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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. TAo – Consigliere Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2378 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1057/2019 pronunciata in data 16 aprile 2019 dal Tribunale di Napoli nord, vertente
TRA con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Parte_1
Aulenti n. 3, Tower A ), in persona dell'Avv. Gianpaolo Alessandro, in P.IVA_1 forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 Persona_2
novembre 2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio
di Milano in data 9 aprile 2020, i quali eleggono domicilio, ai fini Persona_3
del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Valerio Basile alla Via Marchesella
n. 180 in Giugliano in Campania
appellante
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, ( ), Controparte_1 C.F._1 anche in proprio, e ( ), rappresentati e CP_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Marcello Bastone presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla Via Simone Martini n. 66
1 appellati
NONCHE'
( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Del Prete ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Tommaso D'Aquino
n.67 appellata
E società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_4
in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2 ( ), succeduta nella titolarità delle P.IVA_4 situazioni giuridiche soggettive in atti dedotte a e per essa Parte_1
società per azioni con socio unico, con sede in Controparte_5
AN DO LA ), quale sua mandataria e procuratrice giusta atto P.IVA_5
per Notaio del 2/8/2019 registrato in Milano il 6/8/2019 al n. Parte_2
20458 s. 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Giovanni Di
Iorio con studio legale in Napoli alla via G. Porzio 4 – Centro Direzionale Isola E7 interventore ex art. 111 c.p.c.
E
), con sede legale in AD alla Via AN Marco Controparte_6 P.IVA_6
11, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. CP_7
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 19.2.2025 per TA
[...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Persona_4
Angelo Scarpa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in AD alla
Via G. Belzoni n. 65 interventore ex art. 111 c.p.c.
NONCHE'
( , in persona Controparte_8 P.IVA_7
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Scipione Capece n. 37b appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato a Controparte_9
alla a
[...] Controparte_8 Controparte_8
e alla di quale CP_10 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
debitore principale, e quali garanti, proponevano Controparte_1 CP_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07107120160093267528000 notificata da per il recupero delle agevolazioni della L. Controparte_9
622/96 per effetto della surroga esercitata dal a seguito Controparte_8 di escussione del Fondo di Garanzia, eccependo: 1) l'inesistenza, l'illegittimità, la nullità e/o annullabilità del titolo posto alla base della cartella esattoriale opposta;
2)
l'irregolarità del saldo debitore con riferimento al conto ordinario n. 11081643 ed al conto anticipi n. 11087754; 3) la compensazione tra il saldo ricalcolato dei conti citati ed il saldo del contratto di mutuo chirografario;
4) l'inesistenza del credito vantato per insufficienza della documentazione probatoria e per mancata comunicazione degli estratti conto – l'erroneità del saldo relativo al conto ordinario n. 11081643 ed al conto anticipi n. 11087754; 5) la nullità delle fideiussioni e delle clausole in deroga.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale sua mandataria e Parte_1
procuratrice, p.a., oggi la quale Controparte_11 CP_10
contestava estensivamente la proposta opposizione ribadendo le proprie legittime ragioni di credito e concludendo onde sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con estromissione dal giudizio, e rigettare la opposizione CP_10 proposta con condanna degli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Si costituivano, altresì, la Controparte_8 spiegando le proprie difese e proponendo, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, domanda riconvenzionale nei confronti della Parte_1
nonché l' (già Controparte_12 Controparte_9
) chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e
[...]
3 l'infondatezza della domanda attorea, con ogni conseguenza di legge anche in tema di spese.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale pronunciava, in data 16 aprile 2019, la sentenza n. 1057/2019 con cui, in accoglimento dell'opposizione, annullava la cartella di pagamento impugnata, e, della domanda riconvenzionale, condannava Parte_1
al pagamento in favore della
[...] Controparte_8
della somma di € 41.532,52, oltre interessi legali maturati dal 2.10.2015 fino al
[...]
soddisfo; infine, condannava al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti degli opponenti e compensava le spese di lite tra le altre Parti.
In particolare, il Tribunale, premesso: - che “La cartella impugnata è stata emessa per il recupero delle agevolazioni previste dalla L. 662/1996 per effetto della surroga esercitata dalla
a seguito della escussione del Fondo di Controparte_8
Garanzia per le PMI da parte di per l'inadempimento derivante dal mutuo Parte_1 chirografario n. 4272933, per il quale la Banca riceveva in data 2.10.2015 la somma di Euro
41.232,52”; - che “In relazione al saldo debitore del citato mutuo chirografario, al saldo debitore del conto corrente ordinario n. 11081643 ed al saldo debitore del conto anticipi n.
11087754, la a mezzo della mandataria Parte_1 Controparte_13
(oggi , ha chiesto ed ottenuto in data 18.05.2015 decreto ingiuntivo n.
[...] CP_10
1246/2015 del Tribunale di Napoli Nord nei confronti della di Controparte_1 CP_1
e dei fidejussori e ; - che “Con sentenza n.
[...] Controparte_1 CP_2
1861/2018 del 28.06.2018, Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo”, condivideva le valutazioni fatte in detta decisione secondo cui “Il mutuo chirografario n. 4272933 è stato stipulato in data 30.11.2012 per Euro 70.000,00 a consolidamento delle passività bancarie della ed è stato ammesso dal CP_1 CP_8 al Fondo di Garanzia per il 70% del suo ammontare. È, quindi, espressamente
[...] manifestato dalle parti il collegamento negoziale tra il mutuo chirografario, il rapporto di conto corrente ordinario ed il conto anticipi” e le conclusioni, cui era pervenuto il c.t.u., in base alle quali “verificato il superamento del tasso soglia sia con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario che con riferimento al conto anticipi. Epurato il saldo dei rapporti in questione da ogni interesse, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., si addiviene ad un saldo positivo di Euro 20.490,28 in relazione al conto corrente ordinario e di Euro 41.364,48 in relazione al conto anticipi” con la conseguenza che “alla data di stipula del mutuo
4 chirografario, non vi erano passività della nei confronti della Banca e che comunque CP_1 il saldo (positivo) dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi risulta superiore al saldo
(negativo) del mutuo chirografario. Conseguentemente, in assenza di un credito della CP_8 nei confronti degli opponenti, non può essere esercitata alcuna surroga da parte del nei confronti degli opponenti e va annullata la cartella di pagamento Controparte_8
emessa per il recupero del credito escusso”. Da ultimo, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_8
nei confronti della posto che “l'illegittima escussione del Fondo
[...] Parte_1 di Garanzia da parte della e l'impossibilità per il di agire in Parte_1 Controparte_8 surrogazione, comportano che la somma escussa dalla vada restituita per cui Parte_1 va condannata al pagamento della somma di Euro 41.532,52, oltre interessi legali Parte_1 maturati dal 2.10.2015 fino al soddisfo”.
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 maggio 2019, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno l'infondatezza delle avverse doglianze e l'errata valutazione da parte del
Tribunale nel fondare la propria determinazione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio connesso e concludeva onde sentir: “a) accogliere il presente appello avverso alla sentenza n. 1057/2019 Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 16/04/2019 e definitiva del giudizio RG 1469/2017, in quanto nulla ovvero da annullarsi ovvero, in ogni caso, errata e/o ingiusta in fatto come in diritto;
b) per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, rigettare la opposizione proposta da
[...]
di [...], [...], e [...],, CP_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2 avverso alla cartella di pagamento dagli stessi ricevuta in notificazione e come in atti indicati, siccome inammissibile, improponibile, ed, in ogni caso, infondata in fatto come in diritto;
c) rigettare ogni eventuale domanda promossa dagli appellanti in quanto tutte prive di fondamento in fatto come in diritto;
d) in via subordinata dichiarare la connessione parzialmente soggettiva con l'appello N.RG 4184/2018 presso la Corte di Appello di Napoli, sez. II, dinanzi al Cons. Relatore Dott. De Stefano, la cui prossima udienza si terrà il
22.10.2019; e) condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre ogni altro accessorio come per legge”.
5 Si costituivano deducendo la propria carenza di Controparte_14
legittimazione essendo solo soggetto destinatario del pagamento e la responsabilità dell'ente impositore, nonché l' , Controparte_1 Controparte_1
e concludendo, preliminarmente, per l'inammissibilità dell'appello ex CP_2
artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e, nel merito, per l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
Interveniva nel giudizio, in data 12.11.2019 e 28.1.2020, con due identiche comparse di costituzione la deducendo di aver acquistato in virtù di atto Controparte_4 di cessione concluso, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L. 130/1999, in data 19 luglio
2019, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 91 in data
3/08/2019, nell'ambito di un'operazione unitaria di Controparte_4 cartolarizzazione, da una serie di posizioni creditorie derivanti da Parte_1
facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti, tra cui quelle dedotte nel presente giudizio, succedendo a ogni effetto di legge nella titolarità dei relativi diritti soggettivi e che in forza di atto per Controparte_4
Notaio del 2/8/2019, registrato in Milano il 6/8/2019 al n. 20458 Parte_2
s. 1T, aveva conferito procura a affinché, in Controparte_15
persona dei propri legali rappresentanti, compisse qualsiasi attività giudiziale e stragiudiziale finalizzata alla gestione, riscossione, liquidazione e, più in generale, alla disposizione dei crediti acquisiti nonché di quelli di cui sarebbe divenuta titolare e concludeva e faceva “propria ogni pregressa attività difensiva già svolta dalla originaria parte opposta, per cui devono intendersi in questa sede integralmente proposte, sia in via preliminare che nel merito, tutte le eccezioni, contestazioni, deduzioni, argomentazioni, istanze e domande formulate dalla Cessionaria nel presente procedimento, che, soltanto per mere ragioni di brevità espositiva, ci si asterrà dal trascrivere materialmente, ma che ivi si intendono sostanzialmente riportate. Con espressa istanza di estromissione dal giudizio di
quale succeduto a titolo particolare”. Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare
6 sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta
Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
6.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni gli appellati Controparte_1
, e depositavano copia della sentenza n.
[...] Controparte_1 CP_2
4154/2023, emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 3/9/2023 e pubblicata in data 3/10/2023, passata in giudicato e con certificato di mancata proposizione di gravame e attestazione del 14/2/2025, la quale, definitivamente pronunziando, rigettava l'appello proposto da e confermava la sentenza n. Parte_1
1861/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 28/6/2018.
Detto documento deve ritenersi utilizzabile ai fini della decisione posto che l'art. 345
c.p.c. non esclude la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione non sia stata resa possibile per una causa non imputabile alla parte (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16289 del 12/6/2024 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26522 del
09/11/2017), considerandosi a tale riguardo la data di pronuncia della sentenza e la circostanza che da detta data il procedimento in oggetto è stato più volte rinviato d'ufficio.
Di poi, in data 17.3.2025 spiegava intervento la deducendo che in Controparte_6
data 12.12.2024, aveva ceduto a un Controparte_4 Controparte_6 portafoglio di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ivi compreso il credito oggetto di causa (identificato dal NDG 66911255 riportato nella lista dei crediti ceduti, oltre che nell'allegato al contratto di cessione autenticato e depositato presso il Notaio di AD (Rep. 51952 e Racc. 23234), come indicato Persona_4
nell'avviso di cessione stesso), con pubblico avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 153 del 31-12-2024 e concludeva onde sentir dichiarare “l'estromissione di e per essa la sua mandataria Controparte_4
7 e che le domande proposte da questa ultima, Controparte_5 previo rigetto di ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione, trovino accoglimento in favore di in qualità di successore a titolo particolare nei diritti azionati nel Controparte_6 presente giudizio”.
Detto intervento deve dichiararsi inammissibile in quanto avvenuto successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni in violazione del disposto di cui all'art.268 c.p.c..
Preliminarmente l'eccezione ex art.348 bis c.p.c. deve ritenersi superata attesa la fase decisionale del giudizio.
Tanto premesso l'appello deve essere respinto sulla preliminare e assorbente considerazione dell'intervenuta pronuncia della sentenza n. 4154/2023 dalla Corte di
Appello di Napoli pubblicata in data 3/10/2023, passata in giudicato (cfr. certificato di mancata proposizione di gravame ed attestazione del 14/2/2025), con cui è stato rigettato l'appello proposto, sempre da e confermata Parte_1
definitivamente la sentenza n. 1861/2018, emessa in data 28/6/2018, di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo n. 1246/15, a seguito di accertamento negativo del debito, dopo il ricalcolo dei rapporti di c/c (n. 11081643 per un saldo attivo di € 20.490,28 e n. 11087754 per un saldo attivo di € 41.364,48 a favore della correntista), con cui il giudice di prime cure ha proceduto alla compensazione tra il saldo passivo del mutuo n. 4272933 del 30.11.2012, risultante dal piano di ammortamento e per come richiesto in decreto ingiuntivo, con i saldi attivi derivanti dai conti ricalcolati, pervenendosi a un credito complessivo della di di € 1.238,00. Parte_3 Controparte_1
Peraltro, le medesime considerazioni, sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in detto giudizio, sono state condivise e poste a fondamento della decisione impugnata di accoglimento dell'opposizione e di annullamento della cartella di pagamento n. 07107120160093267528000.
A tale riguardo appare infondata l'eccezione sostenuta dall'appellante di
“inammissibilità e/o carenza di legittimazione attiva, ovvero comunque la infondatezza, quanto alle censure in atti mosse da e laddove Controparte_1 CP_2 relative al puro merito dei rapporti sostanziali dedotti, in considerazione della posizione da
8 costoro rivestita di garanti autonomi della debitrice principale ed, in quanto tali, del tutto sprovvisti della titolarità formale e sostanziale nel sollevare qualunque forma di doglianza in relazione a rapporti contrattuali che vedono come parti sostanziali unicamente l'Istituto di credito, da un lato, e la società debitrice principale dall'altro, in considerazione del carattere di assoluta autonomia, sotto tale aspetto, del negozio fideiussorio in questione rispetto al rapporto principale (trattasi, invero, nel caso che ci occupa di una inequivocabile fattispecie di fideiussione cd. “a prima richiesta”)”.
Vale richiamare quanto accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
4154/2023, passata in giudicato, che, chiamata a pronunciarsi sulla medesima eccezione, l'ha ritenuta infondata sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Sulla incidenza di tale qualifica, verosimilmente desumibile dagli artt. 5 (responsabilità del fideiussore, derogatoria del termine decadenziale dell'art. 1957 c.c.) e 6 (obbligo di pagamento immediato “a prima richiesta”, senza ulteriori specificazioni) delle condizioni di garanzia, sulla controversia che ci occupa, il Collegio rileva che l'eventuale natura autonoma, non determina alcuna diversa valutazione nel caso di specie, in primo luogo perché l'azione è proposta da tutti i debitori ingiunti, tra cui la società – debitore principale e garanti, di tal chè
l'accertamento sin qui condotto risulterebbe comunque richiesto da almeno un soggetto legittimato. Peraltro, questa Corte ritiene la legittimazione di tutti, sulla base del principio giurisprudenziale, ormai confermato da alcuni anni dalla Corte di Legittimità, e pienamente condivisibile, secondo cui anche il garante autonomo è legittimato a proporre comunque le eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto – base, per contrarietà a norme imperative, al fine di evitare che diversamente, il creditore otterrebbe tramite il garante un risultato assolutamente vietato dall'ordinamento, principio specificamente applicato alla disciplina antiusura ed alla capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. 371/2018, Cass.
20397/2017, Cass. 3873/2021, Cass. 9071/2023).”.
Si tratta di un principio pacificamente affermato dalla Suprema Corte, contrariamente ai precedenti di merito indicati dall'appellante, anche di recente con la pronuncia n. 34678 del 27/12/2024 con cui si è ribadito che “La deroga all'art. 1957
c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore
9 principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con
l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”.
Peraltro, deve sottolinearsi come in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (cfr. Cass. n. 23434 del 30/8/2024).
Per tali complessive ragioni l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e degli interventori e vengono liquidate come da dispositivo mentre devono compensarsi nei confronti della posto che la Controparte_14
notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente nei suoi confronti non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché quest'ultima non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la
10 soccombenza (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 e Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 32350 del 3/11/2022).
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1057/2019 pronunciata in data 16 aprile
2019 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante, nonché e Controparte_4 CP_6
in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado in favore degli
[...] appellati in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e che si Controparte_1 CP_2
liquidano complessivamente in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) compensa le spese nei confronti della;
Controparte_16
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio l'8 maggio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
11