Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Nel giudizio civile di appello iscritto al n. 6093/2023, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.03.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
(C.F. ) elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Roma Via di San Valentino 24, c/o lo Studio dell'Avv. Donatello Fumia che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello in riassunzione del presente grado.
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
, (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), tutti elett.te dom.ti in Roma, Bruno Buozzi n. 72
[...] C.F._5
c/o lo Studio dell'Avv. Lorenzo Prosperi Mangili, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
Grossi giusti mandati in allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 24357/2023 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il Parte_1 giudizio nei confronti dei sig.ri , , e CP_1 Controparte_2 CP_5 CP_4
a seguito dell'ordinanza 24357/2023 della Corte di Cassazione che, in accoglimento
[...] del ricorso proposto dalla ha cassato con rinvio ad altra Sezione la sentenza Parte_1
829/2019 della Corte di Appello la quale, nel rigettare l'unico motivo di appello proposto dalla appellante, già in riassunzione a seguito di un primo rinvio da Cassazione, così aveva statuito:
“La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in sede di rinvio avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8009 del 4.4.2006 già proposto da Parte_2 ed nei confronti della sig.ra nonché
[...] Parte_3 Parte_1 sull'appello incidentale di quest'ultima; giudizio riassunto dalla in sede di Parte_1 rinvio nei confronti di personalmente e quale erede di Parte_2 Persona_1
CP_ nonché di e quali eredi di nonché di Controparte_2 Persona_1 CP_6
e quali eredi di già erede di respinge
[...] CP_4 Persona_2 Persona_1
l'appello incidentale, con il quale ha chiesto la condanna delle Parte_1 controparti al risarcimento del danno causato dalla terrazza di cui in motivazione;
conferma la sentenza di primo grado;
compensa tra le parti le spese del primo appello e del presente giudizio di rinvio;
condanna in solido i signori e , nelle rispettive qualità, al Pt_2 CP_6 pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della Parte_1 liquidate in euro 3000 per onorari.”
La Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso la suddetta Sentenza sul presupposto che nel secondo giudizio di appello, riassunto a seguito di un precedente ricorso in cassazione azionato dai sig.ri in via principale e dalla in via incidentale, “ -non Pt_2 Parte_1 poteva procedersi a un nuovo accertamento della sussistenza del danno in discorso, trattandosi di circostanza da aversi ormai per definitivamente acclarata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dai Parte_4
-non era ravvisabile, nel caso di specie, un atteggiamento di disinteresse della proprietaria, tale da consentire il superamento della presunzione juris tantum di esistenza del danno;
pag. 2/9 -nell'impugnata pronuncia non si è tenuto conto del fatto decisivo che la era Parte_1 stata costretta a far crescere una fitta piantagione lungo il confine fra le due proprietà allo scopo di tutelare la sua riservatezza, come evidenziato dalla precedente sentenza di legittimità nell'argomentare sul rigetto del ricorso dei Parte_4
-dalla c.t.u. svolta in primo grado era emerso che la presenza di questa barriera naturale non impediva completamente l'esercizio della veduta dalla terrazza dell'abitazione dei vicini;
oltretutto anche tale questione non poteva più essere rivalutata in sede di rinvio, perché coperta dal giudicato;
-il danno subito dall'odierna ricorrente era da ritenersi , come sottolineato dalla sentenza di cassazione con rinvio, consistendo nell'imposizione di una servitù di fatto a carico del suo fondo;
-un simile danno ben poteva essere liquidato in via equitativa, avendo riguardo alla temporanea diminuzione di valore dell'immobile nel periodo anteriore all'eliminazione dell'accertato abuso;
in ogni caso, nulla impediva alla
Corte capitolina di disporre l'espletamento di una c.t.u. al fine di quantificarlo.”
Su tale assunto, il Giudice di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la parte ha provveduto a contestare l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inerenti al dovuto risarcimento a seguito di violazione di norme di edilizia e la nullità della sentenza o del procedimento, e ritenuto assorbito il secondo motivo.
Ed infatti, a seguito di un primo rinvio da Cassazione, che aveva accolto il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da e rigettato integralmente il ricorso Parte_1 principale proposto dai sig.ri la Corte d'Appello di Roma era stata investita della Pt_2 decisione con riguardo al danno conseguenza per illegittima realizzazione della terrazza, su cui i precedenti gradi di giudizio avevano omesso di pronunciarsi, e che la Suprema Corte aveva qualificato come danno in re ipsa.
Al contrario, la Corte d'Appello decidendo nuovamente nel merito finiva per escludere l'esistenza di un danno da inspectio e prospectio, rigettava nuovamente l'appello della e confermava la sentenza di primo grado. Parte_1
Avverso tale decisione la danneggiata ha proposto nuovamente ricorso in cassazione, che conclusosi con ordinanza n. 24357/2023 ha cassato con rinvio ad altra sezione la suddetta sentenza, ed ha così statuito “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara pag. 3/9 assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità”.
