TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10844 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. NI UP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49738 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1
Attrice /Parte Opponente (Avvocato Paolo De Angelis)
CONTRO
Avvocato Guido Ascenzi). Controparte_1
Convenuta /Parte Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12458/2024 del 25/09/2024 N.R.G. 36322/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione tempestivamente notificato la società evocando in Parte_1 giudizio la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto e Controparte_1
a mezzo del quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 53.963,62 sulla scorta delle seguenti fatture: n. 34 del 29/02/2024 di € 12.013,84, scad. 30/06/2024; - fatt. n. 38 del 25/03/2024 di € 4.988,63, scad. 31/07/2024; - fatt. n. 54 del 17/04/2024 di € 36.961,15.
La società ingiunta fondava l'opposizione al decreto ingiuntivo sui seguenti motivi:
-Carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per imprescindibilità della preventiva autorizzazione prevista dalle clausole contrattuali e non acquisita all'emissione delle fatture.
-Erroneità del quantum portato dal decreto ingiuntivo per non avere parte ricorrente/opposta detratto dal presunto credito le note di credito n. 4 del 05/03/2024 di € 300,35 e n. 6 del 19/04/2024 di € 924,03 (all. n. 3).
Sulla scorta dei suddetti motivi parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo tribunale Adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, stante la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto esposto in parte motiva, rigettare la domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- nel merito, stante la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto esposto in parte motiva, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nel merito, si richiede la riforma del decreto ingiuntivo opposto, giusta decurtazione degli importi portati dalle note di credito n. 4 del 05/03/2024 di € 300,35 e n. 6 del 19/04/2024 di € 924,03. Con vittoria di spese”.
Si costituiva con comparsa di costituzione la società he controdeduceva in Controparte_1 ordine ad ognuno dei motivi di opposizione, produceva ulteriore documentazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Avanzava contestualmente domanda in riconvenzionale per il pagamento ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024 e relativa ad un credito maturato nelle more per l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino stradali effettuati nel mese di maggio 2024 (doc. 19).
Parte opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettato ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12458/2024, per la somma di € 53.963,62 in quanto l'opposizione non risulta essere fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, ed il credito ingiunto risulta provato per tabulas e comunque riconosciuto dalla società opponente. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria in relazione alle asserzioni di inesigibilità e/o inesistenza del credito azionato, in quanto lo stesso è certo, liquido ed esigibile per le ragioni dedotte in narrativa ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 12458/2024.In ogni caso, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in Roma, piazza dell'indipendenza 23 B/C, (codice fiscale, partita IVA ) risulta P.IVA_1 essere debitrice nei confronti della per la somma complessiva pari ad € 53.963,62, o Controparte_1 di quella diversa ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate in narrativa ed in diritto e provate. Per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento della suindicata somma, oltre agli interessi di mora come prescritti dal D. Legs. n. 231 del 2002 sino al soddisfo, così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo. IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...] piazza dell'indipendenza 23 B/C, (codice fiscale, partita IVA è debitrice nei confronti P.IVA_1 della dell'ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024 o Controparte_1 di quella diversa ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate in narrativa ed in diritto e dimostrate. Per l'effetto, condannare la al pagamento della suindicata somma, Parte_1 oltre gli interessi di mora come prescritti dal D. Legs. n. 231 del 2002 sino al soddisfo. CONDANNA EX ART. 96 CPC. Accertare e dichiarare che la ha resistito in giudizio con malafede e colpa grave, Pt_2
e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore della di quanto previsto ai commi Controparte_1
1 e 3 dell'art. 96 cpc.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa era istruita sui documenti prodotti. La causa è ora posta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale di udienza svoltasi in pari data secondo modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rapporto contrattuale sulla cui scorta la società gisce va inquadrato nello Controparte_1 schema tipico del contratto di appalto.
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se
“non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n. 7260 del 2003; nonchè Cass. n. 19019 del 2017; Cass. n. 15711 del 2013; Cass. n. 7057 del 2004; cfr. altresì Cass. n. 11349/2004, secondo cui bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la “accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia – il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo).
