CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 433/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F. ), in proprio e quali socie
[...] CodiceFiscale_2 accomandatarie della Controparte_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall' Avv.
[...] P.IVA_1
ES DI, presso il cui studio in Lecce, via Augusto
Imperatore n.16, sono elettivamente domiciliate;
APPELLANTI
CONTRO
(CF e P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Arcangelo, presso il cui studio in Foggia, Piazza Giordano n. 13/C, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
C.F.: e P. IVA) e per essa la Controparte_3 P.IVA_3
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti, presso il cui studio in Roma, OT AL da
Brescia n. 9, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 7.9.2017 la
[...]
nonché , Controparte_1 Parte_1
e -rispettivamente titolare dei Parte_2 Parte_3 rapporti la prima e fideiussori i secondi- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1966/17, emesso il 27.6.2017 dal
Tribunale di Lecce, con cui la Controparte_2 aveva ottenuto nei loro confronti ingiunzione per il pagamento
[...] di € 149.166,77, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo al 30.6.2016 del conto corrente n. 10873.
Gli opponenti in particolare eccepivano la carenza della documentazione prodotta dalla banca opposta, atteso che il rapporto di conto corrente era stato acceso sin dal 1968, mentre la banca in
2 sede monitoria aveva prodotto estratti conto soltanto a partire dal
1994. Nel merito, poi, contestavano l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi;
l'applicazione di interessi superiori al limite usurario;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
l'illegittima applicazione di valute. Eccepivano, inoltre, la nullità di alcuni contratti perché stessi risultavano sottoscritti soltanto dal cliente. Pertanto, concludevano chiedendo che previo accertamento delle illegittimità contestate fosse revocato il decreto opposto, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si costituiva in giudizio la Controparte_2 deducendo l'infondatezza dell'opposizione, atteso
[...] che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla banca sulla base di una consulenza di parte che aveva già rideterminato il saldo del conto prendendo in considerazione vari profili di illegittimità delle condizioni contrattuali sulla base degli orientamenti giurisprudenziali più diffusi. Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6 n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co 2 D. Lgs. 287/90 attraverso
l'uso dello schema negoziale ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provv. n. 55 del 2.5.2005. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinenza del 7.6.2018 la causa, istruita con
l'espletamento di CTU di natura contabile, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 14.10.2021 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Con sentenza n. 786/2022, pubblicata il 21.03.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità delle clausole n. 2, 7 e 9 delle fideiussioni rilasciate da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
3 2) dichiarava l'illegittimità degli interessi passivi determinati Pt_3 in misura ultralegale in assenza di apposite pattuizioni;
3) dichiarava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla banca in assenza di apposite pattuizioni conformi alla delibera CICR 9.2.2000; 4) dichiarava l'illegittimità delle spese, valute, commissioni di massimo scoperto e commissioni sull'affidamento applicate dalla banca, senza apposita pattuizione;
5) rigettava l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1966/17, emesso il 27.6.2017 dal Tribunale di Lecce;
6) condannava la Controparte_1 nonché ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , in solido, al pagamento in favore della
[...] Parte_3 elle spese di lite che Controparte_2 liquidava in € 8.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge. 7) poneva, definitivamente, in capo a
[...]
, Controparte_1 Parte_1
e , in solido, le spese della Parte_2 Parte_3
C.T.U. contabile espletata, già liquidate con separato decreto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
e in proprio e quali socie Pt_1 Parte_2 accomandatarie della Controparte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio concludendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello.
Con atto del 22/5/2024 è intervenuta nel giudizio Controparte_3 in persona della mandataria in qualità di Controparte_4
Contr cessionaria del credito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
In via preliminare, va esaminata l'eccezione delle appellanti circa il difetto di titolarità del credito in capo a subentrata a Controparte_3
Contr in forza di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB
e legge n. 130/1999.
L'eccezione non merita accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “nel caso di cessione in blocco dei crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ha la funzione di rendere la stessa opponibile ai debitori ceduti, esonerando dall'onere della notifica previsto dall'art. 1264
c.c.” (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ., sez. III,
29 dicembre 2017, n. 31188).
La cessionaria ha prodotto copia dell'avviso pubblicato in G.U., nonché il contratto di cessione corredato dal tabulato contenente l'indicazione del numero identificativo del rapporto (NDG), dal quale risulta la riconducibilità del credito azionato.
Tali elementi, conformi agli standard richiesti dalla Suprema Corte, sono idonei a provare la titolarità del credito e legittimano CP_3 ad intervenire nel giudizio ex art. 111 c.p.c.
Passando al merito, con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e dei generali principi in tema di onere della prova.”, le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c., Contr rilevando che la non ha prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto, ma soltanto dal 1994 in avanti, con ulteriori lacune documentali (in particolare l'assenza del II trimestre 1999), nonostante il conto fosse attivo sin dal 1983 e disciplinato con contratto del 1991.
Ciò comporterebbe il rigetto della domanda.
Il motivo è infondato.
Ed invero, correttamente il Tribunale “in assenza della documentazione più risalente, ha utilizzato come saldo iniziale del conto corrente n. 10873 il saldo zero, considerando che il saldo del
5 primo estratto conto disponibile di una serie continuativa, risalente al
1.7.1999 è pari ad € 254,37 a debito del correntista e nella presente fattispecie la domanda di condanna è stata proposta dalla banca con ricorso monitorio”.
Sul punto, codesta Corte condivide l'orientamento espresso, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, ove la banca agisca in giudizio, come nella fattispecie, per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi, nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda (Cass. n.
1763/2024; Cass. n. 11735/2024; Cass. n. 27362/2022).
La rideterminazione del saldo risulta, dunque, effettuata dal primo giudice in applicazione dei principi enunciati dal giudice di legittimità.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto un diverso profilo, ritenendo inammissibile la produzione “in forma cartacea”, da parte della banca, degli estratti e degli scalari del c/c n. 108673.
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il deposito di documenti in formato cartaceo anziché in modalità telematica costituisce una mera irregolarità, che non incide sull'esercizio del diritto di difesa, quando la controparte, come avvenuto nel caso di specie, è stata comunque messa nelle condizioni di esaminare tempestivamente tali atti e di prendere posizione sul punto.
Difatti, in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, la Corte di Cassazione ha fatto
6 applicazione (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn.
26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
In particolare, si è richiamato il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da
Cass.12/05/2016, n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n.1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto
è destinato a conseguire.
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 120 TUB
e degli artt. 3 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, in quanto il Tribunale, applicando la capitalizzazione trimestrale pattuita reciprocamente, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'ammontare del tasso creditore ai fini della validità della clausola di reciprocità.
Anche questo motivo è infondato.
Come statuito, infatti, dalla Suprema Corte, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento.
(Cass. n. 11014/2024; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna le appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della e di che Controparte_2 Controparte_3 liquida, per la prima, in euro 3.500,00 per compensi, e, per la seconda, in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico delle appellanti, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 14.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 433/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F. ), in proprio e quali socie
[...] CodiceFiscale_2 accomandatarie della Controparte_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall' Avv.
[...] P.IVA_1
ES DI, presso il cui studio in Lecce, via Augusto
Imperatore n.16, sono elettivamente domiciliate;
APPELLANTI
CONTRO
(CF e P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Arcangelo, presso il cui studio in Foggia, Piazza Giordano n. 13/C, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
C.F.: e P. IVA) e per essa la Controparte_3 P.IVA_3
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Fioretti, presso il cui studio in Roma, OT AL da
Brescia n. 9, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 7.9.2017 la
[...]
nonché , Controparte_1 Parte_1
e -rispettivamente titolare dei Parte_2 Parte_3 rapporti la prima e fideiussori i secondi- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1966/17, emesso il 27.6.2017 dal
Tribunale di Lecce, con cui la Controparte_2 aveva ottenuto nei loro confronti ingiunzione per il pagamento
[...] di € 149.166,77, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo al 30.6.2016 del conto corrente n. 10873.
Gli opponenti in particolare eccepivano la carenza della documentazione prodotta dalla banca opposta, atteso che il rapporto di conto corrente era stato acceso sin dal 1968, mentre la banca in
2 sede monitoria aveva prodotto estratti conto soltanto a partire dal
1994. Nel merito, poi, contestavano l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi;
l'applicazione di interessi superiori al limite usurario;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
l'illegittima applicazione di valute. Eccepivano, inoltre, la nullità di alcuni contratti perché stessi risultavano sottoscritti soltanto dal cliente. Pertanto, concludevano chiedendo che previo accertamento delle illegittimità contestate fosse revocato il decreto opposto, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si costituiva in giudizio la Controparte_2 deducendo l'infondatezza dell'opposizione, atteso
[...] che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla banca sulla base di una consulenza di parte che aveva già rideterminato il saldo del conto prendendo in considerazione vari profili di illegittimità delle condizioni contrattuali sulla base degli orientamenti giurisprudenziali più diffusi. Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6 n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co 2 D. Lgs. 287/90 attraverso
l'uso dello schema negoziale ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provv. n. 55 del 2.5.2005. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinenza del 7.6.2018 la causa, istruita con
l'espletamento di CTU di natura contabile, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 14.10.2021 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Con sentenza n. 786/2022, pubblicata il 21.03.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità delle clausole n. 2, 7 e 9 delle fideiussioni rilasciate da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
3 2) dichiarava l'illegittimità degli interessi passivi determinati Pt_3 in misura ultralegale in assenza di apposite pattuizioni;
3) dichiarava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla banca in assenza di apposite pattuizioni conformi alla delibera CICR 9.2.2000; 4) dichiarava l'illegittimità delle spese, valute, commissioni di massimo scoperto e commissioni sull'affidamento applicate dalla banca, senza apposita pattuizione;
5) rigettava l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1966/17, emesso il 27.6.2017 dal Tribunale di Lecce;
6) condannava la Controparte_1 nonché ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , in solido, al pagamento in favore della
[...] Parte_3 elle spese di lite che Controparte_2 liquidava in € 8.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge. 7) poneva, definitivamente, in capo a
[...]