Con atto di riassunzione la riportandosi alle deduzioni e istanze già esposte Parte_1 in corso di causa così come richiamate nell'atto introduttivo del primo giudizio di appello, insta per “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla protrazione dell'illecito fino quantomeno alla pronuncia di condanna definitiva intervenuta inter partes”.
Si sono costituiti nel presente giudizio i sig.ri , , CP_1 Controparte_2 CP_5
quali eredi dei sig.ri e e il sig.
[...] Parte_2 Persona_1 CP_4 quale erede dei sig.ri e , quest'ultimo già erede di CP_6 Persona_2 Persona_1
[...]
Nella comparsa di costituzione e risposta le parti appellate hanno eccepito l'insussistenza del danno in virtù di fatti impeditivi dello stesso, quali l'insistenza delle due abitazioni sulla pubblica via, che ai sensi dell'art. 905, comma 3 c.c., farebbe venire meno il divieto di aprire vedute dirette e balconi ad una distanza inferiore a quella legale, nonché la presenza di numerose piante la cui altezza impedirebbe una violazione della riservatezza, come invece lamentato dalla e l'attività di sbancamento effettuata dalla danneggiata che Parte_1 avrebbe agevolato, colposamente, la veduta sul fondo di sua proprietà.
Presa in decisione la causa in data 15.10.2024 e concessi i termini 190 c.p.c. le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica, in cui hanno precisato le proprie argomentazioni così come esposte già negli atti introduttivi.
Giova precisare che il presente giudizio, riassunto a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d'Appello, ha ad oggetto unicamente la valutazione in via equitativa dei danni subiti nel tempo dalla per la costruzione illegittima della Parte_1 terrazza oggetto di causa, così come affermato dal Giudice di legittimità in accoglimento del ricorso della danneggiata, con relativa decisione sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.
pag. 4/9 Come già evidenziato dalla Suprema Corte, il giudizio di rinvio si atteggia quale giudizio chiuso, all'interno del quale è precluso alle parti ampliare il thema decidendum, mediante formulazione di domande ed eccezioni nuove, nonché affrontare nuovamente quelle questioni che siano già state decise dalla sentenza rescindente e rispetto alle quali si sia, quindi, formato un giudicato interno, comprendendo tale assunto anche le eccezioni rilevabili d'ufficio che non sono state considerate dalla Corte Suprema, rischiando al contrario di violare il principio di intangibilità che denota le decisioni di legittimità.
Si aggiunga, inoltre, che il giudice del rinvio ha il dovere di attenersi al decisum della sentenza di cassazione, pena il verificarsi di un error in procedendo ex art. 360, comma 1 n.4 c.p.c. che comporta nullità della sentenza o del procedimento.
Ciò detto, nel caso qui di interesse, risulta preclusa a Questo Collegio qualsiasi indagine o statuizione sugli ulteriori elementi di merito, oramai già accertati e passati in giudicato.
In considerazione di quanto sopra, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze rappresentate dalle parti appellate, che nei loro scritti difensivi ripropongono nuovamente questioni già decise nel merito o dichiarate inammissibili dalla Suprema Corte.
Ed infatti, già nel primo giudizio di legittimità la Corte di Cassazione aveva rigettato tutti i motivi di ricorso avanzati dai sig.ri e accolto unicamente il ricorso incidentale di Pt_2
Parte_1
Già allora, pertanto, la sussistenza di una violazione della normativa in materia di distanza urbanistica e il consequenziale danno arrecato, dovevano considerarsi fatti accertati e non più contestabili, avendo rinviato la prima Cassazione unicamente con riferimento alla quantificazione del danno da illegittima servitù di veduta, che qualificava quale danno in re ipsa.
La Suprema Corte, infatti, riteneva non meritevoli di accoglimento le censure avanzate con il ricorso principale dai sig.ri quali il rilievo nel giudizio civile di un giudicato Pt_2 penale, la violazione di legge con riferimento agli artt. 872, 873 c.c. e norme edilizie locali, nonché la violazione degli artt. 905, 2 comma e 2697 c.c., in quanto meramente riproduttive dei motivi di appello sui quali la sentenza aveva dato congrua risposta.
Pertanto, la riproposizione in questa sede della pretesa inesistenza di un danno conseguenza per l'illegittima costruzione della veduta, sulla base di quanto previsto dall'art.
pag. 5/9 905, 2 comma c.c., nonché fondata su una nuova valutazione dei fatti di causa, risulta del tutto inammissibile, in quanto eccedente i limiti di tale giudizio e finalizzata unicamente ad una valutazione su questioni oramai coperte da giudicato interno.
Premesso quanto sopra, i motivi esposti dalla in sede di riassunzione devono Parte_1 ritenersi fondati e, quindi, meritevoli di accoglimento.
L'appellante rinnova in questa sede la pretesa al diritto ad un congruo risarcimento spettante per illegittima imposizione di un asservimento de facto, consequenziale alla costruzione della terrazza, che eretta in violazione delle distanze legali ha determinato un danno qualificabile quale danno conseguenza in re ipsa, ritenuto tale già dalla prima
Cassazione.
