Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1973 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell'avv. Pietro Luigi Maniscalco Basile, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellante – contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P. Iva ), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Tripoli n. 30, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Filippo Di Carlo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellata ed appellante incidentale –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1807/2022, pubblicata in data 29.04.2022, ha rigettato la domanda di e la domanda riconvenzionale a sua volta formulata da Parte_1
, con compensazione integrale delle spese di lite tra le Controparte_1 parti.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello contestandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio , proponendo a sua volta Controparte_1 appello incidentale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 16.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni trentacinque
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Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il diritto di credito dalla stessa vantato nei confronti di
[...]
. Ritiene, in particolare, che il Giudice di primo grado non abbia Controparte_1 adeguatamente tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria espletata. Insiste, pertanto, per l'accoglimento della sua domanda.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata per carenza del requisito della sussidiarietà.
Motivi di appello incidentale
Con un unico motivo di appello incidentale, contesta la sentenza di primo grado CP_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta per mancanza di prova.
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1.Il primo motivo di appello è infondato.
I fatti di causa traggono origine dal rapporto commerciale intercorso tra le parti a decorrere dall'anno 2009 ed avente ad oggetto le lavorazioni effettuate da Parte_1 principalmente sull'imbarcazione Mangusta 72 Open - Elfran e su altre imbarcazioni ospitate da presso il proprio cantiere nautico. CP_1
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'appellante, in particolare, nell'anno 2009 veniva contattata da , il quale rappresentava che l'imbarcazione da lui condotta - Persona_1
Mangusta 72 Open- si trovava in avaria presso il porto di Gela. Su consiglio della stessa Pt_1 la predetta imbarcazione veniva, pertanto, trasferita presso il cantiere ove la CP_1 Pt_1 provvedeva allo sbarco dei motori per effettuare presso la propria officina le necessarie riparazioni.
Eseguite le predette lavorazioni sui due motori della Mangusta, questi restavano ricoverati presso l'officina mentre lo scafo dell'imbarcazione restava ricoverato presso il cantiere nautico Pt_1 gestito dalla CP_1
La contattava inutilmente l'utilizzatore finanziario, il locatore finanziario e l'utilizzatore Pt_1 della barca per ottenere il pagamento delle somme dovute (€ 95.000,00, cfr. raccomandata del 4 Aprile 2010- doc. 14 allegato all'appello). In assenza di risposta, in data 9/03/2015 la Pt_1 depositava ricorso ex artt. 2756 e 2797 c.c. al fine di procedere alla vendita dei motori e trattenere il ricavo a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese. Tuttavia, a dire dell'appellante, successivamente a tale iniziativa giudiziaria veniva dapprima contattata da il Controparte_2 quale, in qualità di mediatore per la vendita, si obbligava al pagamento delle somme ancora dovute dagli originari proprietari dell'imbarcazione e di quelle dovute per ulteriori lavorazioni ritenute necessarie per la messa in mare dei motori, per un importo preventivato di € 75.000,00. E successivamente dalla stessa che, divenuta nelle more proprietaria CP_1 dell'imbarcazione all'esito della procedura esecutiva dalla stessa pure introdotta, si sarebbe accollata sia il debito pregresso che quello relativo alle nuove lavorazioni commissionate. Per tale ragione desisteva dalla propria istanza ex artt. 2756 e 2797 c.c., riponendo fiducia Pt_1 nell'accordo raggiunto con la quale, al fine di vendere la predetta imbarcazione, CP_1 richiedeva la consegna dei motori pronti per la messa in mare.
Tuttavia, dopo aver consegnato ed installato i motori sull'imbarcazione di
CP_1 quest'ultima provvedeva al pagamento del complessivo importo di € 65.250,00, a fronte di un totale dovuto di € 133.718,85 (di cui € 108.482,77 relativi alle lavorazioni effettuate prima dell'acquisto dell'imbarcazione da ed € 25.236,08 relativi alle ulteriori lavorazioni
CP_1 commissionate da . Per tale ragione, instaurava il presente
CP_1 Parte_1 procedimento al fine di ottenere il pagamento del saldo residuo relativo all'imbarcazione Mangusta 72, nonché dell'importo di € 8.456,51 ancora dovuto per riparazioni effettuate su altre imbarcazioni ricoverate presso il cantiere nautico gestito da
CP_1
Così ricostruiti i fatti di causa occorre precisare che costituisce fatto pacifico tanto la circostanza che avesse commissionato a ulteriori riparazioni dei motori CP_1 Parte_1 al fine di mettere in mare l'imbarcazione Mangusta per l'importo preventivato di € 25.000,00, quanto la circostanza che fosse dovuta la complessiva somma di € 8.456,51 per lavorazioni effettuate su altre imbarcazioni ricoverate presso il cantiere nautico gestito da CP_1 giuste fatture pure allegate all'atto di citazione. Rispetto a tali somme, tuttavia, la pretesa della può dirsi integralmente soddisfatta in virtù degli assegni pacificamente Parte_1 consegnati da e incassati da (un primo assegno di € 15.250,00 CP_1 Parte_1 ed un secondo assegno di € 50.000,00).
Non adeguatamente sorretto da riscontro probatorio è, invece, l'accordo espromissorio che sarebbe intercorso tra le parti e in base al quale avrebbe assunto l'obbligazione di CP_1 pagamento delle somme dovute dagli originari proprietari dell'imbarcazione Mangusta 72 Open.
Non soccorrono in tal senso gli esiti della prova testimoniale assunta nel corso del primo grado di giudizio. Nessuno dei testimoni sentiti ha, infatti, confermato la predetta circostanza, né può sul punto essere valorizzata la dichiarazione resa dal teste sentito all'udienza del Testimone_1
23 Maggio 2019. Oltre a dover concordare con il Giudice di primo grado circa la scarsa attendibilità del teste (trattasi, infatti, del padre dell'attuale rappresentante legale della Pt_1
originario titolare della Automotonautica di LF ceduta al figlio con la nuova
[...] Pt_1 denominazione, il quale dal tenore delle dichiarazioni rese ha lasciato intendere di avere un interesse personale nella causa), non può neanche ritenersi che lo stesso abbia confermato il raggiungimento del contestato accordo tra le parti. Ed infatti il teste ha fatto riferimento ad una richiesta di pagamento che fece la alla e non di una proposta di Parte_1 CP_1 accordo espromissorio proveniente dalla (“sui capp. 3, 4 e 5 della memoria n. 2 CP_1 dell'attrice, posso dire che io sono stato più volte presente alle riunioni in cui si discuteva dei motori della barca Mangusta;
la somma di € 75.000,00 si riferisce al preventivo dei lavori necessari ad aggiustare i motori quando la barca era del precedente proprietario, dopo che aveva avuto un'avaria fuori Palermo, non ricordo se a Catania o a Licata. Questo preventivo fu fatto dalla l vecchio proprietario che poi scomparve senza pagare. Parte_1
Dopo il preventivo, abbiamo terminato i lavori ma il proprietario non si fece più vedere e non ci pagò; però siccome la barca era in leasing, chiedemmo il pagamento anche alla società di leasing che, malgrado alcune raccomandate, non pagò. Poiché nessuno pagò, i motori rimasero nella nostra officina per circa cinque anni. Successivamente la comprò la barca all'asta e venne a chiederci i motori ma noi gli CP_1 CP_3 chiedemmo di pagarci altrimenti non avremmo fatto uscire i motori dall'officina; a questo punto, ci incontrammo presso l'ufficio de a piazza Sturzo e, siccome lui aveva CP_3 urgenza di fare montare i motori perché la aveva venduto la barca, pagò un CP_1 acconto di cui non ricordo l'importo perché si provvedesse all'installazione dei motori a bordo ed io subito diedi disposizione di montare i motori”).
Il teste (intermediario per la vendita dell'imbarcazione), sentito all'udienza del Controparte_2
6/6/2019, ha dichiarato di essersi accordato nell'interesse del proprio cliente (tale con Per_2 la per l'acquisto dei motori riparati così come da lavori commissionati dalla Parte_1 CP_1 per l'importo complessivo di € 75.000,00 (€ 50.000,00 per l'acquisto dei motori ed €
[...]
25.000,00 per le riparazioni da effettuare prima della messa in mare). Ha dichiarato, altresì, di essere a conoscenza della circostanza che la richiese alla un assegno Parte_1 CP_1 di € 50.000,00 a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto dal proprio cliente e di essere, altresì, rimasto sorpreso della circostanza che tale somma di denaro venne chiesta alla CP_1 piuttosto che al proprio cliente che anzi si era impegnato a pagarla (tant'è che il prezzo
[...] dell'imbarcazione era stato fissato in € 160.000,00 oltre ad € 50.000,00 per i motori) (cfr. verbale del 6/06/2019). Tuttavia, anche tale dichiarazione nulla ha chiarito in merito all'obbligazione di pagamento asseritamente assunta dalla Né può attribuirsi dirimente rilievo CP_1 probatorio alla mera consegna del predetto assegno di € 50.000,00, in quanto trattasi di circostanza che può al più costituire un mero indizio, di per sé sola non sufficiente a ritenere integrata la conclusione di un contratto di espromissione. Peraltro, la teste , sentita Testimone_2 all'udienza del 25/09/2019, circa la dazione di tale assegno di € 50.000,00 ha riferito trattarsi di una sorta di saldo della somma di € 25.000,00 (di cui € 12.250 erano stati già versati) ed acconto di ulteriori lavorazioni posti in essere su altre imbarcazioni (cfr. verbale del 25/09/2019). La stessa ha, anche, confermato la stessa dinamica dei fatti narrata dal teste (“posso CP_2 confermare dunque che il contattò entrambe le parti per acquistare l'imbarcazione completa dei motori, CP_2 anche se da noi acquistò soltanto la barca;
preciso che fu lui stesso a riferire in mia presenza di avere contattato la per poter acquistare i motori che si trovavano presso l'officina della dato che essi erano stati Pt_1 Pt_1 trattenuti in officina per guasti ed in attesa che il cliente principale, sig. – se non sbaglio -, desse conferma Per_1 per il montaggio”) e, circa il rapporto tra le parti ha chiarito che “posso dire che eravamo negli uffici di p.zza Sturzo, quando il ed il padre vennero chiedendo che per il montaggio dei motori avevano necessità Pt_1 di avere una garanzia per la differenza per l'imbarco dei motori (infatti avevamo già dato il 50% del prezzo pattuito per l'imbarco, che credo ammontasse ad 12.500,00 euro) e le lavorazioni ai clienti pregresse e dell'anno in corso;
solitamente eravamo abituati come da accordo con i a fare i conteggi a fine anno, dopo la consegna Pt_1 delle schede di lavorazione. Confermo che i pretesero la consegna di un assegno datato luglio 2015 Pt_1 dell'importo di € 50.000,00 a garanzia dei nostri pagamenti per le causali che ho detto” (…) “dei 50.000,00 euro una parte era a saldo dell'imbarco dei motori (se non erro per l'imbarco dei motori era stato concordato un prezzo di 25.000,00 euro più Iva, di cui era già stata emessa una fattura da per il 50% che noi avevamo Pt_1 già pagato con bonifico), un'altra parte era a saldo dei lavori realizzati per i clienti;
questa parte era ancora da conteggiare e quindi la somma residua di € 37.500,00 era in acconto dei lavori fatti da per i clienti di Pt_1
. CP_1 Tali essendo gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio, non può che trovare conferma la decisione di primo grado, con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
2.Il secondo motivo di appello è infondato. Come noto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere azionata quando il danneggiato abbia a disposizione un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito ovvero nell'ipotesi in cui la domanda principale venga rigettata per carenza di prova del pregiudizio subito (v. ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27008). Nel caso che ci occupa, è evidente che l'appellante ben avrebbe potuto rivolgere la sua domanda nei confronti dell'effettivo debitore delle somme richieste, ossia l'originario proprietario dell'imbarcazione ovvero la società di leasing che gli commissionò le prime riparazioni effettuate. Deve, pertanto, anche sul punto trovare conferma la sentenza di primo grado.
Sull'appello incidentale.
Anche l'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato. La pretesa risarcitoria avanzata da ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 40.000,00, asseritamente CP_1 perduta a causa del ritardo nella consegna ed effettiva installazione dei motori sull'imbarcazione Mangusta, è rimasta priva di riscontro probatorio. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, in particolare, l'acquirente dell'imbarcazione si era obbligato al pagamento della somma di € 160.000,00 a condizione che la barca venisse consegnata entro Luglio 2015. Poiché, tuttavia, a quella data la aveva consegnato i motori, ma non li aveva ancora installati Parte_1
e collaudati, la vendita dell'imbarcazione venne rinviata all'Aprile del 2016 quando, tuttavia, l'acquirente offrì la minore somma di € 120.000,00. Ebbene, dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non è emerso che la si fosse obbligata a consegnare e collaudare i motori Pt_1 entro una certa data al fine di consentire alla di vendere l'imbarcazione ad un CP_1 determinato prezzo. Peraltro, vi è prova che nell'estate del 2015 l'imbarcazione navigò, tant'è che subì delle avarie e gli stessi tecnici della provvidero alle necessarie riparazioni, sicchè può Pt_1 ritenersi che i predetti motori fossero stati consegnati e anche montati. Non vi è, pertanto, la prova né di un inadempimento imputabile alla né del nesso di causalità tra tale Pt_1 inadempimento e la presunta perdita patrimoniale subita dalla CP_1
Anche su tale punto deve, pertanto, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
Spese
In ragione della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 22.05.2025.
Palermo, 27/05/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo