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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 816/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Molinari), promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone, presso il cui studio in Varese, via Robbioni n. 39, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLANTI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cavalieri, presso il cui studio in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta n. 18, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza n. 67/2024 pubblicata il 27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice dott.ssa Franca
Molinari e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
I. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
II. per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti nella misura di € 7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Appellata: “Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria anche con riferimento all'eccepita inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., come richiamato dell'art. 436-bis c.p.c., così giudicare:
1. Respingere l'appello, confermando la sentenza n. 67/2024 pubblicata in data 13
27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
2. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 gennaio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 723/2022 R.G. promossa da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , contro
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
l' , ha respinto le domande Controparte_1 dei ricorrenti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellanti, premesso:
- di essere infermieri dipendenti dell presso il CP_1 CP_1 presidio ospedaliero di Gallarate;
- di prestare servizio su un orario di lavoro articolato su tre turni giornalieri, 7.00/14.31, 14.00/21.31 o 21.00/7.20, su tutto l'arco della settimana (dal lunedì alla domenica), eccetto il cui Parte_22
pag. 2/11 orario di lavoro era articolato dapprima su tre turni giornalieri, 8.00/15.32, 12.28/20.00 o 11.00/18.42 e, successivamente, su due turni giornalieri, 7.55/15.27 o 12.35/20.05 e da ultimo 7.00/14.31 o 14.00/21.31;
- che presso il suddetto presidio ospedaliero è istituito il servizio di mensa operativo nei giorni da lunedì a venerdì, nell'orario compreso fra le 12.00 e le 14.45;
- che la peculiare articolazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, unita all'esigenza di garantire continuità nell'assistenza prestata durante il turno di servizio, impediva ai medesimi di accedere, durante il turno di servizio, alla mensa per la consumazione del pasto;
- che, in sostituzione della fruizione del pasto presso la mensa, era prevista la distribuzione, su richiesta del lavoratore interessato, di un sacchetto contenente generi di ristoro, ciò tanto per il pasto meridiano che per quello serale;
- che, in questo caso, il pasto sostitutivo veniva consumato dal lavoratore presso il reparto senza interruzione del servizio;
a fronte di ciò, tuttavia, l'ASST detraeva dall'orario di servizio una pausa di 30 minuti complessivi (10 per recupero psico fisico e 20 per la consumazione del pasto);
- che nulla era erogato con riferimento al turno notturno;
- che il personale dipendente dell' non operativo su turni usufruiva CP_1 del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro, interrompendo la propria prestazione lavorativa per l'intervallo di tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva (30 minuti), “timbrando” sia l'uscita dal turno sia, alla fine del pasto, la ripresa del turno;
- che l' convenuta consentiva agli infermieri turnisti di consumare il CP_1 pasto presso la mensa aziendale immediatamente prima o dopo l'effettuazione del turno di servizio, comunque compatibilmente con l'orario di apertura della mensa;
- che le modalità di attuazione del diritto di mensa applicate presso l' CP_1 nei confronti degli infermieri turnisti non erano conformi alle prescrizioni del CCNL applicato e neppure alla regolamentazione aziendale in vigore, in quanto non era consentito l'utilizzo della mensa in un intervallo del turno di servizio;
il sacchetto sostitutivo della consumazione del pranzo in mensa non era ad essa equivalente sia per modalità di fruizione sia per consistenza del pasto;
nulla, infine, era erogato per il turno di lavoro notturno;
tutto ciò premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
II. per l'effetto condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti
pag. 3/11 nella misura di € 7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
III. condannare altresì la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'erogazione in favore dei ricorrenti di buono pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, dalla data della presente domanda in avanti, per ogni giorno di effettiva presenza con orario di lavoro articolato su turni (diurni e/o notturni) che non consentano la consumazione del pasto presso la mensa aziendale nei modi di legge e di contratto.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, distratti a favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituita nel giudizio di primo grado, Controparte_1 contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esaminato l'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 ed il Regolamento in materia di orario di lavoro dell' CP_1 del 28 dicembre 2018, ha ritenuto come fatto pacifico che il diritto di mensa da
[...] fruire nell'ambito di una pausa, ossia di un intervallo che si ponga fra due fasi della prestazione di lavoro, “sia previsto per tutti i dipendenti, a prescindere dalla articolazione dell'orario di lavoro, e quindi anche per il personale turnista” ed ha precisato che “al diritto dei ricorrenti turnisti ad usufruire della pausa mensa/pasto sostitutivo non può che corrispondere un obbligo dell'azienda di consentire l'esercizio di tale diritto”.
Nondimeno, richiamate le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in cause analoghe, ha evidenziato che “nella stragrande maggioranza dei casi i turnisti di fatto non si sono recati in mensa interrompendo il loro turno di lavoro e non hanno fruito del pasto sostitutivo. D'altro canto non è emerso (e neppure è stato allegato) che quei turnisti abbiano fatto richiesta di usufruire della mensa/pasto sostitutivo e che la possibilità di farlo sia stata loro negata”. Posto che “l'obbligo del datore di lavoro di consentire l'esercizio del diritto alla mensa/pasto sostitutivo deve […] necessariamente essere declinato sulla scorta della particolarità dell'attività lavorativa in questione”, il Tribunale ha concluso che “il comportamento tenuto dall'azienda resistente, che non risulta aver mai opposto un diniego alla legittima richiesta di godimento della pausa mensa/pasto sostitutivo, non può essere considerato inadempiente.
In altre parole, si ritiene che, in mancanza di una espressa domanda di adempimento, da parte dei singoli (o delle OOSS) e di un conseguente inadempimento,
pag. 4/11 non possa sorgere il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale. E anche nel caso in cui si ritenesse possibile configurare un inadempimento, mancherebbe la prova del danno. La domanda di risarcimento del danno va dunque respinta”.
E' stata respinta anche la domanda di condanna in futuro svolta dai ricorrenti, avente ad oggetto l'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di servizio effettivo, in quanto gli stessi “avrebbero dovuto dare prova dell'impossibilità concreta, per ciascuno di loro, di usufruire del servizio mensa/pasto sostitutivo”, prova che, invece, non era stata fornita.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori ricorrenti in primo grado, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo impugnano la pronuncia nella parte in cui, dopo avere fatto corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale del diritto di mensa
(riconoscendo, cioè, all'infermiere turnista il diritto di fruire di una pausa/intervallo per consumare il pasto e attribuendo all' il corrispondente obbligo di garantirne la CP_1 fruizione determinandone anche tempi e modi), ha escluso in concreto l'inadempimento aziendale, ritenendo erroneamente - ad avviso degli appellanti - che la fruizione di quel diritto presupponga una necessaria domanda di adempimento da parte dell'infermiere, quale espressione dell'obbligo di collaborazione sullo stesso gravante.
Tale soluzione – si deduce - è frutto di un'erronea qualificazione della posizione soggettiva affermata dai ricorrenti in primo grado (diritto alla pausa mensa)
e di un'incongrua interpretazione ed applicazione del dovere di collaborazione del dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Gli appellanti evidenziano che il diritto di mensa si collega, per disciplina contrattuale ed interpretazione giurisprudenziale, al diritto alla pausa di cui all'art. 8
d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in quanto finalizzato a consentire all'infermiere, anche attraverso la consumazione del pasto, il recupero del suo benessere psicofisico. In quest'ottica, subordinare ad un'espressa domanda di fruizione della pausa mensa la possibilità di qualificare, in termini di inadempimento aziendale, la mancata effettiva sua fruizione, equivarrebbe a postulare, in modo speculare, che la doverosità dell'erogazione del diritto di mensa (e con essa della fruizione della pausa per il pasto) presupponga l'esercizio di un'opzione da parte del creditore infermiere e quindi la rimessione nella sua disponibilità dell'esercizio di quel diritto, laddove invece l'indisponibilità, irrinunciabilità ed obbligatorietà/doverosità della fruizione della pausa mensa, per le finalità cui è tesa, escludono che questa possa ritenersi subordinata o condizionata ad una corrispondente domanda di adempimento da parte dell'avente diritto e che pertanto, in suo difetto, quella fruizione possa non avere luogo o non essere garantita dal datore di lavoro.
Richiamano, a sostegno delle proprie tesi, arresti della giurisprudenza di legittimità che, alla luce della natura assistenziale del benefico di cui trattasi, hanno pag. 5/11 escluso la necessità, ai fini della fruizione del diritto di mensa, di una richiesta di adempimento, dovendosi individuare l'unico presupposto di quel diritto nel fatto che il lavoratore osservi un orario giornaliero di lavoro superiore alle sei ore ed abbia, pertanto, diritto ad un intervallo non lavorato.
Con il secondo motivo impugnano il capo di sentenza relativo alle spese processuali, deducendo che l'accoglimento del gravame, con conseguente soccombenza dell' comporta la riforma della pronuncia in punto di CP_1 compensazione tra le parti delle spese di lite e la condanna dell'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio.
Sulla base dei motivi esposti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 6 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame del primo motivo è opportuno richiamare l'art. 29
CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 (come modificato dall'art. 4
CCNL del 31 luglio 2009), che disciplina il diritto alla mensa nei seguenti termini: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
pag. 6/11 a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2” (cfr. doc. 4 fascicolo appellanti).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012)” (cfr. Cass., 1 settembre 2023 n. 25622). Ciò si evince in particolare dal comma 1 dell'art. 29 in esame ("le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive").
Nel caso di specie è intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto.
Come si evince dagli atti e come è pacifico tra le parti, infatti, l' con CP_1
Regolamento del 28 dicembre 2018 (allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado), ha istituito il servizio di mensa e previsto anche l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (attraverso la distribuzione del pasto sostitutivo).
l' , dunque, su precetto della citata disposizione del CCNL, ha ritenuto CP_1 che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti. L'art. 7 del citato Regolamento aziendale disciplina la fruizione del servizio mensa nei seguenti termini: “I dipendenti possono fruire di un solo pasto al giorno nei giorni di effettiva presenza al lavoro mediante l'accesso in mensa aziendale ovvero, in presenza di talune condizioni, mediante la richiesta del pasto sostitutivo.
Il servizio mensa aziendale è disciplinato dalle seguenti condizioni: a) L'accesso alla mensa è consentito unicamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro e avviene attraverso il badge;
b) Il diritto alla mensa va esercitato al di fuori dell'orario di servizio e pertanto il dipendente deve stimbrare l'uscita prima di recarsi in mensa;
c) E' fatto divieto di accedere in mensa con gli indumenti di lavoro;
[…] La distribuzione del pasto sostitutivo della mensa potrà avvenire:
- in presenza di un unico operatore per turno (es. portineria);
- la sera e nei giorni festivi;
- per il personale turnista nel caso in cui, in relazione alle presenze o per motivi di emergenza-urgenza non sia possibile l'accesso alla mensa”. Il medesimo art. 7 disciplina, inoltre, le pause, e stabilisce, per quanto di interesse, ciò che segue: “la fruizione della “pausa pranzo” comporta l'obbligo della timbratura in uscita e in entrata, anche nel caso in cui il lavoratore non acceda alla
pag. 7/11 mensa. Il tempo della pausa è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e pertanto attraverso la timbratura sul rilevatore. Nel caso in cui non vi sia la timbratura della pausa, si procede all'abbattimento d'ufficio dopo 6 ore di lavoro. […]
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il lavoratore ha diritto a beneficiare della pausa come di seguito determinata:
a) Articolazioni orarie sulle 24 ore: per ciascun turno (mattino, pomeriggio e notte), il personale beneficia di una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di 10 minuti in orario di lavoro;
b) Articolazioni orarie sulle 12 ore: per ciascun turno, il personale beneficia di una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di 10 minuti al di fuori orario di lavoro ed eventuali ulteriori 20 minuti per la consumazione del pasto;
c) Orario di giornata: la pausa è di norma di 30 minuti ed è fuori orario di servizio. […]”. Tanto premesso, come evidenziato da parte appellante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa.
Ciò si ricava dall'art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Secondo la norma, dunque, “la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (così Cass., 1 marzo 2021 n. 5547; in termini cfr. Cass., 31 luglio 2023 n. 23255; Cass., 1 settembre 2023 n. 25622, cit.).
Tale principio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve orientare l'interprete anche nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 CCNL Integrativo Sanità 20 settembre 2001 sopra richiamato, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
La Cassazione ha evidenziato al riguardo che “un chiaro indice interpretativo si trae […] dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL INTEGRATIVO
20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto- ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” (cfr. Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.).
pag. 8/11 Ciò vale, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto può essere consumato prima dell'inizio del turno
(cfr., anche a tale riguardo, Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.; in termini anche Cass., 4 giugno 2021 n. 15629).
Il Collegio condivide i richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e non vede ragioni per discostarsene.
Alla luce di tali principi deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano maturato il diritto alla fruizione della pausa per la consumazione del pasto in tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, giusta la previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo
Comparto Sanità 20 settembre 2001 (che, come detto, colloca la fruizione del servizio di mensa e dei servizi sostitutivi alla mensa in un intervallo tra due periodi di attività lavorativa) e dell'art. 7 del Regolamento aziendale del 28 dicembre 2018.
Il diritto degli appellanti di usufruire della pausa per il pasto, invero non contestato dall' è stato riconosciuto anche dal giudice di prime cure, che, CP_1 tuttavia, ha escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi inadempimento dell' per mancata concessione di detta pausa, in quanto i lavoratori non ne CP_1 avevano mai richiesto la fruizione.
Il Collegio reputa tali conclusioni non condivisibili.
Al riguardo si richiamano, ancora una volta, gli arresti della giurisprudenza di legittimità che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto irrilevante, ai fini del configurarsi dell'inadempimento datoriale, la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell'orario di lavoro (cfr. Cass., 31 ottobre
2022 n. 32113: “il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del
20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
la sentenza impugnata, attribuendo rilevanza alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell'orario di lavoro, si è discostata dai principi suesposti, sicché deve essere annullata”).
Il carattere coessenziale della pausa rispetto all'esercizio del diritto di mensa, in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità, esclude, anche ad avviso del
Collegio, che la fruizione della pausa richieda e sia subordinata ad una domanda di adempimento da parte degli aventi diritto.
pag. 9/11 La datrice di lavoro, infatti, essendo contrattualmente obbligata a far fruire la pausa per la consumazione del pasto durante ciascuna giornata lavorativa (onde consentire ai dipendenti di fruire dei servizi di mensa o dei servizi sostitutivi istituiti a norma dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità), era tenuta ad organizzare l'attività di assistenza infermieristica con modalità tali da assicurare la fruizione della pausa, garantendo l'effettiva interruzione dell'attività lavorativa (dunque con timbratura all'inizio e alla fine della pausa, come del resto espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento aziendale), senza necessità di specifiche richieste in tal senso.
In altri termini l' tenuto conto della particolarità dell'attività lavorativa in CP_1 questione e dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato misure organizzative
(quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del
20 settembre 2001.
Nulla in tal senso è stato allegato e offerto di provare da parte appellata, la quale si è limitata a dedurre che gli infermieri non avevano offerto prova di un diniego da parte dell' , a suo dire prospettabile solo a fronte di un'esplicita richiesta CP_1 degli stessi di fruire della pausa (tesi, si ribadisce, che non può essere accolta, sussistendo un preciso obbligo contrattuale gravante sull e che, comunque, i CP_1 turnisti avevano la possibilità di usufruire del pasto prima dell'inizio del turno o dopo la sua conclusione (modalità, questa, che non è però conforme alla previsione dell'art. 29
CCNL Integrativo Comparto Sanità, che, come già detto, dispone che la fruizione del pasto avvenga nell'ambito di un intervallo non lavorato e, dunque, in una pausa all'interno del turno e non prima o al termine del turno stesso).
Pertanto, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, si ritiene sussistente l'inadempimento dell' nei termini dedotti dai lavoratori. CP_1
Si ritiene altresì che detto inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto
(in mensa o con le modalità sostitutive previste dal Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa.
Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e pag. 10/11 comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.).
Nei termini sopra precisati il primo motivo di gravame merita, dunque, accoglimento.
E' assorbito il secondo motivo, con cui gli appellanti impugnano il capo relativo alle spese di lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2017, n. 18637).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza di primo grado va riformata e le domande svolte dagli appellanti devono essere accolte nei limiti sopra indicati. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accertato il diritto di mensa degli appellanti ed il suo mancato godimento secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001, condanna l' al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore degli appellanti nella misura di € 5,16 pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e comunque nei limiti della prescrizione decennale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 6 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 816/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Molinari), promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone, presso il cui studio in Varese, via Robbioni n. 39, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLANTI - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cavalieri, presso il cui studio in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta n. 18, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza n. 67/2024 pubblicata il 27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice dott.ssa Franca
Molinari e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
I. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
II. per l'effetto condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti nella misura di € 7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Appellata: “Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e premessa ogni più opportuna declaratoria anche con riferimento all'eccepita inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., come richiamato dell'art. 436-bis c.p.c., così giudicare:
1. Respingere l'appello, confermando la sentenza n. 67/2024 pubblicata in data 13
27.1.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
2. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 gennaio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 723/2022 R.G. promossa da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , contro
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
l' , ha respinto le domande Controparte_1 dei ricorrenti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellanti, premesso:
- di essere infermieri dipendenti dell presso il CP_1 CP_1 presidio ospedaliero di Gallarate;
- di prestare servizio su un orario di lavoro articolato su tre turni giornalieri, 7.00/14.31, 14.00/21.31 o 21.00/7.20, su tutto l'arco della settimana (dal lunedì alla domenica), eccetto il cui Parte_22
pag. 2/11 orario di lavoro era articolato dapprima su tre turni giornalieri, 8.00/15.32, 12.28/20.00 o 11.00/18.42 e, successivamente, su due turni giornalieri, 7.55/15.27 o 12.35/20.05 e da ultimo 7.00/14.31 o 14.00/21.31;
- che presso il suddetto presidio ospedaliero è istituito il servizio di mensa operativo nei giorni da lunedì a venerdì, nell'orario compreso fra le 12.00 e le 14.45;
- che la peculiare articolazione dell'orario di lavoro dei ricorrenti, unita all'esigenza di garantire continuità nell'assistenza prestata durante il turno di servizio, impediva ai medesimi di accedere, durante il turno di servizio, alla mensa per la consumazione del pasto;
- che, in sostituzione della fruizione del pasto presso la mensa, era prevista la distribuzione, su richiesta del lavoratore interessato, di un sacchetto contenente generi di ristoro, ciò tanto per il pasto meridiano che per quello serale;
- che, in questo caso, il pasto sostitutivo veniva consumato dal lavoratore presso il reparto senza interruzione del servizio;
a fronte di ciò, tuttavia, l'ASST detraeva dall'orario di servizio una pausa di 30 minuti complessivi (10 per recupero psico fisico e 20 per la consumazione del pasto);
- che nulla era erogato con riferimento al turno notturno;
- che il personale dipendente dell' non operativo su turni usufruiva CP_1 del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro, interrompendo la propria prestazione lavorativa per l'intervallo di tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva (30 minuti), “timbrando” sia l'uscita dal turno sia, alla fine del pasto, la ripresa del turno;
- che l' convenuta consentiva agli infermieri turnisti di consumare il CP_1 pasto presso la mensa aziendale immediatamente prima o dopo l'effettuazione del turno di servizio, comunque compatibilmente con l'orario di apertura della mensa;
- che le modalità di attuazione del diritto di mensa applicate presso l' CP_1 nei confronti degli infermieri turnisti non erano conformi alle prescrizioni del CCNL applicato e neppure alla regolamentazione aziendale in vigore, in quanto non era consentito l'utilizzo della mensa in un intervallo del turno di servizio;
il sacchetto sostitutivo della consumazione del pranzo in mensa non era ad essa equivalente sia per modalità di fruizione sia per consistenza del pasto;
nulla, infine, era erogato per il turno di lavoro notturno;
tutto ciò premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare il diritto di mensa in capo ai ricorrenti ed il suo mancato godimento da parte degli stessi secondo le modalità previste dal ccnl di settore dalla data di istituzione del servizio di mensa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
II. per l'effetto condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti
pag. 3/11 nella misura di € 7,00 (sette/00) o in via subordinata di € 5,16 (cinque/16) -detratta la quota di costo a carico del dipendente- per ogni giorno di effettiva presenza su uno dei turni indicati in fatto, dalla data di istituzione del servizio di mensa (o da quella successiva di assunzione) ad oggi o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
III. condannare altresì la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'erogazione in favore dei ricorrenti di buono pasto del valore unitario di € 7,00 (sette/00) o del diverso valore che risulterà di giustizia, dalla data della presente domanda in avanti, per ogni giorno di effettiva presenza con orario di lavoro articolato su turni (diurni e/o notturni) che non consentano la consumazione del pasto presso la mensa aziendale nei modi di legge e di contratto.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, distratti a favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L' si è costituita nel giudizio di primo grado, Controparte_1 contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esaminato l'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 ed il Regolamento in materia di orario di lavoro dell' CP_1 del 28 dicembre 2018, ha ritenuto come fatto pacifico che il diritto di mensa da
[...] fruire nell'ambito di una pausa, ossia di un intervallo che si ponga fra due fasi della prestazione di lavoro, “sia previsto per tutti i dipendenti, a prescindere dalla articolazione dell'orario di lavoro, e quindi anche per il personale turnista” ed ha precisato che “al diritto dei ricorrenti turnisti ad usufruire della pausa mensa/pasto sostitutivo non può che corrispondere un obbligo dell'azienda di consentire l'esercizio di tale diritto”.
