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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/09/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3/24 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ) presso lo CP_1
studio degli avv.ti Roberto Valettini (PEC ed Email_1
Emanuele Buttini (PEC che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Email_3
Paola Brugnoli (PEC convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come in ricorso;
per : come in comparsa di risposta CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2024 la ricorrente, vedova di Persona_1
deceduto il 1.6.2021 e titolare in vita di rendita per silicosi (nel regime CP_2
anteriore alla riforma del 2000), ritenendo il decesso causato o concausato dalla tecnopatia, esaurite le vie amministrative ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario. L' resiste. CP_2
Il consulente dell'ufficio ha riferito: “i dati xgrafici che si ricavano dalle cartelle cliniche suscitano forti perplessità sull'esistenza della patologia indennizzata in vita. Non risultano infatti aspetti considerati indicativi di una silicosi, soprattutto se si considera che fu valutata addirittura nella misura del 70% già nel 1971. Non sono presenti micronoduli, noduli, masse fibrose, distorsioni architetturali, linfonodi calcifici, né altre alterazioni orientative per silicosi. Si rileva invece un quadro xgrafico di BPCO. Anche i parametri respiratori sono soddisfacenti, risultando alle PFR effettuate il 16.3.2015 un deficit prevalentemente misto di moderata entità e a quelle del 3.10.2016 un deficit restrittivo di grado moderato. L'emogasanalisi in aria ambiente è nella norma (28.01.2021). Deve inoltre considerarsi che il ricorrente è pervenuto ad avanzata età (87 anni) in uno stato generale gravemente compromesso per problematiche vasculopatiche, come risulta ben documentato da cartella clinica di ultimo ricovero. L'exitus è pertanto da ritenersi il naturale epilogo di una esistenza giunta ben oltre la normale spettanza di vita, laddove la multipatologia e le complicanze settiche conseguenti all'amputazione hanno costituito i presupposti per il cedimento delle funzioni vitali”.
Su tali premesse, ha concluso: “la morte di non è da porsi in Persona_1
relazione causale o concausale con la tecnopatia polmonare indennizzata in vita;
dall'esame della documentazione in atti non sono emersi aspetti considerati indicativi della sussistenza di quest'ultima”.
La generica dichiarazione di contestare la relazione peritale, svolta in udienza odierna, non giustifica la rinnovazione;
in assenza di specifiche critiche, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente, che ritiene logiche e argomentate.
La domanda si rigetta. Essendo dichiarati i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano e quelle di CTU gravano sull'ente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta la domanda, compensa le spese e pone le spese di consulenza a carico definitivo dell' . CP_2
La Spezia, 18.9.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3/24 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ) presso lo CP_1
studio degli avv.ti Roberto Valettini (PEC ed Email_1
Emanuele Buttini (PEC che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Email_3
Paola Brugnoli (PEC convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come in ricorso;
per : come in comparsa di risposta CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2024 la ricorrente, vedova di Persona_1
deceduto il 1.6.2021 e titolare in vita di rendita per silicosi (nel regime CP_2
anteriore alla riforma del 2000), ritenendo il decesso causato o concausato dalla tecnopatia, esaurite le vie amministrative ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario. L' resiste. CP_2
Il consulente dell'ufficio ha riferito: “i dati xgrafici che si ricavano dalle cartelle cliniche suscitano forti perplessità sull'esistenza della patologia indennizzata in vita. Non risultano infatti aspetti considerati indicativi di una silicosi, soprattutto se si considera che fu valutata addirittura nella misura del 70% già nel 1971. Non sono presenti micronoduli, noduli, masse fibrose, distorsioni architetturali, linfonodi calcifici, né altre alterazioni orientative per silicosi. Si rileva invece un quadro xgrafico di BPCO. Anche i parametri respiratori sono soddisfacenti, risultando alle PFR effettuate il 16.3.2015 un deficit prevalentemente misto di moderata entità e a quelle del 3.10.2016 un deficit restrittivo di grado moderato. L'emogasanalisi in aria ambiente è nella norma (28.01.2021). Deve inoltre considerarsi che il ricorrente è pervenuto ad avanzata età (87 anni) in uno stato generale gravemente compromesso per problematiche vasculopatiche, come risulta ben documentato da cartella clinica di ultimo ricovero. L'exitus è pertanto da ritenersi il naturale epilogo di una esistenza giunta ben oltre la normale spettanza di vita, laddove la multipatologia e le complicanze settiche conseguenti all'amputazione hanno costituito i presupposti per il cedimento delle funzioni vitali”.
Su tali premesse, ha concluso: “la morte di non è da porsi in Persona_1
relazione causale o concausale con la tecnopatia polmonare indennizzata in vita;
dall'esame della documentazione in atti non sono emersi aspetti considerati indicativi della sussistenza di quest'ultima”.
La generica dichiarazione di contestare la relazione peritale, svolta in udienza odierna, non giustifica la rinnovazione;
in assenza di specifiche critiche, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente, che ritiene logiche e argomentate.
La domanda si rigetta. Essendo dichiarati i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano e quelle di CTU gravano sull'ente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta la domanda, compensa le spese e pone le spese di consulenza a carico definitivo dell' . CP_2
La Spezia, 18.9.2024
Il giudice
Marco Viani