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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3498/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3458/2021 deliberata il
7.4.2021 e pubblicata il 13.4.2021 (n. 23729/2014 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Cerino (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Katia Solomita (c.f.
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
, Controparte_2
Controparte_3
1
[...] CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
Napoli domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
E
c.f. , Controparte_5 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Claudio Sara (c.f.
) C.F._4 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione notificato in data 07.06.2011 al Controparte_1 Parte_1 aveva chiesto al Tribunale di Avellino la condanna dell'ente convenuto al
[...] risarcimento dei danni che aveva subito a seguito di una caduta.
Più precisamente, l'attrice aveva dedotto che, lavorando come addetta alla mensa scolastica alle dipendenze della società appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in data 19.05.2008, intorno alle ore 15, mentre si trovava ad attraversare il cortile retrostante la scuola materna comunale Morelli e Silvati VI Circolo Didattico sita in
in via Maffucci n. 5, era inciampata su dei residui di lampioni di vetro e CP_1 plastica abbandonati all'interno del cortile ed era caduta al suolo. Per effetto della caduta, secondo quanto sostenuto dalla la stessa aveva riportato lesioni Parte_1 personali al braccio destro, con diagnosi, a seguito di visita presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di , di “Frattura scomposta EDR a destra” (cfr. referto CP_1
n. 3815, doc. n. 5 produzione attorea).
L'attrice, inoltre, aveva dedotto di aver richiesto in via stragiudiziale, a mezzo lettera raccomandata a.r. n. 13414627272-8 ricevuta il 02.10.2008 dal il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, senza ottenere riscontro.
Alla luce di quanto esposto, la difesa della aveva concluso per la condanna Parte_1 del ex art. 2051 c.c. (in quanto ente gestore dell'Istituto scolastico) Controparte_1 ovvero ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU;
con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
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IV sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.11.2011, si era costituito in giudizio il in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. perché generico, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, secondo quanto dallo stesso sostenuto, essendosi la caduta verificata all'interno della scuola
l'onere di manutenzione ordinaria incombeva su quest'ultima; in via Controparte_3 subordinata, l'ente aveva chiesto la chiamata ex art. 107 c.p.c. della ditta appaltatrice del servizio mensa scolastica e/o della Scuola Materna comunale Morelli e Silvati VI
Circolo Didattico;
nel merito, il aveva chiesto il rigetto della domanda perché CP_1 infondata in fatto e in diritto, evidenziando come la qualificazione della stessa ex art.
2043 c.c. escludesse ogni responsabilità del stante l'inesistenza oggettiva CP_1 dell'insidia, la percettibilità in anticipo della stessa e l'evitabilità del pericolo con la diligenza ordinaria, e dunque in osservanza del principio di autoresponsabilità. Inoltre, CP_ l' convenuto aveva eccepito anche l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., dovendosi ritenere che, alla luce delle cautele adottate nel caso concreto (collocazione del materiale in un angolo del cortile, al sicuro da situazioni di pericolo), la caduta riferita dall'attrice si fosse verificata per caso fortuito. In via gradata, l'ente aveva chiesto l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 e 1175 c.c. ai fini della quantificazione dell'eventuale risarcimento;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 28.02.2013, il precedente Giudice istruttore da un lato aveva rigettato l'istanza di chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. del datore di lavoro per carenza del presupposto della comunanza della causa tra l'azione contro il predetto e quella contro il in quanto proprietario dell'area in cui si è verificato il sinistro, CP_1 dall'altro aveva ordinato l'intervento nel processo ex art. 107 c.p.c. della
[...]
. Controparte_7
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa ex art. 107
c.p.c., si era costituito in giudizio il in persona del legale rappresentante e per CP_8 la , mediante Controparte_9 deposito della comparsa di costituzione e risposta effettuato in data 10.06.2013, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale territoriale del Tribunale di
Avellino e indicando il Tribunale di Napoli quale Foro erariale competente ex art. 25
c.p.c. Il aveva eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto dalla ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice si evinceva come la caduta si fosse verificata a causa della cattiva collocazione dei materiali di risulta ad opera dell'impresa “Euro Impianti S.r.l.”, addetta alla manutenzione degli impianti scolastici.
In particolare, secondo quanto sostenuto dal tale ditta era legata da rapporto CP_8
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contrattuale con il Comune di , per cui eventuali responsabilità della stessa CP_1 erano ascrivibili esclusivamente in capo all'ente locale convenuto.
Nel merito, il aveva chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza in CP_8 fatto e in diritto, sul presupposto che il materiale depositato fosse visibile ed evitabile con
l'impiego dell'ordinaria diligenza. Inoltre, in relazione alla presunta responsabilità ex art. 2051 c.c., aveva evidenziato come l'Istituto scolastico fosse mero detentore degli impianti utilizzati dall'impresa Euro Impianti S.r.l., depositati temporaneamente dalla stessa impresa all'interno del cortile scolastico.
Infine, il Ministero aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice e, in caso di condanna, ad essere interamente manlevato da quest'ultima; il tutto con vittoria di spese di lite.
A seguito di regolare notifica, con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 22.01.2014, si costituiva la la quale aveva Controparte_10 eccepito l'avvenuta prescrizione ex art. 2947 c. 1 c.c. dei diritti azionati dall'Istituto scolastico nei suoi confronti, in quanto il sinistro si sarebbe verificato in data
19.05.2008 mentre lo stesso veniva comunicato per la prima volta alla compagnia mediante la notifica dell'atto di chiamata in causa in data 10.09.2013.
La inoltre, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, CP_10 secondo quanto da essa sostenuto, il non aveva azione diretta nei suoi confronti, CP_8 tenuto conto che la Scuola materna era il soggetto assicurato e, dunque, legittimato ad effettuate la chiamata in causa.
Ulteriormente in via preliminare, la compagnia aveva eccepito l'inoperatività della polizza invocata per non aver l'Istituto scolastico provveduto a comunicare l'avvenuto sinistro nei termini previsti dalle condizioni di polizza.
Nel merito, la aveva chiesto il rigetto della domanda attorea facendo proprie le CP_10 eccezioni già formulate nella comparsa di costituzione del CP_8
Con ordinanza del 23.05.2014, il Giudice Istruttore del Tribunale di Avellino aveva dichiarato la propria incompetenza e aveva indicato quale Foro competente il Tribunale di Napoli, in quanto Giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, compensando le spese del predetto giudizio.
Con atto di citazione notificato al l'11.09.2014 e alla e al CP_8 CP_10 CP_1
il 12.09.2014, provvedeva a riassumere il giudizio
[...] Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro del 19.05.2008.
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In data 18.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014 si costituivano in giudizio rispettivamente il la e il riformulando sostanzialmente le medesime CP_8 CP_10 Controparte_1 eccezioni già sollevate davanti al Tribunale di Avellino ed innanzi esposte.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese di lite tra le parti costituite.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“In via principale, ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda e, per
l'effetto, condannare il la scuola materna comunale “ Controparte_1 CP_3
– 6° circolo didattico di ovvero il per quanto di ragione,
[...] CP_1 CP_8 anche in via solidale, al risarcimento dei danni sofferti da parte attrice così come quantificati nella consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Persona_1 nell'interesse della chiamata in causa spa. prodotta in primo grado CP_5 nell'importo di € 7.285,89, come meglio precisato e specificato nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo.
In subordine, in applicazione dell'art, 1227 co. 1 c.c., dichiarare il concorso colposo tra le parti nella produzione dell'evento e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 la scuola materna comunale “Morelli – 6° Circolo Didattico di Avellino CP_3 ovvero il anche in via solidale, al risarcimento dei danni sofferti da parte CP_8 attrice in ragione della diminuzione dovuta alla eventuale concorrente responsabilità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal fatto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
Il si è opposto all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come segue:
“… rigettare l'appello come proposto da e confermare, pertanto, Parte_1
l'impugnata Sentenza n. 3458/2021 resa dal Tribunale di Napoli, 8^ sezione civile, il
07.04.2021 depositata in cancelleria il 13.04.2021 con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine al pagamento delle spese del presente grado.
Sub.te, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita comunque accogliere le difese, eccezioni e richieste di cui alle conclusioni già rassegnate dall'Ente in primo grado e che qui si reiterano anche ex art. 346 c.p.c., con ogni ulteriore conseguenza di legge e con il favore delle spese e competenze del presente grado.”.
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IV sezione civile
Il e la IV Controparte_11 Controparte_3
Circolo si sono costituiti ed hanno chiesto: CP_3
“• Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e del appellati, per le diverse ragioni sopra esposte (rapporto Parte_2 CP_2 organico dell' rispetto al ed estraneità all'evento di Pt_2 Controparte_12 danno per il stesso) e, pertanto, estrometterli dal giudizio, ed in particolare, CP_2 atteso il sostanziale accoglimento dell'eccezione da parte del Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata, quanto meno relativamente alla posizione dell' , Parte_2 si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia confermare detta statuizione in appello ed altresì dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342, 345 comma 1 e 348 bis c.p.c. almeno relativamente alla riproposizione della domanda avverso l'
[...]
, senza che controparte abbia articolato specifico motivo di appello Parte_2 relativamente a detto capo di sentenza.;
• Rigettare integralmente l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente la gravata sentenza;
• Nella denegata e remota ipotesi di soccombenza condannare la sola compagnia assicurativa per l'operare dell'istanza di manleva che si ripropone ai sensi degli artt. 345
e 346 c.p.c., lasciando indenni codeste Amministrazioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte.”.
si è costituita ed ha chiesto: Controparte_5
“… dichiarare l'appello nullo e/o inammissibile ricorrendone i casi di legge, nonché rigettarlo in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze tutte del grado del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di legge.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 21.1.2021, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il , il Controparte_1 ON
ed hanno eccepito l'inammissibilità
[...] Controparte_5 dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
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IV sezione civile interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
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§ - LA RESPONSABILITA' NELL'EVENTO
ha dichiarato di impugnare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, nella parte in cui ha statuito che: “… non emerge in alcun modo una obbiettiva situazione di pericolosità, in quanto i pezzi di lampione depositati nel cortile appaiono di notevoli dimensioni, facilmente visibili ed effettivamente collocati in un angolo non di passaggio.”.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale, dopo aver ritenuto che le contrastanti deposizioni testimoniali si elidessero a vicenda, avrebbe dovuto ritenere accertata la prova del nesso eziologico tra condotta ed evento fornita da essa attrice (unica richiesta dall'art. 2051 cod. civ., nell'interpretazione della Cassazione) ed invece non provato il caso fortuito. La circostanza del mancato accertamento che il materiale di risulta fosse stato correttamente posizionato al fine di evitare danni a terzi, con la delimitazione della zona che valesse ad interdire il transito pedonale, avrebbe dovuto far rivivere il requisito della prevedibilità in capo al custode della potenzialità lesiva della cosa.
Ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, perché proprio dai rilievi fotografici prodotti si evince che il materiale è costituito da oggetti di grossa dimensione, ma anche e soprattutto da detriti più piccoli e diffusi su ampia parte del cortile.
Ha inferito che, da quanto dedotto, deriva la certezza sulla responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., nella produzione dell'evento dannoso.
I motivi meritano reiezione.
Il Tribunale ha rilevato il contrasto tra le deposizioni dei testi Tes_1
ed , i quali hanno riferito che i detriti dei corpi
[...] Testimone_2 illuminanti erano stati accumulati in una zona del cortile della scuola, delimitata da nastro bianco e rosso, e quelle dei testi Testimone_3
e , i quali hanno riferito, invece, che i materiali erano
[...] Testimone_4 sparsi sull'area. E ne ha correttamente tratto un giudizio di reciproca elisione delle dichiarazioni medesime, tale da impedire di raggiungere la certezza del fatto e, conseguentemente, la prova sull'esatta collocazione dei frammenti. Tale onere incombeva sull'attrice-danneggiata, a norma dell'art. 2697 cod. civ., per aver lei introdotto, con l'atto di citazione avanti al Tribunale, il “fatto costitutivo” di essere inciampata in “… residui di lampioni in vetro e plastica abbandonati insidiosamente all'interno del detto cortile …”.
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Quanto, poi, alla documentazione fotografica prodotta dall'attrice, dalla quale si rileva che i detriti erano cosparsi all'interno del cortile, va considerato che proprio da tali rilievi è dato riscontrare la piena visibilità dei materiali stessi, ciò che è rilevante ai fini dell'esclusione del giudizio di responsabilità del custode (art. 2051 cod. civ.), rassegnato dal Tribunale di Napoli.
Il giudice di prime cure ha considerato, appunto, che la facile visibilità dei detriti di lampioni, tenuto conto delle loro dimensioni e del naturale lumeggiamento presente all'orario del sinistro (ore 15,00 circa), confermata anche dai rilievi fotografici allegati da , escludesse Parte_1 qualsivoglia pericolosità dell'area calpestabile.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in
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IV sezione civile corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, risulta acquisito – come ha narrato la stessa Parte_1
– che l'evento dannoso avvenne nel cortile della scuola, alle ore 15
[...] circa del 19.5.2008. Lo scenario rappresentato dalla medesima danneggiata, dunque, induce a ritenere – in conformità a quanto già argomentato dal
Tribunale di Napoli – che i materiali fossero stati agevolmente visibili, tenuto conto del lumeggiamento naturale esistente al momento dell'incidente (nel primissimo pomeriggio di una giornata primaverile) e delle dimensioni dei detriti medesimi, tali da consentirne l'agevole percepibilità, e, conseguentemente, la facile evitabilità, mediante l'adozione della normale diligenza.
In definitiva la valutazione compiuta dal Tribunale, in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato l'evento, nonché in ordine all'assenza di qualsivoglia carattere di pericolosità del sito, dev'essere condivisa da questa Corte, con l'effetto che il sinistro va ascritto, sotto il profilo eziologico, alla condotta colposa tenuta da e non Parte_1 all'intrinseco dinamismo della cosa in custodia (il cortile della scuola).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DI CAUSA
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IV sezione civile
La rinnovata soccombenza di , in questo secondo Parte_1 grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata e contenuta entro il limite di € 7.285,89.
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3458/2021 deliberata il
7.4.2021 e pubblicata il 13.4.2021 (n. 23729/2014 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio che liquida:
- in favore del , in € 2.904,50 per onorario, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- in favore del e ON
, in € 2.904,50 Controparte_14 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- in favore di in € 2.904,50 per onorario, Controparte_5 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 6 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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