, Controparte_1 Parte_1
e , in solido, le spese della Parte_2 Parte_3
C.T.U. contabile espletata, già liquidate con separato decreto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello
[...]
e in proprio e quali socie Pt_1 Parte_2 accomandatarie della Controparte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio concludendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello.
Con atto del 22/5/2024 è intervenuta nel giudizio Controparte_3 in persona della mandataria in qualità di Controparte_4
Contr cessionaria del credito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
In via preliminare, va esaminata l'eccezione delle appellanti circa il difetto di titolarità del credito in capo a subentrata a Controparte_3
Contr in forza di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB
e legge n. 130/1999.
L'eccezione non merita accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, “nel caso di cessione in blocco dei crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ha la funzione di rendere la stessa opponibile ai debitori ceduti, esonerando dall'onere della notifica previsto dall'art. 1264
c.c.” (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ., sez. III,
29 dicembre 2017, n. 31188).
La cessionaria ha prodotto copia dell'avviso pubblicato in G.U., nonché il contratto di cessione corredato dal tabulato contenente l'indicazione del numero identificativo del rapporto (NDG), dal quale risulta la riconducibilità del credito azionato.
Tali elementi, conformi agli standard richiesti dalla Suprema Corte, sono idonei a provare la titolarità del credito e legittimano CP_3 ad intervenire nel giudizio ex art. 111 c.p.c.
Passando al merito, con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 2697 c.c. e dei generali principi in tema di onere della prova.”, le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c., Contr rilevando che la non ha prodotto gli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto, ma soltanto dal 1994 in avanti, con ulteriori lacune documentali (in particolare l'assenza del II trimestre 1999), nonostante il conto fosse attivo sin dal 1983 e disciplinato con contratto del 1991.
Ciò comporterebbe il rigetto della domanda.
Il motivo è infondato.
Ed invero, correttamente il Tribunale “in assenza della documentazione più risalente, ha utilizzato come saldo iniziale del conto corrente n. 10873 il saldo zero, considerando che il saldo del
5 primo estratto conto disponibile di una serie continuativa, risalente al
1.7.1999 è pari ad € 254,37 a debito del correntista e nella presente fattispecie la domanda di condanna è stata proposta dalla banca con ricorso monitorio”.
Sul punto, codesta Corte condivide l'orientamento espresso, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, ove la banca agisca in giudizio, come nella fattispecie, per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi, nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda (Cass. n.
1763/2024; Cass. n. 11735/2024; Cass. n. 27362/2022).
La rideterminazione del saldo risulta, dunque, effettuata dal primo giudice in applicazione dei principi enunciati dal giudice di legittimità.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto un diverso profilo, ritenendo inammissibile la produzione “in forma cartacea”, da parte della banca, degli estratti e degli scalari del c/c n. 108673.
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il deposito di documenti in formato cartaceo anziché in modalità telematica costituisce una mera irregolarità, che non incide sull'esercizio del diritto di difesa, quando la controparte, come avvenuto nel caso di specie, è stata comunque messa nelle condizioni di esaminare tempestivamente tali atti e di prendere posizione sul punto.
Difatti, in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, la Corte di Cassazione ha fatto
6 applicazione (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn.
26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
In particolare, si è richiamato il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da
Cass.12/05/2016, n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n.1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto
è destinato a conseguire.
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 120 TUB
e degli artt. 3 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, in quanto il Tribunale, applicando la capitalizzazione trimestrale pattuita reciprocamente, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'ammontare del tasso creditore ai fini della validità della clausola di reciprocità.
Anche questo motivo è infondato.
Come statuito, infatti, dalla Suprema Corte, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento.
(Cass. n. 11014/2024; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna le appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della e di che Controparte_2 Controparte_3 liquida, per la prima, in euro 3.500,00 per compensi, e, per la seconda, in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico delle appellanti, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 14.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
8