Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 05.03.2019 al numero 2299/20169 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 730/2018 pubblicata il 2.08.2018, e non notificata;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marino;
Parte_1
APPELANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Saporito;
Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta M. Controparte_2
Battaini,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Roccadaspide, la in persona del suo legale rapp.te p.t. e il CP_3 [...]
Premetteva la sig.ra : di essere studentessa Controparte_4 CP_1 universitaria, iscritta al III anno della facoltà di economia;
che, in seguito all'organizzazione, da parte dell'AVIS comunale di , della giornata per la raccolta del sangue presso il proprio Pt_1
Comune, decise di presentarsi per la donazione;
che in data 05.05.2013, alle ore 11,30 circa, unitamente a sua madre si recò presso il locale municipale – centro di raccolta all'uopo predisposto
– e la sola signorina si sottopose al prelievo del sangue;
che nell'immediatezza CP_1
1
che i predetti, in seguito all'accadimento, procedevano nell'imminenza ad attivare la guardia medica di Scorzo, presso la quale la giovane veniva immediatamente soccorsa e condotta dalla madre e dal padre sopraggiunto immediatamente;
che anche tale medico disponeva, a sua volta, l'immediato trasporto della sig.ra presso il CP_1
P.S. del nosocomio di Polla, laddove la paziente subiva dei punti di sutura nella parte terminale frontale ed a seguito di accertamento dentale, le veniva refertato la frattura dell'incisivo laterale inferiore di destra;
che, con nota raccomandata del 20 giugno 2013 veniva costituita in mora l' CP_5
comunale di ed invitata ad attivare la copertura assicurativa, se contratta;
che, in riscontro, Pt_1 perveniva nota a firma dell'Avv. Matteo Pistolese, con la quale veniva rappresentata l'estraneità dell'associazione ed indicati l' e l'Ente ospedaliero di unici eventuali Parte_2 CP_4 responsabili a rispondere dell'accadimento; che, pertanto, venivano con nota racc.ta dell'11 luglio
2013, costituiti in mora anche l' e l' che, inopinatamente Parte_2 Controparte_6
alcun riscontro veniva restituito dai predetti;
che, dunque, veniva attivata la procedura di mediazione verso la e, successivamente, integrata anche con la chiamata del P.O. di CP_7 dell' , in persona del suo legale rapp.te p.t., che, nelle more, avevano con missiva del CP_4 CP_3
28.03.2014, sottoscritta dal dott. direttore dell'U.O. di medicina trasfusionale Per_1 dell'ospedale di manlevato la da qualsivoglia responsabilità in merito all'accadimento; CP_4 CP_5
che la procedura aveva esito negativo per assenza delle parti convenute;
che, nel prosieguo e nel
Cont mese di dicembre 2014, il broker assicurativo dell' di inoltrava missiva di offerta Pt_1 dell'iniquo, inaccettabile ed irrisorio importo di € 77,49 per la definizione della procedura;
che con nota racc.ta del 5 marzo 2015 veniva, rifiutato l'importo ed invitato la ed il Parte_2 [...]
in persona dei rispettivi rapp.ti legali alla stipulazione di una negoziazione Controparte_4
assistita; che anche tale invito è rimasto disatteso. Conseguentemente, l'attrice così concludeva e chiedeva doversi: dichiarare responsabili dei danni subiti dall'attrice indicati in premessa durante il prelievo e la raccolta del sangue effettuato il giorno 05.05.2013 nei locali municipali del
[...]
e, per l'effetto, essere condannati, a tale titolo, al pagamento della somma Controparte_8
che sarà quantificata in corso di causa ed a seguito di CTU medico-legale a disporsi che sin da ora si chiede;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola argomentando per il rigetto della domanda ed instando, CP_3 preliminarmente, per la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Lloyd's Italia da cui
2 intendeva essere tenuta indenne e manlevata nell'ipotesi di eventuale accoglimento della domanda svolta dalla signora . CP_1
Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa dei e rimandava la causa ad altra CP_2
Cont udienza per consentire la citazione del terzo chiamato. La conveniva in giudizio i che CP_2
Cont non si costituiva. Alla udienza del 15 marzo 2016, la chiedeva, ed otteneva, dal Giudice di
Cont Pace, un rinvio per il deposito dell'atto di chiamata in causa del terzo. La non provvedeva al deposito dell'atto di citazione di chiamata del terzo, né provvedeva alla rinotifica dell'atto di citazione ai CP_2
All'esito della istruzione svolta con esame della documentazione prodotta, escussione di prova testimoniale ed espletamento di CTU, il giudizio veniva definito con Sentenza n. 730/2018 che così statuiva:
1. Dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del P.O. “
[...]
” e dell;
CP_4 Controparte_9
2. Condanna il P.O. “Maria SS. Addolorata” e l' , in persona dei rispettivi Controparte_9 legali rapp.ti p.t., al risarcimento del danno in favore della sig.ra che si contiene Controparte_1 nell'ambito di € 5.000,00;
3. Condanna, inoltre, il P.O. ” e l' , in persona dei Controparte_4 Controparte_9 rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese di CTU liquidate in € 450,00, come da decreto del
06.04.2017, detratto l'acconto se versato;
4. Condanna, altresì, il P.O. “ ” e l' , in persona dei Controparte_4 Controparte_9 rispettivi legali rapp.ti p.t., al rimborso delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Avv.
Giovanni Saporito, per dichiarato anticipo, che vengono liquidate in complessivi € 1.825,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% ex L.P., IVA e CNA come per legge.
Nei confronti di tale decisione proponeva appello la dinanzi al Tribunale di Salerno, Parte_2
duolendosi, preliminarmente, di dover essere manlevata dalla compagnia assicuratrice con la quale aveva contratto copertura per danni e, nel merito, muoveva doglianze in ordine propria legittimazione passiva, alla qualificazione del rapporto sottostante l'evento e in merito alla quantificazione svolta dal CTU e fatta propria nel provvedimento gravato.
Si costituiva la sig.ra che instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si costituiva, altresì, la compagnia di assicurazioni Lloyd's Italia che eccepiva l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 23.09.2024 veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc
2. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
3 Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
4 Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
3. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
4. Nel merito l'appello non merita accoglimento.
Va osservato, infatti, che all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado è risultato acclarato che la sig.ra , in seguito all'organizzazione, da parte dell' comunale CP_1 CP_5
di , della giornata per la raccolta del sangue presso il proprio Comune, si presentò per la Pt_1 donazione sangue, curata e svolta dai sanitario dell'Ospedale di Eboli, e pertanto dell' . Parte_2
A tale riguardo va precisato che il è una Controparte_4 Controparte_4
struttura sanitaria che non è dotata di un'autonoma personalità giuridica ma che è incardinata nell' , con la conseguenza che la chiamata in causa della suddetta Controparte_10
struttura risulta ultronea.
E' risultato, altresì, provato che in data 05.05.2013, alle ore 11,30 circa, la sig.ra unitamente CP_1
a sua madre si recarono presso il locale municipale – centro di raccolta all'uopo predisposto – laddove subito dopo il prelievo del sangue, nel mentre l'attrice si trovava ancora nel locale attrezzato per l'effettuazione del prelievo di sangue, cadeva a terra, battendo violentemente la testa ed il volto contro il pavimento, nonostante la presenza nella sala di tre medici e tre componenti volontari che assistevano le tre postazioni di prelievo allestite. Sul punto si richiama la testimonianza resa dal teste all'udienza del 7.4.2016. Testimone_1
La circostanza che l'infortunio si sia verificato immediatamente dopo il prelievo del sangue fa presumere che lo stesso sia dovuto ad un malore con perdita di coscienza conseguente al prelievo.
5 Deve ritenersi, pertanto, che i sanitari cui era affidata non hanno adempiuto Controparte_1
agli obblighi di assistenza e di protezione propri della prestazione medica. Anche attingendo alle massime di comune esperienza può ritenersi non infrequente l'eventualità della perdita di conoscenza a causa di una sincope vasovagale. I sanitari avrebbero dovuto prendere ogni precauzione idonea ad evitare che la sig.ra riportasse delle lesioni per una caduta che doveva CP_1
ritenersi prevedibile, quali, ad es. il posizionamento delle spondine al lettino o l'assistenza della paziente da un collaboratore sanitario.
La circostanza che il fatto per cui è causa non sia avvenuto nei locali di competenza dell'
[...]
non vale a esonerare la stessa da responsabilità. Pt_2
Va osservato, infatti, che la struttura sanitaria risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228
c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n.
10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod.civ.
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
In particolare, spetta al danneggiato fornire la prova del nesso causale che si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed
6 inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n.
18392/2017).
Nel caso di specie, tenuto conto della prossimità temporale tra il prelievo e la caduta, nonché la frequenza degli episodi di perdita di coscienza successivamente ad un prelievo sanguigno, deve
Cont ritenersi sussistente il nesso causale tra l'operato dei sanitari dell' i danni riportati dall'attrice.
Poiché, come detto, incombeva sulla convenuta l'onere probatorio in ordine al corretto adempimento della prestazione sanitaria che includeva anche l'obbligo di vigilanza sul paziente sottoposto a prelievo, deve ravvisarsi una condotta colposa della struttura che, in difetto di vigilanza, ha reso possibile la caduta accidentale dell'attrice nel corso della degenza. Nessuna prova liberatoria è stata fornita dalla convenuta in tal senso.
Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto disposto dal Giudice di Pace sulla base degli esiti della consulenza medica d'ufficio espletata.
L'appello, pertanto, non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Non merita accoglimento, altresì, la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti Parte_2
della compagnia assicuratrice CP_2
Va osservato, infatti, che il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa dei formulata CP_2
Cont dalla convenuta e rimandava la causa ad altra udienza per consentire la citazione del terzo
Cont chiamato. La conveniva in giudizio i che non si costituiva in ragione del mancato CP_2
Cont rispetto del termine a comparire. Alla udienza del 15.03.2016, la chiedeva, ed otteneva, dal Cont Giudice di Pace, un rinvio per il deposito dell'atto di chiamata in causa del terzo. La non provvedeva al deposito dell'atto di citazione di chiamata del terzo, né provvedeva alla rinotifica dell'atto di citazione ai in modo da decadere dalla facoltà concessa dal GdP. Il giudizio di CP_2 primo grado si svolgeva, pertanto, in assenza dei tanto è che nella sentenza di primo grado CP_2
la compagnia assicurativa non viene menzionata come parte del giudizio.
Cont Pertanto, deve ritenersi che la con l'atto di appello, laddove dichiara di “rinnovare la richiesta di chiamata in causa” dei di fatto, formula una domanda di manleva rivolta ad un terzo che CP_2
non è stato parte del giudizio di primo grado, nuova e non ammessa, atteso che la chiamata in causa di un terzo è vietata nel giudizio di appello così come una domanda nuova, come stabilito, rispettivamente, dagli artt. 344 e 345 c.p.c. Per tale regione la domanda di manleva deve ritenersi inammissibile.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 55/14.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) dichiara inammissibile la domanda di manleva spiegata nei confronti dei di CP_2 CP_2
3) condanna l' alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di Parte_2
che si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Saporito;
4) condanna l' alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di Parte_2
di che si liquidano in € 1.700,00 per compenso Controparte_2 CP_2
professionale, oltre spese generali al 15%, iva, cpa, se dovuti come per legge.
Salerno, lì 27.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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