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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15682/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MO RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 15682/2019, vertente fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Tamma, presso il cui studio sito in Parte_1
AR alla Piazza Garibaldi n. 49 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Martucci-Zecca e Gaetano Martucci-Zecca, presso lo studio dei quali sito in Modugno (Ba) alla via Imbriani n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: vendita di cose immobili;
inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
18.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
MO RA Con atto di citazione notificato il 21.10.2019, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di AR, la società per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modugno in via Paradiso n. 46, c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di AR , per l'inadempimento nei P.IVA_1 confronti della sig.ra dell'obbligo di consegna del certificato di agibilità (oggi Parte_1
Segnalazione Certificata di Agibilità) relativo agli immobili siti in Modugno (BA) in via Paradiso n.
44, meglio identificati nell'atto di compravendita per Notaio in data 9.4.2010 di cui Persona_1 sopra e, per l'effetto, b) condannare la a porre in essere tutte le occorrenti Controparte_1 attività per completare l'iter amministrativo teso ad ottenere l'agibilità degli immobili compravenduti con la c) condannare in ogni caso la al risarcimento Pt_1 Controparte_1
dei danni sino ad oggi subiti dalla sig.ra a causa del pregiudizio per il difetto del Parte_2
suddetto certificato, per una somma pari alla differenza tra il prezzo di mercato ricavabile dalla vendita dell'immobile ed il concreto valore che ha in difetto del certificato, oltre interessi e rivalutazione, oppure determinato in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio secondo i vigenti parametri”.
L'attrice esponeva in fatto di aver acquistato dalla società - con Controparte_1
contratto di compravendita immobiliare del 09.04.2010, rogato per atto pubblico dal notaio dott.
[...]
in AR - la proprietà di un'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio Persona_2 denominato “Palazzina B”, sito nel Comune di Modugno (Ba) alla Contrada “Paradiso di Gezza”, nonché le relative pertinenze (vani tecnici, box auto e posto auto scoperto), per un corrispettivo complessivo di €. 335.500,00.
Deduceva la parte attrice che nel contratto la società venditrice dichiarava che l'edificio era stato realizzato in forza di permesso di costruire n. 56/2007 del 13.04.2007 e successiva variante n.
30/2009 del 09.03.2009 e garantiva espressamente la conformità dell'opera alla normativa urbanistico-edilizia, assumendo a proprio carico l'obbligo di conseguire e consegnare il certificato di agibilità dell'immobile.
rappresentava che, a distanza di oltre nove anni dalla stipulazione dell'atto, la Parte_1 società venditrice non aveva ancora adempiuto al suddetto obbligo contrattuale, sicché l'aveva formalmente sollecitata ad adempiere con raccomandata a.r. del 15.09.2018, rappresentando la necessità di ottenere detto certificato ai fini della futura alienazione dell'immobile; la riscontrando la richiesta con nota-pec del 29.10.2018, comunicava di aver Controparte_1 presentato già nell'anno 2009 l'istanza per l'ottenimento dell'agibilità, ma il procedimento amministrativo non era stato concluso a causa di modifiche dello stato dei luoghi imputabili ai
MO RA condomini, tra quali la stessa attrice, e suggeriva a quest'ultima di attivarsi allo scopo di conseguire un'agibilità parziale, relativa alla sola porzione immobiliare di sua proprietà.
L'attrice riferiva di aver contestato tali affermazioni, evidenziando che dalla documentazione intercorsa tra la società odierna convenuta e il Comune di Modugno emergeva la mera richiesta da parte dell'Ente di una dichiarazione tecnica sulla conformità dell'opera al progetto approvato, mai trasmessa dalla società venditrice.
Rilevava la parte attrice che la richiesta di agibilità parziale, in ogni caso, avrebbe presupposto un asseveramento relativo anche alle parti comuni del fabbricato, attività che non avrebbe potuto essere effettuata da un professionista diverso da quello incaricato dall'impresa costruttrice.
In conseguenza del protratto inadempimento dell'obbligo di consegna del certificato di agibilità, assumeva di aver subito un danno patrimoniale consistente nella perdita di Parte_1
valore del bene e nella sua limitata commerciabilità, attesa anche la crescente riluttanza degli istituti di credito e dei notai a stipulare atti di trasferimento di immobili privi del titolo abilitativo in questione.
In punto di diritto, l'attrice sosteneva che il mancato ottenimento del certificato di abitabilità da parte della costituisse inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1477, Controparte_1
comma 3, c.c., che obbliga il venditore a consegnare i documenti necessari all'uso dell'immobile, nonché ex art. 1218, comma 1, c.c., in quanto la mancanza del certificato de quo rappresenta un difetto significativo ed incidente sul valore e sulla commerciabilità dell'immobile.
Asseriva la che la carenza del certificato di agibilità determinasse il realizzarsi di una Pt_1 vendita di aliud pro alio, rendendo l'immobile meno pregiato, e che l'inadempimento della venditrice giustificasse la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o il risarcimento del danno ex art. 1460 c.c..
Sulla scorta di tali allegazioni, articolava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.12.2019, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dalla parte attrice e instando per Controparte_1
il rigetto di ogni domanda attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
La società convenuta sosteneva che la responsabilità per il ritardo nel conseguimento dell'agibilità dell'unità immobiliare oggetto di compravendita dovesse essere attribuita all'attrice, la quale aveva acquistato l'immobile con contratto del 09.04.2010, nel quale le parti avevano espressamente riconosciuto l'assenza del certificato di agibilità al momento dell'acquisto; la Pt_1 quindi, aveva acquistato l'immobile consapevole che il certificato era in fase di ottenimento, senza che fosse stabilito un termine temporale per il suo rilascio.
MO RA Assumeva la di aver comunque agito con diligenza, ponendo in Controparte_1 essere tutte le attività necessarie per ottenere l'agibilità, riscontrando tuttavia degli ostacoli, costituiti da abusi edilizi commessi dall'attrice stessa e da irregolarità condominiali, tra cui la presenza di vetrate alle scale condominiali, che avevano impedito il rilascio del certificato.
In particolare, riferiva la venditrice convenuta, l'abuso edilizio realizzato dall'attrice sulla propria terrazza nel 2011, rimosso solo nel 2016, aveva impedito il rilascio della conformità delle opere al progetto e, di conseguenza, dell'agibilità; inoltre, l'assemblea condominiale del 21.05.2013 aveva deliberato la reinstallazione delle vetrate alle scale condominiali (sebbene fosse stato chiaramente comunicato che ciò ostacolasse il rilascio dell'agibilità) e la volontà dell'attrice e degli altri condomini di ripristinare tali vetrate, nonostante le avvertenze dell'amministrazione condominiale, aveva contribuito a rendere irregolare lo stabile, impedendo ulteriormente il rilascio del certificato.
La società convenuta assumeva, inoltre, che il contraddittorio dovesse essere integrato, ex art. 107 c.p.c., tramite l'intervento del Condominio, affinché quest'ultimo venisse condannato a porre in essere gli interventi necessari per rimuovere le irregolarità che ostavano alla dichiarazione di conformità delle opere condominiali ai titoli edilizi.
quindi, asseriva che l'unico motivo ostativo all'agibilità era Controparte_1
costituito dalla presenza delle vetrate e dagli abusi edilizi, allorché era stata proprio la condotta dell'attrice, la quale aveva realizzato opere abusive e aveva insistito per il ripristino delle vetrate del vano scala, ad aver di fatto impedito il rilascio del certificato, sollevando di tal guisa il costruttore da ogni responsabilità.
La società convenuta, pertanto, così concludeva: “1) rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi innanzi esposti;
2) valutare l'opportunità ai sensi dell'art.
107 c.p.c. di disporre l'intervento del Condominio, nella persona dell'amministratore sig. CP_2
affinché venga condannato a porre in essere gli interventi necessari per rimuovere le
[...]
irregolarità che ostano alla dichiarazione di conformità delle opere condominiali ai titoli costruttivi;
3) condannare, in ogni caso, la controparte alle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, il precedente Giudice, con ordinanza del 26.10.2020, considerando preliminarmente necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominava C.T.U. l'ing. delegandolo Persona_3 espressamente alla conciliazione tra le parti e ponendogli i seguenti quesiti: “descriva il CTU
l'immobile per cui è causa, corredando detta descrizione di idonea documentazione fotografica e/o planimetrica;
accerti il CTU le cause del persistente diniego opposto dal al rilascio del CP_3
MO RA certificato di agibilità in favore della parte attrice e l'addebitabilità di tali ragioni ostative ad eventuali condotte dell'impresa e/o del Condominio Controparte_1 Controparte_4
e/o dell'attrice per eventuali difformità riscontrate nelle parti comuni e/o esclusive Parte_1 dell'appartamento di cui si discute;
quantifichi il CTU il deprezzamento del bene dell'attrice, da quantificarsi in base alle spese necessarie per poter ottenere la richiesta agibilità dell'immobile e di quelle necessarie relativamente alle parti comuni dell'edificio, da quantificarsi con separati conteggi”.
Con le note di trattazione scritta depositate il 05.04.2022 per l'udienza cartolare dell'11.04.2022, la società convenuta riferiva che, in pendenza della consulenza tecnica d'ufficio, il
Condominio, nella persona dell'amministratore pro tempore , aveva incaricato l'ing. Controparte_2
di eseguire gli interventi urbanistici necessari alla regolarizzazione delle vetrate Controparte_5
dei vani scala, in conformità con le disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo (RET) adottato con
DGR Puglia n. 2250/2017 successivamente aggiornato con DGR n. 1550/2019; tali lavori, ultimati il
15.10.2021, avevano rimosso l'unico ostacolo all'ottenimento dell'agibilità degli immobili, sicché
l'amministratore aveva informato i condomini circa la disponibilità dell'ing. a procedere, CP_5
per ciascuna unità abitativa, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
La convenuta rappresentava che, pur non obbligata, allo scopo di agevolare la soluzione della controversia, aveva assunto, per la seconda volta, i costi della regolarizzazione, proponendo all'attrice di sostenere le spese relative alla sua pratica di agibilità, proposta che era stata accettata dalla stessa, la quale aveva ottenuto l'agibilità del proprio appartamento senza sostenere oneri economici.
Considerato che l'impedimento all'agibilità era stato superato senza che la parte attrice avesse sostenuto alcun costo, la chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_1
contendere, non potendosi più avanzare pretese nei suoi confronti, e comunicava altresì di essere disponibile, nonostante l'infondatezza originaria della domanda, ad abbandonare il giudizio con compensazione delle spese processuali;
evidenziava che aveva rifiutato l'accordo sulle Parte_1
spese del giudizio, rendendo in tal modo necessaria una pronuncia giudiziale di accertamento della soccombenza virtuale della parte attrice con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
La parte attrice, dal canto proprio, assumeva di aver accolto la disponibilità della società convenuta alla risoluzione delle problematiche inerenti al mancato ottenimento dell'agibilità, non rinunciando, tuttavia, all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa venditrice e al rimborso di tutte le spese maturate - tra le quali le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, le spese sostenute per il pagamento del proprio consulente tecnico di parte e le spese legali del giudizio
- sulle quali il Giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi in ossequio al principio della soccombenza
MO RA virtuale, essendosi configurata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'effettivo ottenimento, in data 24.01.2022, della Segnalazione Certificata di Agibilità parziale relativa all'immobile di sua proprietà.
Depositato l'elaborato peritale ad opera del C.T.U. incaricato, la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente rilevato che, in corso di causa, come attestato dalle parti processuali - le quali hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. conclusioni precisate da parte attrice e da parte convenuta) - l'attrice ha ottenuto in data 24.01.2022, il rilascio da parte del Comune di Modugno, a spese della società convenuta, della segnalazione certificata di agibilità parziale relativa all'appartamento di sua proprietà.
A tal proposito si osserva che, qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio, si determina la cessazione della materia del contendere;
essa può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio (Cass. civ., n. 27460/06; Cass. civ.,
11931/06; Cass. civ., n. 16150/10).
Nella presente controversia, è pacifico che l'attrice abbia ottenuto il bene che mirava a conseguire attraverso l'attività giurisdizionale, essendo stato rilasciato dal Comune di Modugno il certificato di agibilità dell'immobile, circostanza rappresentata da entrambe le parti dapprima nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.04.2022 e, successivamente, nelle rispettive comparse conclusionali.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla parte attrice.
Tuttavia, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese processuali devono essere liquidate dal Giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”
(come peraltro richiesto dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e nelle proprie comparse conclusionali), in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata,
MO RA abbia dato causa alla lite (cfr. Cass. Civ., n. 31955/2018; Cass. Civ., n. 6016/2017; Cass. Civ., n.
11962/2005; Cass. Civ., n. 14775/2004).
È necessario, dunque, disporre sulle spese del giudizio, applicando il principio della
“soccombenza virtuale”, valutando la fondatezza della domanda facendo riferimento all'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda.
Alla stregua di tale criterio, deve ritenersi che la domanda attorea era ab origine fondata per quanto di ragione.
Risulta pacifico che, alla data della domanda (21.10.2019), la società convenuta non avesse ancora ottenuto dal Comune di Modugno il certificato di agibilità dell'immobile, nonostante fossero decorsi circa nove anni dalla conclusione del contratto di compravendita (09.04.2010).
Come rilevato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibirla legittimamente all'uso contrattualmente previsto;
pertanto, il venditore-costruttore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente dell'immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio” (cfr. Cass. Civ., n. 2438/2016; Cass. Civ., n. 23157/2013).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'impresa costruttrice-venditrice convenuta si fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte, espressamente richiamate nel contratto di compravendita.
L'attrice, al momento della proposizione della domanda (2019), aveva quindi un interesse ad agire, poiché il venditore risultava inadempiente rispetto all'obbligo di ottenere il certificato di agibilità, utile per disporre del bene sul mercato immobiliare, considerate anche le restrizioni imposte da notai e banche.
Parte convenuta, dal canto proprio, non aveva consegnato all'acquirente il certificato di agibilità dell'immobile a ciò ostando l'apposizione di vetrate a chiusura del vano scala condominiale, che avevano sviluppato una cubatura superiore a quella consentita dal progetto approvato.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, ha confermato che, al momento dell'effettuazione delle operazioni peritali (anno 2021), le difformità che ostavano all'agibilità derivavano dalla chiusura del vano scala condominiale, realizzata dalla società costruttrice-venditrice,
e che questa aveva agito in modo consapevole;
sempre con riferimento all'anno 2021, anno in cui si sono svolte le operazioni peritali, il C.T.U. ha inoltre escluso che fossero rilevabili condotte o fatti ostativi imputabili a , attestando che lo stato dei luoghi dell'immobile di proprietà Parte_1 dell'attrice risultava legittimo ed evidenziando solamente delle probabili difformità relative ad altri
MO RA appartamenti ubicati nel condominio, non oggetto di accertamento a causa del mancato accesso alle singole unità abitative e della carenza di contraddittorio nei confronti dei condomini proprietari.
Il Consulente d'Ufficio ha evidenziato che, a seguito della deliberazione assembleare dei condomini, la aveva provveduto a riposizionare le vetrate al vano scala, Controparte_1 disinstallate alcuni giorni prima in accordo con l'amministrazione condominiale al fine di ottenere l'agibilità.
Orbene, come condivisibilmente chiarito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, l'impresa costruttrice-venditrice non era soggetta ad un obbligo di natura giuridica relativo alla reinstallazione delle vetrate ed, anzi, con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere alla richiesta reinstallazione nella consapevolezza che tale azione avrebbe determinato un ostacolo all'ottenimento del certificato di agibilità e i condomini, dal canto loro, avevano comunque deliberato la reinstallazione delle vetrate, contribuendo, coscientemente, a rendere irregolare l'edificio condominiale e, di conseguenza, a impedire il rilascio del certificato di agibilità.
Appare ragionevole ritenere che abbia atteso che il Comune di Controparte_1
Modugno recepisse la normativa regionale che avrebbe consentito di escludere i vani scala dal computo volumetrico, ma questa scelta si è rivelata una violazione cosciente delle norme edilizie illo tempore vigenti, realizzata per motivi evidentemente commerciali.
Ciò chiarito, si osserva che nella vicenda de qua è, comunque, emersa una corresponsabilità di per il ritardato conseguimento dell'agibilità dell'immobile compravenduto. Parte_1
L'attrice, successivamente all'acquisto, aveva realizzato sul terrazzo di sua proprietà esclusiva un vano verandato abusivo e detto abuso edilizio era stato accertato dal Comune di Modugno nel
2013 (cfr. relazione del tecnico comunale del 26.11.2015; doc. n. 27 allegato al fascicolo di parte convenuta) costituendo, all'evidenza, un'ulteriore condizione ostativa al rilascio della conformità delle opere al progetto e, di conseguenza, dell'agibilità.
A tal riguardo, il C.T.U. ha accertato che lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice era risultato legittimo al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, in quanto conforme ai titoli edilizi, ovvero SCIA in sanatoria n. 150/2018 e P.d.C. n. 14/2018, dalla stessa proprietaria successivamente presentati per regolarizzare l'immobile (cfr. pag. 32 della c.t.u.).
Sicché, solo dopo aver rimosso l'abuso edilizio sul proprio terrazzo e ripristinato la legittimità della propria unità immobiliare, , con nota di costituzione in mora datata 15.09.2018, Parte_1 aveva richiesto formalmente l'adempimento del contratto alla relativamente Controparte_1
alla mancata consegna del certificato di agibilità.
MO RA Dunque, gli impedimenti al rilascio tempestivo dell'agibilità sono stati costituiti sia dall'irregolarità del vano scala condominiale sia dall'abuso edilizio posto in essere dall'attrice, fino alla sua rimozione.
Pertanto, va ritenuta sussistente una corresponsabilità dell'attrice nella ritardata acquisizione dell'agibilità relativamente all'immobile di sua proprietà, tale da incidere sulla valutazione prognostica sull'esito del giudizio e determinare la parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice è infondata, non evincendosi dagli atti del processo elementi idonei a comprovare che l'attrice avesse subito un danno risarcibile dalla mancata concessione tempestiva del certificato di abitabilità.
In conclusione, attesa la parziale fondatezza della domanda, le spese processuali devono essere compensate nella misura di ½ con condanna della alla rifusione della Controparte_1 restante parte all'attrice.
La parte attrice, nelle proprie conclusioni, ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per l'attività professionale svolta dal consulente tecnico di parte.
Sul punto, giova precisare che tali spese, in quanto allegazioni difensive, rientrano tra le spese processuali e possono essere rimborsate dalla parte soccombente in favore della parte vittoriosa, se ritenute necessarie e non eccessive, salvo diversa valutazione del Giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il quale ha potere discrezionale nel liquidarle in sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 26729/2024).
Nella fattispecie, le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte non appaiono né eccessive (cfr. fattura n. 5/2021 di €. 624,00, allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice per l'udienza del'11.04.2022) né superflue, di conseguenza liquidabili nella medesima misura.
Parimenti appare equo disporre la compensazione di ½ delle spese di ctu, ponendo la restante metà a carico della parte convenuta prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa) - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale - ridotti del 50%, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, dell'esigua attività istruttoria svolta e del tenore delle difese approntate nella fase decisionale dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 21.10.2019 Parte_1
MO RA nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 3.809,00 per compensi (oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali 15% e accessori come per legge) e in €. 624,00 per spese di c.t.p. - CONDANNANDO la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice , del restante Controparte_1 Parte_1
1/2, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di causa, PONENDO il restante 1/2 a carico della parte convenuta con diritto della parte attrice alla rifusione, nei confronti della parte Controparte_1
convenuta, di quanto corrisposto in eccesso.
Così deciso in AR, il 04.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MO RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 15682/2019, vertente fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Tamma, presso il cui studio sito in Parte_1
AR alla Piazza Garibaldi n. 49 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Martucci-Zecca e Gaetano Martucci-Zecca, presso lo studio dei quali sito in Modugno (Ba) alla via Imbriani n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: vendita di cose immobili;
inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
18.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
MO RA Con atto di citazione notificato il 21.10.2019, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di AR, la società per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modugno in via Paradiso n. 46, c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di AR , per l'inadempimento nei P.IVA_1 confronti della sig.ra dell'obbligo di consegna del certificato di agibilità (oggi Parte_1
Segnalazione Certificata di Agibilità) relativo agli immobili siti in Modugno (BA) in via Paradiso n.
44, meglio identificati nell'atto di compravendita per Notaio in data 9.4.2010 di cui Persona_1 sopra e, per l'effetto, b) condannare la a porre in essere tutte le occorrenti Controparte_1 attività per completare l'iter amministrativo teso ad ottenere l'agibilità degli immobili compravenduti con la c) condannare in ogni caso la al risarcimento Pt_1 Controparte_1
dei danni sino ad oggi subiti dalla sig.ra a causa del pregiudizio per il difetto del Parte_2
suddetto certificato, per una somma pari alla differenza tra il prezzo di mercato ricavabile dalla vendita dell'immobile ed il concreto valore che ha in difetto del certificato, oltre interessi e rivalutazione, oppure determinato in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio secondo i vigenti parametri”.
L'attrice esponeva in fatto di aver acquistato dalla società - con Controparte_1
contratto di compravendita immobiliare del 09.04.2010, rogato per atto pubblico dal notaio dott.
[...]
in AR - la proprietà di un'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio Persona_2 denominato “Palazzina B”, sito nel Comune di Modugno (Ba) alla Contrada “Paradiso di Gezza”, nonché le relative pertinenze (vani tecnici, box auto e posto auto scoperto), per un corrispettivo complessivo di €. 335.500,00.
Deduceva la parte attrice che nel contratto la società venditrice dichiarava che l'edificio era stato realizzato in forza di permesso di costruire n. 56/2007 del 13.04.2007 e successiva variante n.
30/2009 del 09.03.2009 e garantiva espressamente la conformità dell'opera alla normativa urbanistico-edilizia, assumendo a proprio carico l'obbligo di conseguire e consegnare il certificato di agibilità dell'immobile.
rappresentava che, a distanza di oltre nove anni dalla stipulazione dell'atto, la Parte_1 società venditrice non aveva ancora adempiuto al suddetto obbligo contrattuale, sicché l'aveva formalmente sollecitata ad adempiere con raccomandata a.r. del 15.09.2018, rappresentando la necessità di ottenere detto certificato ai fini della futura alienazione dell'immobile; la riscontrando la richiesta con nota-pec del 29.10.2018, comunicava di aver Controparte_1 presentato già nell'anno 2009 l'istanza per l'ottenimento dell'agibilità, ma il procedimento amministrativo non era stato concluso a causa di modifiche dello stato dei luoghi imputabili ai
MO RA condomini, tra quali la stessa attrice, e suggeriva a quest'ultima di attivarsi allo scopo di conseguire un'agibilità parziale, relativa alla sola porzione immobiliare di sua proprietà.
L'attrice riferiva di aver contestato tali affermazioni, evidenziando che dalla documentazione intercorsa tra la società odierna convenuta e il Comune di Modugno emergeva la mera richiesta da parte dell'Ente di una dichiarazione tecnica sulla conformità dell'opera al progetto approvato, mai trasmessa dalla società venditrice.
Rilevava la parte attrice che la richiesta di agibilità parziale, in ogni caso, avrebbe presupposto un asseveramento relativo anche alle parti comuni del fabbricato, attività che non avrebbe potuto essere effettuata da un professionista diverso da quello incaricato dall'impresa costruttrice.
In conseguenza del protratto inadempimento dell'obbligo di consegna del certificato di agibilità, assumeva di aver subito un danno patrimoniale consistente nella perdita di Parte_1
valore del bene e nella sua limitata commerciabilità, attesa anche la crescente riluttanza degli istituti di credito e dei notai a stipulare atti di trasferimento di immobili privi del titolo abilitativo in questione.
In punto di diritto, l'attrice sosteneva che il mancato ottenimento del certificato di abitabilità da parte della costituisse inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1477, Controparte_1
comma 3, c.c., che obbliga il venditore a consegnare i documenti necessari all'uso dell'immobile, nonché ex art. 1218, comma 1, c.c., in quanto la mancanza del certificato de quo rappresenta un difetto significativo ed incidente sul valore e sulla commerciabilità dell'immobile.
Asseriva la che la carenza del certificato di agibilità determinasse il realizzarsi di una Pt_1 vendita di aliud pro alio, rendendo l'immobile meno pregiato, e che l'inadempimento della venditrice giustificasse la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o il risarcimento del danno ex art. 1460 c.c..
Sulla scorta di tali allegazioni, articolava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.12.2019, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dalla parte attrice e instando per Controparte_1
il rigetto di ogni domanda attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
La società convenuta sosteneva che la responsabilità per il ritardo nel conseguimento dell'agibilità dell'unità immobiliare oggetto di compravendita dovesse essere attribuita all'attrice, la quale aveva acquistato l'immobile con contratto del 09.04.2010, nel quale le parti avevano espressamente riconosciuto l'assenza del certificato di agibilità al momento dell'acquisto; la Pt_1 quindi, aveva acquistato l'immobile consapevole che il certificato era in fase di ottenimento, senza che fosse stabilito un termine temporale per il suo rilascio.
MO RA Assumeva la di aver comunque agito con diligenza, ponendo in Controparte_1 essere tutte le attività necessarie per ottenere l'agibilità, riscontrando tuttavia degli ostacoli, costituiti da abusi edilizi commessi dall'attrice stessa e da irregolarità condominiali, tra cui la presenza di vetrate alle scale condominiali, che avevano impedito il rilascio del certificato.
In particolare, riferiva la venditrice convenuta, l'abuso edilizio realizzato dall'attrice sulla propria terrazza nel 2011, rimosso solo nel 2016, aveva impedito il rilascio della conformità delle opere al progetto e, di conseguenza, dell'agibilità; inoltre, l'assemblea condominiale del 21.05.2013 aveva deliberato la reinstallazione delle vetrate alle scale condominiali (sebbene fosse stato chiaramente comunicato che ciò ostacolasse il rilascio dell'agibilità) e la volontà dell'attrice e degli altri condomini di ripristinare tali vetrate, nonostante le avvertenze dell'amministrazione condominiale, aveva contribuito a rendere irregolare lo stabile, impedendo ulteriormente il rilascio del certificato.
La società convenuta assumeva, inoltre, che il contraddittorio dovesse essere integrato, ex art. 107 c.p.c., tramite l'intervento del Condominio, affinché quest'ultimo venisse condannato a porre in essere gli interventi necessari per rimuovere le irregolarità che ostavano alla dichiarazione di conformità delle opere condominiali ai titoli edilizi.
quindi, asseriva che l'unico motivo ostativo all'agibilità era Controparte_1
costituito dalla presenza delle vetrate e dagli abusi edilizi, allorché era stata proprio la condotta dell'attrice, la quale aveva realizzato opere abusive e aveva insistito per il ripristino delle vetrate del vano scala, ad aver di fatto impedito il rilascio del certificato, sollevando di tal guisa il costruttore da ogni responsabilità.
La società convenuta, pertanto, così concludeva: “1) rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi innanzi esposti;
2) valutare l'opportunità ai sensi dell'art.
107 c.p.c. di disporre l'intervento del Condominio, nella persona dell'amministratore sig. CP_2
affinché venga condannato a porre in essere gli interventi necessari per rimuovere le
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irregolarità che ostano alla dichiarazione di conformità delle opere condominiali ai titoli costruttivi;
3) condannare, in ogni caso, la controparte alle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, il precedente Giudice, con ordinanza del 26.10.2020, considerando preliminarmente necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominava C.T.U. l'ing. delegandolo Persona_3 espressamente alla conciliazione tra le parti e ponendogli i seguenti quesiti: “descriva il CTU
l'immobile per cui è causa, corredando detta descrizione di idonea documentazione fotografica e/o planimetrica;
accerti il CTU le cause del persistente diniego opposto dal al rilascio del CP_3
MO RA certificato di agibilità in favore della parte attrice e l'addebitabilità di tali ragioni ostative ad eventuali condotte dell'impresa e/o del Condominio Controparte_1 Controparte_4
e/o dell'attrice per eventuali difformità riscontrate nelle parti comuni e/o esclusive Parte_1 dell'appartamento di cui si discute;
quantifichi il CTU il deprezzamento del bene dell'attrice, da quantificarsi in base alle spese necessarie per poter ottenere la richiesta agibilità dell'immobile e di quelle necessarie relativamente alle parti comuni dell'edificio, da quantificarsi con separati conteggi”.
Con le note di trattazione scritta depositate il 05.04.2022 per l'udienza cartolare dell'11.04.2022, la società convenuta riferiva che, in pendenza della consulenza tecnica d'ufficio, il
Condominio, nella persona dell'amministratore pro tempore , aveva incaricato l'ing. Controparte_2
di eseguire gli interventi urbanistici necessari alla regolarizzazione delle vetrate Controparte_5
dei vani scala, in conformità con le disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo (RET) adottato con
DGR Puglia n. 2250/2017 successivamente aggiornato con DGR n. 1550/2019; tali lavori, ultimati il
15.10.2021, avevano rimosso l'unico ostacolo all'ottenimento dell'agibilità degli immobili, sicché
l'amministratore aveva informato i condomini circa la disponibilità dell'ing. a procedere, CP_5
per ciascuna unità abitativa, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
La convenuta rappresentava che, pur non obbligata, allo scopo di agevolare la soluzione della controversia, aveva assunto, per la seconda volta, i costi della regolarizzazione, proponendo all'attrice di sostenere le spese relative alla sua pratica di agibilità, proposta che era stata accettata dalla stessa, la quale aveva ottenuto l'agibilità del proprio appartamento senza sostenere oneri economici.
Considerato che l'impedimento all'agibilità era stato superato senza che la parte attrice avesse sostenuto alcun costo, la chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del Controparte_1
contendere, non potendosi più avanzare pretese nei suoi confronti, e comunicava altresì di essere disponibile, nonostante l'infondatezza originaria della domanda, ad abbandonare il giudizio con compensazione delle spese processuali;
evidenziava che aveva rifiutato l'accordo sulle Parte_1
spese del giudizio, rendendo in tal modo necessaria una pronuncia giudiziale di accertamento della soccombenza virtuale della parte attrice con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
La parte attrice, dal canto proprio, assumeva di aver accolto la disponibilità della società convenuta alla risoluzione delle problematiche inerenti al mancato ottenimento dell'agibilità, non rinunciando, tuttavia, all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa venditrice e al rimborso di tutte le spese maturate - tra le quali le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, le spese sostenute per il pagamento del proprio consulente tecnico di parte e le spese legali del giudizio
- sulle quali il Giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi in ossequio al principio della soccombenza
MO RA virtuale, essendosi configurata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'effettivo ottenimento, in data 24.01.2022, della Segnalazione Certificata di Agibilità parziale relativa all'immobile di sua proprietà.
Depositato l'elaborato peritale ad opera del C.T.U. incaricato, la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente rilevato che, in corso di causa, come attestato dalle parti processuali - le quali hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. conclusioni precisate da parte attrice e da parte convenuta) - l'attrice ha ottenuto in data 24.01.2022, il rilascio da parte del Comune di Modugno, a spese della società convenuta, della segnalazione certificata di agibilità parziale relativa all'appartamento di sua proprietà.
A tal proposito si osserva che, qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio, si determina la cessazione della materia del contendere;
essa può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio (Cass. civ., n. 27460/06; Cass. civ.,
11931/06; Cass. civ., n. 16150/10).
Nella presente controversia, è pacifico che l'attrice abbia ottenuto il bene che mirava a conseguire attraverso l'attività giurisdizionale, essendo stato rilasciato dal Comune di Modugno il certificato di agibilità dell'immobile, circostanza rappresentata da entrambe le parti dapprima nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.04.2022 e, successivamente, nelle rispettive comparse conclusionali.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla parte attrice.
Tuttavia, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese processuali devono essere liquidate dal Giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”
(come peraltro richiesto dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni e nelle proprie comparse conclusionali), in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata,
MO RA abbia dato causa alla lite (cfr. Cass. Civ., n. 31955/2018; Cass. Civ., n. 6016/2017; Cass. Civ., n.
11962/2005; Cass. Civ., n. 14775/2004).
È necessario, dunque, disporre sulle spese del giudizio, applicando il principio della
“soccombenza virtuale”, valutando la fondatezza della domanda facendo riferimento all'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda.
Alla stregua di tale criterio, deve ritenersi che la domanda attorea era ab origine fondata per quanto di ragione.
Risulta pacifico che, alla data della domanda (21.10.2019), la società convenuta non avesse ancora ottenuto dal Comune di Modugno il certificato di agibilità dell'immobile, nonostante fossero decorsi circa nove anni dalla conclusione del contratto di compravendita (09.04.2010).
Come rilevato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibirla legittimamente all'uso contrattualmente previsto;
pertanto, il venditore-costruttore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente dell'immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio” (cfr. Cass. Civ., n. 2438/2016; Cass. Civ., n. 23157/2013).
Non vi è dubbio, pertanto, che l'impresa costruttrice-venditrice convenuta si fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte, espressamente richiamate nel contratto di compravendita.
L'attrice, al momento della proposizione della domanda (2019), aveva quindi un interesse ad agire, poiché il venditore risultava inadempiente rispetto all'obbligo di ottenere il certificato di agibilità, utile per disporre del bene sul mercato immobiliare, considerate anche le restrizioni imposte da notai e banche.
Parte convenuta, dal canto proprio, non aveva consegnato all'acquirente il certificato di agibilità dell'immobile a ciò ostando l'apposizione di vetrate a chiusura del vano scala condominiale, che avevano sviluppato una cubatura superiore a quella consentita dal progetto approvato.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, ha confermato che, al momento dell'effettuazione delle operazioni peritali (anno 2021), le difformità che ostavano all'agibilità derivavano dalla chiusura del vano scala condominiale, realizzata dalla società costruttrice-venditrice,
e che questa aveva agito in modo consapevole;
sempre con riferimento all'anno 2021, anno in cui si sono svolte le operazioni peritali, il C.T.U. ha inoltre escluso che fossero rilevabili condotte o fatti ostativi imputabili a , attestando che lo stato dei luoghi dell'immobile di proprietà Parte_1 dell'attrice risultava legittimo ed evidenziando solamente delle probabili difformità relative ad altri
MO RA appartamenti ubicati nel condominio, non oggetto di accertamento a causa del mancato accesso alle singole unità abitative e della carenza di contraddittorio nei confronti dei condomini proprietari.
Il Consulente d'Ufficio ha evidenziato che, a seguito della deliberazione assembleare dei condomini, la aveva provveduto a riposizionare le vetrate al vano scala, Controparte_1 disinstallate alcuni giorni prima in accordo con l'amministrazione condominiale al fine di ottenere l'agibilità.
Orbene, come condivisibilmente chiarito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, l'impresa costruttrice-venditrice non era soggetta ad un obbligo di natura giuridica relativo alla reinstallazione delle vetrate ed, anzi, con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto rifiutarsi di procedere alla richiesta reinstallazione nella consapevolezza che tale azione avrebbe determinato un ostacolo all'ottenimento del certificato di agibilità e i condomini, dal canto loro, avevano comunque deliberato la reinstallazione delle vetrate, contribuendo, coscientemente, a rendere irregolare l'edificio condominiale e, di conseguenza, a impedire il rilascio del certificato di agibilità.
Appare ragionevole ritenere che abbia atteso che il Comune di Controparte_1
Modugno recepisse la normativa regionale che avrebbe consentito di escludere i vani scala dal computo volumetrico, ma questa scelta si è rivelata una violazione cosciente delle norme edilizie illo tempore vigenti, realizzata per motivi evidentemente commerciali.
Ciò chiarito, si osserva che nella vicenda de qua è, comunque, emersa una corresponsabilità di per il ritardato conseguimento dell'agibilità dell'immobile compravenduto. Parte_1
L'attrice, successivamente all'acquisto, aveva realizzato sul terrazzo di sua proprietà esclusiva un vano verandato abusivo e detto abuso edilizio era stato accertato dal Comune di Modugno nel
2013 (cfr. relazione del tecnico comunale del 26.11.2015; doc. n. 27 allegato al fascicolo di parte convenuta) costituendo, all'evidenza, un'ulteriore condizione ostativa al rilascio della conformità delle opere al progetto e, di conseguenza, dell'agibilità.
A tal riguardo, il C.T.U. ha accertato che lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice era risultato legittimo al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, in quanto conforme ai titoli edilizi, ovvero SCIA in sanatoria n. 150/2018 e P.d.C. n. 14/2018, dalla stessa proprietaria successivamente presentati per regolarizzare l'immobile (cfr. pag. 32 della c.t.u.).
Sicché, solo dopo aver rimosso l'abuso edilizio sul proprio terrazzo e ripristinato la legittimità della propria unità immobiliare, , con nota di costituzione in mora datata 15.09.2018, Parte_1 aveva richiesto formalmente l'adempimento del contratto alla relativamente Controparte_1
alla mancata consegna del certificato di agibilità.
MO RA Dunque, gli impedimenti al rilascio tempestivo dell'agibilità sono stati costituiti sia dall'irregolarità del vano scala condominiale sia dall'abuso edilizio posto in essere dall'attrice, fino alla sua rimozione.
Pertanto, va ritenuta sussistente una corresponsabilità dell'attrice nella ritardata acquisizione dell'agibilità relativamente all'immobile di sua proprietà, tale da incidere sulla valutazione prognostica sull'esito del giudizio e determinare la parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice è infondata, non evincendosi dagli atti del processo elementi idonei a comprovare che l'attrice avesse subito un danno risarcibile dalla mancata concessione tempestiva del certificato di abitabilità.
In conclusione, attesa la parziale fondatezza della domanda, le spese processuali devono essere compensate nella misura di ½ con condanna della alla rifusione della Controparte_1 restante parte all'attrice.
La parte attrice, nelle proprie conclusioni, ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per l'attività professionale svolta dal consulente tecnico di parte.
Sul punto, giova precisare che tali spese, in quanto allegazioni difensive, rientrano tra le spese processuali e possono essere rimborsate dalla parte soccombente in favore della parte vittoriosa, se ritenute necessarie e non eccessive, salvo diversa valutazione del Giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il quale ha potere discrezionale nel liquidarle in sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 26729/2024).
Nella fattispecie, le spese sostenute dalla parte attrice per la consulenza tecnica di parte non appaiono né eccessive (cfr. fattura n. 5/2021 di €. 624,00, allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice per l'udienza del'11.04.2022) né superflue, di conseguenza liquidabili nella medesima misura.
Parimenti appare equo disporre la compensazione di ½ delle spese di ctu, ponendo la restante metà a carico della parte convenuta prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa) - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale - ridotti del 50%, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate, dell'esigua attività istruttoria svolta e del tenore delle difese approntate nella fase decisionale dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 21.10.2019 Parte_1
MO RA nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 3.809,00 per compensi (oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali 15% e accessori come per legge) e in €. 624,00 per spese di c.t.p. - CONDANNANDO la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice , del restante Controparte_1 Parte_1
1/2, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) COMPENSA nella misura di 1/2 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di causa, PONENDO il restante 1/2 a carico della parte convenuta con diritto della parte attrice alla rifusione, nei confronti della parte Controparte_1
convenuta, di quanto corrisposto in eccesso.
Così deciso in AR, il 04.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA