Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5398/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5398/2024 promossa da:
, C.F.[...], Parte_1
, C.F. Parte_2 C.F._1
, C.F. Parte_3 C.F._2
, C.F. Parte_4 C.F._3
, C.F. Parte_5 C.F._4 tutti rappresentati, difesi dall'avv. Andrea Palumbi ( ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio sito in Bologna, Via Urbana n.5
RICORRENTI contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, C.F. CP_2 C.F._6 rappresentate, difese congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Federico Cicognani (CF
) e Michele Nucci (C.F. ), elettivamente domiciliate CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8 presso e nello studio degli stessi in Bologna, Via Caduti di Cefalonia n. 2,
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: parte ricorrente - “contrariis reiectis, piaccia al Tribunale di Bologna: 1)condannare i resistenti a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti nella percentuale di colpa che sarà riconosciuta e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art.96 c. 3 c.p.c. per non aver dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita ex art.4 del D.L. n.132/2014; 2) condannare i resistenti a rimborsare a parte ricorrente il compenso professionale spettante al sottoscritto difensore per l'attività svolta nella procedura di negoziazione assistita (€.1.470,80 come da nota pro forma – doc.21) da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si pagina 1 di 11
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di sui seguenti capitoli di prova: CP_2 cap.1) vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore 22,00 circa, alla guida della propria auto RD
TA tg.ER262RE, stava percorrendo in IA EN (RO) la via Cà Mignola Nuova e giunta all'incrocio con la Via Carmignola (laterale sinistra) iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale senza guardare lo specchietto laterale sinistro per accertarsi che da dietro non vi fossero auto in fase di sorpasso ? cap.2) vero che solo dopo aver iniziato la svolta a sinistra, si avvedeva che stava sopraggiungendo da dietro in fase di sorpasso l'FA OM 147 tg.DG304VK condotta da
[...]
e quindi provava ad evitare il sinistro, sterzando verso destra, ma non riusciva Persona_1 nell'intento ? cap.3) vero che l'impatto avveniva nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola e si concretizzava in un urto laterale inferto dalla RD TA (in svolta a sinistra) contro la fiancata anteriore destra dell'FA OM (in fase di sorpasso), come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata (doc.15 – pag.16) ? cap.4) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.5) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA OM 147 deviava verso sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte presente sul lato sinistro della carreggiata ?
Si chiede ammettersi prova per testi di , Via Cimitero n.25, IA ES (RO) Testimone_1 sui seguenti capitoli di prova : cap.6) vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore 22,00 circa, alla guida di un'auto stava percorrendo la via Cà Mignola Nuova con direzione Lendinara e prima dell'incrocio con la Via Carmignola, laterale sinistra, veniva sorpassato da una FA OM 147 ? cap.7) vero che davanti a se aveva due autovetture e la seconda era una RD TA ? cap.8) vero che l'FA OM 147 continuava a circolare sulla corsia opposta per effettuare il sorpasso anche delle due autovetture che precedevano la sua ? cap.9) vero che all'incrocio con la Via Carmignola (laterale sinistra) la RD TA iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale proprio nel momento in cui veniva affiancata dall'FA OM 147 che era in fase di sorpasso ? cap.10) vero che l'FA OM 147 e la RD TA si urtavano lateralmente nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola, come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata
(doc.15 – pag.16) cap.11) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.12) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA OM
147 deviava verso sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte ivi presente
? Si chiede ammettersi prova per testi di , Via Riviera del Popolo n.65/4 Lendinara (RO) Tes_2 sui seguenti capitoli di prova cap.13) vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore 22,00 circa, alla guida di un'auto stava percorrendo la via Cà Mignola Nuova con direzione Lendinara e prima dell'incrocio con la Via Carmignola, laterale sinistra, veniva sorpassato da una FA OM 147 ? cap.14) vero che davanti a se aveva una RD TA tg.ER262RE condotta da ? cap.15) CP_2 vero che l'FA OM 147 continuava a circolare sulla corsia opposta per effettuare anche il sorpasso della RD TA che la precedeva? cap.16) vero che all'incrocio con la Via Carmignola
(laterale sinistra) la RD TA iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale proprio nel momento in cui veniva affiancata dall'FA OM 147 che era in fase di sorpasso ? cap.17) vero che l'FA OM 147 e la RD TA si urtavano lateralmente nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola, come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata (doc.15 – pag.16) cap.18) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.19) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA
OM 147 deviava verso sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte ivi presente ? Se il Giudice lo riterrà necessario, si chiede disporsi CTU cinematica. Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pagina 2 di 11 giudicare: In via principale 1) Rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri , e Parte_1 Pt_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di Pt_4 costituzione e risposta. In via subordinata 2) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre e contenere le avverse pretese risarcitorie di controparte nella misura ritenuta equa e di giustizia, così come risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della gravità della colpa imputabile al sig. e Persona_1 delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso 3) Con vittoria dei compensi professionali, oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 23.2.2022, verso le ore 22,00 circa, lei si trovava alla guida della sua autovettura in IA EN (RO), sulla via Cà Mignola Nuova, poco prima dell'intersezione con Via Carmignola, con direzione Rovigo;
2) vero che il suo veicolo era preceduto da una autovettura RD TA, targata ER262RE, appena immessasi su Via Cà Mignola Nuova, proveniente dal controviale all'altezza dell'azienda Abafoods s.r.l.; 3) vero che la autovettura RD TA, targata ER262RE, azionava la freccia sinistra per segnalare la svolta in Via Carmignola ed iniziava la relativa manovra di svolta, quando veniva urtata dalla vettura FA OM 147, targata
DG304VK, che sopraggiungeva da tergo sulla semi careggiata di sinistra rispetto al senso di marcia;
4) vero che lei ha rilasciato ai Carabinieri le dichiarazioni che le vengono rammostrate (cfr. all. 4). Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli: - , residente in [...]
Cimitero n. 25; - , residente in [...]4. Si chiede Tes_2 l'acquisizione di tutti gli atti e documenti del procedimento penale apertosi dopo la morte del sig.
(RGNR 549/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo - Persona_1
RG GIP 1058/2022 del Tribunale di Rovigo). Si chiede di ordinare alla soc. Abafoods s.r.l., con sede in IA EN (RO), Via Cà Mignola Nuova n. 1775, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire i filmati registrati dalle proprie telecamere il giorno 23.2.2022, dalle ore 21.30 alle ore 22.30. Solo qualora il Giudice ritenesse che la perizia cinematica dell'ing. ed il rapporto dei Persona_2 Carabinieri non siano sufficienti a comprovare l'esclusiva responsabilità del sig. Persona_1 nella causazione del sinistro, si chiede ammettersi CTU cinematica volta ad accertare: quale sia stata la dinamica dell'incidente stradale oggetto del presente giudizio;
le velocità tenute dai veicoli coinvolti nel sinistro al momento dell'incidente; le manovre compiute dai relativi conducenti in tale occasione;
la conformità di dette manovre alle regole previste dal Codice della Strada, avuto a riguardo anche al limite di velocità presente nel dell'incidente; le rispettive quote di responsabilità eventualmente imputabili ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo il 15 aprile 2024, i Parte_6
, , e , rispettivamente padre,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 madre e sorella conviventi e nonno e nonna materni non conviventi del , Persona_1 esponevano:
- che il giorno 23 febbraio 2022 verso le ore 22,00 circa, (resistente), terminato il turno di CP_2 lavoro presso la ditta Abafoods, sita in Via Ca' Mignola Nuova n.1775 IA EN (RO), saliva a bordo della propria autovettura RD TA Tg.ER262RE, assicurata con e dal Controparte_3 piazzale antistante la società, svoltava a sinistra per immettersi sulla via Cà Mignola Nuova;
- percorso un breve tratto di strada, in corrispondenza della Via Carmignola laterale sinistra, la medesima inseriva la freccia sinistra e iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale, allorquando da dietro e in fase di sorpasso seriale (ne aveva già superate altre due), proveniva l'auto
FA OM 147 Tg.DG304VK, assicurata di proprietà di e Controparte_4 Parte_1 condotta da;
Persona_1 pagina 3 di 11 - la resistente solo dopo aver iniziato in modo imprudente la svolta a sinistra, avrebbe guardato CP_2 lo specchietto laterale sinistro e avvedendosi che stava sopraggiungendo in fase di sorpasso l'FA
OM, condotta da , provava ad evitare il sinistro, sterzando verso destra, ma non Persona_1 riusciva nell'intento; il contatto tra le due autovetture interessava l'angolo anteriore destro dell'autovettura FA OM 147 e l'angolo anteriore sinistro della RD TA e avveniva nella semicarreggiata di oppsta, all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola, in prossimità della linea di mezzeria;
- in seguito al contatto tra le due autovetture, l'auto condotta da deviava verso Persona_1 sinistra, andando a urtare frontalmente contro il guard-rail e il parapetto del ponte sul canale di scolo della bonifica presente sul lato sinistro della carreggiata;
- dopo il secondo impatto, l'FA OM veniva sezionata nella parte anteriore, rimanendo agganciata al guard-rail nella parte posteriore, mentre la rimanente carcassa che si arrestava più avanti;
- a seguito dell'impatto perdeva la vita. Persona_1
Parte ricorrente asseriva che nessuna traccia di frenata fosse stata lasciata sull'asfalto dall'FA OM,
a dimostrazione che la manovra di svolta a sinistra della RD TA era avvenuta proprio nel momento in cui l'auto condotta da l'aveva affiancata e stava per superarla;
precisava, inoltre, Persona_1 che il luogo del sinistro si trova in un tratto di strada rettilineo e che, precedentemente all'urto, l'FA
OM avesse già sorpassato altre due autovetture poste in coda alla RD TA (rispettivamente condotte da e - testimoni oculari), senza mai fare rientro nella propria Tes_2 Testimone_1 corsia;
deduceva che, prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, la disponesse di CP_2 un campo visivo privo di impedimenti (rettilineo) e che pertanto, se la medesima avesse visionato lo specchietto retrovisore sinistro, avrebbe chiaramente potuto avvistare l'FA OM che stava sopraggiungendo in fase di sorpasso, evitando l'impatto.
Riferivano che , quale proprietario dell'FA OM 147 tg.DG304VK, inviava a Parte_1 propria compagnia, la richiesta di risarcimento del danno auto;
la Compagnia, con Controparte_4 lettera datata 25 luglio 2022, corrispondeva in convenzione CARD il 50% del danno auto.
I ricorrenti inviavano altresì ad compagnia della resistente, la richiesta di risarcimento Controparte_5 danni patrimoniali e non, a cui seguiva risposta della Compagnia resistente dell'impossibilità di procedere con offerta per carenza di responsabilità della nella causazione dell'evento, carenza CP_2 comprovata dal provvedimento di archiviazione del procedimento penale;
seguiva l'invio con pec e racc. a.r. dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla quale con lettera datata 27 aprile 2023, comunicava di non voler partecipare per Controparte_5 mancanza di responsabilità del proprio assicurato. Sull'an debeatur parte ricorrente affermava la sussistenza di responsabilità concorrente di CP_2 la quale, contravvenendo all'art.154 del C.d.S.., intraprendeva una conversione a sinistra, senza accertarsi di poterla eseguire in sicurezza ed asseriva che tale condotta presentasse innegabile nesso eziologico con l'impatto, che causava la deviazione a sinistra dell'auto condotta da , Persona_1
l'urto contro la cuspide del guard-rail e il conseguente decesso del conducente.
In merito alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, parte ricorrente chiedeva che esso fosse risarcito tenendo conto di una percentuale di corresponsabilità pari al 50%, della giovane età del de cuius (anni 27), della convivenza con la famiglia di origine, della giovane età dei genitori, del grado di parentela e quant'altro; utilizzando il metodo del Tribunale di Roma lo quantificava come segue: - a favore del padre convivente (anni 51) €173.000,00; - a favore della madre convivente (anni 48) €176.000,00; - a favore della sorella convivente (anni 26) €108.000,00 - a favore della nonna non convivente (anni 70) € 68.000,00; - a favore del nonno non convivente (anni 77) € 65.000,00. Seguiva decreto di fissazione ex art. 281 undecies c.p.c. per il giorno 2 luglio 2024. pagina 4 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta del 19 giugno 2024, si costituivano tempestivamente le odierne resistenti e , le quali, contestando la ricostruzione dell'incidente operata Controparte_6 CP_2 dai ricorrenti e rinviando ai contenuti riportati nella perizia dell'Ing. tecnico incaricato Persona_2 dal P.M. nel procedimento penale (RGNR 549/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo) aperto contro , con riferimento alla dinamica del sinistro, precisavano quanto CP_2 segue:
- procedeva ad una velocità di circa 144 chilometri orari, a fronte di un limite di Per_1 Parte_1 velocità di 50 chilometri orari, limite previsto in un centro abitato, tale essendo il luogo del sinistro;
- effettuava i sorpassi nonostante la linea continua di mezzeria, in prossimità di Persona_1 un'intersezione e alla presenza di un veicolo (quello della , già in fase di svolta a sinistra;
CP_2
- in occasione dell'incidente la aveva correttamente segnalato con adeguato anticipo la manovra CP_2 di svolta a sinistra, procedeva alla velocità ridotta di circa 17 chilometri orari, si era assicurata di non creare intralcio alle vetture che la seguivano ed aveva la legittima aspettativa di avere il tempo sufficiente per portare a termine la manovra, in condizioni di sicurezza.
I resistenti aggiungevano che anche il rapporto dei Carabinieri confermasse la ricostruzione della dinamica operata dall'Ing. smentendo in toto la tesi dei ricorrenti, posto che la aveva Per_2 CP_2 loro dichiarato di aver utilizzato lo specchietto retrovisore per verificare di poter svoltare senza alcun pericolo e di aver già iniziato la manovra di svolta ben prima dell'urto.
Sulla responsabilità del sinistro chiedevano che la richiesta di imputare alla il 50% della CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro non potesse trovare accoglimento, in quanto la circostanza che la resistente avesse iniziato la manovra di svolta senza controllare se sopraggiungessero altri veicoli e, quindi, senza avvedersi della presenza della vettura condotta dal , risultasse del Persona_1 tutto infondata, sia alla luce della relazione dell'Ing. sia delle testimonianze dei testi oculari Per_2 Tes_ ( e ) raccolte dai Carabinieri, sia ancora dal rapporto redatto da questi ultimi. Tes_1
Ascrivevano la responsabilità del sinistro de quo esclusivamente alla condotta di guida tenuta da
, adducendo che sul punto vi fosse piena prova della condotta imprudente e Persona_1 sconsiderata tenuta dal medesimo, e, del pari, della condotta rispettosa delle norme di cautela imposte dal Codice della Strada, (velocità moderata, la segnalazione con la freccia della volontà di svoltare e la verifica con lo specchietto retrovisore prima della manovra) tenuta dalla resistente CP_2
Aggiungevano che la medesima non potesse certamente prevedere che, iniziata la svolta, un'autovettura sopraggiungesse nella corsia opposta ad una velocità di quasi 150 chilometri orari e la urtasse sulla fiancata e che, l'ammissione di aver intravisto durante l'effettuazione della manovra nello specchietto retrovisore la vettura condotta dal sig. e di aver cercato, inutilmente, di Persona_1 evitarla sterzando, non potesse determinare un concorso di colpa in capo alla medesima. Infatti, dagli accertamenti svolti dall'Ing. risultava che, se il si fosse attenuto ai Per_2 Parte_1 limiti di velocità imposti su Via Cà Mignola Nuova, non si sarebbe mai scontrato con l'autovettura della la quale avrebbe avuto tutto il tempo per portare a termine la propria manovra di svolta, CP_2 ribadendo pertanto che l'unica causa della morte del congiunto fosse la sconsiderata condotta di guida tenuta dal medesimo in occasione dell'incidente, tale da interrompere e spezzare il possibile nesso causale tra il comportamento tenuto dalla e la morte del , idonea ad CP_2 Persona_1 escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla medesima resistente. Sul danno da lesione del rapporto parentale rilevavano l'uso nell'Intestato Tribunale delle tabelle milanesi e non di quelle romane nonché l'assoluta carenza di istanze istruttorie volte a comprovare quale fosse il rapporto dei ricorrenti con il defunto , contestando la manifesta eccessività e Parte_1 non debenza degli importi indicati nel ricorso introduttivo.
pagina 5 di 11 All'udienza del 2 luglio 2024, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione al 15 maggio 2025, ore 11:00, dando termine per note conclusive fino al 30 aprile 2025, invitando le parti a chiudere la controversia, con abbandono della lite a spese compensate.
