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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 781 2023 tra
DI Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/07/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO . L'avv. TORGE fa presente che nel ricorso è stata erroneamente richiesta l'unifica ad una percentuale del 16% mentre l' aveva riconosciuto una percentuale del 32%. Chiede la CP_1 decisione con condanna alle spese di lite. L'avv. GUSSAGO dato atto di quanto dichiarato da controparte e, per la valutazione del CTU sul danno biologico, impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo ed in ogni caso insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL L'AQUILA con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo – rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
cuffia rotatori destra” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari o superiore al 7% o nell'altra misura accertata in corso di causa da unificarsi con quanto riconosciuto per altra patologia
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale coltivatore diretto svolta dalla ricorrente dal 22.2.1972.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato quale coltivatore diretto dal 1972. I testi escussi hanno confermato che la ricorrente svolge l'attività di coltivatore diretto dal 1972 e di averla vista lavorare.
Il teste ha anche riferito di aver lavorato per dieci anni con la signora Tes_1 [...]
Pt_2
I testi hanno anche confermato che la ricorrente -guida il trattore per la maggior parte della giornata, provvede alla semina dei terreni e alla raccolta dei relativi prodotti;
Ed ancora gli stessi testi hanno precisato che la signora è proprietaria di Parte_2
terreni per una superficie di ha 11.56.00 e coltiva patate, ortaggi, carote, cereali ed erba per il bestiame. La ricorrente utilizza inoltre l'impianto di irrigazione estirpazione di erbe e si occupa della sfalciatura del foraggio, caricando e scaricando balle di fieno.
Gli stessi testi hanno infine anche confermato che la ricorrente si occupa dell'allevamento di bestiame e della pulizia quotidiana della stalla con pala forcone e carriola.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “La sig.ra è affetta Persona_1 Parte_2
dalla patologia denunciata, inquadrabile come “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra”. Nel caso in cui risulti effettivamente dimostrato che la perizianda abbia svolto per svariati decenni (dal 1972) l'attività di coltivatrice direttamente impegnata nel lavoro dei campi, nonché di allevatrice (con le connesse attività di foraggiamento e pulizie delle stalle), la suddetta patologia può ritenersi riconducibile, quanto meno in via concausale, all'attività professionale svolta dalla medesima Per le motivazioni sopra esposte, il grado di menomazione dell'efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico), legato alla tendinopatia in questione, è valutabile nella misura massima del 4% (quattro per cento) in riferimento alle tabelle di cui al CP_1
DM del 12.07.2000. Ove ritenuto utile dal Magistrato ai fini di giustizia, a parere dello scrivente il danno biologico complessivamente derivato alla perizianda, comprensivo di quello legato alle tecnopatie già riconosciute (32%) è stimabile nella misura del
34”
Richiesti chiarimenti il CTU precisava che “il grado invalidante pari al 32% (trentadue per cento), relativo alle malattie professionali precedentemente riconosciute dall' , è stato ricavato da un documento allegato al ricorso introduttivo e come CP_1
tale già prodotto da parte ricorrente. Ci si riferisce, in particolare, alla lettera CP_1
del 22/04/2020 indirizzata al AT , dalla quale si evince che la perizianda Per_2
sarebbe titolare di una rendita commisurata ad un danno biologico pari appunto al
32% per: “spinalgia digitopressoria del rachide dorsale distale e lombo sacrale, ipertono dolente alla palpazione della muscolatura paravertebrale lombare emilato destro. MA +++ bilateralmente a 30° circa” (12%); “limitazione del polso dx di ½ su base antalgica” (8%); “esiti di infrazione di calcagno, limitazione funzionale della tpa con zoppia ed edema della caviglia;
esiti di meniscectomia esterna artroscopica;
ipotrofia coscia e sura con lf flessoria ginocchio...” (16%)”.
Inoltre a verbale dell'udienza parte ricorrente precisava che l'indicazione di una diversa percentuale ai fini dell'unifica contenuta nel ricorso è stato frutto di jun mero errore, risultando documentazione che l aveva già riconosciuto per altre CP_1
patologie un danno biologici nella misura del 32%.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento né vi sono motivi per il rinnovo della CTU come chiesto dalla resistente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 4% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 34%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (34%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 22.7.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza