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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2738/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2738/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Romano Cardaropoli,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele De Girolamo, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa – ricorrente in primo grado il datore di lavoro – tardività della contestazione – difficoltà organizzative e dimensioni della società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.11.2022 ha proposto appello avverso Parte_1 CP_1
ed ha impugnato la sentenza n. 1323/2022 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, proposta dalla società, di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione per complessivi 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminata alla lavoratrice.
La società, in primo grado, ha allegato che, nell'ambito delle indagini interne espletate dall' di CP_2
dal 2.8.2018 al 10.8.2018 e relazionate con il report IDC 2018/2566 del 4.12.2018, erano emerse Pt_1
irregolarità nello svolgimento delle attività lavorative da parte della dipendente CP_1 caposquadra recapito, applicata all'epoca dei fatti presso l'ufficio di recapito CSD di Sessa Aurunca, riguardanti significative criticità riscontrate nella gestione delle giacenze postali-posta indescritta;
posta registrata;
formazione prodotti in uscita;
gestione veicoli.
Ha dedotto che, al termine di tali verifiche, era stata notificata alla convenuta in data 16.1.2019, contestazione di addebito con invito a fornire le proprie giustificazioni e che, successivamente era stato emesso, il 5.2.2019, provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 2 ai sensi degli artt. 52, 53,
54, 55 del CCNL Poste.
La sentenza ha rigettato il ricorso ritenendo tardiva la contestazione inoltrata a circa quattro mesi dall'accertamento dei fatti. Ha affermato, in particolare, che il ritardo non fosse stato giustificato dall'azienda e che a tal fine non poteva essere invocata la mera complessità dell'articolazione organizzativa interna.
Avverso tale decisione è insorta la quale ha contestato la asserita intempestività Parte_1
della contestazione.
Al riguardo ha allegato che i fatti sarebbero stati accertati in data 10.8.2017 e la contestazione comunicata solo in data 6.10.2017. Del resto, la tempistica sarebbe giustificata dai seguenti elementi:
- Le dimensioni dell'articolazione organizzativa della società;
- La complessità degli accertamenti;
- Il fatto che l'Ufficio presso il quale sarebbero stati commessi gli illeciti sarebbe periferico.
Ha resistito al gravame la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il fascicolo è s t at o assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9
g i u g n o 2023), con udienza già fissata per il 9 novembre 2023, rinviata d'ufficio fino all'udienza
20 febbraio 2025, nella quale la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Va dato atto, preliminarmente, che le allegazioni spese dalla società sono chiaramente fuori fuoco rispetto all'oggetto della controversia. L'oggetto della stessa, infatti, è l'accertamento della legittimità della sanzione conservativa comminata con provvedimento del 5.2.2019 a seguito di cointestazione del 16.1.2019.
, invece, fa riferimento a una contestazione del 6.10.2017 che, chiaramente, non è quella Parte_1 oggetto di giudizio e che, come chiarito dalla appellata, si riferisce ad diverso provvedimento oggetto di un separato giudizio.
Ad ogni modo, l'appello non può essere ritenuto per ciò solo, inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Come, infatti, chiarito dalla Cassazione civile sez. un., con decisione del 16/11/2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Nel caso de quo, nonostante l'erronea indicazione della tempistica procedimentale dal complesso argomentato dell'atto di impugnazione, è agevole apprezzare il mero errore compiuto a fronte del quale, però, è possibile ricostruire la volontà dell'appellante intesa a sostenere che le dimensioni dell'articolazione organizzativa della società, la complessità degli accertamenti e il fatto che l'Ufficio presso il quale sarebbero stati commessi gli illeciti sarebbe periferico, sarebbero circostanze idonee a giustificare il lasso di tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e la contestazione dell'illecito.
Orbene, nel merito le argomentazioni della società non colgono nel segno.
Come chiarito dalla Suprema corte (cfr. tra le altre Cass. n. 35664/2021, n. 15467/2004), ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile.
Nel caso de quo, per giunta, il ritardo non vi è stato nel tempo trascorso tra la segnalazione dei fatti e l'inizio degli accertamenti, ma tra la conclusione degli stessi, intervenuta il 10.8.2018, e la contestazione intervenuta nel successivo gennaio 2019. Né, del resto, la società adduce elementi concreti al fine di argomentare le ragioni del ritardo considerando che, come visto, la sola complessità dell'articolazione interna della società non è sufficiente ad integrare elementi giustificativi.