Orbene nel caso in esame vi è stata accettazione tacita dei lavori eseguiti dalla Controparte_1 con conseguente diritto in capo ad essa di essere pagata.
[...]
Nella specie è avvenuto che i lavori - per i quali la eclama il pagamento del Controparte_1 prezzo con il ricorso per decreto ingiuntivo - sono stati concordemente verificati e quantificati nel loro ammontare.
In particolare per la FATTURA N° 34 del 29/2/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI GENNAIO 2024 – vi è la email del 16 febbraio 2024 con la quale la – quale committente - autorizza la Controparte_1 ad emettere la fattura n° 34 per l'importo di € 12.013,83, quale corrispettivo per il lavori effettuati nel gennaio 2024. (doc. 12 comparsa di costituzione). Sono stati anche prodotti: fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale, documenti di trasporto e formulario rifiuti, foto dei cantieri, planimetrie e mappe dei cantieri ove intervenire (doc. 13-14). Con riferimento alla FATTURA N° 38 del 25/3/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 vi è la mail del 21 marzo 2024 con cui la autorizza la ad emettere la fattura n° 38 Controparte_1 per l'importo di € 4.988,63, quale corrispettivo per il lavori effettuati nel mese di febbraio 2024 (doc. 15). In più sono stati prodotti: fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale bituminoso, luoghi di cantierizzazione opere, etc (doc. 16).
Stesso discorso va fatto per la FATTURA N° 52 del 17/4/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2024. Difatti con mail del 17 aprile 2024 la autorizza la d emettere la fattura per Controparte_1
l'importo di € 36.961,15, quale corrispettivo per il lavori di ripristino stradali effettuati nel mese di marzo 2024. (doc. 17). Relativamente all'esecuzione di tali lavori vanno tenuti in conto i documenti di trasporto materiali e formulario rifiuti (doc. 18).
Tutta la predetta documentazione prodotta da parte opposta non ha costituito oggetto di specifica contestazione. La parte opponente non ne ha contestato né l'autenticità, né l'avvenuta ricezione.
Da ciò consegue che tutti i fatti con essa rappresentati vanno considerati provati ai sensi dell'art. 115 cpc, senza necessità per parte opposta di assolvere ad ulteriori oneri probatori.
Con riferimento alle note di credito emesse perché la società opposta aveva richiesto l'anticipo del pagamento delle fatture n° 34 e n° 54 a 60 gg anziché a 120 gg. deve convenirsi con la parte opposta che tali somme non vanno detratte dal credito, atteso che in concreto nessuna delle fatture è stata ancora pagata.
Conclusivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata in quanto infondata in ogni suo motivo.
Parte opposta ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024.
La domanda va ritenuta ammissibile secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. sez. I, 24 marzo 2022 n. 9633) che ha riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.”. Pronuncia, questa, seguita in piena conformità da Cass. sez. III, 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. III, 27 novembre 2023 n. 32933.
La domanda è perciò accoglibile in quanto riferita alla medesima vicenda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed è fondata in quanto provata dai seguenti documenti: 19) mail, bef e fattura n° 72; 20) fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale, foto dei cantieri, planimetrie e mappe dei cantieri ove intervenire, formulario rifiuti e documenti di trasporto. Per l'effetto parte opponente va condannata al pagamento della ulteriore somma di Euro 38.373,05, oltre gli interessi di mora come richiesti.
La domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opposta ex art. 96 cpc non appare accoglibile per mancanza in concreto dei presupposti oggettivo e soggettivo della fattispecie. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione spiegata da ecreto Parte_3 ingiuntivo n. 12458/2024 del 25/09/2024 N.R.G. 36322/2024 contro così Controparte_1 provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da condanna Controparte_1 [...]
a pagare a parte opposta la somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° Parte_1
72 del 19/6/2024, oltre interessi come richiesti;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente alle spese del giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 14.000,00, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, IVA e CPA.
Così deciso,
Roma, 16.7.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
NI UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. NI UP deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49738 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
Parte_1
Attrice /Parte Opponente (Avvocato Paolo De Angelis)
CONTRO
Avvocato Guido Ascenzi). Controparte_1
Convenuta /Parte Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12458/2024 del 25/09/2024 N.R.G. 36322/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione tempestivamente notificato la società evocando in Parte_1 giudizio la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto e Controparte_1
a mezzo del quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 53.963,62 sulla scorta delle seguenti fatture: n. 34 del 29/02/2024 di € 12.013,84, scad. 30/06/2024; - fatt. n. 38 del 25/03/2024 di € 4.988,63, scad. 31/07/2024; - fatt. n. 54 del 17/04/2024 di € 36.961,15.
La società ingiunta fondava l'opposizione al decreto ingiuntivo sui seguenti motivi:
-Carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per imprescindibilità della preventiva autorizzazione prevista dalle clausole contrattuali e non acquisita all'emissione delle fatture.
-Erroneità del quantum portato dal decreto ingiuntivo per non avere parte ricorrente/opposta detratto dal presunto credito le note di credito n. 4 del 05/03/2024 di € 300,35 e n. 6 del 19/04/2024 di € 924,03 (all. n. 3).
Sulla scorta dei suddetti motivi parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo tribunale Adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, stante la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto esposto in parte motiva, rigettare la domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- nel merito, stante la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per quanto esposto in parte motiva, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata e nel merito, si richiede la riforma del decreto ingiuntivo opposto, giusta decurtazione degli importi portati dalle note di credito n. 4 del 05/03/2024 di € 300,35 e n. 6 del 19/04/2024 di € 924,03. Con vittoria di spese”.
Si costituiva con comparsa di costituzione la società he controdeduceva in Controparte_1 ordine ad ognuno dei motivi di opposizione, produceva ulteriore documentazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Avanzava contestualmente domanda in riconvenzionale per il pagamento ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024 e relativa ad un credito maturato nelle more per l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino stradali effettuati nel mese di maggio 2024 (doc. 19).
Parte opposta concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettato ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 12458/2024, per la somma di € 53.963,62 in quanto l'opposizione non risulta essere fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, ed il credito ingiunto risulta provato per tabulas e comunque riconosciuto dalla società opponente. IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria in relazione alle asserzioni di inesigibilità e/o inesistenza del credito azionato, in quanto lo stesso è certo, liquido ed esigibile per le ragioni dedotte in narrativa ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 12458/2024.In ogni caso, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in Roma, piazza dell'indipendenza 23 B/C, (codice fiscale, partita IVA ) risulta P.IVA_1 essere debitrice nei confronti della per la somma complessiva pari ad € 53.963,62, o Controparte_1 di quella diversa ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate in narrativa ed in diritto e provate. Per l'effetto, condannare l'odierna opponente al pagamento della suindicata somma, oltre agli interessi di mora come prescritti dal D. Legs. n. 231 del 2002 sino al soddisfo, così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo. IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...] piazza dell'indipendenza 23 B/C, (codice fiscale, partita IVA è debitrice nei confronti P.IVA_1 della dell'ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024 o Controparte_1 di quella diversa ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate in narrativa ed in diritto e dimostrate. Per l'effetto, condannare la al pagamento della suindicata somma, Parte_1 oltre gli interessi di mora come prescritti dal D. Legs. n. 231 del 2002 sino al soddisfo. CONDANNA EX ART. 96 CPC. Accertare e dichiarare che la ha resistito in giudizio con malafede e colpa grave, Pt_2
e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore della di quanto previsto ai commi Controparte_1
1 e 3 dell'art. 96 cpc.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa era istruita sui documenti prodotti. La causa è ora posta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale di udienza svoltasi in pari data secondo modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rapporto contrattuale sulla cui scorta la società gisce va inquadrato nello Controparte_1 schema tipico del contratto di appalto.
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se
“non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n. 7260 del 2003; nonchè Cass. n. 19019 del 2017; Cass. n. 15711 del 2013; Cass. n. 7057 del 2004; cfr. altresì Cass. n. 11349/2004, secondo cui bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la “accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia – il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo).
