Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22906/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DI MONTE DANIELA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Montichiari via S. Pietro n. 64
e
(c.f. ), con l'avv. MARINI LARA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi n. 30
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 e 20.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.: «1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza Per_1 Per_2
presso la madre.
3. Il padre potrà godere della presenza dei figli: la prima settimana:
- il mercoledì dopo la scuola fino alla mattina successiva, quando li riporterà a scuola;
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la seconda settimana:
- il mercoledì e il venerdì dopo la scuola, in entrambi i casi con pernotto, fino a quando li riporterà
a scuola il giorno successivo.
Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite padre-figli, nel preminente interesse della prole.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, per far fronte alle loro necessità e tenendo in considerazione le esigenze di entrambi i genitori.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi dei minori, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere i figli con sé, per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi dei minori e le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
I coniugi concorderanno di anno in anno tale periodo.
6. Il IG. provvederà a versare alla IG.ra l'importo mensile di € 500.00 (euro Pt_2 Pt_1 cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nonché l'importo mensile Per_1 di € 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e così Per_2 complessivamente € 1.000,00 mensili, da versare entro il 1° di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici 1 stai, fino alla completa autosufficienza economica dei figli.
7. Il padre si obbliga altresì a corrispondere alla madre, la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, oltre alla metà delle spese di vestiario, sostenute per i figli, fino alla completa autosufficienza economica degli stessi.
8. La IG.ra godrà integralmente dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali riconducibili ai Pt_1
minori.
9. Stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano a qualsivoglia importo da versarsi a titolo di mantenimento.
10. La casa familiare, sita in Calvisano (BS), in via San Michele n. 44, verrà assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli. La IG.ra si impegna, entro 3 mesi dal provvedimento Pt_1 Pt_1
pagina 2 di 4 di separazione, a provvedere alla voltura sia delle utenze, che del contralto di locazione, in capo a sé.
Tutti gli arredi e le suppellettili contenuti nella casa familiare rimarranno in capo alla IG.ra Pt_1
Dal mese di novembre, la sig.ra provvederà al pagamento del canone di locazione e delle utenze Pt_1 della casa familiare. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 300 entro ili' Pt_2 Pt_1
dicembre 2024, a titolo di concorso nelle spese per le utenze in corso. Il sig. trasferirà la Pt_2
residenza ai di Lonato in via Breda n. 4 entro fine anno. Il sig. si impegna a comunicare CP_1 Pt_2
tempestivamente alla sig.ra eventuali cambi di residenza. Pt_1
11. Ciascun coniuge resterà titolare del proprio conto corrente personale.
12. L'autovettura BMW X4, targata FD 166 SR, rimarrà in proprietà e godimento al IG. Pt_2
13. A fronte delle condizioni suesposte, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
14. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti i minori.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 27, , premesso di avere Parte_3
contratto matrimonio civile a Heinsberg (Germania) in data 18.5.2016, dalla cui unione erano nati i figli l'8.1.2015 e l'11.3.2019, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_1 Per_2
intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montichiari (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2016, parte
II^, serie C, n.80;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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