Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore
Dato atto che l'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note scritte;
all'esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3648/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Alberto
APPELLANTE
CONTRO
C.F._2
- 1 -
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (con P.IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso degli Avv.ti Vincenzo Pecorella e Giuseppe Silvano Guarino
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n°2748/2023, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sulle domande proposte da , quale locatore dei locali commerciali Parte_1
siti in Qualiano (NA) alla via Fratelli Rosselli nn. 39/41, identificati al N.C.E.U. del detto Comune al fol. 11, p.lla 1055 sub 8, nei confronti del conduttore odierno appellato, con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida – denegate la convalida dello sfratto e l'ordinanza provvisoria di rilascio, disposto il mutamento del rito, espletato vanamente il tentativo obbligatorio di mediazione ed escussi i testi - le rigettava. In particolare, rigettava le domande principali, dichiarava la nullità del patto con cui il canone di locazione del contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Napoli 2, il 02.12.2024, al n° 7246/3T era stato stabilito in euro
900,00 anziché in euro 450,00 come risultante dal documento scritto, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da e condannava, quindi, Controparte_1
al pagamento in favore del conduttore del complessivo Parte_1
importo di euro 29,500,00- già detratte le somme dovute da a Controparte_1
a titolo di canoni di locazione dovuti dal mese di luglio 2021 Parte_1
e fino alla pronuncia- oltre interessi dal giorno dei singoli pagamenti e fino al soddisfo (art.2033 c.c.), oltre che alla refusione delle spese di lite.
Segnatamente, il Giudice di prime cure, mutata la speciale procedura di sfratto, a seguito dell'opposizione, in giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento, riteneva infondata la domanda principale avanzata dall'attore difettando la sussistenza della lamentata morosità.
Dava atto che dall'attività istruttoria espletata, anche attraverso l'escussione dei testi ammessi, poteva ritenersi provato come il conduttore, in realtà, aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione almeno sino al mese di giugno
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2021 rimanendo unicamente debitore per il pagamento dei canoni a partire dal mese di luglio 2021. Il conduttore, inoltre, sin da subito aveva dedotto di aver corrisposto, fin dall'inizio del rapporto di locazione, un canone in misura maggiore rispetto a quello di euro 450,00, previsto nel contratto e pari, fino a dicembre 2017, ad euro 900,00 al mese e, da gennaio 2018, ad euro 1.000,00. Tali circostanze emergevano sia dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dal conduttore sia dal contenuto dei messaggi whatsapp allegati dal resistente, che comprovavano la sussistenza del suddetto accordo.
Alla luce di ciò, le domande di risoluzione per inadempimento e di condanna al pagamento dei canoni scaduti- avanzate dal ricorrente- venivano rigettate. Veniva accolta la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente pagate, in misura maggiore rispetto a quella prevista nel contratto scritto e registrato, da e per l'effetto veniva Controparte_1 Parte_1
condannato al pagamento del complessivo importo di euro 29.500,00 – già detratte le somme dovute da e a titolo di Controparte_1 Parte_1
canoni di locazione dovuti dal mese di luglio 2021 fino alla pronuncia- oltre interessi dal giorno dei pagamenti e fino al soddisfo (art.2033 c.c.). Ciò per effetto della dichiarata nullità del patto con cui il canone di locazione del contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di Napoli 2, il
02.12.2014, al n° 7246/3T era stato stabilito in euro 900,00 anziché in euro
450,00, come risultante dal documento scritto e registrato.
2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 31.07.2023, ha spiegato appello deducendo a sostegno cinque motivi. Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
30.01.2024, si è costituito in giudizio che ha resistito al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge.
4. La causa è stata decisa all' esito della camera di consiglio del 05 febbraio 2025.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con ricorso depositato lunedì 31.07.2023, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, di cui all'art.325 c.p.c., prorogato ai sensi dell'art. 155, 5° comma, c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata intervenuta, come allegato pure dalla parte impugnante, in data 29 giugno 2023.
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6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Con il primo motivo, intitolato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 426,
115 e 116 c.p.c. - Sentenza nulla per omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti”, l'appellante si duole che il Giudice di primo grado non abbia dichiarato l'inammissibilità tanto della prova orale quanto della prova documentale, stante il tardivo deposito della relativa memoria da parte dell'appellato. Sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 21.04.2022, aveva concesso alle parti termini sino a
30 e 10 giorni prima dell'udienza del 05.09.2022 per integrare i propri atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti. Tale termine non veniva rispettato dall'appellato, secondo l'impugnante, ragion per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità sia della prova orale che di quella documentale. Con il primo motivo, quindi, l'appellante invoca la nullità della sentenza di primo grado per aver il Giudice omesso la motivazione sulla sollevata eccezione di tardività della memoria integrativa depositata dal resistente e per aver, inoltre, ammesso la prova testimoniale e quella documentale nonostante la loro inammissibilità.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
Come correttamente segnalato dalla parte appellata, infatti, e come può agevolmente evincersi dall'esame del fascicolo telematico relativo al giudizio di primo grado, la difesa del conduttore ha ritualmente e Controparte_1
tempestivamente articolato le proprie istanze istruttorie, con la memoria integrativa depositata il 2 settembre 2022.
Infatti, come è pacifico tra le parti, con l'ordinanza, resa fuori udienza il
21.4.2022, il Giudice di prime cure, dopo aver mutato il rito da ordinario a speciale e invitato le parti alla presentazione della domanda di mediazione, rinviava per la discussione della causa alla udienza del 15.9.2022, concedendo al ricorrente ed al resistente il termine rispettivamente di giorni 30 e 10 prima di tale udienza per la integrazione dei propri atti, mediante il deposito di atti e documenti.
Appare allora evidente, in ragione del tenore dell'ordinanza emessa, che aveva previsto un diverso termine a carico di ciascuna delle parti, che Controparte_1
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fosse onerato del rispetto del solo secondo termine, di dieci giorni, entro cui integrare le originarie difese formulando anche le richieste istruttorie, termine che nella fattispecie risulta incontestatamente rispettato.
Opinare diversamente, come preteso dalla parte impugnante – affermando che al fine di proporre le istanze istruttorie volte a suffragare la domanda riconvenzionale il convenuto avrebbe dovuto rispettare il primo termine di trenta giorni – significherebbe introdurre ex post, con indubitabile pregiudizio del diritto di difesa, una decadenza non prevista nell'ordinanza con cui i due termini venivano assegnati, rispettivamente a ciascuna delle parti.
7. Con il secondo motivo, intitolato: “Violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2721 e 2722 c.c.”
l'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado che, rigettando la domanda principale di risoluzione ed accogliendo la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, aveva deciso sulla base delle deposizioni dei testi indicati dal resistente, sebbene la prova orale articolata dovesse essere, nell'assunto dell'impugnante, dichiarata inammissibile.
Secondo quando dedotto con il secondo motivo di gravame, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale, così come formulata dall'odierno appellato, poiché in contrasto con il divieto previsto dagli artt. 2721 e 2722 c.c.
L'impugnante ha al riguardo invocato il generale principio secondo cui, in tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale, potendo pertanto la prova della simulazione, sia assoluta che relativa, essere fornita solo mediante la controdichiarazione.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
La prospettazione della parte impugnante, che ha invocato il generale principio codificato dall'art. 2722 c.c., in tema di divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, trascura di considerare la specifica e condivisibile motivazione spesa sul punto dal Tribunale, nel ritenere applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art. 1417 c.c., alla cui stregua “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è
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proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Il primo Giudice ha infatti correttamente osservato, nel ritenere ammissibile nella fattispecie la prova testimoniale e per presunzioni, che ogni qualvolta l'accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti, abbia il carattere dell'illiceità, come nella fattispecie in esame, la predetta prova debba senz'altro trovare ingresso.
Parimenti, poi, il Tribunale ha, con valutazione corretta, ritenuto ammissibile la prova testimoniale relativa al pagamento del canone in eccedenza, evidenziando che il richiamo operato dall'art. 2726 c.c. all'art. 2721 c.c. consente al Giudice di ritenere ammissibile tale prova in relazione alla natura del contratto e a qualsiasi altra circostanza, dovendo apprezzarsi, nel caso di specie, l'interesse del creditore a non rilasciare una quietanza scritta idonea a documentare un illecito tributario e a consentire al conduttore di agire in giudizio richiamando proprio il disposto dell' art. 79 della legge n. 392 del 1978.
Trattasi di sviluppo argomentativo pienamente coerente.
Segnatamente, quanto all'illiceità del fenomeno simulatorio oggetto di causa, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte nomofilattica (cfr. Cass. SU
n.23601/2017) prendendo in esame il caso di un contratto debitamente registrato, contenente un'indicazione simulata di prezzo, cui acceda una pattuizione a latere, non registrata e destinata a sostituire la previsione negoziale del canone simulato con quella di un canone maggiore rispetto a quello formalmente risultante dal contratto registrato.
Ricondotta tale fattispecie nell'orbita dell'istituto della simulazione, in sintonia con quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite con riferimento alla speculare (e in parte qua del tutto sovrapponibile) vicenda della locazione ad uso abitativo, la
Corte di Cassazione ha osservato che proprio tale accordo simulatorio, in quanto volto a celare un canone maggiore rispetto a quello indicato nel contratto scritto e registrato, disvela la finalità di elusione ed evasione fiscale che un simile patto è funzionalmente destinato a realizzare e, dunque, la sua causa concreta, da intendersi quest'ultima nella più moderna nozione di scopo pratico del negozio, sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Osservata da tale prospettiva, la fattispecie della simulazione (relativa) del canone locatizio risulta affetta da un vizio genetico, attinente alla sua causa concreta, inequivocabilmente volta a perseguire lo scopo pratico di eludere (seppure parzialmente) la norma tributaria sull'obbligo di registrazione dei contratti di locazione. Se tale norma tributaria si ritiene essere stata elevata a "rango di norma imperativa", come sembra suggerire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente e come precisato dalla stessa Corte costituzionale, deve allora concludersi che la convenzione negoziale sia intrinsecamente nulla, oltre che per essere stato violato parzialmente nel quantum
l'obbligo di (integrale) registrazione, anche perché ab origine caratterizzata da una causa illecita per contrarietà a norma imperativa (ex art. 1418, comma 1, c.c.), tale essendo costantemente ritenuto lo stesso articolo 53 Cost. - la cui natura di norma imperativa (come tale, direttamente precettiva) è stata, già in tempi ormai risalenti, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 5 del 1985; Cass. ss. uu. n. 6445 del 1985).
Trattandosi di un vizio riconducibile al momento genetico del contratto, e non
(soltanto) ad un mero inadempimento successivo alla stipula (sanzionato dalla nullità testuale di cui al comma 346 della Finanziaria 2004), nelle fattispecie simulatorie del canone locatizio contenuto in un contratto già registrato deve allora ravvisarsi la diversa ipotesi di una nullità virtuale, secondo la concezione tradizionale di tale categoria e, quindi, tradizionalmente insanabile ex art. 1423
c.c.: in tal caso, infatti, la nullità deriva non dalla mancata registrazione
(situazione suscettibile di essere sanata con il tardivo adempimento), ma, a monte, dall'illiceità della causa concreta del negozio, che una tardiva registrazione non appare idonea a sanare.
8. Né coglie nel segno il terzo motivo di gravame, intitolato “Violazione o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c.”, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione sulle deposizioni rese dai testi indicati dal resistente, sebbene le circostanze dedotte nei relativi capitoli di prova, a parere dell'appellante, non avrebbero potuto essere ammesse, in quanto in aperto contrasto con l'art. 244 c.p.c. difettando, nella fattispecie, una loro specifica collocazione nel tempo e nello spazio, non
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risultando indicata la data in cui gli accadimenti si sarebbero verificati, né il luogo di verificazione degli stessi.
Appare per converso evidente che i capi di prova articolati dalla difesa del conduttore, per come riportati dalla medesima parte impugnante nell'atto di gravame, siano senz'altro formulati, in considerazione delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, in modo sufficientemente specifico, in conformità della previsione di cui all'art. 244 c.p.c., che appunto prevede che “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati”.
Trattasi, con ogni evidenza, di capi di prova, quali quelli relativi all'imposizione di pagamenti in contanti e senza ricevuta, che si riferiscono all'intera durata del rapporto (cfr. capi 5) e 8) o che, comunque, contengono una indicazione del diverso canone preteso nei successivi periodi (cfr. capo 7, secondo cui il locatore imponeva che il canone fosse pari ad € 900,00 mensili fino al 2017, e, successivamente, di € 1.000,00), senz'altro idonei ad assolvere all'onere di specificità.
9. Parimenti infondati sono, infine, il quarto e il quinto motivo di gravame che, per evidenti ragioni di connessione – involgendo entrambi la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal Tribunale – meritano di essere trattati congiuntamente.
Con il quarto motivo di gravame, intitolato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, e articolato in tre distinte censure, l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe: attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal resistente valore ultroneo rispetto alle richieste del conduttore, con ciò svolgendo un'attività ultra petitum attraverso l'acquisizione di una prova non richiesta dallo stesso interessato (cfr. par. 4a); valutato le deposizioni testimoniali attendibili e veritiere sebbene provenienti dal cognato del conduttore ( e da un suo Controparte_2
dipendente ( (cfr. par. 4b); ritenuti, mediante ricorso alla prova per Per_1
presunzioni, confermati i pagamenti del canone di locazione in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto (cfr. punto 4c) .
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con il quinto motivo di gravame – intitolato “violazione o falsa applicazione dell'art. 2712 c.c.” - l'appellante ha poi invocato la riforma della sentenza di primo grado per aver il Tribunale assunto il decisum impugnato sulla base di una serie di elementi privi di valenza probatoria.
Innanzitutto, avrebbe considerato, in assenza di puntuale disconoscimento da parte del ricorrente, utilizzabili i messaggi whatsapp;
sostiene per converso l'appellante che la perizia versata in atti non poteva avere valore di prova, ma al più poteva essere valutata come semplice indizio, non essendo stata riscontrata da una dichiarazione testimoniale del perito. Altro errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure sarebbe quello di aver, per un verso, valutato inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste utilizzando, per altro Testimone_1
verso, le suddette dichiarazioni a suffragio di un'interpretazione favorevole alla tesi del resistente.
Infine, nell'assunto dell'impugnante, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il significato dei suddetti messaggi whatsapp, da questi ricavando il convincimento della corresponsione del canone pattuito sino al mese di giugno
2021 e, soprattutto, che il conduttore avrebbe corrisposto una somma superiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
I rilievi che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'apprezzamento degli elementi di prova acquisiti, reputa questa
Corte distrettuale, all'esito di una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nel ritenere pienamente provati i fatti dedotti dalla parte appellata, a suffragio della domanda riconvenzionale spiegata e dell'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale.
Deve in primo luogo precisarsi che il giudice di prime cure, nell'istruire la causa indagando sull'effettiva corresponsione di un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, per l'intero rapporto contrattuale, decidendo poi la causa sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, non ha assunto alcuna prova ultronea rispetto a quelle offerte dalle parti, né è incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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Infatti, come può agevolmente evincersi dall'esame della memoria integrativa depositata, nel giudizio di prime cure, il 2.9.2022, il conduttore ebbe testualmente a dedurre, a supporto della spiegata riconvenzionale: “ non Controparte_1
solo non è moroso, ma ha versato molti più soldi di quelli che erano contrattualmente dovuti: nel periodo da novembre 2014 a dicembre 2017 avrebbe dovuto versare euro 17.100,00 (450X38), mentre in realtà versava euro
34.200,00 (900X38), per una differenza NON dovuta di 17.100,00; nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2021 avrebbe dovuto versare euro 22.050,00 (450X49), mentre in realtà versava euro 49.000,00 (1.000X49), per una differenza NON dovuta di 26.950,00, per un totale complessivo, NON DOVUTO, di euro
44.050,00”.
Coerentemente, poi, nella medesima memoria, ebbe ad articolare la prova testimoniale di cui ai capi n. 6 ( Vero è che il contratto era stipulato e registrato per la somma di euro 450,00) e 7 (Vero è che il locatore imponeva che il canone di locazione fosse pari ad euro 900,00 mensili fino a mese di dicembre 2017 e, successivamente, Euro 1.000,00), evidentemente riferiti all'intero rapporto contrattuale, che correttamente il primo Giudice ebbe ad ammettere.
In ordine poi alla valenza probatoria dei messaggi whatsapp, è opportuno richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento all'analoga questione della natura dei messaggi sms, (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 5141 del
21/02/2019), con argomenti pienamente conferenti alla fattispecie in esame. La
Corte di Cassazione ha infatti chiarito che lo "short message service" ("SMS") - a cui il Collegio reputa senz'altro parificabile il messaggio whatsapp - contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile all'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Peraltro, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Appare allora pienamente corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, nel valutare l'indubitabile valenza probatoria dei predetti messaggi, il cui contenuto è stato peraltro trasfuso in una perizia di parte redatta da un esperto della materia, in quanto non specificamente contestati dall'odierno impugnante. Messaggi che, come pure osservato dal Tribunale, sono senz'altro idonei a comprovare non solo la corresponsione di un canone maggiore di quello risultante dal contratto registrato, ma anche l'intervenuto pagamento dello stesso con riferimento alle mensilità maturate fino a giugno 2021.
Significativo, a tale riguardo, è il contenuto dei messaggi scambiati tra il conduttore e sorella dell'appellante e Controparte_1 Testimone_1
delegata dal conduttore della riscossione dei canoni, ed in particolare del messaggio del 23.8.2021, in cui rimproverava Testimone_1 Controparte_1 di avergli versato unicamente l'importo di € 800,00, scrivendo espressamente
“solo 800 euro? Non hai neanche apparato un mensile, ma stai CP_1 scherzando, questo è ancora giugno” e del messaggio del giorno successivo, in cui appunto la medesima contattava nuovamente Testimone_1 CP_1
invitandolo a pagare “quelle duecento euro di giugno”, così
[...] confermando che l'importo mensile del canone da corrispondere era di €
1.000,00.
Peraltro, come pure correttamente rilevato dal primo Giudice, l'invio dei messaggi è stato confermato proprio dal teste che, tentando di Testimone_1
fornire una diversa spiegazione del loro contenuto, non messo in discussione, ha offerto una ricostruzione, in ordine alla pattuizione di un “piano di rientro”, neppure prospettata dalla parte locatrice, ed evidentemente non confortata dal tenore testuale dei messaggi sopra riportati, ove appunto si pone inequivoco riferimento alla somma pretesa per “un mensile”, e cioè per un canone di locazione .
Il contenuto dei predetti messaggi, dal tenore perspicuo, riceve poi evidente conferma dal racconto dei testi escussi su indicazione dell'odierno appellato,
e che hanno entrambi riferito del pagamento Controparte_2 Per_1 mensile, in contanti, dell'importo di € 1.000,00; sul punto, appare pienamente condivisibile, e non adeguatamente attinta dal tenore del motivo di gravame, la motivazione spesa dal primo Giudice, che ha appunto evidenziato che tali
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deposizioni non possono ex se ritenersi inattendibili per l'esistenza di rapporti di parentela o lavoro tra i testi e il conduttore, essendo evidente che l'incarico di consegnare importi rilevanti in contanti non avrebbe potuto essere conferito che a persone di fiducia di , quali dipendenti e amici. Controparte_1
Neppure coglie nel segno, infine, l'ulteriore rilievo secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12866/2015 - secondo cui “ nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di praesumptio de praesumpto, allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo”- non sarebbe applicabile nella fattispecie (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
22/06/2015 , n. 12866), in difetto di una prova documentale, quali ricevute di pagamento o vaglia, del pagamento del canone ultralegale.
Una tale prova, infatti – nel caso di specie pienamente raggiunta sulla scorta delle deposizioni dei testi e dei messaggi whatsapp- secondo quanto si evince anche dalla massima che precede, può essere anche di tipo testimoniale.
Dagli argomenti che precedono, disattesa ogni censura proposta dall'appellante, discende l'integrale rigetto dell'impugnazione.
10. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, tenendo conto delle fasi in cui l'attività difensiva è stata effettivamente svolta dalla parte appellata – ivi compresa quella relativa all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Pecorella e Giuseppe Silvano Guarino, dichiaratisi anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2748 del 2023:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato che liquida nell'importo di € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Vincenzo Pecorella e Giuseppe Silvano Guarino, dichiaratisi anticipatari;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
C.F._2
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
RGn°3648/2023
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