A ben vedere, il principio enucleato dalla Corte di Cassazione riassume un orientamento oramai consolidato nella Giurisprudenza di legittimità.
Il principio generale stabilisce che “il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni;
arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessita di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. In tal senso, l'azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di una inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso “(Cass. 21584/2019).
Ed ancora, “la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris
pag. 6/9 tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.” (Cass. 25935/2022; Cass. 25082/2020; cfr anche Cass. 21501/2018).
Dagli orientamenti poc'anzi esposti si evince che il danno in re ipsa quale conseguenza della violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative non necessita di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Infine, quanto alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. che Questo Collegio si appresta ad eseguire, si ricorda che, essendo la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, di per sé produttiva di un danno il cui accertamento non richiede, come sopra evidenziato, una specifica attività probatoria, può farsi riferimento, quale parametro di liquidazione equitativa, ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Cass.
12630/2019).
Nel caso di specie, i danneggianti non hanno dimostrato l'esclusione del danno, che invece
è stato definitivamente accertato nei giudizi precedenti.
Come infatti acclarato, la è stata costretta a far crescere una folta fila di Parte_1 piante al solo fine di tutelare la propria riservatezza ed escludere la veduta altrui nel proprio fondo, scopo, tuttavia, non pienamente realizzato in quanto, come attestato anche dal
CTU, le stesse formano una barriera naturale che “oscura quasi completamente la vista del terreno attiguo, qualora esse vengano asportate o tagliate, come indicato, si avrebbe un affaccio totale sulla proprietà”.
Risulta indubbia, pertanto, l'esistenza di una limitazione nel libero godimento del bene così come fruibile nel suo stato originario a danno della la quale è costretta da Parte_1 anni a mantenere in maniera costante le piante suddette al fine di proteggere dalla inspectio e prospectio altrui l'immobile in cui abita, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Disattese, quindi, tutte le contestazioni delle controparti, in accoglimento delle richieste di parte appellante Questa Corte liquida il danno da illegittima servitù di veduta, secondo i criteri di equità, come segue.
pag. 7/9 Dalle visure catastali depositate in primo grado, la proprietà della risulta Parte_1 costituita da una abitazione in villini (categoria A7) e da un ulteriore immobile qualificabile come rimessa/garage (categoria C6), produttrici rispettivamente di una rendita catastale pari a €582,05 e €30,42.
Moltiplicando la rendita rivalutata (al 5%) di ciascun immobile per un coefficiente catastale determinato dalla legge in base alla categoria catastale di appartenenza, si ottiene il valore catastale dell'immobile, che nel caso di specie, in base alle risultanze documentali depositate, risulta essere di complessivi € 70.740,20.
Considerato il lungo arco temporale che ha visto la limitata nel libero Parte_1 godimento del suo bene, non pienamente fruibile secondo il suo fine abitativo originario quanto meno dal 1994 fino alla sentenza definitiva emessa dal Tribunale nel 2006, il
Collegio ritiene che il danno subito corrisponda ad una diminuzione del valore dell'immobile pari ad una percentuale equa del 14% rispetto al suo valore iniziale.
In considerazione di quanto sopra, deve riconoscersi alla odierna appellante in riassunzione la somma di € 10.000,00 quale risarcimento dei danni subiti per la diminuzione di valore del proprio immobile, per essere stata limitata nel godimento dello stesso a causa del protrarsi negli anni di un illegittimo asservimento de facto, che inevitabilmente ha comportato una compressione del pieno e libero utilizzo della sua proprietà.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla presente statuizione al saldo.
Con riferimento alle spese, anche dei gradi precedenti, alla luce dell'accoglimento delle pretese avanzate dalla appellante, esse sono liquidate alla luce del principio della soccombenza e secondo i valori medi vista la non pregnante complessità a carico di
[...]
e odierni appellati e in qualità di CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 eredi degli originari convenuti del presente procedimento, e Parte_2 Persona_1
come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di riassunzione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8009/2006 del Tribunale di Roma, a seguito di ordinanza di rinvio da Cassazione n.24357/2023, proposto da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
pag. 8/9 -accoglie la domanda e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di
Roma, oltre alla somma di € 20.000,000 già liquidata dallo stesso quale ristoro equivalente per l'impossibilità nel ripristino della veduta, riconosce il risarcimento del danno da illegittima servitù di veduta imposta sulla proprietà della appellante, che liquida in €
10.000,00 oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo, confermando per il resto la sentenza impugnata, anche con riferimento alle spese.
-conferma altresì le spese del primo giudizio d'appello;
- condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese degli ulteriori gradi di giudizio, come di seguito:
- spese del primo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.585,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- in riforma del primo giudizio di rinvio presso altra sezione della Corte d'Appello di
Roma, spese del giudizio medesimo, che liquida in € 8.470,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- spese del secondo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.585,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- spese del presente giudizio in riassunzione, che liquida in € 8.470,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 10.03.2025
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9