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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2622/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Valori Alice anche in sostituzione dell'avv. Sara Palandri;
- per parte convenuta: l'avv. Virginia Orzali anche in sostituzione dell'avv. Francesco Usai.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2622/2023 N. 2622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 R.G.A.C. promossa da:
(CF. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Sara Palandri e dall'avv. Alice Valori entrambe del
Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via L. S.
Cherubini n. 13, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F./p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Venezia n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine ai fatti descritti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati in euro 2.891,60 per il danno patrimoniale, in
2 R.G. 2622/2023 euro 15.643,73 per il danno biologico ed il danno morale, da quantificare in via equitativa il danno esistenziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento integrale del compenso del CTU e con vittoria di spese ed onorari.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati negli scritti difensivi e non ammessi.”
Conclusioni di parte convenuta:
- in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare ed assorbente: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; Controparte_1
- in via principale, nel merito: rigettare la domanda svolta dalla SInora Parte_1
nei confronti del perché infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_1
provata.
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante all'attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali - quantificati rispettivamente nell'importo di € 1.671,00 ed
€ 18.595,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria - subiti a seguito dell'incidente occorsole in data 27/10/2022; in particolare, mentre stava percorrendo a piedi via del
3 R.G. 2622/2023 Prataccio in località Piteccio – , l'attrice si appoggiava ad una balaustra in legno CP_1
posta a delimitazione di un ponte, la quale, tuttavia, cedendo improvvisamente, determinava la caduta della SI.ra nell'alveo del fiume sottostante. Pt_1
Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , in data 04/06/2022 l'attrice CP_1
veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
dimessa in data 07/06/2022 e sottopostasi a controlli specialistici oltre che a cicli di fisiokinesiterapia, la SI.ra si Pt_1
sottoponeva a visita medico-legale, la quale attestava la permanenza di dolorabilità e disfunzionalità a carico della caviglia sinistra.
Denunciato il sinistro al , la compagnia assicurativa dell' Controparte_1 CP_2
in seguito a visita medico-legale sulla persona della SI.ra e a sopralluogo effettuato Pt_1
alla presenza dei tecnici delle parti, comunicava l'impossibilità di procedere al risarcimento del danno, stante l'assenza di responsabilità imputabile al CP_1
Ciò premesso in fatto, parte attrice, qualificata Via del Prataccio - strada teatro del sinistro - quale strada comunale, ha dedotto l'inottemperanza del all'obbligo di Controparte_1
manutenzione, gestione e pulizia di tale strada e, dunque, la sussistenza di responsabilità in capo all'Ente per il sinistro occorso alla SI.ra ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. c) Pt_1
D.lgs n. 285/1992 e dell'art. 2051 c.c.-.
Allegata, quindi, la sussistenza di un danno non patrimoniale – nelle sue componenti di danno biologico, morale ed esistenziale – e di un danno patrimoniale – consistente nelle spese mediche e stragiudiziali sostenute – parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/01/2024 si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, non essendo Via del Prataccio strada di proprietà o comunque sottoposta alla custodia dell'ente comunale;
in ogni caso, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an che di quantum debeatur, ritenendo il sinistro unicamente ascrivibile alla condotta della SI.ra e, dunque, ha Pt_1
insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
4 R.G. 2622/2023 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. Persona_1
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, sebbene nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
In via preliminare, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, sostenendo che alcuna responsabilità poteva essergli attribuita per il sinistro occorso alla SI.ra , non essendo quest'ultimo né proprietario né custode di Via del Pt_1
Prataccio, luogo ove si è verificato il sinistro;
difatti, la predetta strada – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice - non rientrerebbe nel novero delle strade comunali, ma sarebbe piuttosto assimilabile ad una “strada privata con totale assenza di uso pubblico” e, come tale, esclusa dalla competenza dell'ente comunale.
Ebbene, sul punto occorre brevemente ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; pertanto, “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. sez. un. n. 2951/2016).
Ne deriva, dunque, che la contestazione mossa dall' in ordine alla titolarità CP_2
passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce una mera difesa, come tale non soggetta
5 R.G. 2622/2023 ad alcun termine decadenziale;
inoltre, la prova della sussistenza della titolarità passiva della pretesa in capo a parte convenuta, in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda formulata in giudizio, deve essere fornita da parte attrice.
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene che parte attrice abbia fornito prova della sussistenza in capo al della titolarità passiva del rapporto giuridico Controparte_1
dedotto in giudizio.
Sul punto, difatti, si ritiene di poter aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché CP_1
esse siano inserite – come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del CP_1
fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico” (cfr.
Cass. Civ. n. 17350/2008; Cass. Civ. n. 14367/2018). E ancora, “in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la
6 R.G. 2622/2023 destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione” (cfr. Cass. Civ. n. 3216/2017).
Chiarito, dunque, che ai fini della configurabilità in capo all' di una CP_2
responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva gestione di una strada non rileva tanto la titolarità della strada stessa ma, piuttosto, la sua destinazione ad uso pubblico, nel caso di specie risulta provato che Via del Prataccio sia strada adibita ad uso pubblico e generalizzato.
Ciò, in particolare, emerge dalle dichiarazioni rese dai testimoni SI. e Tes_1 Tes_2
escussi all'udienza del giorno 05/09/2024; in particolare, il SI. Valori – consulente
[...]
tecnico di parte attrice – ha confermato che l'immissione nella Via del Prataccio avviene
“senza impedimenti, senza segnaletica e per un breve tratto è pure asfaltata, dunque chiunque può accedere. Inoltre, è presente anche un cartello pseudo-turistico, in legno pitturato che contiene la storia della strada”; ancora, il SI. marito della Tes_2 SI.ra (quest'ultima residente proprio in Via del Prataccio n. 21, come risulta Pt_1 dall'atto di citazione) ha dichiarato che “la strada la può utilizzare chiunque in quanto per
l'appunto la utilizzano tutti per passare, anche i fungaioli, i cacciatori, i ciclisti […] Io stesso quando vado a funghi ci passo spesso a piedi”.
Le sopra riportate dichiarazioni, quindi, confermano che la strada luogo del sinistro non è strada ad uso strettamente ed esclusivamente privato, ma strada aperta al pubblico transito e utilizzata da una pluralità indistinta ed indeterminata di persone.
Inoltre, i testimoni escussi hanno dichiarato che il era intervenuto già in Controparte_1
passato sul predetto tratto di strada al fine di realizzare opere di manutenzione ordinaria, quali la copertura di buche presenti sull'asfalto, l'installazione di guard rail, il taglio dell'erba, il posizionamento di transenne per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada, oltre che la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (cfr. dichiarazioni rese dal teste in risposta al capitolo n. 2 di parte attrice: “E' vero, anche facendo degli Tes_1
interventi di ingegneria naturalistica proprio in prossimità del ponte per consolidare la sponda della strada che era in frana”; dichiarazioni rese dal teste in risposta Tes_2 al medesimo capitolo: “E' vero, io stesso ho visto degli operi provvedervi e io quando li ho
7 R.G. 2622/2023 visti ho chiesto se fossero dipendenti del e mi hanno risposto di sì. Controparte_1
Questo è successo alcuni anni fa, precisamente non ricordo quando”). Le suddette dichiarazioni risultano, altresì, confermate sia dalla documentazione fotografica allegata alla perizia prodotta da parte attrice (cfr. doc. 15 di parte attrice), sia da ulteriore produzione fotografica (cfr. doc. 10 raffigurante tratto di strada delimitato da transenne del
Comune di ), fotografie rappresentative dello stato dei luoghi non contestate da parte CP_1
convenuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, a prescindere dalla effettiva titolarità di via del
Prataccio, è emerso che la stessa non solo è adibita ad uso pubblico ma è stata interessata da interventi manutentivi da parte dello stesso pertanto, la sua destinazione e CP_2
le sue condizioni oggettive portano a ritenere sussistenti in capo al Controparte_1
obblighi di custodia della predetta strada, la cui inosservanza risulta idonea a fondare una responsabilità dell'amministrazione per gli eventuali danni riportati dagli utenti della strada medesima.
Tanto premesso e considerato, nel caso in esame è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per cui è onere di parte attrice-danneggiata dimostrare il fatto storico nonché il nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dal cedimento della balaustra in legno posta a delimitazione del ponte sito in via del Prataccio;
parte convenuta potrà andare esente da responsabilità solo laddove la stessa riesca a dare prova dell'incidenza del cd. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale hanno confermato il fatto storico e, dunque, la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice nel proprio atto di citazione, oltre che la sussistenza del nesso di causalità tra il cedimento della
8 R.G. 2622/2023 balaustra in legno e la caduta della SI.ra ; in particolare, il testimone oculare Pt_1
marito dell'attrice, ha confermato di aver assistito, in data 27/05/2022, Tes_2 all'incidente occorso a quest'ultima e, specificamente, di averla vista cadere per circa tre metri a causa del cedimento della balaustra del ponte sito in via del Prataccio (cfr. verbale di udienza del 05/09/2024 e dichiarazioni rese dal testimone in risposta al capitolo 4); la dinamica del sinistro risulta, altresì, confermata dalla relazione di intervento dei Vigili del
Fuoco, nella quale si legge che “una persona di sesso femminile era caduta da un ponte su un piccolo torrente, facendo una caduta di circa 3 metri ammortizzata dai rovi presenti. La SInora era a terra vicina al torrente e lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra. La caduta è stata causata dalla rottura della balaustra in legno (palo di sostegno marcio alla base) dove la SInora si era appoggiata” (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta si è limitata a dedurre la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo alla SI.ra , senza tuttavia fornire alcuna prova circa i caratteri abnormi assunti dalla Pt_1 condotta di quest'ultima e tali da integrare il “caso fortuito”; al contrario, dall'istruttoria espletata è emerso che la SI.ra si è limitata ad appoggiarsi alla balaustra in legno Pt_1
posta a delimitazione del ponte sito in Via del Prataccio, senza porre in essere alcuna condotta negligente o incauta idonea ad integrare un fattore incidente causalmente sul sinistro occorsole.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, va dichiarata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del in riferimento all'incidente occorso in data 27/05/2022 all'attrice. Controparte_1
b) Quantum debeatur.
Esaurito il tema dell'an, si deve adesso procedere all'esame del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni di cui alla relazione d.d. 27/11/2024 del c.t.u. dott.
9 R.G. 2622/2023 cui questo Giudice intende pienamente aderire, in quanto logicamente e Persona_1
tecnicamente argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio.
Il c.t.u., in particolare, ritenuta la compatibilità delle lesioni riportate dalla SI.ra Pt_1 con l'infortunio verificatosi in data 27/05/2022, ha ritenuto che il danno biologico permanente riportato da quest'ultima sia quantificabile nella misura del 7%.
Quanto, invece, alla determinazione dell'invalidità temporanea, il c.t.u. ha rilevato che “Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 30 di inabilità assoluta al 100%. Giorni 20 di invalidità parziale al
75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 40 di parziale al 50% e gg. 30 di parziale al
25% (pagina 12 perizia).
Pertanto, alla luce delle risposte fornite dal consulente, la SI.ra di anni 71 Parte_1 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in data 27/05/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 7%; l'inabilità temporanea è stata determinata in giorni centoventi, di cui trenta giorni al 100%, venti giorni al 75%, quaranta giorni al 50% e trenta giorni al 25%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 e non sulla base delle tabelle per le lesioni micro-permanenti di cui al d.m. 16/10/2023, posto che l'ambito di applicazione di detto decreto – il quale modifica le previsioni di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni private – è circoscritto alle sole ipotesi di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. Ciò chiarito, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 9.509,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni trenta al 100% va liquidata in € 3.450,00-; l'invalidità temporanea di giorni venti al 75% va liquidata in € 1.725,00; l'invalidità temporanea di giorni quaranta al 50% va
10 R.G. 2622/2023 liquidata in € 2.300,00 e l'invalidità di giorni trenta al 25% va liquidata in € 862,50-, così per complessivi € 8.337,50-.
Nel caso in esame, inoltre, si ritiene che possa essere liquidato anche il cd. danno morale.
In proposito, si ricordi l'insegnamento della Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia ed unitaria, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.-.
Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Nel caso concreto, dagli esiti dell'istruttoria orale espletata è emerso che la SI.ra , a Pt_1
seguito delle lesioni riportate in occasione del sinistro del 27/05/2022, ha dovuto rinunciare ai viaggi programmati per il 2022 e il 2023, ha interrotto attività in precedenza svolte nel
11 R.G. 2622/2023 tempo libero (in particolare, il trekking) e ha manifestato, altresì, il timore di non riuscire più a camminare, anche in considerazione della propria età (cfr. dichiarazioni rese dai testimoni e all'udienza del 05/09/2024); inoltre, devono essere Tes_2 Tes_3 valorizzate le peculiari circostanze che hanno caratterizzato l'infortunio occorsole: la SI.ra
, difatti, è precipitata nel vuoto per circa tre metri, atterrando sul letto del fiume Pt_1
sottostante il ponte sito in via del Prataccio e ha dovuto attendere che i soccorsi (e, nello specifico, i Vigili del Fuoco) la recuperassero;
pertanto, è ragionevole ritenere che la stessa, nel lasso di tempo durante il quale è rimasta immobile a terra abbia patito una sofferenza interiore che merita di essere tenuta in considerazione nella complessiva valutazione del danno sofferto
Da quanto sopra esposto, pertanto, può desumersi la sussistenza di un danno morale sofferto dalla SI.ra in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27/05/2022. Pt_1
Tale danno morale si ritiene possa essere liquidato nella percentuale del 25% calcolata sul danno biologico, così per complessivi € 2.377,00-.
Deve essere escluso, invece, il danno esistenziale lamentato da parte attrice, solo genericamente allegato e sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio;
giova ricordare, difatti, che il danno esistenziale è stato identificato non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. Civ. n.
16992/2015; Cass. Civ. n. 2056/2018).
Nel caso di specie, il pregiudizio esistenziale lamentato dalla SI.ra , consistente Pt_1
nella impossibilità di viaggiare per gli anni 2022-2023 e nell'interruzione dell'attività di trekking, non può ritenersi idoneo ad integrare quello sconvolgimento dell'esistenza che possa giustificare il risarcimento di tale voce di danno, peraltro già valorizzato in punto di danno morale.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico e del danno morale riconosciuti) liquidabile alla SI.ra ammonterebbe ad € Pt_1
20.223,50-; tuttavia, quest'ultima, con le conclusioni rassegnate con le note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 07/05/2025, ha limitato la propria richiesta
12 R.G. 2622/2023 risarcitoria alla minor somma di € 15.643,73 e, pertanto, è nei limiti di detta somma che la domanda risarcitoria deve essere accolta.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stato monetariamente determinato l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, occorre procedere alla devalutazione del predetto importo al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ebbene, alla data di verificazione del fatto dannoso (27/05/2022) l'importo liquidato ammonta ad € 14.260,46-.
La somma così liquidata (credito di valore) va poi rivalutata dalle data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della sua liquidazione definitiva
(c.d. taxatio) che va fissata al giorno 20/05/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
13 R.G. 2622/2023 Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eSIenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 27/05/2022 (c.d. "aestimatio"): € 14.260,46
B1) Interessi maturati al 20/05/2025: € 1.374,46
B2) Rivalutazione maturata al 20/05/2025: € 1.383,26
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.757,72
Totale A + B: € 17.018,18-.
Importo totale (A + B) dovuto al 20/05/2025 (c.d. "taxatio"): € 17.018,18-.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 17.018,18arrotondata per difetto alla somma di € 17.018,00 oltre
[...]
interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto al danno patrimoniale, anche alla luce degli accertamenti peritali, risultano documentate unicamente le seguenti spese:
- acquisto di cavigliera bivalva per € 50,00 (doc. 18 di parte attrice;
pagina 9 della perizia);
- ticket per richiesta cartella clinica per € 15,00 (doc. 20 di parte attrice;
riconosciuta come congrua dal c.t.u. a seguito di chiarimenti, cfr. pagina 11 della perizia);
- ricevuta di € 25,00 emessa da Croce Verde in data 24/06/2022 per trasporto in Ospedale
(cfr. doc. 17 di parte attrice;
pagina 9 della perizia);
14 R.G. 2622/2023 - ricevuta di € 75,00 emessa da Croce Verde per trasporti per terapie eseguite in data
18/07/2022, 20/07/2022 e 22/07/2022 (cfr. doc. 19 di parte attrice). Sebbene il c.t.u. ritenga la suddetta spesa non sufficientemente giustificata, si ritiene che la stessa possa essere riconosciuta, posto che le date indicate nella ricevuta si collocano nel periodo di invalidità temporanea della SI.ra ; Pt_1 così per complessivi € 165,00-.
Riconosciuto anche l'importo di € 1.506,60 relativo al compenso dell'ing. Valori per la redazione di perizia tecnica d parte (cfr. doc. 21 di parte attrice), in quanto attività strumentale alla difesa nel presente giudizio.
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 1.671,60 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 28/07/2022 (data di emissione dell'ultima ricevuta di pagamento) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 1.671,60 via via rivalutata dalla data del
28/07/2022 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 1.671,60 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 28/07/2022 al 20/05/2025: € 133,73
II) Interessi maturati al 20/05/2025: € 155,08
Così per complessivi € 288,81-.
Dunque, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 1.960,41-, arrotondata per difetto alla somma di € 1.960,00-, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite e domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico del convenuto. CP_1
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, ridotta
15 R.G. 2622/2023 del 30% la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto 08/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge. Si ricordi, a tale riguardo, come il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.
11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accertata e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 27/05/2022, a danno della Controparte_1 SI.ra e, per l'effetto, Parte_1
condanna il a risarcire alla SI.ra sia i danni non patrimoniali da Controparte_1 Parte_1
questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 17.018,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 20/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.960,00-, anch'essa già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data del 20/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
rigetta la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.-; condanna
16 R.G. 2622/2023 il alla rifusione delle spese di lite in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 4.566,70 per compensi professionali, € 1.801,05 anticipazioni (comprese anche spese di c.t.p. e acconto c.t.u.), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 08/05/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
17 R.G. 2622/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Valori Alice anche in sostituzione dell'avv. Sara Palandri;
- per parte convenuta: l'avv. Virginia Orzali anche in sostituzione dell'avv. Francesco Usai.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2622/2023 N. 2622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2622/2023 R.G.A.C. promossa da:
(CF. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Sara Palandri e dall'avv. Alice Valori entrambe del
Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via L. S.
Cherubini n. 13, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F./p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Usai del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Venezia n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine ai fatti descritti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati in euro 2.891,60 per il danno patrimoniale, in
2 R.G. 2622/2023 euro 15.643,73 per il danno biologico ed il danno morale, da quantificare in via equitativa il danno esistenziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento integrale del compenso del CTU e con vittoria di spese ed onorari.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati negli scritti difensivi e non ammessi.”
Conclusioni di parte convenuta:
- in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/05/2025:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare ed assorbente: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; Controparte_1
- in via principale, nel merito: rigettare la domanda svolta dalla SInora Parte_1
nei confronti del perché infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_1
provata.
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante all'attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali - quantificati rispettivamente nell'importo di € 1.671,00 ed
€ 18.595,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria - subiti a seguito dell'incidente occorsole in data 27/10/2022; in particolare, mentre stava percorrendo a piedi via del
3 R.G. 2622/2023 Prataccio in località Piteccio – , l'attrice si appoggiava ad una balaustra in legno CP_1
posta a delimitazione di un ponte, la quale, tuttavia, cedendo improvvisamente, determinava la caduta della SI.ra nell'alveo del fiume sottostante. Pt_1
Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , in data 04/06/2022 l'attrice CP_1
veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
dimessa in data 07/06/2022 e sottopostasi a controlli specialistici oltre che a cicli di fisiokinesiterapia, la SI.ra si Pt_1
sottoponeva a visita medico-legale, la quale attestava la permanenza di dolorabilità e disfunzionalità a carico della caviglia sinistra.
Denunciato il sinistro al , la compagnia assicurativa dell' Controparte_1 CP_2
in seguito a visita medico-legale sulla persona della SI.ra e a sopralluogo effettuato Pt_1
alla presenza dei tecnici delle parti, comunicava l'impossibilità di procedere al risarcimento del danno, stante l'assenza di responsabilità imputabile al CP_1
Ciò premesso in fatto, parte attrice, qualificata Via del Prataccio - strada teatro del sinistro - quale strada comunale, ha dedotto l'inottemperanza del all'obbligo di Controparte_1
manutenzione, gestione e pulizia di tale strada e, dunque, la sussistenza di responsabilità in capo all'Ente per il sinistro occorso alla SI.ra ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. c) Pt_1
D.lgs n. 285/1992 e dell'art. 2051 c.c.-.
Allegata, quindi, la sussistenza di un danno non patrimoniale – nelle sue componenti di danno biologico, morale ed esistenziale – e di un danno patrimoniale – consistente nelle spese mediche e stragiudiziali sostenute – parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/01/2024 si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, non essendo Via del Prataccio strada di proprietà o comunque sottoposta alla custodia dell'ente comunale;
in ogni caso, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an che di quantum debeatur, ritenendo il sinistro unicamente ascrivibile alla condotta della SI.ra e, dunque, ha Pt_1
insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
4 R.G. 2622/2023 Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. Persona_1
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, sebbene nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
In via preliminare, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, sostenendo che alcuna responsabilità poteva essergli attribuita per il sinistro occorso alla SI.ra , non essendo quest'ultimo né proprietario né custode di Via del Pt_1
Prataccio, luogo ove si è verificato il sinistro;
difatti, la predetta strada – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice - non rientrerebbe nel novero delle strade comunali, ma sarebbe piuttosto assimilabile ad una “strada privata con totale assenza di uso pubblico” e, come tale, esclusa dalla competenza dell'ente comunale.
Ebbene, sul punto occorre brevemente ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”; pertanto, “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. sez. un. n. 2951/2016).
Ne deriva, dunque, che la contestazione mossa dall' in ordine alla titolarità CP_2
passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce una mera difesa, come tale non soggetta
5 R.G. 2622/2023 ad alcun termine decadenziale;
inoltre, la prova della sussistenza della titolarità passiva della pretesa in capo a parte convenuta, in quanto fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda formulata in giudizio, deve essere fornita da parte attrice.
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene che parte attrice abbia fornito prova della sussistenza in capo al della titolarità passiva del rapporto giuridico Controparte_1
dedotto in giudizio.
Sul punto, difatti, si ritiene di poter aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché CP_1
esse siano inserite – come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del CP_1
fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico” (cfr.
Cass. Civ. n. 17350/2008; Cass. Civ. n. 14367/2018). E ancora, “in tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la
6 R.G. 2622/2023 destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione” (cfr. Cass. Civ. n. 3216/2017).
Chiarito, dunque, che ai fini della configurabilità in capo all' di una CP_2
responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva gestione di una strada non rileva tanto la titolarità della strada stessa ma, piuttosto, la sua destinazione ad uso pubblico, nel caso di specie risulta provato che Via del Prataccio sia strada adibita ad uso pubblico e generalizzato.
Ciò, in particolare, emerge dalle dichiarazioni rese dai testimoni SI. e Tes_1 Tes_2
escussi all'udienza del giorno 05/09/2024; in particolare, il SI. Valori – consulente
[...]
tecnico di parte attrice – ha confermato che l'immissione nella Via del Prataccio avviene
“senza impedimenti, senza segnaletica e per un breve tratto è pure asfaltata, dunque chiunque può accedere. Inoltre, è presente anche un cartello pseudo-turistico, in legno pitturato che contiene la storia della strada”; ancora, il SI. marito della Tes_2 SI.ra (quest'ultima residente proprio in Via del Prataccio n. 21, come risulta Pt_1 dall'atto di citazione) ha dichiarato che “la strada la può utilizzare chiunque in quanto per
l'appunto la utilizzano tutti per passare, anche i fungaioli, i cacciatori, i ciclisti […] Io stesso quando vado a funghi ci passo spesso a piedi”.
Le sopra riportate dichiarazioni, quindi, confermano che la strada luogo del sinistro non è strada ad uso strettamente ed esclusivamente privato, ma strada aperta al pubblico transito e utilizzata da una pluralità indistinta ed indeterminata di persone.
Inoltre, i testimoni escussi hanno dichiarato che il era intervenuto già in Controparte_1
passato sul predetto tratto di strada al fine di realizzare opere di manutenzione ordinaria, quali la copertura di buche presenti sull'asfalto, l'installazione di guard rail, il taglio dell'erba, il posizionamento di transenne per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada, oltre che la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (cfr. dichiarazioni rese dal teste in risposta al capitolo n. 2 di parte attrice: “E' vero, anche facendo degli Tes_1
interventi di ingegneria naturalistica proprio in prossimità del ponte per consolidare la sponda della strada che era in frana”; dichiarazioni rese dal teste in risposta Tes_2 al medesimo capitolo: “E' vero, io stesso ho visto degli operi provvedervi e io quando li ho
7 R.G. 2622/2023 visti ho chiesto se fossero dipendenti del e mi hanno risposto di sì. Controparte_1
Questo è successo alcuni anni fa, precisamente non ricordo quando”). Le suddette dichiarazioni risultano, altresì, confermate sia dalla documentazione fotografica allegata alla perizia prodotta da parte attrice (cfr. doc. 15 di parte attrice), sia da ulteriore produzione fotografica (cfr. doc. 10 raffigurante tratto di strada delimitato da transenne del
Comune di ), fotografie rappresentative dello stato dei luoghi non contestate da parte CP_1
convenuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, a prescindere dalla effettiva titolarità di via del
Prataccio, è emerso che la stessa non solo è adibita ad uso pubblico ma è stata interessata da interventi manutentivi da parte dello stesso pertanto, la sua destinazione e CP_2
le sue condizioni oggettive portano a ritenere sussistenti in capo al Controparte_1
obblighi di custodia della predetta strada, la cui inosservanza risulta idonea a fondare una responsabilità dell'amministrazione per gli eventuali danni riportati dagli utenti della strada medesima.
Tanto premesso e considerato, nel caso in esame è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per cui è onere di parte attrice-danneggiata dimostrare il fatto storico nonché il nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dal cedimento della balaustra in legno posta a delimitazione del ponte sito in via del Prataccio;
parte convenuta potrà andare esente da responsabilità solo laddove la stessa riesca a dare prova dell'incidenza del cd. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale hanno confermato il fatto storico e, dunque, la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice nel proprio atto di citazione, oltre che la sussistenza del nesso di causalità tra il cedimento della
8 R.G. 2622/2023 balaustra in legno e la caduta della SI.ra ; in particolare, il testimone oculare Pt_1
marito dell'attrice, ha confermato di aver assistito, in data 27/05/2022, Tes_2 all'incidente occorso a quest'ultima e, specificamente, di averla vista cadere per circa tre metri a causa del cedimento della balaustra del ponte sito in via del Prataccio (cfr. verbale di udienza del 05/09/2024 e dichiarazioni rese dal testimone in risposta al capitolo 4); la dinamica del sinistro risulta, altresì, confermata dalla relazione di intervento dei Vigili del
Fuoco, nella quale si legge che “una persona di sesso femminile era caduta da un ponte su un piccolo torrente, facendo una caduta di circa 3 metri ammortizzata dai rovi presenti. La SInora era a terra vicina al torrente e lamentava un forte dolore alla caviglia sinistra. La caduta è stata causata dalla rottura della balaustra in legno (palo di sostegno marcio alla base) dove la SInora si era appoggiata” (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta si è limitata a dedurre la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo alla SI.ra , senza tuttavia fornire alcuna prova circa i caratteri abnormi assunti dalla Pt_1 condotta di quest'ultima e tali da integrare il “caso fortuito”; al contrario, dall'istruttoria espletata è emerso che la SI.ra si è limitata ad appoggiarsi alla balaustra in legno Pt_1
posta a delimitazione del ponte sito in Via del Prataccio, senza porre in essere alcuna condotta negligente o incauta idonea ad integrare un fattore incidente causalmente sul sinistro occorsole.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, va dichiarata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del in riferimento all'incidente occorso in data 27/05/2022 all'attrice. Controparte_1
b) Quantum debeatur.
Esaurito il tema dell'an, si deve adesso procedere all'esame del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni di cui alla relazione d.d. 27/11/2024 del c.t.u. dott.
9 R.G. 2622/2023 cui questo Giudice intende pienamente aderire, in quanto logicamente e Persona_1
tecnicamente argomentate, con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio.
Il c.t.u., in particolare, ritenuta la compatibilità delle lesioni riportate dalla SI.ra Pt_1 con l'infortunio verificatosi in data 27/05/2022, ha ritenuto che il danno biologico permanente riportato da quest'ultima sia quantificabile nella misura del 7%.
Quanto, invece, alla determinazione dell'invalidità temporanea, il c.t.u. ha rilevato che “Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 30 di inabilità assoluta al 100%. Giorni 20 di invalidità parziale al
75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 40 di parziale al 50% e gg. 30 di parziale al
25% (pagina 12 perizia).
Pertanto, alla luce delle risposte fornite dal consulente, la SI.ra di anni 71 Parte_1 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in data 27/05/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 7%; l'inabilità temporanea è stata determinata in giorni centoventi, di cui trenta giorni al 100%, venti giorni al 75%, quaranta giorni al 50% e trenta giorni al 25%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 e non sulla base delle tabelle per le lesioni micro-permanenti di cui al d.m. 16/10/2023, posto che l'ambito di applicazione di detto decreto – il quale modifica le previsioni di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni private – è circoscritto alle sole ipotesi di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. Ciò chiarito, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 9.509,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni trenta al 100% va liquidata in € 3.450,00-; l'invalidità temporanea di giorni venti al 75% va liquidata in € 1.725,00; l'invalidità temporanea di giorni quaranta al 50% va
10 R.G. 2622/2023 liquidata in € 2.300,00 e l'invalidità di giorni trenta al 25% va liquidata in € 862,50-, così per complessivi € 8.337,50-.
Nel caso in esame, inoltre, si ritiene che possa essere liquidato anche il cd. danno morale.
In proposito, si ricordi l'insegnamento della Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia ed unitaria, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.-.
Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Nel caso concreto, dagli esiti dell'istruttoria orale espletata è emerso che la SI.ra , a Pt_1
seguito delle lesioni riportate in occasione del sinistro del 27/05/2022, ha dovuto rinunciare ai viaggi programmati per il 2022 e il 2023, ha interrotto attività in precedenza svolte nel
11 R.G. 2622/2023 tempo libero (in particolare, il trekking) e ha manifestato, altresì, il timore di non riuscire più a camminare, anche in considerazione della propria età (cfr. dichiarazioni rese dai testimoni e all'udienza del 05/09/2024); inoltre, devono essere Tes_2 Tes_3 valorizzate le peculiari circostanze che hanno caratterizzato l'infortunio occorsole: la SI.ra
, difatti, è precipitata nel vuoto per circa tre metri, atterrando sul letto del fiume Pt_1
sottostante il ponte sito in via del Prataccio e ha dovuto attendere che i soccorsi (e, nello specifico, i Vigili del Fuoco) la recuperassero;
pertanto, è ragionevole ritenere che la stessa, nel lasso di tempo durante il quale è rimasta immobile a terra abbia patito una sofferenza interiore che merita di essere tenuta in considerazione nella complessiva valutazione del danno sofferto
Da quanto sopra esposto, pertanto, può desumersi la sussistenza di un danno morale sofferto dalla SI.ra in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27/05/2022. Pt_1
Tale danno morale si ritiene possa essere liquidato nella percentuale del 25% calcolata sul danno biologico, così per complessivi € 2.377,00-.
Deve essere escluso, invece, il danno esistenziale lamentato da parte attrice, solo genericamente allegato e sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio;
giova ricordare, difatti, che il danno esistenziale è stato identificato non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. Civ. n.
16992/2015; Cass. Civ. n. 2056/2018).
Nel caso di specie, il pregiudizio esistenziale lamentato dalla SI.ra , consistente Pt_1
nella impossibilità di viaggiare per gli anni 2022-2023 e nell'interruzione dell'attività di trekking, non può ritenersi idoneo ad integrare quello sconvolgimento dell'esistenza che possa giustificare il risarcimento di tale voce di danno, peraltro già valorizzato in punto di danno morale.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico e del danno morale riconosciuti) liquidabile alla SI.ra ammonterebbe ad € Pt_1
20.223,50-; tuttavia, quest'ultima, con le conclusioni rassegnate con le note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 07/05/2025, ha limitato la propria richiesta
12 R.G. 2622/2023 risarcitoria alla minor somma di € 15.643,73 e, pertanto, è nei limiti di detta somma che la domanda risarcitoria deve essere accolta.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stato monetariamente determinato l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, occorre procedere alla devalutazione del predetto importo al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Ebbene, alla data di verificazione del fatto dannoso (27/05/2022) l'importo liquidato ammonta ad € 14.260,46-.
La somma così liquidata (credito di valore) va poi rivalutata dalle data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della sua liquidazione definitiva
(c.d. taxatio) che va fissata al giorno 20/05/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
13 R.G. 2622/2023 Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle eSIenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 27/05/2022 (c.d. "aestimatio"): € 14.260,46
B1) Interessi maturati al 20/05/2025: € 1.374,46
B2) Rivalutazione maturata al 20/05/2025: € 1.383,26
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 2.757,72
Totale A + B: € 17.018,18-.
Importo totale (A + B) dovuto al 20/05/2025 (c.d. "taxatio"): € 17.018,18-.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 17.018,18arrotondata per difetto alla somma di € 17.018,00 oltre
[...]
interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto al danno patrimoniale, anche alla luce degli accertamenti peritali, risultano documentate unicamente le seguenti spese:
- acquisto di cavigliera bivalva per € 50,00 (doc. 18 di parte attrice;
pagina 9 della perizia);
- ticket per richiesta cartella clinica per € 15,00 (doc. 20 di parte attrice;
riconosciuta come congrua dal c.t.u. a seguito di chiarimenti, cfr. pagina 11 della perizia);
- ricevuta di € 25,00 emessa da Croce Verde in data 24/06/2022 per trasporto in Ospedale
(cfr. doc. 17 di parte attrice;
pagina 9 della perizia);
14 R.G. 2622/2023 - ricevuta di € 75,00 emessa da Croce Verde per trasporti per terapie eseguite in data
18/07/2022, 20/07/2022 e 22/07/2022 (cfr. doc. 19 di parte attrice). Sebbene il c.t.u. ritenga la suddetta spesa non sufficientemente giustificata, si ritiene che la stessa possa essere riconosciuta, posto che le date indicate nella ricevuta si collocano nel periodo di invalidità temporanea della SI.ra ; Pt_1 così per complessivi € 165,00-.
Riconosciuto anche l'importo di € 1.506,60 relativo al compenso dell'ing. Valori per la redazione di perizia tecnica d parte (cfr. doc. 21 di parte attrice), in quanto attività strumentale alla difesa nel presente giudizio.
Trattandosi di un debito di valore, all'importo di € 1.671,60 deve essere applicata la rivalutazione monetaria a partire dalla data del 28/07/2022 (data di emissione dell'ultima ricevuta di pagamento) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma di € 1.671,60 via via rivalutata dalla data del
28/07/2022 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, all'importo di € 1.671,60 dovranno essere aggiunte le seguenti voci:
I) Rivalutazione monetaria dal 28/07/2022 al 20/05/2025: € 133,73
II) Interessi maturati al 20/05/2025: € 155,08
Così per complessivi € 288,81-.
Dunque, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 1.960,41-, arrotondata per difetto alla somma di € 1.960,00-, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Spese di lite e domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico del convenuto. CP_1
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, ridotta
15 R.G. 2622/2023 del 30% la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto 08/05/2025 definitivamente e Persona_1
per intero a carico della parte convenuta.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge. Si ricordi, a tale riguardo, come il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.
11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accertata e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 27/05/2022, a danno della Controparte_1 SI.ra e, per l'effetto, Parte_1
condanna il a risarcire alla SI.ra sia i danni non patrimoniali da Controparte_1 Parte_1
questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 17.018,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 20/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.960,00-, anch'essa già comprensiva di rivalutazione e interessi alla data del 20/05/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
rigetta la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.-; condanna
16 R.G. 2622/2023 il alla rifusione delle spese di lite in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 4.566,70 per compensi professionali, € 1.801,05 anticipazioni (comprese anche spese di c.t.p. e acconto c.t.u.), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 08/05/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico della parte convenuta.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
17 R.G. 2622/2023