Orbene nel caso in esame vi è stata accettazione tacita dei lavori eseguiti dalla Controparte_1 con conseguente diritto in capo ad essa di essere pagata.
[...]
Nella specie è avvenuto che i lavori - per i quali la eclama il pagamento del Controparte_1 prezzo con il ricorso per decreto ingiuntivo - sono stati concordemente verificati e quantificati nel loro ammontare.
In particolare per la FATTURA N° 34 del 29/2/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI GENNAIO 2024 – vi è la email del 16 febbraio 2024 con la quale la – quale committente - autorizza la Controparte_1 ad emettere la fattura n° 34 per l'importo di € 12.013,83, quale corrispettivo per il lavori effettuati nel gennaio 2024. (doc. 12 comparsa di costituzione). Sono stati anche prodotti: fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale, documenti di trasporto e formulario rifiuti, foto dei cantieri, planimetrie e mappe dei cantieri ove intervenire (doc. 13-14). Con riferimento alla FATTURA N° 38 del 25/3/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 vi è la mail del 21 marzo 2024 con cui la autorizza la ad emettere la fattura n° 38 Controparte_1 per l'importo di € 4.988,63, quale corrispettivo per il lavori effettuati nel mese di febbraio 2024 (doc. 15). In più sono stati prodotti: fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale bituminoso, luoghi di cantierizzazione opere, etc (doc. 16).
Stesso discorso va fatto per la FATTURA N° 52 del 17/4/2024 – LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2024. Difatti con mail del 17 aprile 2024 la autorizza la d emettere la fattura per Controparte_1
l'importo di € 36.961,15, quale corrispettivo per il lavori di ripristino stradali effettuati nel mese di marzo 2024. (doc. 17). Relativamente all'esecuzione di tali lavori vanno tenuti in conto i documenti di trasporto materiali e formulario rifiuti (doc. 18).
Tutta la predetta documentazione prodotta da parte opposta non ha costituito oggetto di specifica contestazione. La parte opponente non ne ha contestato né l'autenticità, né l'avvenuta ricezione.
Da ciò consegue che tutti i fatti con essa rappresentati vanno considerati provati ai sensi dell'art. 115 cpc, senza necessità per parte opposta di assolvere ad ulteriori oneri probatori.
Con riferimento alle note di credito emesse perché la società opposta aveva richiesto l'anticipo del pagamento delle fatture n° 34 e n° 54 a 60 gg anziché a 120 gg. deve convenirsi con la parte opposta che tali somme non vanno detratte dal credito, atteso che in concreto nessuna delle fatture è stata ancora pagata.
Conclusivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata in quanto infondata in ogni suo motivo.
Parte opposta ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° 72 del 19/6/2024.
La domanda va ritenuta ammissibile secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. sez. I, 24 marzo 2022 n. 9633) che ha riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.”. Pronuncia, questa, seguita in piena conformità da Cass. sez. III, 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. III, 27 novembre 2023 n. 32933.
La domanda è perciò accoglibile in quanto riferita alla medesima vicenda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed è fondata in quanto provata dai seguenti documenti: 19) mail, bef e fattura n° 72; 20) fogli di commissione lavori, fatture per l'acquisto di materiale, foto dei cantieri, planimetrie e mappe dei cantieri ove intervenire, formulario rifiuti e documenti di trasporto. Per l'effetto parte opponente va condannata al pagamento della ulteriore somma di Euro 38.373,05, oltre gli interessi di mora come richiesti.
La domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opposta ex art. 96 cpc non appare accoglibile per mancanza in concreto dei presupposti oggettivo e soggettivo della fattispecie. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione spiegata da ecreto Parte_3 ingiuntivo n. 12458/2024 del 25/09/2024 N.R.G. 36322/2024 contro così Controparte_1 provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da condanna Controparte_1 [...]
a pagare a parte opposta la somma di € 38.373,05, portata dalla fattura n° Parte_1
72 del 19/6/2024, oltre interessi come richiesti;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente alle spese del giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 14.000,00, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, IVA e CPA.
Così deciso,
Roma, 16.7.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
NI UP