Né rileva la complessità degli accertamenti, atteso che il tempo è trascorso dalla conclusione degli stessi.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate per l'oscillazione giurisprudenziale sulla rilevanza dell'organizzazione aziendale sui tempi di contestazione.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
PQM
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese,
C) CU come in motivazione.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2738/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Romano Cardaropoli,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele De Girolamo, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa – ricorrente in primo grado il datore di lavoro – tardività della contestazione – difficoltà organizzative e dimensioni della società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.11.2022 ha proposto appello avverso Parte_1 CP_1
ed ha impugnato la sentenza n. 1323/2022 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, proposta dalla società, di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione per complessivi 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione comminata alla lavoratrice.
La società, in primo grado, ha allegato che, nell'ambito delle indagini interne espletate dall' di CP_2
dal 2.8.2018 al 10.8.2018 e relazionate con il report IDC 2018/2566 del 4.12.2018, erano emerse Pt_1
irregolarità nello svolgimento delle attività lavorative da parte della dipendente CP_1 caposquadra recapito, applicata all'epoca dei fatti presso l'ufficio di recapito CSD di Sessa Aurunca, riguardanti significative criticità riscontrate nella gestione delle giacenze postali-posta indescritta;
posta registrata;
formazione prodotti in uscita;
gestione veicoli.
Ha dedotto che, al termine di tali verifiche, era stata notificata alla convenuta in data 16.1.2019, contestazione di addebito con invito a fornire le proprie giustificazioni e che, successivamente era stato emesso, il 5.2.2019, provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 2 ai sensi degli artt. 52, 53,
54, 55 del CCNL Poste.
La sentenza ha rigettato il ricorso ritenendo tardiva la contestazione inoltrata a circa quattro mesi dall'accertamento dei fatti. Ha affermato, in particolare, che il ritardo non fosse stato giustificato dall'azienda e che a tal fine non poteva essere invocata la mera complessità dell'articolazione organizzativa interna.
Avverso tale decisione è insorta la quale ha contestato la asserita intempestività Parte_1
della contestazione.
Al riguardo ha allegato che i fatti sarebbero stati accertati in data 10.8.2017 e la contestazione comunicata solo in data 6.10.2017. Del resto, la tempistica sarebbe giustificata dai seguenti elementi:
- Le dimensioni dell'articolazione organizzativa della società;
- La complessità degli accertamenti;
- Il fatto che l'Ufficio presso il quale sarebbero stati commessi gli illeciti sarebbe periferico.
Ha resistito al gravame la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il fascicolo è s t at o assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 9
g i u g n o 2023), con udienza già fissata per il 9 novembre 2023, rinviata d'ufficio fino all'udienza
20 febbraio 2025, nella quale la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Va dato atto, preliminarmente, che le allegazioni spese dalla società sono chiaramente fuori fuoco rispetto all'oggetto della controversia. L'oggetto della stessa, infatti, è l'accertamento della legittimità della sanzione conservativa comminata con provvedimento del 5.2.2019 a seguito di cointestazione del 16.1.2019.
, invece, fa riferimento a una contestazione del 6.10.2017 che, chiaramente, non è quella Parte_1 oggetto di giudizio e che, come chiarito dalla appellata, si riferisce ad diverso provvedimento oggetto di un separato giudizio.
Ad ogni modo, l'appello non può essere ritenuto per ciò solo, inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Come, infatti, chiarito dalla Cassazione civile sez. un., con decisione del 16/11/2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Nel caso de quo, nonostante l'erronea indicazione della tempistica procedimentale dal complesso argomentato dell'atto di impugnazione, è agevole apprezzare il mero errore compiuto a fronte del quale, però, è possibile ricostruire la volontà dell'appellante intesa a sostenere che le dimensioni dell'articolazione organizzativa della società, la complessità degli accertamenti e il fatto che l'Ufficio presso il quale sarebbero stati commessi gli illeciti sarebbe periferico, sarebbero circostanze idonee a giustificare il lasso di tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e la contestazione dell'illecito.
Orbene, nel merito le argomentazioni della società non colgono nel segno.
Come chiarito dalla Suprema corte (cfr. tra le altre Cass. n. 35664/2021, n. 15467/2004), ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile.
Nel caso de quo, per giunta, il ritardo non vi è stato nel tempo trascorso tra la segnalazione dei fatti e l'inizio degli accertamenti, ma tra la conclusione degli stessi, intervenuta il 10.8.2018, e la contestazione intervenuta nel successivo gennaio 2019. Né, del resto, la società adduce elementi concreti al fine di argomentare le ragioni del ritardo considerando che, come visto, la sola complessità dell'articolazione interna della società non è sufficiente ad integrare elementi giustificativi.
Né rileva la complessità degli accertamenti, atteso che il tempo è trascorso dalla conclusione degli stessi.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese vanno compensate per l'oscillazione giurisprudenziale sulla rilevanza dell'organizzazione aziendale sui tempi di contestazione.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
PQM
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese,
C) CU come in motivazione.
Napoli 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro