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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2744/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti
e con l'intervento del pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 26 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 che di seguito qui si riproducono: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. le due figlie minori ed sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza presso Persona_2
la madre in Murano campiello Italo Svevo nr. 16; 3. data l'età delle figlie, e la difficoltà di spostamento autonomo delle stesse, i genitori concordano di alternarsi nella cura delle
figlie nei fine settimana, e cioè il padre si recherà nella casa coniugale una settimana il venerdì dalla fine del lavoro e vi resterà con
le figlie fine al sabato sera ed il fine settimana successivo vi si recherà il sabato mattina e rimarrà fino alla domenica sera con le figlie. Durante la settimana il padre potrà, previo avviso alla madre, recarsi a trovare le figlie ed ivi rimanere fino al giorno
seguente. Le festività, durante l'anno scolastico, saranno divise a metà ed alternate da ciascun genitore, mentre in estate i genitori
concorderanno un periodo di vacanza di almeno due settimane con il papà, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente
entro il mese di maggio di ogni anno. Il piano genitoriale sopra concordato, potrà essere modificato tra i genitori sempre nel rispetto
del preminente interesse delle minori e le stesse sono libere di andare a trascorrere i tempi di visita presso l'abitazione paterna.
4. Il signor parlato concorrerà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla GN un assegno mensile pari ad €500 Pt_2
per entrambe le figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa stesso mese,
somma che viene versata a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla GN , conto a lui noto, entro Parte_2
giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese extra come da Protocollo famiglia Tribunale di Vicenza 26 ottobre 2017. Il padre rimborsa le spese note nell'importo e nella cadenza prima che la madre esegua il pagamento accreditando la sua quota il
giorno prima della cadenza del pagamento. L'assegno unico è percepito per intero dal padre, mentre le detrazioni per i figli a
carico saranno beneficiate a metà da ciascun genitore.
5. I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio
per sé e per i figli minori;
6. I coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente
autosufficiente.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso i ricorrenti riconoscono reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate nei conti correnti e depositi a loro intestati;
espressamente dichiarano inoltre di essere
economicamente indipendenti e di aver con i presenti accordi definitivamente regolato tutti gli aspetti economico-patrimoniali della
loro separazione e di nulla altro pretendere, in futuro, di più o di diverso da quanto ivi pattuito e dichiarano di rinunciare sin
d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa ex art. 473 bis 51,4 comma
8. Spese di entrambi i procedimenti a carico del sig. .” Pt_1
Conclusione del P.M.: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa anche con riferimento alle figlie ed . Per_1 Persona_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie ed . Per_1 Persona_2
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 13/05/2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano
Veneto (TV) al n. 61, parte II, serie C dell'anno 2017;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2744/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti
e con l'intervento del pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex
127 ter e 473-bis 51 c.p.c. in data 26 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 che di seguito qui si riproducono: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. le due figlie minori ed sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza presso Persona_2
la madre in Murano campiello Italo Svevo nr. 16; 3. data l'età delle figlie, e la difficoltà di spostamento autonomo delle stesse, i genitori concordano di alternarsi nella cura delle
figlie nei fine settimana, e cioè il padre si recherà nella casa coniugale una settimana il venerdì dalla fine del lavoro e vi resterà con
le figlie fine al sabato sera ed il fine settimana successivo vi si recherà il sabato mattina e rimarrà fino alla domenica sera con le figlie. Durante la settimana il padre potrà, previo avviso alla madre, recarsi a trovare le figlie ed ivi rimanere fino al giorno
seguente. Le festività, durante l'anno scolastico, saranno divise a metà ed alternate da ciascun genitore, mentre in estate i genitori
concorderanno un periodo di vacanza di almeno due settimane con il papà, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente
entro il mese di maggio di ogni anno. Il piano genitoriale sopra concordato, potrà essere modificato tra i genitori sempre nel rispetto
del preminente interesse delle minori e le stesse sono libere di andare a trascorrere i tempi di visita presso l'abitazione paterna.
4. Il signor parlato concorrerà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla GN un assegno mensile pari ad €500 Pt_2
per entrambe le figlie, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa stesso mese,
somma che viene versata a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla GN , conto a lui noto, entro Parte_2
giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese extra come da Protocollo famiglia Tribunale di Vicenza 26 ottobre 2017. Il padre rimborsa le spese note nell'importo e nella cadenza prima che la madre esegua il pagamento accreditando la sua quota il
giorno prima della cadenza del pagamento. L'assegno unico è percepito per intero dal padre, mentre le detrazioni per i figli a
carico saranno beneficiate a metà da ciascun genitore.
5. I coniugi prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio
per sé e per i figli minori;
6. I coniugi non avanzano alcuna reciproca richiesta in ordine al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente
autosufficiente.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso i ricorrenti riconoscono reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate nei conti correnti e depositi a loro intestati;
espressamente dichiarano inoltre di essere
economicamente indipendenti e di aver con i presenti accordi definitivamente regolato tutti gli aspetti economico-patrimoniali della
loro separazione e di nulla altro pretendere, in futuro, di più o di diverso da quanto ivi pattuito e dichiarano di rinunciare sin
d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa ex art. 473 bis 51,4 comma
8. Spese di entrambi i procedimenti a carico del sig. .” Pt_1
Conclusione del P.M.: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa anche con riferimento alle figlie ed . Per_1 Persona_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie ed . Per_1 Persona_2
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 13/05/2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano
Veneto (TV) al n. 61, parte II, serie C dell'anno 2017;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
Il Presidente estensore
dott. Alessandro Cabianca