità di una restituzione in natura, in quanto involgente la posizione del terzo subacquirente cui la simulazione è, invece, inopponibile, residua l'opzione alternativa della restituzione del relativo controvalore alla data della stipula dell'atto nullo (Cass.
258/77).
Sul punto si impone la rimessione della causa in istruttoria, onde procedere alla stima del valore dell'immobile all'epoca della stipulazione negoziale (2005), avendo l'odierna appellante contestato la congruità del corrispettivo pattuito al valore di mercato del bene ed essendo tale contestazione suffragata indiziariamente dalla stessa accertata fittizietà del trasferimento. A tal fine si dovrà tener conto delle concrete condizioni in cui versava l'immobile a quella data, come risultanti da tutta la documentazione prodotta, senza tener conto delle trasformazioni migliorative apportate da e dal coniuge Controparte_1
in data successiva all'acquisto e alla loro immissione in possesso, CP_2
risalente all'anno 2007, come pure comprovato dalle risultanze istruttorie acquisite.
2.6 L'accertamento del mancato pagamento del corrispettivo della (apparente) vendita disposta con l'atto del 9.5.2005 determina il rigetto dell'appello incidentale condizionato, con cui ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione Controparte_1 della somma di € 55.000,00 asseritamente versata a titolo di prezzo. Inoltre, l'affermata necessità di reintegrare la posizione della legittimaria lesa mediante condanna delle RM al controvalore dell'immobile “ ” al tempo della CP_3 Controparte_4
predetta stipula implica il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e e reiterata con l'appello incidentale Controparte_1 CP_2
condizionato avente ad oggetto la restituzione degli esborsi sostenuti per le opere migliorative eseguite a far data dall'anno 2007.
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Il rigetto della domanda di caducazione dell'atto di cessione di quota per notar del Per_1
31.3.2008 implica, altresì, l'assorbimento della domanda riconvenzionale trasversale, pure affidata all'appello incidentale condizionato interposto da e Controparte_1
per la ripetizione, nei confronti di del relativo CP_2 Controparte_3
corrispettivo.
2.7 Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nel mancato godimento dell'immobile “
[...]
”. CP_4
Come chiarito dalla Suprema Corte, il rimedio apprestato dall'ordinamento per conseguire, in ipotesi di dichiarata nullità del contratto di compravendita, l'indennità dovuta dall'acquirente per l'occupazione risultata "ab origine" priva di giustificazione, è quello dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Cass. 25044/2018).
L'indennizzo ex art. 2041 c.c. tende, infatti, al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall'istante corrispettivamente all'arricchimento del quale si è avvantaggiato colui che è rimasto, sine titulo, nella esclusiva disponibilità del cespite, con avvertenza che il pregiudizio considerato a tali fini, è quello della perdita subita per il conseguente mancato godimento da parte dell'avente diritto.
La prospettazione della posta in esame come “danno patrimoniale” risarcibile è, dunque, estranea all'alveo dell'azione ex art. 2041 c.c. e non può essere qualificata come tale dall'organo giudicante, posto che l'operazione di qualificazione trova il proprio limite nella impossibilità di immutare il petitum e la causa petendi della domanda, che, nella specie, sarebbe, invece, travalicato, poiché riconoscere un “indennizzo” spettante per il sol fatto dell'ingiustificata disponibilità di un bene, il cui titolo sia venuto meno retroattivamente per effetto dell'accertata nullità del negozio dissimulato nella compravendita, è bene giuridico diverso dalla liquidazione di un “danno” causato dalla condotta illecita delle controparti, la cui indagine rimane del tutto indifferente nell'ambito del rimedio ex art. 2041 c.c. (Cass.
3922/2025).
Una voce di danno in senso proprio, non coperto dalla perdita indennizzabile ai sensi dell'art. 2041 c.c e risarcibile alla stregua dell'art. 2043 c.c., è configurabile per il lucro cessante, ovverosia per le occasioni di guadagno perse e, tuttavia, sotto tale profilo, la
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- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda domanda è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo l'odierna appellante nemmeno allegato gli elementi costitutivi di un pregiudizio siffatto.
Va, altresì, respinta la richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale commisurato alle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, al cui ristoro è destinata propriamente la pronuncia sul governo delle spese di lite.
Deve essere, ancora, disattesa la domanda di risarcimento di un danno non patrimoniale per il “trauma difficilmente recuperabile che ha influito sul quotidiano vivere
..compromettendone la serenità..”, dedotto dall'appellante in conseguenza della “scoperta della fiducia malriposta nella famiglia ”. CP_3
Va innanzitutto segnalato che la genericità dell'assunto nemmeno consente di identificare il tipo di danno invocato, sovrapponendosi aspetti dinamico-relazionali (influenza di un
“trauma” sul “quotidiano vivere”) propri del danno biologico e che postulano evidenze medico-legali nella specie del tutto assenti, con altri tipici invece di una sofferenza morale di natura necessariamente intima. Solo per questa ultima posta di danno è possibile ricorrere ad una prova presuntiva a fronte della lesione di un diritto costituzionalmente rilevante, che, tuttavia, nel rapporto in esame non si rinviene, dovendosi escludere che per la relazione di conoscenza intercorrente con le RM si sia potuta ingenerare la CP_3
compromissione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato suscettibile di provocare un danno morale ristorabile a tale titolo.
3. Il governo delle spese di lite è rimesso alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, non definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1877/2019, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione il quinto motivo dell'appello principale e per l'effetto, in riforma parziale del capo 2) della statuizione di primo grado, condanna al pagamento, in favore di , a titolo di saldo del Controparte_3 Parte_1
corrispettivo dovuto in adempimento del contratto di vendita stipulato il 20.3.2008, della somma di € 37.000,00 (in luogo di € 34.000,00), oltre interessi legali sulle rate di marzo 2012 e di marzo 2013 dalle singole scadenze al soddisfo;
b) rigetta il primo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo del gravame principale;
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c) rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_1
nei confronti di e dichiara assorbito quello CP_2 Parte_1
proposto dai primi due nei confronti di Controparte_3
d) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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