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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 696/2023 RGA, avverso la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 96/2023, resa e pubblicata in data
7/12/2023, notificata il 18/12/2023; avente ad oggetto: posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da: controversie in materia di previdenza obbligatoria;
(C.F. Parte_1
, P.IVA , in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Bologna, Via Gramsci n.6, nell'Ufficio Legale della sede provinciale, presso l'avv. Antonello Lamanna, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Nilla Barusi e all'avv. Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti per atti del Notaio dott. in Roma del Persona_1
23.1.2023, repertorio n.37590 raccolta n. 7131;
- appellante
pag. 1 di 12 contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 7, presso lo studio e nella persona dell'avv. Federica Malvezzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: "Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione
[...] di giudice del lavoro, l domandando che il tribunale adito in via preliminare Pt_1 dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022
00016984 00 000 in quanto emesso in violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 e nel merito dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022
00016984 00 000 e del conseguente ruolo.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace". CP_2
La causa di opposizione avverso il succitato avviso di addebito - volto al recupero dei maggiori contributi accertati e richiesti a titolo di gestione artigiani con riguardo al periodo d'imposta gennaio 2013 - dicembre 2013 (pari a € 14.433,48), fondato sugli esiti degli accertamenti della G.d.F. di Reggio Emilia compendiati nel
PVC richiamato nello stesso atto, a mezzo del quale gli era stato contestato, quale socio della società Gareri s.r.l., un maggior reddito imponibile da indebita deduzione
pag. 2 di 12 di costi per fatture oggettivamente inesistenti - istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, veniva decisa con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato e compensazione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure perveniva alla decisione gravata, accertando quanto segue:
- la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99 dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza di giudizio tributario ex art. art. 24, comma 3,
D.Lgs. 46/99;
- la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo - dal punto di vista giuridico - che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (notificato il 24.1.2019) non costituisse idoneo atto interruttivo, tenendo in considerazione dell'evoluzione evoluzione normativa ed in particolare che, con l'abrogazione dell'art. 32 bis D.L. 185/20081 intervenuta ex D.L. 70/2011, art. 7, co. 2 lett., era stata "restituita" ad la Pt_1 competenza per il recupero dei contributi tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute all'Istituto, con conseguente carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate di interrompere la prescrizione per il tramite dei propri avvisi di accertamento.
Argomenta ulteriormente il giudice di prime cure evidenziando che, comunque,
l'avviso di accertamento non poteva avere valenza interruttiva ex art. 2943 c.c. in quanto non contenente l'intimazione al pagamento dei contributi in questione ma solo delle imposte, sanzioni ed interessi.
Tale decisione veniva tempestivamente appellata dall'Ente impositore con formulazione di un unico motivo appello, ossia l'erroneità della decisione nella parte afferente alla declaratoria di intervenuta prescrizione in ragione della piena valenza interruttiva dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
quanto al merito della pretesa creditoria, l'appellante si limitava a richiamare l'atto di accertamento da cui sarebbe derivata la determinazione del maggior contributo accertato.
pag. 3 di 12 Si costituiva ritualmente l'appellato, deducendo - in via preliminare -
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e, comunque, la correttezza della sentenza laddove ha dichiarato l'intervenuta prescrizione;
per la denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria, reiterava specifiche deduzioni (con richiamo della documentazione già allegata) svolte in I grado quanto all'infondatezza delle pretese creditorie, specificamente circa l'inconsistenza della tesi dell'Agenzia delle Entrate quanto alla maggiore parte imponibile su cui calcolare i contributi, basata sugli accertamenti della G.d.F. (che aveva contestato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società riferibili a CP_1 assumendo l'inoperatività delle società GE RL e , emittenti Controparte_3 le fatture in questione).
In sintesi, parte appellata rivendicava la piena legittimità delle operazioni contestate e, pertanto, l'illegittima rideterminazione dell'imponibile nonché dei contributi oggetto dell'opposto avviso, ritenendo che l'Agenzia non avesse fornito prova idonea della propria tesi a fronte di una difesa che, invece, aveva svolto specifiche contestazioni.
La Corte, dato atto di quanto sopra - e comunque ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di CP_2
(rimasta contumace in I grado) non rivestendo il ruolo di litisconsorte necessario
[...] con riguardo ai contributi oggetto di causa2 - istruita la causa tramite produzioni documentali delle parti nonché acquisite ex art. 437 c.p.c. (facendosi con ciò specifico riferimento agli atti comprovanti la definizione agevolata del giudizio
pag. 4 di 12 tributario intervenuta in II grado nonché al PVC della G.d.F. di Reggio Emilia, con allegate le fatture contestate) e dato atto del rituale deposito di note difensive finali circa la ripartizione onere della prova, perviene al rigetto dell'appello, pur da ritenersi ammissibile quanto alla sua formulazione;
ed infatti dal suo tenore complessivo si ritiene di rinvenire quanto utile a veicolare le censure alla statuizione impugnata, puntualmente indicate nel contesto del gravame.
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche acquisita ai sensi degli artt. 421- 437 c.p.c. nel corso di questo giudizio, dichiarata la superfluità di ogni altra attività istruttoria, pur ritenendo che l'accertamento svolto dall' Agenzia delle Entrate abbia valenza interruttiva della prescrizione anche quanto a recupero dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di merito appresso indicate.
Prima di argomentare con riguardo alla pretesa creditoria, si ritiene – quanto alla ritenuta valenza interruttiva della prescrizione - di dare continuità all'orientamento inaugurato - per quanto attiene a questa Corte - con sentenza n.
371/23 secondo cui (pronuncia che richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “Ritiene, invero, questa Corte di riprendere e dare seguito, re melius perpensa rispetto ad alcuni propri precedenti, all'insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n. 17769/2015,
13463/2017, 19640 e 27950/2018, 5439/2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del d.lgs n.
462/1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006/2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, essendo stato restaurato dopo tale parentesi temporale il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia (citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e diversamente
pag. 5 di 12 interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del d. l. n.
70/2011).
Si legge, infatti, nel primo degli arresti citati, che “ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del
1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' 16. In caso di mancato Pt_1 pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, Pt_1 alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR Pt_1 contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell 18. Tale interpretazione, Pt_1 fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di
pag. 6 di 12 semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i contributi ed i premi previdenziali e Pt_1 assistenziali e di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare
l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t). 19. Pt_1
Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui,
"in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a Pt_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"
(Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Alla luce dell'orientamento qui confermato, quanto al caso di specie, si ritiene che la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell' Pt_1 oggetto di causa sia stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. THS01BA00035 (acquisito agli atti ex artt. 421-437 c.p.c.), emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia in data
16.1.2019 e notificato il 24.1.2019 (come riconosciuto dall'interessato nel ricorso di primo grado), con riguardo ai contributi a titolo di gestione artigiani per il periodo d'imposta gennaio 2013 - dicembre 2013; si precisa che la rilevanza in concreto dell' accertamento in questione quale atto di intimazione ad adempiere anche ai fini contributivi, discende dall'evidenza che esso contiene la puntuale indicazione dei contributi da versare per il periodo di riferimento (pari ad € 14.433,48).
Ciò posto, non resta che esaminare le eccezioni afferenti al merito della pretesa creditoria, tempestivamente svolte da già in Controparte_1 primo grado e qui riproposte (ritenute assorbite dal Tribunale di Reggio Emilia),
pag. 7 di 12 dovendosi premettere – sul piano processuale della ripartizione dell'onere della prova – il principio costante secondo cui (da Cassazione civile sez. lav., 11/7/2023
n. 1977): “…con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn.
761 del 2002 e 11353 del 2004); l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale
(Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che
"una non contestazione dei fatti costitutivi della (...) pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora (...) la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'e' noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (nei termini Cass. n. 31704 del 2019, seguita da Cass. n. 5416 del 2020; Cass., n. 17604 del 2020; Cass. n. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. n. 27274 del 2018)”.
Ebbene, occorre precisare che la pretesa creditoria a titolo contributivo avanzata con l'opposto avviso di addebito, si fonda sul richiamo al succitato avviso di accertamento operato dall' a sua volta basato sugli esiti di Controparte_4
pag. 8 di 12 una verifica fiscale espletata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della società Magef Srl e (cfr. PVC acquisito in atti ex Controparte_3 artt. 421-437 c.p.c.) con cui si riteneva, sulla base di elementi indiziari, come le società de quibus – società emittenti le fatture emesse nei confronti della società
ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti - fossero evasori CP_1 totali, giacché: non avevano presentato alcuna dichiarazione annuale;
non avevano esibito, nel corso delle verifiche, alcuna documentazione amministrazione contabile;
non avevano la disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento della propria attività di impresa, né avevano esibito fatture di costi per l'acquisto o il noleggio di macchinari;
non risultavano avere personale alle proprie dipendenze in misura adeguata alla mole di lavoro di cui alle fatture dalle stesse emesse;
nelle fatture emesse non risultava indicata la descrizione della prestazione resa se non l'indicazione che si trattava di lavori edili.
Invero, parte opponente già nel ricorso in I grado4 – con specifiche argomentazioni riportate in questa sede, suffragate dalla documentazione già
159/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia) si sia concluso con definizione agevolata in II grado, circostanza che non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio 4 Cfr. da parte 8 del riorso di I grado: “In ogni caso la difesa di contesta le Controparte_1 argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle circostanze supra indicate, inerenti le imprese e ed evidenzia, che, a quanto constava all'esponente, nel Controparte_5 Controparte_6 momento in cui è stato stipulato il contratto di subappalto e per tutto il corso dello stesso, le società e erano perfettamente operanti ed in regola con i versamenti contri- Controparte_7 Controparte_6 buti, e mai alcun dubbio è sorto circa lo svolgimento della prestazione, che è stata effettuata a regola d'arte. A tal riguardo la società si era premurata, anteriormente alla Parte_2 stipulazione del contratto nonché nel corso dello stesso, di verificare non solo la regolarità contributiva delle società e ma altresì la posizione INAIL, l'esistenza di un conto corrente CP_5 CP_6 alle stesse intestato nonché l'effettiva iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, come risulta dal contratto di subappalto, oltre che dai DURC, dalla documentazione attestante la posizione INAIL, dalla contabile del conto corrente e dalla visura camerale in atti, fornita alla medesima dalle società e Controparte_5 Controparte_6 Inoltre, ad ulteriore conferma dell'operatività delle società supra indicate, rispettivamente in data 28.02.2013, 30.04.2013, 26.09.2013, il SI , in qualità di legale rappresentante delle Testimone_1 società, aveva emesso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nelle quali dichiarava che, in relazione ai contratti sottoscritti con la società le fatture risultavano Parte_2 emesse con il sistema dell'inversione contabile. Va, peraltro, evidenziato, come del pari illegittima appaia la contestazione dell'Ufficio circa l'assenza di personale dipendente della società e della Controparte_5 Controparte_6 In primo luogo, in quanto non viene allegato il modello 770 presentato dalla stessa, relativa-mente agli anni 2012 e 2013, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 citato. Secondariamente in quanto è lo stesso Ufficio che afferma che dai modelli 770 supra indicati sarebbero state indicate le posizioni lavorative di e di . Persona_2 Persona_3
pag. 9 di 12 ritualmente prodotta in I grado - contestava in modo puntuale ed articolato la ricostruzione operata dall'Ufficio, in particolare fornendo la prova di elementi inequivocabilmente significativi dell'esecuzione delle prestazioni svolte in favore della società “Gareri s.rl.” dalle società Magef Srl e (oggetto di Controparte_3 accertamento fiscale, con riguardo alle quali era stata contestata alla società CP_1 per brevità - l'indeducibilità del costo relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, come già evidenziato); in particolare risulta provata la regolarità del contratto stipulato a cui tali prestazioni si riferiscono ed, ancora più significativamente, dai pagamenti effettuati dalla soc. “ in modo tracciabile, CP_1 con bonifico bancario (cfr. docc. da 4 e ss.; vd. in particolare doc. 28 quanto ai pagamenti).
Peraltro, a comprova della piena operatività delle società Magef Srl e CP_3 emittenti le fatture contestate, parte ricorrente/appellata ha fornito prova della
[...] regolarità contributiva delle stesse (cfr. DURC di cui ai docc. nn. 10, 12, 18, 20 e 21
Peraltro, la circostanza che la società avesse o meno personale dipendente non rileva in Controparte_5 alcun modo, posto che la stessa ben poteva, come ha fatto, stipulare contratto di subappalto con soggetti esterni all'impresa, per l'esecuzione dei lavori. Si rileva, in ogni caso, con riguardo alla società che, alla data di stipulazione del Controparte_5 contratto e fino al 14.11.2013, amministratore della società è stato il SI – e non come Testimone_1 affermato dall'Agenzia delle Entrate - il SI . Persona_4 Tale circostanza risulta chiaramente dalla visura camerale storica in atti. Inoltre, come emerge dalla comunicazione obbligatoria Unificato lavoro e dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato, in data 24.07.2013 il SI è stato as-sunto alle dipendenze Persona_2 della società Controparte_6 Ne consegue che l'affermazione secondo la quale le società de quibus non avevano personale dipendente, appare smentita, e dalle affermazioni dello stesso Ufficio, e della documentazione supra indicata. Da ultimo si evidenzia che, l'Ufficio ha ritenuto applicarsi alla fattispecie de qua, il raddoppio dei termini di prescrizione dell'accertamento previsti dall'art. 37, commi 24 e 25 D.L. 223/2006, che ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72. A tal fine si rileva che sarà onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare la sussistenza del fumus di reato, legittimante la sua formalizzazione, e cura del Giudicante, valutare la sussistenza dei presupposti inerenti l'obbligo di denuncia penale. Si precisa, a tal proposito, che nel caso in cui la denuncia penale sia stata disposta esclusivamente nei confronti dell'amministratore della società e non anche nei confronti del socio, non può trovare applicazione il raddoppio dei termini supra indicato (Comm. Prov. sent. 10.10.2011; Persona_5 Comm. Trib. Prov. Lombardia, Milano, n. 5637 del 27.06.2016). Con riguardo ai costi non documentati occorre rilevare come l'Agenzia delle Entrate abbia contestato l'emissione di n. 3 fatture emesse, in regime di reverse charge, per complessivi € 7.990,00, riportandosi a quanto rilevato nel PVC, senza tuttavia, né indicare i soggetti emittenti le fatture né l'importo delle stesse. Si tratta, in particolare di n. 2 fatture emesse dall'Impresa Individuale Persona_6 (fatt. n. 1 del 28.02.2013 e fatt. n. 3 del 2.04.2013) nonché di una fattura emessa dall'Impresa Individuale (fatt. n. 4 del 18.11.2013). Persona_7
[…]”.
pag. 10 di 12 del ricorso di I grado), così come dell'esistenza di lavoratori subordinati per le stesse
(cfr. modelli 770 di cui al doc. 16, circostanza peraltro rilevata dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento).
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni svolte da parte appellata con riguardo alla pretesa impositiva di cui all'opposto atto recuperatorio, si giunge a rilevare come l' titolare del credito contributivo non abbia fornito CP_8 elementi volti a confermare la veridicità delle proprie affermazioni, essendosi meramente richiamato all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come emerge dall'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'appello laddove si legge, quanto al merito della richiesta del maggior contributo: “Insomma, la disamina dell'atto di accertamento rende manifesto come il credito contributivo faccia parte integrante dell'accertamento stesso: il credito non è semplicemente "accennato" ma è espressamente contemplato come elemento costituente l'accertamento; ne sono descritti i fondamenti;
il credito contributivo è indicato, quantificato e intimato;
viene specificamente inserito nel riepilogo, anche ai fini della definizione dell'accertamento medesimo”), dovendosi peraltro – e del tutto significativamente - rilevare anche che il P.V.C. redatto dalla G.d.F., su cui si fonda il richiamato avviso d'accertamento, non riproduce testualmente né, tanto meno, risulta supportato dall'allegazione di documenti posti a sostegno dell'indagine; di talché, alla luce del principio processuale come sopra richiamato, deve ritenersi che l'ufficio impositore non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio con riguardo alla pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare la conclusione cui era giunto il giudice di I cure circa l'annullamento dell'avviso di addebito, seppur con le diverse argomentazioni sopra esposte in quanto afferenti al merito della pretesa creditoria, declaratoria cui segue il rigetto dell'appello.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite, si ritiene di poter pervenire alla loro integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione come innovata a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in ragione della particolarità delle questioni fattuali sottese alla vicenda esaminata in tale sede,
pag. 11 di 12 ritenendo altresì di dovere valorizzare la collaborazione dell'ente quanto alla disposta integrazione documentale con riguardo alla questione di merito.
Al rigetto dell'appello non segue, comunque, l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell'ente appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 07/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Norma applicabile ai contributi derivanti da dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e successivi, inserito dalla Legge di conversione n. 2/2009 e che aveva attribuito all'Agenzia delle Entrate la legittimazione ad iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute a titolo di contributi e premi, da cui derivava anche legittimazione ex lege ad interrompere la prescrizione con proprio atto, quale l'avviso di accertamento. 2 Si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti aveva trovato origine nella previsione Pt_1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e cessionario Pt_1 ( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto CP_2 della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio. 3 Si rappresenta che, alla luce della documentazione acquisita agli atti ex artt. 421 e 437 c.p.c., il giudizio tributario promosso dallo stesso avverso il detto Avviso di Accertamento - che lo aveva visto CP_1 vittorioso in I grado giacché l'avviso impugnato era stato annullato per motivi formali (cfr. sentenza n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 696/2023 RGA, avverso la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 96/2023, resa e pubblicata in data
7/12/2023, notificata il 18/12/2023; avente ad oggetto: posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da: controversie in materia di previdenza obbligatoria;
(C.F. Parte_1
, P.IVA , in persona del suo Presidente pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Bologna, Via Gramsci n.6, nell'Ufficio Legale della sede provinciale, presso l'avv. Antonello Lamanna, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Nilla Barusi e all'avv. Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti per atti del Notaio dott. in Roma del Persona_1
23.1.2023, repertorio n.37590 raccolta n. 7131;
- appellante
pag. 1 di 12 contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 7, presso lo studio e nella persona dell'avv. Federica Malvezzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: "Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione
[...] di giudice del lavoro, l domandando che il tribunale adito in via preliminare Pt_1 dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022
00016984 00 000 in quanto emesso in violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 e nel merito dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022
00016984 00 000 e del conseguente ruolo.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace". CP_2
La causa di opposizione avverso il succitato avviso di addebito - volto al recupero dei maggiori contributi accertati e richiesti a titolo di gestione artigiani con riguardo al periodo d'imposta gennaio 2013 - dicembre 2013 (pari a € 14.433,48), fondato sugli esiti degli accertamenti della G.d.F. di Reggio Emilia compendiati nel
PVC richiamato nello stesso atto, a mezzo del quale gli era stato contestato, quale socio della società Gareri s.r.l., un maggior reddito imponibile da indebita deduzione
pag. 2 di 12 di costi per fatture oggettivamente inesistenti - istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, veniva decisa con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato e compensazione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure perveniva alla decisione gravata, accertando quanto segue:
- la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99 dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza di giudizio tributario ex art. art. 24, comma 3,
D.Lgs. 46/99;
- la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo - dal punto di vista giuridico - che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (notificato il 24.1.2019) non costituisse idoneo atto interruttivo, tenendo in considerazione dell'evoluzione evoluzione normativa ed in particolare che, con l'abrogazione dell'art. 32 bis D.L. 185/20081 intervenuta ex D.L. 70/2011, art. 7, co. 2 lett., era stata "restituita" ad la Pt_1 competenza per il recupero dei contributi tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute all'Istituto, con conseguente carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate di interrompere la prescrizione per il tramite dei propri avvisi di accertamento.
Argomenta ulteriormente il giudice di prime cure evidenziando che, comunque,
l'avviso di accertamento non poteva avere valenza interruttiva ex art. 2943 c.c. in quanto non contenente l'intimazione al pagamento dei contributi in questione ma solo delle imposte, sanzioni ed interessi.
Tale decisione veniva tempestivamente appellata dall'Ente impositore con formulazione di un unico motivo appello, ossia l'erroneità della decisione nella parte afferente alla declaratoria di intervenuta prescrizione in ragione della piena valenza interruttiva dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
quanto al merito della pretesa creditoria, l'appellante si limitava a richiamare l'atto di accertamento da cui sarebbe derivata la determinazione del maggior contributo accertato.
pag. 3 di 12 Si costituiva ritualmente l'appellato, deducendo - in via preliminare -
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e, comunque, la correttezza della sentenza laddove ha dichiarato l'intervenuta prescrizione;
per la denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria, reiterava specifiche deduzioni (con richiamo della documentazione già allegata) svolte in I grado quanto all'infondatezza delle pretese creditorie, specificamente circa l'inconsistenza della tesi dell'Agenzia delle Entrate quanto alla maggiore parte imponibile su cui calcolare i contributi, basata sugli accertamenti della G.d.F. (che aveva contestato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società riferibili a CP_1 assumendo l'inoperatività delle società GE RL e , emittenti Controparte_3 le fatture in questione).
In sintesi, parte appellata rivendicava la piena legittimità delle operazioni contestate e, pertanto, l'illegittima rideterminazione dell'imponibile nonché dei contributi oggetto dell'opposto avviso, ritenendo che l'Agenzia non avesse fornito prova idonea della propria tesi a fronte di una difesa che, invece, aveva svolto specifiche contestazioni.
La Corte, dato atto di quanto sopra - e comunque ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di CP_2
(rimasta contumace in I grado) non rivestendo il ruolo di litisconsorte necessario
[...] con riguardo ai contributi oggetto di causa2 - istruita la causa tramite produzioni documentali delle parti nonché acquisite ex art. 437 c.p.c. (facendosi con ciò specifico riferimento agli atti comprovanti la definizione agevolata del giudizio
pag. 4 di 12 tributario intervenuta in II grado nonché al PVC della G.d.F. di Reggio Emilia, con allegate le fatture contestate) e dato atto del rituale deposito di note difensive finali circa la ripartizione onere della prova, perviene al rigetto dell'appello, pur da ritenersi ammissibile quanto alla sua formulazione;
ed infatti dal suo tenore complessivo si ritiene di rinvenire quanto utile a veicolare le censure alla statuizione impugnata, puntualmente indicate nel contesto del gravame.
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche acquisita ai sensi degli artt. 421- 437 c.p.c. nel corso di questo giudizio, dichiarata la superfluità di ogni altra attività istruttoria, pur ritenendo che l'accertamento svolto dall' Agenzia delle Entrate abbia valenza interruttiva della prescrizione anche quanto a recupero dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di merito appresso indicate.
Prima di argomentare con riguardo alla pretesa creditoria, si ritiene – quanto alla ritenuta valenza interruttiva della prescrizione - di dare continuità all'orientamento inaugurato - per quanto attiene a questa Corte - con sentenza n.
371/23 secondo cui (pronuncia che richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “Ritiene, invero, questa Corte di riprendere e dare seguito, re melius perpensa rispetto ad alcuni propri precedenti, all'insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n. 17769/2015,
13463/2017, 19640 e 27950/2018, 5439/2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del d.lgs n.
462/1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006/2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, essendo stato restaurato dopo tale parentesi temporale il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia (citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e diversamente
pag. 5 di 12 interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del d. l. n.
70/2011).
Si legge, infatti, nel primo degli arresti citati, che “ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del
1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' 16. In caso di mancato Pt_1 pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, Pt_1 alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR Pt_1 contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell 18. Tale interpretazione, Pt_1 fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di
pag. 6 di 12 semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i contributi ed i premi previdenziali e Pt_1 assistenziali e di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare
l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t). 19. Pt_1
Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui,
"in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a Pt_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"
(Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Alla luce dell'orientamento qui confermato, quanto al caso di specie, si ritiene che la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell' Pt_1 oggetto di causa sia stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento n. THS01BA00035 (acquisito agli atti ex artt. 421-437 c.p.c.), emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia in data
16.1.2019 e notificato il 24.1.2019 (come riconosciuto dall'interessato nel ricorso di primo grado), con riguardo ai contributi a titolo di gestione artigiani per il periodo d'imposta gennaio 2013 - dicembre 2013; si precisa che la rilevanza in concreto dell' accertamento in questione quale atto di intimazione ad adempiere anche ai fini contributivi, discende dall'evidenza che esso contiene la puntuale indicazione dei contributi da versare per il periodo di riferimento (pari ad € 14.433,48).
Ciò posto, non resta che esaminare le eccezioni afferenti al merito della pretesa creditoria, tempestivamente svolte da già in Controparte_1 primo grado e qui riproposte (ritenute assorbite dal Tribunale di Reggio Emilia),
pag. 7 di 12 dovendosi premettere – sul piano processuale della ripartizione dell'onere della prova – il principio costante secondo cui (da Cassazione civile sez. lav., 11/7/2023
n. 1977): “…con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn.
761 del 2002 e 11353 del 2004); l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale
(Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che
"una non contestazione dei fatti costitutivi della (...) pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora (...) la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'e' noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (nei termini Cass. n. 31704 del 2019, seguita da Cass. n. 5416 del 2020; Cass., n. 17604 del 2020; Cass. n. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. n. 27274 del 2018)”.
Ebbene, occorre precisare che la pretesa creditoria a titolo contributivo avanzata con l'opposto avviso di addebito, si fonda sul richiamo al succitato avviso di accertamento operato dall' a sua volta basato sugli esiti di Controparte_4
pag. 8 di 12 una verifica fiscale espletata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della società Magef Srl e (cfr. PVC acquisito in atti ex Controparte_3 artt. 421-437 c.p.c.) con cui si riteneva, sulla base di elementi indiziari, come le società de quibus – società emittenti le fatture emesse nei confronti della società
ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti - fossero evasori CP_1 totali, giacché: non avevano presentato alcuna dichiarazione annuale;
non avevano esibito, nel corso delle verifiche, alcuna documentazione amministrazione contabile;
non avevano la disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento della propria attività di impresa, né avevano esibito fatture di costi per l'acquisto o il noleggio di macchinari;
non risultavano avere personale alle proprie dipendenze in misura adeguata alla mole di lavoro di cui alle fatture dalle stesse emesse;
nelle fatture emesse non risultava indicata la descrizione della prestazione resa se non l'indicazione che si trattava di lavori edili.
Invero, parte opponente già nel ricorso in I grado4 – con specifiche argomentazioni riportate in questa sede, suffragate dalla documentazione già
159/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia) si sia concluso con definizione agevolata in II grado, circostanza che non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio 4 Cfr. da parte 8 del riorso di I grado: “In ogni caso la difesa di contesta le Controparte_1 argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle circostanze supra indicate, inerenti le imprese e ed evidenzia, che, a quanto constava all'esponente, nel Controparte_5 Controparte_6 momento in cui è stato stipulato il contratto di subappalto e per tutto il corso dello stesso, le società e erano perfettamente operanti ed in regola con i versamenti contri- Controparte_7 Controparte_6 buti, e mai alcun dubbio è sorto circa lo svolgimento della prestazione, che è stata effettuata a regola d'arte. A tal riguardo la società si era premurata, anteriormente alla Parte_2 stipulazione del contratto nonché nel corso dello stesso, di verificare non solo la regolarità contributiva delle società e ma altresì la posizione INAIL, l'esistenza di un conto corrente CP_5 CP_6 alle stesse intestato nonché l'effettiva iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, come risulta dal contratto di subappalto, oltre che dai DURC, dalla documentazione attestante la posizione INAIL, dalla contabile del conto corrente e dalla visura camerale in atti, fornita alla medesima dalle società e Controparte_5 Controparte_6 Inoltre, ad ulteriore conferma dell'operatività delle società supra indicate, rispettivamente in data 28.02.2013, 30.04.2013, 26.09.2013, il SI , in qualità di legale rappresentante delle Testimone_1 società, aveva emesso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nelle quali dichiarava che, in relazione ai contratti sottoscritti con la società le fatture risultavano Parte_2 emesse con il sistema dell'inversione contabile. Va, peraltro, evidenziato, come del pari illegittima appaia la contestazione dell'Ufficio circa l'assenza di personale dipendente della società e della Controparte_5 Controparte_6 In primo luogo, in quanto non viene allegato il modello 770 presentato dalla stessa, relativa-mente agli anni 2012 e 2013, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 citato. Secondariamente in quanto è lo stesso Ufficio che afferma che dai modelli 770 supra indicati sarebbero state indicate le posizioni lavorative di e di . Persona_2 Persona_3
pag. 9 di 12 ritualmente prodotta in I grado - contestava in modo puntuale ed articolato la ricostruzione operata dall'Ufficio, in particolare fornendo la prova di elementi inequivocabilmente significativi dell'esecuzione delle prestazioni svolte in favore della società “Gareri s.rl.” dalle società Magef Srl e (oggetto di Controparte_3 accertamento fiscale, con riguardo alle quali era stata contestata alla società CP_1 per brevità - l'indeducibilità del costo relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, come già evidenziato); in particolare risulta provata la regolarità del contratto stipulato a cui tali prestazioni si riferiscono ed, ancora più significativamente, dai pagamenti effettuati dalla soc. “ in modo tracciabile, CP_1 con bonifico bancario (cfr. docc. da 4 e ss.; vd. in particolare doc. 28 quanto ai pagamenti).
Peraltro, a comprova della piena operatività delle società Magef Srl e CP_3 emittenti le fatture contestate, parte ricorrente/appellata ha fornito prova della
[...] regolarità contributiva delle stesse (cfr. DURC di cui ai docc. nn. 10, 12, 18, 20 e 21
Peraltro, la circostanza che la società avesse o meno personale dipendente non rileva in Controparte_5 alcun modo, posto che la stessa ben poteva, come ha fatto, stipulare contratto di subappalto con soggetti esterni all'impresa, per l'esecuzione dei lavori. Si rileva, in ogni caso, con riguardo alla società che, alla data di stipulazione del Controparte_5 contratto e fino al 14.11.2013, amministratore della società è stato il SI – e non come Testimone_1 affermato dall'Agenzia delle Entrate - il SI . Persona_4 Tale circostanza risulta chiaramente dalla visura camerale storica in atti. Inoltre, come emerge dalla comunicazione obbligatoria Unificato lavoro e dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato, in data 24.07.2013 il SI è stato as-sunto alle dipendenze Persona_2 della società Controparte_6 Ne consegue che l'affermazione secondo la quale le società de quibus non avevano personale dipendente, appare smentita, e dalle affermazioni dello stesso Ufficio, e della documentazione supra indicata. Da ultimo si evidenzia che, l'Ufficio ha ritenuto applicarsi alla fattispecie de qua, il raddoppio dei termini di prescrizione dell'accertamento previsti dall'art. 37, commi 24 e 25 D.L. 223/2006, che ha modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72. A tal fine si rileva che sarà onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare la sussistenza del fumus di reato, legittimante la sua formalizzazione, e cura del Giudicante, valutare la sussistenza dei presupposti inerenti l'obbligo di denuncia penale. Si precisa, a tal proposito, che nel caso in cui la denuncia penale sia stata disposta esclusivamente nei confronti dell'amministratore della società e non anche nei confronti del socio, non può trovare applicazione il raddoppio dei termini supra indicato (Comm. Prov. sent. 10.10.2011; Persona_5 Comm. Trib. Prov. Lombardia, Milano, n. 5637 del 27.06.2016). Con riguardo ai costi non documentati occorre rilevare come l'Agenzia delle Entrate abbia contestato l'emissione di n. 3 fatture emesse, in regime di reverse charge, per complessivi € 7.990,00, riportandosi a quanto rilevato nel PVC, senza tuttavia, né indicare i soggetti emittenti le fatture né l'importo delle stesse. Si tratta, in particolare di n. 2 fatture emesse dall'Impresa Individuale Persona_6 (fatt. n. 1 del 28.02.2013 e fatt. n. 3 del 2.04.2013) nonché di una fattura emessa dall'Impresa Individuale (fatt. n. 4 del 18.11.2013). Persona_7
[…]”.
pag. 10 di 12 del ricorso di I grado), così come dell'esistenza di lavoratori subordinati per le stesse
(cfr. modelli 770 di cui al doc. 16, circostanza peraltro rilevata dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento).
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni svolte da parte appellata con riguardo alla pretesa impositiva di cui all'opposto atto recuperatorio, si giunge a rilevare come l' titolare del credito contributivo non abbia fornito CP_8 elementi volti a confermare la veridicità delle proprie affermazioni, essendosi meramente richiamato all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come emerge dall'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'appello laddove si legge, quanto al merito della richiesta del maggior contributo: “Insomma, la disamina dell'atto di accertamento rende manifesto come il credito contributivo faccia parte integrante dell'accertamento stesso: il credito non è semplicemente "accennato" ma è espressamente contemplato come elemento costituente l'accertamento; ne sono descritti i fondamenti;
il credito contributivo è indicato, quantificato e intimato;
viene specificamente inserito nel riepilogo, anche ai fini della definizione dell'accertamento medesimo”), dovendosi peraltro – e del tutto significativamente - rilevare anche che il P.V.C. redatto dalla G.d.F., su cui si fonda il richiamato avviso d'accertamento, non riproduce testualmente né, tanto meno, risulta supportato dall'allegazione di documenti posti a sostegno dell'indagine; di talché, alla luce del principio processuale come sopra richiamato, deve ritenersi che l'ufficio impositore non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio con riguardo alla pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare la conclusione cui era giunto il giudice di I cure circa l'annullamento dell'avviso di addebito, seppur con le diverse argomentazioni sopra esposte in quanto afferenti al merito della pretesa creditoria, declaratoria cui segue il rigetto dell'appello.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite, si ritiene di poter pervenire alla loro integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione come innovata a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in ragione della particolarità delle questioni fattuali sottese alla vicenda esaminata in tale sede,
pag. 11 di 12 ritenendo altresì di dovere valorizzare la collaborazione dell'ente quanto alla disposta integrazione documentale con riguardo alla questione di merito.
Al rigetto dell'appello non segue, comunque, l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell'ente appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 474/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 07/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Norma applicabile ai contributi derivanti da dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e successivi, inserito dalla Legge di conversione n. 2/2009 e che aveva attribuito all'Agenzia delle Entrate la legittimazione ad iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute a titolo di contributi e premi, da cui derivava anche legittimazione ex lege ad interrompere la prescrizione con proprio atto, quale l'avviso di accertamento. 2 Si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti aveva trovato origine nella previsione Pt_1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e cessionario Pt_1 ( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per effetto CP_2 della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio. 3 Si rappresenta che, alla luce della documentazione acquisita agli atti ex artt. 421 e 437 c.p.c., il giudizio tributario promosso dallo stesso avverso il detto Avviso di Accertamento - che lo aveva visto CP_1 vittorioso in I grado giacché l'avviso impugnato era stato annullato per motivi formali (cfr. sentenza n.