Nondimeno, richiamate le risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta in cause analoghe, ha evidenziato che “nella stragrande maggioranza dei casi i turnisti di fatto non si sono recati in mensa interrompendo il loro turno di lavoro e non hanno fruito del pasto sostitutivo. D'altro canto non è emerso (e neppure è stato allegato) che quei turnisti abbiano fatto richiesta di usufruire della mensa/pasto sostitutivo e che la possibilità di farlo sia stata loro negata”. Posto che “l'obbligo del datore di lavoro di consentire l'esercizio del diritto alla mensa/pasto sostitutivo deve […] necessariamente essere declinato sulla scorta della particolarità dell'attività lavorativa in questione”, il Tribunale ha concluso che “il comportamento tenuto dall'azienda resistente, che non risulta aver mai opposto un diniego alla legittima richiesta di godimento della pausa mensa/pasto sostitutivo, non può essere considerato inadempiente.
In altre parole, si ritiene che, in mancanza di una espressa domanda di adempimento, da parte dei singoli (o delle OOSS) e di un conseguente inadempimento,
pag. 4/11 non possa sorgere il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale. E anche nel caso in cui si ritenesse possibile configurare un inadempimento, mancherebbe la prova del danno. La domanda di risarcimento del danno va dunque respinta”.
E' stata respinta anche la domanda di condanna in futuro svolta dai ricorrenti, avente ad oggetto l'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di servizio effettivo, in quanto gli stessi “avrebbero dovuto dare prova dell'impossibilità concreta, per ciascuno di loro, di usufruire del servizio mensa/pasto sostitutivo”, prova che, invece, non era stata fornita.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori ricorrenti in primo grado, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo impugnano la pronuncia nella parte in cui, dopo avere fatto corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale del diritto di mensa
(riconoscendo, cioè, all'infermiere turnista il diritto di fruire di una pausa/intervallo per consumare il pasto e attribuendo all' il corrispondente obbligo di garantirne la CP_1 fruizione determinandone anche tempi e modi), ha escluso in concreto l'inadempimento aziendale, ritenendo erroneamente - ad avviso degli appellanti - che la fruizione di quel diritto presupponga una necessaria domanda di adempimento da parte dell'infermiere, quale espressione dell'obbligo di collaborazione sullo stesso gravante.
Tale soluzione – si deduce - è frutto di un'erronea qualificazione della posizione soggettiva affermata dai ricorrenti in primo grado (diritto alla pausa mensa)
e di un'incongrua interpretazione ed applicazione del dovere di collaborazione del dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Gli appellanti evidenziano che il diritto di mensa si collega, per disciplina contrattuale ed interpretazione giurisprudenziale, al diritto alla pausa di cui all'art. 8
d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in quanto finalizzato a consentire all'infermiere, anche attraverso la consumazione del pasto, il recupero del suo benessere psicofisico. In quest'ottica, subordinare ad un'espressa domanda di fruizione della pausa mensa la possibilità di qualificare, in termini di inadempimento aziendale, la mancata effettiva sua fruizione, equivarrebbe a postulare, in modo speculare, che la doverosità dell'erogazione del diritto di mensa (e con essa della fruizione della pausa per il pasto) presupponga l'esercizio di un'opzione da parte del creditore infermiere e quindi la rimessione nella sua disponibilità dell'esercizio di quel diritto, laddove invece l'indisponibilità, irrinunciabilità ed obbligatorietà/doverosità della fruizione della pausa mensa, per le finalità cui è tesa, escludono che questa possa ritenersi subordinata o condizionata ad una corrispondente domanda di adempimento da parte dell'avente diritto e che pertanto, in suo difetto, quella fruizione possa non avere luogo o non essere garantita dal datore di lavoro.
Richiamano, a sostegno delle proprie tesi, arresti della giurisprudenza di legittimità che, alla luce della natura assistenziale del benefico di cui trattasi, hanno pag. 5/11 escluso la necessità, ai fini della fruizione del diritto di mensa, di una richiesta di adempimento, dovendosi individuare l'unico presupposto di quel diritto nel fatto che il lavoratore osservi un orario giornaliero di lavoro superiore alle sei ore ed abbia, pertanto, diritto ad un intervallo non lavorato.
Con il secondo motivo impugnano il capo di sentenza relativo alle spese processuali, deducendo che l'accoglimento del gravame, con conseguente soccombenza dell' comporta la riforma della pronuncia in punto di CP_1 compensazione tra le parti delle spese di lite e la condanna dell'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio.
Sulla base dei motivi esposti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 6 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame del primo motivo è opportuno richiamare l'art. 29
CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001 (come modificato dall'art. 4
CCNL del 31 luglio 2009), che disciplina il diritto alla mensa nei seguenti termini: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore
pag. 6/11 a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2” (cfr. doc. 4 fascicolo appellanti).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012)” (cfr. Cass., 1 settembre 2023 n. 25622). Ciò si evince in particolare dal comma 1 dell'art. 29 in esame ("le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive").
Nel caso di specie è intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto.
Come si evince dagli atti e come è pacifico tra le parti, infatti, l' con CP_1
Regolamento del 28 dicembre 2018 (allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado), ha istituito il servizio di mensa e previsto anche l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (attraverso la distribuzione del pasto sostitutivo).
l' , dunque, su precetto della citata disposizione del CCNL, ha ritenuto CP_1 che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti. L'art. 7 del citato Regolamento aziendale disciplina la fruizione del servizio mensa nei seguenti termini: “I dipendenti possono fruire di un solo pasto al giorno nei giorni di effettiva presenza al lavoro mediante l'accesso in mensa aziendale ovvero, in presenza di talune condizioni, mediante la richiesta del pasto sostitutivo.
Il servizio mensa aziendale è disciplinato dalle seguenti condizioni: a) L'accesso alla mensa è consentito unicamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro e avviene attraverso il badge;
b) Il diritto alla mensa va esercitato al di fuori dell'orario di servizio e pertanto il dipendente deve stimbrare l'uscita prima di recarsi in mensa;
c) E' fatto divieto di accedere in mensa con gli indumenti di lavoro;
[…] La distribuzione del pasto sostitutivo della mensa potrà avvenire:
- in presenza di un unico operatore per turno (es. portineria);
- la sera e nei giorni festivi;
- per il personale turnista nel caso in cui, in relazione alle presenze o per motivi di emergenza-urgenza non sia possibile l'accesso alla mensa”. Il medesimo art. 7 disciplina, inoltre, le pause, e stabilisce, per quanto di interesse, ciò che segue: “la fruizione della “pausa pranzo” comporta l'obbligo della timbratura in uscita e in entrata, anche nel caso in cui il lavoratore non acceda alla
pag. 7/11 mensa. Il tempo della pausa è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e pertanto attraverso la timbratura sul rilevatore. Nel caso in cui non vi sia la timbratura della pausa, si procede all'abbattimento d'ufficio dopo 6 ore di lavoro. […]
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il lavoratore ha diritto a beneficiare della pausa come di seguito determinata:
a) Articolazioni orarie sulle 24 ore: per ciascun turno (mattino, pomeriggio e notte), il personale beneficia di una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di 10 minuti in orario di lavoro;
b) Articolazioni orarie sulle 12 ore: per ciascun turno, il personale beneficia di una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di 10 minuti al di fuori orario di lavoro ed eventuali ulteriori 20 minuti per la consumazione del pasto;
c) Orario di giornata: la pausa è di norma di 30 minuti ed è fuori orario di servizio. […]”. Tanto premesso, come evidenziato da parte appellante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa.
Ciò si ricava dall'art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Secondo la norma, dunque, “la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (così Cass., 1 marzo 2021 n. 5547; in termini cfr. Cass., 31 luglio 2023 n. 23255; Cass., 1 settembre 2023 n. 25622, cit.).
Tale principio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve orientare l'interprete anche nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 CCNL Integrativo Sanità 20 settembre 2001 sopra richiamato, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
La Cassazione ha evidenziato al riguardo che “un chiaro indice interpretativo si trae […] dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL INTEGRATIVO
20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto- ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” (cfr. Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.).
pag. 8/11 Ciò vale, secondo la Suprema Corte, indipendentemente dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto può essere consumato prima dell'inizio del turno
(cfr., anche a tale riguardo, Cass., 1 marzo 2021 n. 5547, cit.; in termini anche Cass., 4 giugno 2021 n. 15629).
Il Collegio condivide i richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e non vede ragioni per discostarsene.
Alla luce di tali principi deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano maturato il diritto alla fruizione della pausa per la consumazione del pasto in tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, giusta la previsione dell'art. 29 CCNL Integrativo
Comparto Sanità 20 settembre 2001 (che, come detto, colloca la fruizione del servizio di mensa e dei servizi sostitutivi alla mensa in un intervallo tra due periodi di attività lavorativa) e dell'art. 7 del Regolamento aziendale del 28 dicembre 2018.
Il diritto degli appellanti di usufruire della pausa per il pasto, invero non contestato dall' è stato riconosciuto anche dal giudice di prime cure, che, CP_1 tuttavia, ha escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi inadempimento dell' per mancata concessione di detta pausa, in quanto i lavoratori non ne CP_1 avevano mai richiesto la fruizione.
Il Collegio reputa tali conclusioni non condivisibili.
Al riguardo si richiamano, ancora una volta, gli arresti della giurisprudenza di legittimità che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto irrilevante, ai fini del configurarsi dell'inadempimento datoriale, la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell'orario di lavoro (cfr. Cass., 31 ottobre
2022 n. 32113: “il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del
20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
la sentenza impugnata, attribuendo rilevanza alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell'orario di lavoro, si è discostata dai principi suesposti, sicché deve essere annullata”).
Il carattere coessenziale della pausa rispetto all'esercizio del diritto di mensa, in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità, esclude, anche ad avviso del
Collegio, che la fruizione della pausa richieda e sia subordinata ad una domanda di adempimento da parte degli aventi diritto.
pag. 9/11 La datrice di lavoro, infatti, essendo contrattualmente obbligata a far fruire la pausa per la consumazione del pasto durante ciascuna giornata lavorativa (onde consentire ai dipendenti di fruire dei servizi di mensa o dei servizi sostitutivi istituiti a norma dell'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità), era tenuta ad organizzare l'attività di assistenza infermieristica con modalità tali da assicurare la fruizione della pausa, garantendo l'effettiva interruzione dell'attività lavorativa (dunque con timbratura all'inizio e alla fine della pausa, come del resto espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento aziendale), senza necessità di specifiche richieste in tal senso.
In altri termini l' tenuto conto della particolarità dell'attività lavorativa in CP_1 questione e dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale da parte degli infermieri in turno, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato misure organizzative
(quali, a titolo di esempio, la programmazione della cadenza temporale delle pause, la previsione di meccanismi di rotazione e sostituzione del personale mediante la predisposizione dei turni per usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo in un contesto di continuità assistenziale, etc.), idonee ad assicurare l'effettivo esercizio di tale diritto, indispensabile, come evidenziato, per l'esercizio del diritto di mensa o di fruizione del pasto sostitutivo in base all'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del
20 settembre 2001.
Nulla in tal senso è stato allegato e offerto di provare da parte appellata, la quale si è limitata a dedurre che gli infermieri non avevano offerto prova di un diniego da parte dell' , a suo dire prospettabile solo a fronte di un'esplicita richiesta CP_1 degli stessi di fruire della pausa (tesi, si ribadisce, che non può essere accolta, sussistendo un preciso obbligo contrattuale gravante sull e che, comunque, i CP_1 turnisti avevano la possibilità di usufruire del pasto prima dell'inizio del turno o dopo la sua conclusione (modalità, questa, che non è però conforme alla previsione dell'art. 29
CCNL Integrativo Comparto Sanità, che, come già detto, dispone che la fruizione del pasto avvenga nell'ambito di un intervallo non lavorato e, dunque, in una pausa all'interno del turno e non prima o al termine del turno stesso).
Pertanto, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, si ritiene sussistente l'inadempimento dell' nei termini dedotti dai lavoratori. CP_1
Si ritiene altresì che detto inadempimento, come dedotto dagli appellanti, abbia cagionato a questi ultimi un danno derivante dalla mancata fruizione del pasto
(in mensa o con le modalità sostitutive previste dal Regolamento aziendale), in conseguenza della mancata fruizione della relativa pausa.
Alla liquidazione del danno in esame occorre procedere in via equitativa e, a tal fine, appare corretto assumere quale parametro di riferimento il costo convenzionale del pasto in mensa, pari ad € 5,16 detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dei lavoratori appellanti sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e pag. 10/11 comunque nei limiti della prescrizione decennale (venendo in rilievo un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.).
Nei termini sopra precisati il primo motivo di gravame merita, dunque, accoglimento.
E' assorbito il secondo motivo, con cui gli appellanti impugnano il capo relativo alle spese di lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2017, n. 18637).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza di primo grado va riformata e le domande svolte dagli appellanti devono essere accolte nei limiti sopra indicati. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, accertato il diritto di mensa degli appellanti ed il suo mancato godimento secondo le modalità previste dall'art. 29 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20 settembre 2001, condanna l' al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore degli appellanti nella misura di € 5,16 pari al costo convenzionale del pasto in mensa, detratta la quota di costo a carico del dipendente, per ogni giorno di effettiva presenza sui turni indicati in atti, a decorrere dalla data di istituzione del servizio di mensa e comunque nei limiti della prescrizione decennale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 6 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Monica Vitali
pag. 11/11