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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Il giorno 24 giugno 2025, a seguito di trattazione cartolare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2133/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4612/2024 emessa in data 17 aprile 2024 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra n Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
DE AZ PEC t in virtù di procura Email_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. 37875, Persona_1
Raccolta 7313, del 22 marzo 2024;
[...]
E
[...]
cf rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Augenti PEC e Email_2 dall'Avv. Renata Oliveri PEC;
Email_3
Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 luglio 2024 l ha impugnato Pt_1 la sentenza n. 4612/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 17 aprile 2024.
Con la suddetta sentenza è stata accolta la domanda dell'originaria ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001814851 per la somma di € 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della ditta individuale CP_1
.
[...]
Avverso tale statuizione ha interposto gravame l' articolando i motivi di Pt_1 appello di cui si dirà nel prosieguo. regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita Controparte_1 eccependo l'inammissibilità della produzione degli avvisi di addebito e delle relative notifiche da parte dell'ente previdenziale ed ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 24 giugno 2025 con le forme della trattazione cartolare, alla scadenza del termine fissato in corrispondenza al giorno 24 giugno 2025 è stata assunta in decisione e preso atto delle note di trattazione scritta è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001814851 notificata in data 26 gennaio 2023 ed emessa dall' per la somma di € 10.006,60 a titolo di sanzione Pt_1 amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della ditta individuale per i mesi di gennaio, giugno, luglio e ottobre Controparte_1 dell'anno 2016.
Pag. 2 di 10 A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduceva l'inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, considerato che aveva provveduto o stava provvedendo al versamento del dovuto.
In particolare, allegava che, con riferimento alle ritenute maturate nei mesi di gennaio, giugno e luglio 2016, di cui all'avviso n. 39720160033655540, aveva presentato all'Agenzia delle Entrate, in data 25 novembre 2019, l'istanza di rateizzazione identificativo n. 897570, prot. n. 8845380, che veniva accolta con comunicazione del 21 gennaio 2020, ove le veniva accordato un pagamento in n.
60 rate mensili a decorrere dal 20 febbraio 2020, sino al 20 gennaio 2025.
Poi, in riferimento alle ritenute relative al mese di ottobre 2016 <di cui all'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 notificato il 30/01/2018>>, le stesse sarebbero state integralmente saldate, come da estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustrava la situazione debitoria avendo la stessa in data 11 marzo 2019 aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
Sosteneva che pertanto ciò avrebbe escluso la possibilità dell' di Pt_1 comminare la sanzione amministrativa, avendo ella provveduto al versamento delle ritenute riguardanti i lavoratori della propria ditta, in relazione ai mesi di gennaio, giugno, luglio e ottobre dell'anno 2016..
l' costituendosi evidenziava l'eterogeneità dei versamenti rispetto al Pt_1 contenuto dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa a seguito della notifica dell'Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto/legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, le quali attengono a sanzioni amministrative in misura ridotta (exart. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Anteriormente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione l'ente aveva provveduto a notificare il provvedimento di accertamento della violazione, con l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa, avvertendo della facoltà, al fine di evitare la sanzione, di versare le ritenute
Pag. 3 di 10 entro tre mesi dalla notifica ovvero, in alternativa, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Viceversa, la non aveva aderito ad alcuna opzione per cui era seguita la CP_1 comminatoria della sanzione amministrativa.
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso motivando che «la puntuale allegazione sull'avvenuto pagamento di ciascuna delle voci di debito indicate nell'Ordinanza Ingiuntiva impugnata, avvenuto in epoca anteriore all'emissione dell'ingiunzione impugnata, rende illegittimo detto provvedimento, contenente, come detto, la sola sanzione determinata per
l'inadempimento contributivo».
Poneva le spese del grado a carico dell Pt_1
Avverso tale sentenza propone appello l'ente previdenziale.
Assume l'ente previdenziale che il Tribunale, travisando l'oggetto del giudizio, avrebbe ritenuto che fosse in contestazione il pagamento tardivo dei contributi denunciati dalla mentre nel caso si discute della sanzione CP_1 amministrativa comminata ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in base alla quale: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più
Pag. 4 di 10 reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
A seguito della depenalizzazione, coloro che non avessero provveduto al versamento dei contributi dovuti, ovvero non lo avessero fatto nei termini previsti dalla legge, sarebbero stati destinatari delle rispettive sanzioni amministrative.
La sanzione comminata era stata ricalcolata in euro 934,94, secondo i criteri stabiliti dal messaggio HERMES 27/09/2022.0003516 n. 3516 del 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, assegnando cin il provvedimento di rettifica il termine per il pagamento della sanzione (30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio) senza che la vi ottemperasse. CP_1
Evidenziava che la sanzione amministrativa pecuniaria avrebbe potuto essere esclusa solo dal versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del D. Lgs. n. 8/2016 avrebbe previsto che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie
– non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ribadiva di avere notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla con l'avvertimento che in caso di versamento delle CP_1 ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
Pag. 5 di 10 violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00 e che la non aveva CP_1 provveduto nei termini.
L'appello è fondato.
Va premesso che la censura di inammissibilità della produzione da parte dell dei documenti concernenti gli Avvisi di addebito, formulata dalla Pt_1 parte appellata, è del tutto infondata posto che i documenti in questione sono entrati nel contraddittorio per effetto delle allegazioni e delle produzioni operate in primo grado dalla medesima (vedasi l'allegato 4 che contiene le CP_1 attestazioni dei pagamenti afferenti i crediti contributivi omessi ed CP_2 oggetto di riscossione mediante i due avvisi di addebito in questione: Ava n. 397
2016 00336555 40 000 e Ava n. 397 2017 00075586 12 000).
Inoltre, la non aveva messo in discussione in alcun modo la notifica di CP_1 detti avvisi illustrando anzi difese che presupponevano espressamente detta notifica.
Come sopra evidenziato nel riprodurre gli atti difensivi delle parti, la CP_1 nell'atto introduttivo del giuduzio aveva allegato che, con riferimento alle ritenute maturate nei mesi di gennaio, giugno e luglio 2016, di cui all'avviso n.
39720160033655540, aveva presentato all'Agenzia delle Entrate, in data 25 novembre 2019, l'istanza di rateizzazione identificativo n. 897570, prot. n.
8845380, che veniva accolta con comunicazione del 21 gennaio 2020, ove le veniva accordato un pagamento in n. 60 rate mensili a decorrere dal 20 febbraio
2020, sino al 20 gennaio 2025.
Poi, in riferimento alle ritenute relative al mese di ottobre 2016 <di cui all'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 notificato il
30/01/2018>>, le stesse sarebbero state integralmente saldate, come da estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustrava la situazione debitoria avendo la stessa in data 11 marzo 2019 aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
Come si vede la notifica di deti titoli non era in discussione sicchè la stessa non può essere oggi contestata per la prima volta.
Pag. 6 di 10 Tornando all'originario thema decidendum, come dedotto nelle difese dell'ente previdenziale sin dal primo grado, l'art. 2, comma 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recita che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Va sottolineato che, anche a seguito della depenalizzazione, la sanzione amministrativa scatta se il contribuente, già inadempiente ( per non avere provveduto al versamento dei contributi dovuti), condizione in cui è pacifico versi la non vi provveda nel termine previsto dalla legge ed assegnato CP_1 dall'ente previdenziale in sede di contestazione, termine in sostanza funzionale a provocare una sanatoria come si desume dalla previsione :<Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento>>.
Nel caso in esame, la non aveva, nè ha mai allegato di avere provveduto CP_1 al pagamento integrale delle ritenute nel termine assegnatole, posto che l'accertamento, come da lei stessa documentato ed allegato in primo grado era avvenuto il 23 settembre 2019.
Anzi ella aveva, attraverso la produzione documentale di primo grado contenuta nell'allegato 4 e precisamente le quietanze rilasciate da , che riportavano CP_2 le date dei pagamenti dimostrato, contra se, che i pagamenti, dipanandosi nel
Pag. 7 di 10 tempo, erano avvenuti (e stavano in parte ancora avvenendo) ben oltre il termine di tre mesi dall'accertamento del settembre 2019 che conteneva espressamente l'indicazione del contenuto dell'art.2 della legge n.463/1983 e della sanzione amministrativa, l'avvertimento della non assoggettabilità a sanzione nel caso di pagamento entro i tre mesi e dell'estinzione del procedimento sanzionatorio nel caso di pagamento di un terzo del massimo della sanzione entro trenta giorni dalla scadenza dei tre mesi.
Nello specifico, dalla consultazione dei documenti prodotti sotto l'allegato 4 dalla in primo grado si evince che non solo che in relazione alle ritenute CP_1 relative ai mesi di gennaio, giugno e luglio 2016 che ella aveva allegato ( pagina
2 del ricorso originario) essere state oggetto di recupero da con l'avviso CP_2
n.397-2016-00336555-40, i pagamenti erano avvenuto con rate che si protraevano dal 2020 e a venire fino al 2025 , ma anche in relazione alle ritenute relative al mese di ottobre che ella stessa aveva allegato ( pagina 3 del ricorso originario) essere oggetto dell'avviso di addebito n.397-2017-00236988-
59000 notificato il 30 gennaio 2018, risultava, come da produzione da ella stessa richiamata in ricorso (<come emerge altresì inequivocabilmente dall'estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustra la situazione debitoria della sig.ra [v. all.4; All.5 Estratto dell'Area riservata Ade CP_1
Situazione debitoria ...>>) non saldati nell'intero nel termine di legge. CP_1
In specie, dalla lettura dei documenti compresi nell'allegato 4 e relativi a crediti oggetto dell'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 si ricava gli obblighi contributivi relativi a tale periodo e a tale avviso risultavano estinti per pagamento che si protraeva anche in tal caso nel tempo ( diversi anni) a seguito dell'ammissione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
A tal proposito, va chiarito che era preciso onere della ricorrente, nell'agire in giudizio in opposizione all'ordinanza ingiunzione che comminava la sanzione amministrativa, dimostrare che il pagamento delle ritenute omesse era avvenuto integralmente (e non parzialmente e in forma rateizzata) nel termine di tre mesi
Pag. 8 di 10 dall'accertamento, non rilevando a tal fine un pagamento avvenuto in via parziale e comunque, nel complesso, oltre i termini definiti dal legislatore.
La sanzione non avrebbe potuto essere comminata, infatti, solo ove l'integrale pagamento dei contributi fosse intervenuto nei tre mesi dalla comunicazione dell'accertamento.
Va ulteriormente precisato che la richiesta di accertamento incidentale contenuta nelle note scritte da ultimo depositate da parte dell'appellata : CP_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, accertata la nullità della notifica dei titoli esecutivi di cui agli avvisi di addebito meglio indicati in premessa, dichiarare l'illegittimità della sanzione ammnistrativa ...>> risulta un'nammissibile estensione del thema decideum posto che, come già evidenziato, con l'originario ricorso, pur essendo presente il riferimenti a detti avvisi di addebito, non era articolata alcuna difesa concernente la nullità delle notifiche degli avvis di addebito, illustrata,viceversa, per la prma volta in appello e le conclusioni erano <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata: accertare la nullità e/o inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte della ricorrente, per tutte le ragioni indicate in narrativa.>>.
Pertanto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'originaria domanda va disattesa con l'effetto che va confermata la debenza della sanzione amministrativa nella minore misura, come rettificata dall'ente previdenziale, per effetto dello jus supeveniens, in euro 934,00 oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, poste a carico della sono liquidate CP_1 accordando i compensi per fase di studio, introduttiva e decisionale determinati in applicazione del primo scaglione della tabella 3 per il primo grado e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, nel rispetto dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
4612/2024 emessa il giorno 17 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda, condannando al pagamento della Controparte_1 somma di euro 934,94, oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellata dall'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
2)Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e, quanto al presente grado, in € 400,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma, così deciso nella camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Il giorno 24 giugno 2025, a seguito di trattazione cartolare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2133/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4612/2024 emessa in data 17 aprile 2024 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra n Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
DE AZ PEC t in virtù di procura Email_1 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. 37875, Persona_1
Raccolta 7313, del 22 marzo 2024;
[...]
E
[...]
cf rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Augenti PEC e Email_2 dall'Avv. Renata Oliveri PEC;
Email_3
Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 26 luglio 2024 l ha impugnato Pt_1 la sentenza n. 4612/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 17 aprile 2024.
Con la suddetta sentenza è stata accolta la domanda dell'originaria ricorrente diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001814851 per la somma di € 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della ditta individuale CP_1
.
[...]
Avverso tale statuizione ha interposto gravame l' articolando i motivi di Pt_1 appello di cui si dirà nel prosieguo. regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita Controparte_1 eccependo l'inammissibilità della produzione degli avvisi di addebito e delle relative notifiche da parte dell'ente previdenziale ed ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 24 giugno 2025 con le forme della trattazione cartolare, alla scadenza del termine fissato in corrispondenza al giorno 24 giugno 2025 è stata assunta in decisione e preso atto delle note di trattazione scritta è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001814851 notificata in data 26 gennaio 2023 ed emessa dall' per la somma di € 10.006,60 a titolo di sanzione Pt_1 amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della ditta individuale per i mesi di gennaio, giugno, luglio e ottobre Controparte_1 dell'anno 2016.
Pag. 2 di 10 A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deduceva l'inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, considerato che aveva provveduto o stava provvedendo al versamento del dovuto.
In particolare, allegava che, con riferimento alle ritenute maturate nei mesi di gennaio, giugno e luglio 2016, di cui all'avviso n. 39720160033655540, aveva presentato all'Agenzia delle Entrate, in data 25 novembre 2019, l'istanza di rateizzazione identificativo n. 897570, prot. n. 8845380, che veniva accolta con comunicazione del 21 gennaio 2020, ove le veniva accordato un pagamento in n.
60 rate mensili a decorrere dal 20 febbraio 2020, sino al 20 gennaio 2025.
Poi, in riferimento alle ritenute relative al mese di ottobre 2016 <di cui all'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 notificato il 30/01/2018>>, le stesse sarebbero state integralmente saldate, come da estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustrava la situazione debitoria avendo la stessa in data 11 marzo 2019 aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
Sosteneva che pertanto ciò avrebbe escluso la possibilità dell' di Pt_1 comminare la sanzione amministrativa, avendo ella provveduto al versamento delle ritenute riguardanti i lavoratori della propria ditta, in relazione ai mesi di gennaio, giugno, luglio e ottobre dell'anno 2016..
l' costituendosi evidenziava l'eterogeneità dei versamenti rispetto al Pt_1 contenuto dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa a seguito della notifica dell'Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto/legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, le quali attengono a sanzioni amministrative in misura ridotta (exart. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Anteriormente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione l'ente aveva provveduto a notificare il provvedimento di accertamento della violazione, con l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa, avvertendo della facoltà, al fine di evitare la sanzione, di versare le ritenute
Pag. 3 di 10 entro tre mesi dalla notifica ovvero, in alternativa, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Viceversa, la non aveva aderito ad alcuna opzione per cui era seguita la CP_1 comminatoria della sanzione amministrativa.
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso motivando che «la puntuale allegazione sull'avvenuto pagamento di ciascuna delle voci di debito indicate nell'Ordinanza Ingiuntiva impugnata, avvenuto in epoca anteriore all'emissione dell'ingiunzione impugnata, rende illegittimo detto provvedimento, contenente, come detto, la sola sanzione determinata per
l'inadempimento contributivo».
Poneva le spese del grado a carico dell Pt_1
Avverso tale sentenza propone appello l'ente previdenziale.
Assume l'ente previdenziale che il Tribunale, travisando l'oggetto del giudizio, avrebbe ritenuto che fosse in contestazione il pagamento tardivo dei contributi denunciati dalla mentre nel caso si discute della sanzione CP_1 amministrativa comminata ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in base alla quale: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più
Pag. 4 di 10 reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
A seguito della depenalizzazione, coloro che non avessero provveduto al versamento dei contributi dovuti, ovvero non lo avessero fatto nei termini previsti dalla legge, sarebbero stati destinatari delle rispettive sanzioni amministrative.