Nelle note conclusive, le parti ricorrenti, richiamando ed allegando la sentenza della Suprema Corte
n.14791/2024, esponevano di aver comunicato alla Compagnia assicurativa resistente la loro volontà di non accettare la proposta formulata in udienza dal Giudice, in quanto ritenuta non equa in base al principio esposto nella suddetta sentenza, si riportavano a quanto esposto nel ricorso introduttivo sulla dinamica e sulle conseguenze del sinistro;
in merito alla quantificazione, riportavano i conteggi effettuati sulla base delle tabelle milanesi, precisando le conclusioni come segue: contrariis reiectis, piaccia al Tribunale di Bologna: condannare i resistenti a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti nella percentuale di colpa che sarà riconosciuta e nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art.96 c. 3 c.p.c. per non aver dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita ex art.4 del D.L. n.132/2014. Condannare i resistenti a rimborsare a parte ricorrente il compenso professionale spettante al sottoscritto difensore per l'attività svolta nella procedura di negoziazione assistita (€.1.470,80 come da nota pro forma – doc.21) da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Condannare i resistenti al rimborso delle spese di lite oltre spese generali, oneri fiscali e spese vive, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Previo occorrendo ammettersi: - prova per interrogatorio formale di sui seguenti capitoli di prova: cap.1) vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore CP_2
22,00 circa, alla guida della propria auto RD TA tg.ER262RE, stava percorrendo in IA
EN (RO) la via Cà Mignola Nuova e giunta all'incrocio con la Via Carmignola (laterale sinistra) iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale senza guardare lo specchietto laterale sinistro per accertarsi che da dietro non vi fossero auto in fase di sorpasso ? cap.2) vero che solo dopo aver iniziato la svolta a sinistra, si avvedeva che stava sopraggiungendo da dietro in fase di sorpasso l'FA OM 147 tg.DG304VK condotta da e quindi provava ad evitare il sinistro, Persona_1 sterzando verso destra, ma non riusciva nell'intento ? cap.3) vero che l'impatto avveniva nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola e si concretizzava in un urto laterale inferto dalla RD TA (in svolta a sinistra) contro la fiancata anteriore destra dell'FA
OM (in fase di sorpasso), come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata (doc.15
– pag.16) ? cap.4) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.5) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA OM 147 deviava verso sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte presente sul lato sinistro della carreggiata ? - prova per testi di , Via Cimitero n.25, IA ES Testimone_1
(RO) sui seguenti capitoli di prova : cap.6) vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore 22,00 circa, alla guida di un'auto stava percorrendo la via Cà Mignola Nuova con direzione Lendinara e prima dell'incrocio con la Via Carmignola, laterale sinistra, veniva sorpassato da una FA OM 147 ? cap.7) vero che davanti a se aveva due autovetture e la seconda era una RD TA ? cap.8) vero che l'FA OM 147 continuava a circolare sulla corsia opposta per effettuare il sorpasso anche delle due autovetture che precedevano la sua ? cap.9) vero che all'incrocio con la Via Carmignola (laterale sinistra) la RD TA iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale proprio nel momento in cui veniva affiancata dall'FA OM 147 che era in fase di sorpasso ? cap.10) vero che l'FA OM
147 e la RD TA si urtavano lateralmente nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola, come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata (doc.15 – pag.16) cap.11) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.12) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA OM 147 deviava verso pagina 6 di 11 sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte ivi presente ? - prova per testi di , Via Riviera del Popolo n.65/4 Lendinara (RO) sui seguenti capitoli di prova: cap.13) Tes_2 vero che il giorno 23.02.2022 verso le ore 22,00 circa, alla guida di un'auto stava percorrendo la via
Cà Mignola Nuova con direzione Lendinara e prima dell'incrocio con la Via Carmignola, laterale sinistra, veniva sorpassato da una FA OM 147 ? cap.14) vero che davanti a se aveva una RD
TA tg.ER262RE condotta da ? cap.15) vero che l'FA OM 147 continuava a CP_2 circolare sulla corsia opposta per effettuare anche il sorpasso della RD TA che la precedeva? cap.16) vero che all'incrocio con la Via Carmignola (laterale sinistra) la RD TA iniziava la svolta per immettersi nella suddetta laterale proprio nel momento in cui veniva affiancata dall'FA OM
147 che era in fase di sorpasso ? cap.17) vero che l'FA OM 147 e la RD TA si urtavano lateralmente nella semicarreggiata di sinistra all'altezza dell'imbocco di Via Carmignola, come illustrato graficamente nella figura 4 che le viene mostrata (doc.15 – pag.16) cap.18) vero che l'incrocio è quello rappresentato nella foto 1 del doc.15) di parte ricorrente che le viene mostrata ? cap.19) vero che dopo l'urto fra le due autovetture l'FA OM 147 deviava verso sinistra e finiva contro la testa del guard-rail e della spalletta del ponte ivi presente ? Se il Giudice lo riterrà necessario, si chiede disporsi CTU cinematica. e nelle note conclusive, confermavano di accettare la proposta formulata dalla CP_1 CP_2 scrivente a meri fini transattivi, senza riconoscimento alcuno e solo al fine di dirimere la vertenza, riportandosi per la dinamica del sinistro a quanto già esposto in comparsa di costituzione e risposta, ribadivano la sussistenza della prova piena dell'imputabilità esclusiva del sinistro alla condotta di guida tenuta in tale occasione da , precisando, in caso di mancata accettazione Persona_1 della proposta conciliativa formulata dal Giudice da parte degli ricorrenti, le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via principale 1) Rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri , e , in quanto Parte_1 Pt_2 Pt_4 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti. In via subordinata 2) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre e contenere le avverse pretese risarcitorie di controparte nella misura ritenuta equa e di giustizia, così come risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione della gravità della colpa imputabile al sig. e delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso 3) Persona_1
Con vittoria dei compensi professionali, oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 23.2.2022, verso le ore 22,00 circa, lei si trovava alla guida della sua autovettura in IA EN (RO), sulla via Cà Mignola Nuova, poco prima dell'intersezione con Via Carmignola, con direzione Rovigo;
2) vero che il suo veicolo era preceduto da una autovettura RD TA, targata ER262RE, appena immessasi su Via Cà Mignola Nuova, proveniente dal controviale all'altezza dell'azienda Abafoods s.r.l.; 3) vero che la autovettura RD TA, targata ER262RE, azionava la freccia sinistra per segnalare la svolta in Via Carmignola ed iniziava la relativa manovra di svolta, quando veniva urtata dalla vettura FA OM 147, targata DG304VK, che sopraggiungeva da tergo sulla semi careggiata di sinistra rispetto al senso di marcia;
4) vero che lei ha rilasciato ai
Carabinieri le dichiarazioni che le vengono rammostrate (cfr. all. 4). Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli: - , residente in [...]; - Testimone_1 [...]
