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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. VELLA FRANCESCA MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO MARIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti concludono chiedendo l'accoglimento delle condizioni dell'accordo depositato in data 29.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il resistente in data 21.8.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 214 Parte II Serie A dell'anno 2008, unione dalla quale sono nati tre figli,
1 nato a [...] l'[...], , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_1 Per_2 Per_3
15.12.2017, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge CP_1
.
[...]
Allegava di essere inoccupata mentre il marito svolge attività di operaio.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale (condotta in locazione dalla famiglia), la previsione in proprio favore di un contributo per il mantenimento dei figli pari ad €
250,00 ciascuno (€ 750,00) nonché il riconoscimento del diritto a percepire dal marito un contributo al proprio mantenimento mensile pari ad almeno € 150,00 mensili.
Sentita la sola ricorrente all'udienza di comparizione del 4.6.2024 – stante la contumacia del resistente ancorché regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio – con ordinanza del
28.6.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti chiamati a disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché tra questi e i figli minorenni nonché incaricata la Guardia di Finanza dieffettuare accertamenti sulla posizione lavorativa e sulla consistenza dei redditi di
Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.7.2024 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione della casa coniugale benché a condizione che la ricorrente provveda al pagamento del canone di locazione in favore dello IACP.
Contestava per la restante parte le domande avanzate dalla ricorrente, chiedendo sia il rigetto della richiesta di mantenimento da questa avanzata, sia una diversa suddivisione delle spese straordinarie per i figli.
In data 29.7.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di separazione.
All'udienza del 21.5.2025, sentite le parti, i procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa alle condizioni stabilite con accordo raggiunto nei seguenti termini:
1. “I coniugi continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, con assenso reciproco al rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale di Gela, Via Focide n. 16, con pertinenze e mobili, viene assegnata in via esclusiva a che vi abiterà con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
si obbliga a sostenere dalla data di sottoscrizione i costi di locazione e delle relative
[...] utenze.
2bis. risulta non meritevole di assegno di mantenimento mensile da parte di Parte_1
Controparte_1
2
3. I figli e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con residenza stabile presso la casa coniugale di Via Focide n. 16.
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli Per_1
e verrà presa di comune accordo tra i coniugi. Per_2 Per_3
5. – tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche, oggi Parte_2 percepisce una busta paga di € 1.300,00 circa, - si obbliga a provvedere al mantenimento dei figli e – anche per quanto attiene a spese mediche, scolastiche e Per_1 Per_2 Per_3 straordinarie in genere, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Gela – nonché a versare mensilmente la somma di € 150,00 cadauno (tot. 450,00 euro) in favore dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica.
6. potrà stare con i figli e tutti i giorni e ciò Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3 secondo le condizioni già indicate nell'Ordinanza del 28.6.2024 emessa dal Tribunale Civile di Gela RG 211/2024.
7. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi siccome da Protocollo del
Tribunale Civile di Gela.
8. L'assegno mensile unico de figli verrà interamente corrisposto alla sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario”
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che esse non contengono atti dispositivi di diritti indisponibili e che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo al mantenimento e all'affidamento dei figli e non è in contrasto con il Per_1 Per_2 Per_3 superiore interesse di questi ultimi
Considerato che neppure il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20.9.1989 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1 in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3 - DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n.
214, P. II Serie A, anno 2008).
- COMPENSA le spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 211/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. VELLA FRANCESCA MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO MARIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: Le parti concludono chiedendo l'accoglimento delle condizioni dell'accordo depositato in data 29.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il resistente in data 21.8.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 214 Parte II Serie A dell'anno 2008, unione dalla quale sono nati tre figli,
1 nato a [...] l'[...], , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Per_1 Per_2 Per_3
15.12.2017, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge CP_1
.
[...]
Allegava di essere inoccupata mentre il marito svolge attività di operaio.
Deduceva che a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale (condotta in locazione dalla famiglia), la previsione in proprio favore di un contributo per il mantenimento dei figli pari ad €
250,00 ciascuno (€ 750,00) nonché il riconoscimento del diritto a percepire dal marito un contributo al proprio mantenimento mensile pari ad almeno € 150,00 mensili.
Sentita la sola ricorrente all'udienza di comparizione del 4.6.2024 – stante la contumacia del resistente ancorché regolarmente reso edotto della pendenza del giudizio – con ordinanza del
28.6.2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti chiamati a disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché tra questi e i figli minorenni nonché incaricata la Guardia di Finanza dieffettuare accertamenti sulla posizione lavorativa e sulla consistenza dei redditi di
Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.7.2024 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione della casa coniugale benché a condizione che la ricorrente provveda al pagamento del canone di locazione in favore dello IACP.
Contestava per la restante parte le domande avanzate dalla ricorrente, chiedendo sia il rigetto della richiesta di mantenimento da questa avanzata, sia una diversa suddivisione delle spese straordinarie per i figli.
In data 29.7.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di separazione.
All'udienza del 21.5.2025, sentite le parti, i procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa alle condizioni stabilite con accordo raggiunto nei seguenti termini:
1. “I coniugi continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, con assenso reciproco al rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale di Gela, Via Focide n. 16, con pertinenze e mobili, viene assegnata in via esclusiva a che vi abiterà con i figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
si obbliga a sostenere dalla data di sottoscrizione i costi di locazione e delle relative
[...] utenze.
2bis. risulta non meritevole di assegno di mantenimento mensile da parte di Parte_1
Controparte_1
2
3. I figli e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con residenza stabile presso la casa coniugale di Via Focide n. 16.
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli Per_1
e verrà presa di comune accordo tra i coniugi. Per_2 Per_3
5. – tenuto conto del miglioramento delle condizioni economiche, oggi Parte_2 percepisce una busta paga di € 1.300,00 circa, - si obbliga a provvedere al mantenimento dei figli e – anche per quanto attiene a spese mediche, scolastiche e Per_1 Per_2 Per_3 straordinarie in genere, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Gela – nonché a versare mensilmente la somma di € 150,00 cadauno (tot. 450,00 euro) in favore dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica.
6. potrà stare con i figli e tutti i giorni e ciò Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3 secondo le condizioni già indicate nell'Ordinanza del 28.6.2024 emessa dal Tribunale Civile di Gela RG 211/2024.
7. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i coniugi siccome da Protocollo del
Tribunale Civile di Gela.
8. L'assegno mensile unico de figli verrà interamente corrisposto alla sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario”
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che esse non contengono atti dispositivi di diritti indisponibili e che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo al mantenimento e all'affidamento dei figli e non è in contrasto con il Per_1 Per_2 Per_3 superiore interesse di questi ultimi
Considerato che neppure il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20.9.1989 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1 in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3 - DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n.
214, P. II Serie A, anno 2008).
- COMPENSA le spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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