La sanzione comminata era stata ricalcolata in euro 934,94, secondo i criteri stabiliti dal messaggio HERMES 27/09/2022.0003516 n. 3516 del 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, assegnando cin il provvedimento di rettifica il termine per il pagamento della sanzione (30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio) senza che la vi ottemperasse. CP_1
Evidenziava che la sanzione amministrativa pecuniaria avrebbe potuto essere esclusa solo dal versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del D. Lgs. n. 8/2016 avrebbe previsto che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie
– non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ribadiva di avere notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla con l'avvertimento che in caso di versamento delle CP_1 ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
Pag. 5 di 10 violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00 e che la non aveva CP_1 provveduto nei termini.
L'appello è fondato.
Va premesso che la censura di inammissibilità della produzione da parte dell dei documenti concernenti gli Avvisi di addebito, formulata dalla Pt_1 parte appellata, è del tutto infondata posto che i documenti in questione sono entrati nel contraddittorio per effetto delle allegazioni e delle produzioni operate in primo grado dalla medesima (vedasi l'allegato 4 che contiene le CP_1 attestazioni dei pagamenti afferenti i crediti contributivi omessi ed CP_2 oggetto di riscossione mediante i due avvisi di addebito in questione: Ava n. 397
2016 00336555 40 000 e Ava n. 397 2017 00075586 12 000).
Inoltre, la non aveva messo in discussione in alcun modo la notifica di CP_1 detti avvisi illustrando anzi difese che presupponevano espressamente detta notifica.
Come sopra evidenziato nel riprodurre gli atti difensivi delle parti, la CP_1 nell'atto introduttivo del giuduzio aveva allegato che, con riferimento alle ritenute maturate nei mesi di gennaio, giugno e luglio 2016, di cui all'avviso n.
39720160033655540, aveva presentato all'Agenzia delle Entrate, in data 25 novembre 2019, l'istanza di rateizzazione identificativo n. 897570, prot. n.
8845380, che veniva accolta con comunicazione del 21 gennaio 2020, ove le veniva accordato un pagamento in n. 60 rate mensili a decorrere dal 20 febbraio
2020, sino al 20 gennaio 2025.
Poi, in riferimento alle ritenute relative al mese di ottobre 2016 <di cui all'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 notificato il
30/01/2018>>, le stesse sarebbero state integralmente saldate, come da estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustrava la situazione debitoria avendo la stessa in data 11 marzo 2019 aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
Come si vede la notifica di deti titoli non era in discussione sicchè la stessa non può essere oggi contestata per la prima volta.
Pag. 6 di 10 Tornando all'originario thema decidendum, come dedotto nelle difese dell'ente previdenziale sin dal primo grado, l'art. 2, comma 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recita che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Va sottolineato che, anche a seguito della depenalizzazione, la sanzione amministrativa scatta se il contribuente, già inadempiente ( per non avere provveduto al versamento dei contributi dovuti), condizione in cui è pacifico versi la non vi provveda nel termine previsto dalla legge ed assegnato CP_1 dall'ente previdenziale in sede di contestazione, termine in sostanza funzionale a provocare una sanatoria come si desume dalla previsione :<Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento>>.
Nel caso in esame, la non aveva, nè ha mai allegato di avere provveduto CP_1 al pagamento integrale delle ritenute nel termine assegnatole, posto che l'accertamento, come da lei stessa documentato ed allegato in primo grado era avvenuto il 23 settembre 2019.
Anzi ella aveva, attraverso la produzione documentale di primo grado contenuta nell'allegato 4 e precisamente le quietanze rilasciate da , che riportavano CP_2 le date dei pagamenti dimostrato, contra se, che i pagamenti, dipanandosi nel
Pag. 7 di 10 tempo, erano avvenuti (e stavano in parte ancora avvenendo) ben oltre il termine di tre mesi dall'accertamento del settembre 2019 che conteneva espressamente l'indicazione del contenuto dell'art.2 della legge n.463/1983 e della sanzione amministrativa, l'avvertimento della non assoggettabilità a sanzione nel caso di pagamento entro i tre mesi e dell'estinzione del procedimento sanzionatorio nel caso di pagamento di un terzo del massimo della sanzione entro trenta giorni dalla scadenza dei tre mesi.
Nello specifico, dalla consultazione dei documenti prodotti sotto l'allegato 4 dalla in primo grado si evince che non solo che in relazione alle ritenute CP_1 relative ai mesi di gennaio, giugno e luglio 2016 che ella aveva allegato ( pagina
2 del ricorso originario) essere state oggetto di recupero da con l'avviso CP_2
n.397-2016-00336555-40, i pagamenti erano avvenuto con rate che si protraevano dal 2020 e a venire fino al 2025 , ma anche in relazione alle ritenute relative al mese di ottobre che ella stessa aveva allegato ( pagina 3 del ricorso originario) essere oggetto dell'avviso di addebito n.397-2017-00236988-
59000 notificato il 30 gennaio 2018, risultava, come da produzione da ella stessa richiamata in ricorso (<come emerge altresì inequivocabilmente dall'estratto della pagina dell'Agenzia delle Entrate che illustra la situazione debitoria della sig.ra [v. all.4; All.5 Estratto dell'Area riservata Ade CP_1
Situazione debitoria ...>>) non saldati nell'intero nel termine di legge. CP_1
In specie, dalla lettura dei documenti compresi nell'allegato 4 e relativi a crediti oggetto dell'avviso di addebito n.397-2017-00236988-59000 si ricava gli obblighi contributivi relativi a tale periodo e a tale avviso risultavano estinti per pagamento che si protraeva anche in tal caso nel tempo ( diversi anni) a seguito dell'ammissione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) del predetto credito.
A tal proposito, va chiarito che era preciso onere della ricorrente, nell'agire in giudizio in opposizione all'ordinanza ingiunzione che comminava la sanzione amministrativa, dimostrare che il pagamento delle ritenute omesse era avvenuto integralmente (e non parzialmente e in forma rateizzata) nel termine di tre mesi
Pag. 8 di 10 dall'accertamento, non rilevando a tal fine un pagamento avvenuto in via parziale e comunque, nel complesso, oltre i termini definiti dal legislatore.
La sanzione non avrebbe potuto essere comminata, infatti, solo ove l'integrale pagamento dei contributi fosse intervenuto nei tre mesi dalla comunicazione dell'accertamento.
Va ulteriormente precisato che la richiesta di accertamento incidentale contenuta nelle note scritte da ultimo depositate da parte dell'appellata : CP_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, accertata la nullità della notifica dei titoli esecutivi di cui agli avvisi di addebito meglio indicati in premessa, dichiarare l'illegittimità della sanzione ammnistrativa ...>> risulta un'nammissibile estensione del thema decideum posto che, come già evidenziato, con l'originario ricorso, pur essendo presente il riferimenti a detti avvisi di addebito, non era articolata alcuna difesa concernente la nullità delle notifiche degli avvis di addebito, illustrata,viceversa, per la prma volta in appello e le conclusioni erano <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata: accertare la nullità e/o inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte della ricorrente, per tutte le ragioni indicate in narrativa.>>.
Pertanto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'originaria domanda va disattesa con l'effetto che va confermata la debenza della sanzione amministrativa nella minore misura, come rettificata dall'ente previdenziale, per effetto dello jus supeveniens, in euro 934,00 oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, poste a carico della sono liquidate CP_1 accordando i compensi per fase di studio, introduttiva e decisionale determinati in applicazione del primo scaglione della tabella 3 per il primo grado e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, nel rispetto dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale Pt_1 rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
4612/2024 emessa il giorno 17 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda, condannando al pagamento della Controparte_1 somma di euro 934,94, oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellata dall'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
2)Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado, in € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e, quanto al presente grado, in € 400,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Roma, così deciso nella camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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