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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12081/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002289400180405777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, dichiara di impugnare l' intimazione ad adempiere notificato il 07.04.2025 - prot. n. 20250002289400180405777 del 05.03.2025 eccependo l'avvenuta prescrizione e decadenza .
Nel merito evidenzia l'errata individuazione dell'immobile che non corrisponde all'indirizzo di residenza della ricorrente nonché si duole che l'accertamento che non dettaglia puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate
In data 1.12.2025 si costituisce il comune di Napoli depositando controdeduzioni e chiede l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva
Il processo introdotto con ricorso notificato ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 546/92 in data 29.5.2025; la ricorrente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 25.6.2025 ; la resistente non si sono costituite in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
14.1.2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza del
14.1.2026 la causa viene decisa pronunziando la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere nr 2025 0002289400180405777 del 5.3.2025 relativa all'avviso di accertamento esecutivo nr 96532274 che risulta notificata in data 16.2.2024 relativa alla TARI anno 2020 .
La ricorrente ha dedotto l'avvenuta prescrizione e non anche la contestazione dell'omessa notificazione dell'atto presupposto.
Ciò posto dal contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata nella quale si legge che l'avviso di accertamento prodromico n. 96532274 è stato notificato 16.2.2024 deve agevolmente rilevarsi che, dalla data di questo atto interruttivo, non era trascorso il termine quinquennale al momento della notifica dell'atto qui impugnato notificato in data 07/04/2024 dovendo tenersi conto, altresì, della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla legislazione anticovid;
mentre l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente andava eccepita impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'atto prodromico
Come detto, poiché l'atto prodromico è stato regolarmente notificato alla ricorrente, quest'ultima potrebbe solo far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente per vizi propri della cartella di pagamento.
Ciò significa che la non contestazione dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico e della sua regolarità- ergo la corretta notifica dell'avviso di accertamento -comporta l'inammissibilità in questa sede delle eccezioni di merito , di prescrizione e decadenza in ipotesi maturate antecedentemente alla notifica della cartella.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi alla luce di quanto indicato a p. 2 dell'intimazione di pagamento e del principio, applicabile anche nel caso all'esame, affermato da Cass., sez. un., n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
Ed invero in merito all'indicazione delle esatte modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi
(comunque risultanti dall'atto impugnato), alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, nell'atto impositivo, delle modalità specifiche di calcolo di interessi e sanzioni, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente (cfr. sul punto
Cass., Sent. n. 22997/2010 ed anche Cass., Sent. n. 8613/2011)
Né risulta che gli oneri di riscossione richiesti siano esorbitanti rispetto a quanto previsto al riguardo.
La contumacia della concessionaria comunale non consente la condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12081/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002289400180405777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1, dichiara di impugnare l' intimazione ad adempiere notificato il 07.04.2025 - prot. n. 20250002289400180405777 del 05.03.2025 eccependo l'avvenuta prescrizione e decadenza .
Nel merito evidenzia l'errata individuazione dell'immobile che non corrisponde all'indirizzo di residenza della ricorrente nonché si duole che l'accertamento che non dettaglia puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate
In data 1.12.2025 si costituisce il comune di Napoli depositando controdeduzioni e chiede l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva
Il processo introdotto con ricorso notificato ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 546/92 in data 29.5.2025; la ricorrente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 25.6.2025 ; la resistente non si sono costituite in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
14.1.2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza del
14.1.2026 la causa viene decisa pronunziando la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugna l'intimazione ad adempiere nr 2025 0002289400180405777 del 5.3.2025 relativa all'avviso di accertamento esecutivo nr 96532274 che risulta notificata in data 16.2.2024 relativa alla TARI anno 2020 .
La ricorrente ha dedotto l'avvenuta prescrizione e non anche la contestazione dell'omessa notificazione dell'atto presupposto.
Ciò posto dal contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata nella quale si legge che l'avviso di accertamento prodromico n. 96532274 è stato notificato 16.2.2024 deve agevolmente rilevarsi che, dalla data di questo atto interruttivo, non era trascorso il termine quinquennale al momento della notifica dell'atto qui impugnato notificato in data 07/04/2024 dovendo tenersi conto, altresì, della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla legislazione anticovid;
mentre l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente andava eccepita impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'atto prodromico
Come detto, poiché l'atto prodromico è stato regolarmente notificato alla ricorrente, quest'ultima potrebbe solo far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario esclusivamente per vizi propri della cartella di pagamento.
Ciò significa che la non contestazione dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico e della sua regolarità- ergo la corretta notifica dell'avviso di accertamento -comporta l'inammissibilità in questa sede delle eccezioni di merito , di prescrizione e decadenza in ipotesi maturate antecedentemente alla notifica della cartella.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi alla luce di quanto indicato a p. 2 dell'intimazione di pagamento e del principio, applicabile anche nel caso all'esame, affermato da Cass., sez. un., n. 22281 del 14/07/2022, secondo cui “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
Ed invero in merito all'indicazione delle esatte modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi
(comunque risultanti dall'atto impugnato), alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, nell'atto impositivo, delle modalità specifiche di calcolo di interessi e sanzioni, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente (cfr. sul punto
Cass., Sent. n. 22997/2010 ed anche Cass., Sent. n. 8613/2011)
Né risulta che gli oneri di riscossione richiesti siano esorbitanti rispetto a quanto previsto al riguardo.
La contumacia della concessionaria comunale non consente la condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.