Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1981, n. 2384
CASS
Sentenza 22 aprile 1981

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sottoscrizione della citazione (in primo grado o in appello) da parte di un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, perche iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta la nullita assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi dell'art 82, terzo comma, cod proc civ in relazione all'art 5 del RDL 27 novembre 1933 n 1578. Tale nullita sussiste anche nel caso in cui si costituisca in giudizio altro procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, al quale sia stata conferita la rappresentanza processuale in base allo stesso mandato rilasciato dalla parte al primo procuratore, e cio perche la sottoscrizione dell'atto suindicato integra un requisito essenziale dello ius postulandi. ( V 120/80, mass n 403502; ( V 5077/78, mass n 394838; ( V 4635/78, mass n 394302; ( V 1904/76, mass n 380695; ( Conf 2365/69, mass n 341804; ( Conf 1159/64, mass n 301652; ( Conf 2758/62, mass n 254091; ( Conf 458/61, mass n 240515; ( Conf 2321/59; ( contra 1790/78, mass n 391192; ( contra 2620/61; ( contra 1385/56).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1981, n. 2384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2384
    Data del deposito : 22 aprile 1981

    Testo completo