, residente in [...]4. Si chiede l'acquisizione di tutti gli Tes_2 atti e documenti del procedimento penale apertosi dopo la morte del sig. (RGNR Persona_1
549/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo - RG GIP 1058/2022 del
Tribunale di Rovigo). Si chiede di ordinare alla soc. Abafoods s.r.l., con sede in IA EN (RO), Via Cà Mignola Nuova n. 1775, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire i filmati registrati dalle proprie telecamere il giorno 23.2.2022, dalle ore 21.30 alle ore 22.30. Solo qualora il Giudice pagina 7 di 11 ritenesse che la perizia cinematica dell'ing. ed il rapporto dei Carabinieri non siano Persona_2 sufficienti a comprovare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del Persona_1 sinistro, si chiede ammettersi CTU cinematica volta ad accertare: quale sia stata la dinamica dell'incidente stradale oggetto del presente giudizio;
le velocità tenute dai veicoli coinvolti nel sinistro al momento dell'incidente; le manovre compiute dai relativi conducenti in tale occasione;
la conformità di dette manovre alle regole previste dal Codice della Strada, avuto a riguardo anche al limite di velocità presente nel tratto stradale teatro dell'incidente; le rispettive quote di responsabilità eventualmente imputabili ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. All'udienza del 15 maggio 2025, per i ricorrenti l'avv. Maria Cristina Marzonetti in sostituzione dell'avv. Palumbi Andrea si riportava alle note conclusive e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per le istanze ivi formulate;
l'avv. Cicognani Federico, anche in sostituzione dell'avv. Nucci Michele, si riportava alle note conclusive ed alle conclusioni ivi rassegnate e quanto all'ordinanza n.14791/2024 allegata da parte ricorrente ed alla giurisprudenza ivi richiamata, contestava che il fatto ivi esaminato non corrispondesse integralmente al caso per cui è causa, in cui il limite di velocità è stato verificato ed ampiamente superato;
la scrivente, dando atto di quanto sopra e della presenza di consulenza cinematica redatta dal CTPM, tratteneva la causa in decisione.
- - - - - - - - - -
La domanda risarcitoria dei ricorrenti è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avuto riguardo al decesso del proprio figlio, fratello e nipote, , avvenuto a seguito di sinistro stradale Persona_1 del 24 febbraio 2022, ore 22.05 in IA ES (RO) in via Ca' Mignola Nuova. Gli accertamenti venivano svolti dalla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di IA ES, dalla cui relazione conclusiva, datata 21 marzo 2022 e prodotta da parte resistente (all.4), attentamente valutata dalla scrivente, è emerso quanto segue:
• i carabinieri intervenuti sul posto alle 22.20 accertavano che nel sinistro erano coinvolti due autoveicoli, una RD TA (veicolo A) e un'FA OM (veicolo B) e la presenza di un uomo esanime, prono, posizionato accanto alla parte finale del guard -rail posto a protezione del piccolo ponte attiguo all'intersezione de qua;
reperivano in loco due testi oculari - Tes_1
e - entrambi percorrevano al momento del sinistro, via Ca' Mignola
[...] Tes_2
Nuova con direzione di marcia IA ES (RO), venivano sorpassati dall'FA OM (veicolo B) condotta da , prima dell'impatto con l'autovettura RD TA Persona_1
(veicolo A) condotta da CP_2
• notiziavano il PM di turno Dott.ssa che disponeva il sequestro dei veicoli e gli Tes_3 accertamenti tossicologici del caso (risultati entrambi negativi); interveniva il medico legale che accertava il nesso di causalità tra le cause del decesso di e le gravi lesioni Persona_1 riportate nell'incidente stradale in questione;
venivano individuate due telecamere private di proprietà dell'impresa ABAFOODS srl, sita in via Ca' Mignola Nuova n. 1775, che avevano ripreso il punto d'urto tra le due autovetture;
• pervenivano pertanto, alla luce dei rilievi effettuati, alle conclusioni riportate di seguito
“manovra di svolta a sinistra del conducente del veicolo A eseguita correttamente;
manovra di sorpasso del veicolo B eseguita ad alta velocità; evidenti responsabilità nella condotta di guida del conducente del veicolo B, in relazione a violazione di norme di comportamento dettate dal
C.d.S., tali da ritenere commisurate le sanzioni elevate a norma dell'art.148 c. 12 e 16
“sorpasso in corrispondenza di intersezione” e ai sensi dell'art. 141 c. 3 e 8 “ velocità non commisurata in prossimità di intersezione”.
pagina 8 di 11 - La conducente in data 5 marzo 2022 rendeva spontanee dichiarazioni negli uffici della CP_2 stazione Carabinieri, dalle quali emergeva che “percorsi 50 metri sulla via Ca' Mignola nuova direzione di marcia IA ES-Lendinara, inserivo l'indicatore di direzione sinistro per svoltare sulla via Carmignola, dallo specchietto retrovisore constatavo che vi era un veicolo che rallentava per permettermi di effettuare la manovra di svolta, mentre dallo specchietto retrovisore laterale sinistro potevo scorgere un veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità. Istintivamente nel tentativo di evitare l'impatto sterzavo bruscamente a destra… preciso che i fatti sopra esposti…. sono avvenuti in una frazione di secondo”.
- testimone oculare, conducente del veicolo che seguiva il veicolo A (condotto dalla Tes_2
confermava l'inserimento dell'indicatore di direzione per tempo da parte della la CP_2 CP_2 bassissima velocità di marcia del veicolo A, l'alta velocità del veicolo B e deduceva che, non avendo visto i fari posteriori del veicolo B accendersi di rosso, il conducente del veicolo B ( ) non Parte_1 avesse neanche tentato di frenare, ma di cercare di completare il sorpasso;
aggiungeva , a dimostrazione dell'alta velocità tenuta dal e dell'imprevedibilità del pericolo che Persona_1 sopraggiungeva, che “dallo specchietto retrovisore centrale venivo abbagliato da un'autovettura che procedeva ad alta velocità che pochi istanti dopo mi sorpassava, preciso che per potermi immettere notavo che proveniva un'auto da IA ES però era abbastanza distante, motivo per cui mi immettevo in sicurezza, ma poco dopo invece constatavo che quell'auto, l'FA OM 147, arrivava ad alta velocità e mi sorpassava;
- testimone oculare (conducente del veicolo che seguiva quello condotto da Testimone_1 [...]
confermava l'inserimento dell'indicatore di direzione a sinistra con adeguato anticipo da parte Tes_2 della CP_2
- Nella relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. è emerso quanto segue: Persona_3
- la vettura del deceduto viaggiava a un'andatura attendibilmente dell'ordine di 144 km/h, Parte_1 largamente superiore al limite di 50 km/h, la RD TA a un'andatura di 17 km/h….
- l'indicatore di direzione poteva essere percepito tempestivamente dal conducente dell'FA OM 147 che marciando sulla semicarreggiata di sinistra aveva miglior campo di visuale sulla RD TA che lo precedeva….
- alla luce delle circostanze sin qui richiamate in relazione causale con la produzione del sinistro e con la gravità dei suoi esiti al sig. va fatto carico di più infrazioni alle norme del Persona_1 traffico ed in particolare dell'art. 141 – 3 del C.d.S. per non aver regolato la velocità in prossimità di una intersezione e nelle ore notturne…; dell'art.142-1 per aver marciato ad una velocità di oltre 116 km/h e attendibilmente dell'ordine dei 144 km/h in centro abitato;
della violazione dell'art.146-1 del C.d.S. e dell'art. 40 -3 del C.d.S. per aver percorso il tratto terminale di via Ca' Mignola Nuova, oltrepassando la linea continua di mezzeria, costituente un limite invalicabile;
della violazione dell'art.146 – 1 del C.d.S. e dell'art.139 del R.A. del C.d.S. che vietava l'occupazione della semicarreggiata di sinistra per il sorpasso;
della violazione dell'art. 148-12 del C.d.S. per aver intrapreso il sorpasso della RD TA in prossimità di un'intersezione; della violazione dell'art. 148- 7 per aver intrapreso il sorpasso che aveva segnalato e già iniziato la manovra di svolta a sinistra attuandolo sulla sinistra anzi che sulla destra;
non sembra che alla siano attribuibili violazioni CP_2 ed in particolare dell'art. 154-1 al C.d.S.. per non essersi assicurata di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
- Quanto sopra riportato risulta avvalorato dalla motivazione della richiesta di archiviazione del proc. penale di cui sopra, datata 26 aprile 2022, a firma del Sostituto Procuratore Dott.ssa , “alla Tes_3 luce delle conclusioni rassegnate dal CT, da ritenersi del tutto condivisibili, l'incidente è riconducibile alla esclusiva condotta colposa di guida del deceduto, mentre all'indagata non può imputarsi alcuna violazione delle norme del codice stradale, né altra condotta genericamente colposa, avendo la stessa pagina 9 di 11 correttamente segnalato con adeguato anticipo come riferito dai testi oculari) l'intenzione di svoltare a sinistra, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, e in particolare al conducente del mezzo che la seguiva, quale manovra effettuata in condizioni di sicurezza, vanificate unicamente da quello che si è accertato essere stato un macroscopico eccesso di velocità dell'autovettura FA OM del deceduto, che procedeva a velocità più che doppia rispetto al limite massimo vigente sul tratto stradale interessato”, richiesta seguita da decreto di archiviazione del GIP datato 4 maggio 2022. Alla luce delle risultanze probatorie sopra riportate, l'ordinanza Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/05/2024, n. 1479, citata da parte ricorrente nella fase finale e su cui la stessa fonda la propria tesi, mal si concilia con il caso in esame.
Invero, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il conducente che eseguiva la manovra di svolta a sinistra aveva la visuale retrostante ostruita, mentre nel caso de quo, nei condivisibili elementi ricostruttivi elaborati dal perito incaricato nel procedimento penale Ing. anche alla luce dei Per_3 rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti e delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari ( in particolare del testimone oculare , la non soltanto aveva correttamente e Tes_2 CP_2 preventivamente segnalato la manovra di svolta a sinistra, assicurandosi di non creare intralcio al conducente della vettura che la seguiva ( testimone oculare), ma aveva altresì la legittima aspettativa di avere tempo più che sufficiente per completare la manovra in condizioni di sicurezza, aspettativa vanificata unicamente dal macroscopico eccesso di velocità dell'FA OM 147 che procedeva a velocità più che doppia del limite vigente sul posto, assolutamente imprevedibile dagli altri utenti in centro abitato.
A ciò si aggiunga che, ove l'FA OM avesse rispettato il limite di velocità vigente sul posto del sinistro (centro abitato), circostanza sulla quale la poteva fare affidamento, ella avrebbe avuto Pt_7 tutto il tempo necessario per ultimare la manovra già intrapresa e preventivamente segnalata ed evitare quindi l'impatto. Alla luce pertanto dell'indirizzo fornito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare-generica o specifica- allo stesso ascritta” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza 34625/2023) e di tutte le risultanze sopra riportate, minutamente vagliate e considerate, deve escludersi qualsivoglia responsabilità in capo alla resistente per l'occorso e conseguentemente della compagnia resistente, dovendosi ritenere che CP_2 soltanto la condotta tenuta dalla vittima in occasione del sinistro de quo, ne abbia Persona_1 determinato la morte.
L'assenza della responsabilità in capo alle resistenti esclude il diritto al risarcimento invocato da parte ricorrente, non essendo“risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso ( Cassazione civile sez. III - 09/02/2023, n. 4054).
Assorbita ogni ulteriore valutazione relativa alla quantificazione del danno.
2- Va infine presa posizione sulle spese di lite.
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute dalle resistenti vanno poste a carico della parte ricorrente, ciò anche in quanto i ricorrenti non hanno accettato la proposta formulata ex art.185 bis c.p.c. dalla scrivente.
La liquidazione del compenso va effettuata per ciascuna parte resistente, ai sensi del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi. pagina 10 di 11 In particolare:
-a fronte del disputatum, si applica lo scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00 della Tabella 2;
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisoria, riducendo al minimo la fase istruttoria/trattazione in ragione della natura documentale della lite.
Pertanto, i compensi vanno liquidati in complessivi € 17.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA 4% e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti di e . Pt_4 Parte_5 CP_2 Controparte_7
2) CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 17.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 11 di 11