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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2254/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. , con l'avv. Collerone Parte_1 C.F._1
TO e l'avv. Collerone Russo Benedetta
Appellante contro
(c.f. , con l'avv. Amato Carlo e Controparte_1 C.F._2
l'avv. Basso Barbara
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.812/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 12/05/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, -in accoglimento dell'appello riformarsi in toto l'impugnata sentenza, rigettandosi la domanda di sul presunto suo credito di € 350.000,00- verso Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo n. 1080/2021 del Tribunale di Treviso;
Parte_1
-condannarsi ex art. 96 c.p.c. la signora al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria, ritenuto che l'assegno è stato oggetto di valutazione e decisione della
Corte di Appello di Venezia n. 903/2021.
Spese rifuse di I° e II° grado, oltre accessori di legge
Per l'appellata
Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta.
Nel merito:
1. Dichiarare, l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis e comunque manifestamente infondato e, conseguentemente, rigettare in ogni caso, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza inter partes n. 812/2023 di data 10/05/2023 pubblicata in data
12/05/2023 del Tribunale di Treviso e, conseguentemente, confermare in toto tale sentenza.
2. Condannare parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze professionali difensive anche di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1080/2021 emesso in data 30 aprile 2021 dal Tribunale di
Treviso ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 capitale di euro 350.000,00 oltre spese di protesto, interessi legali, spese e competenze di procedura sulla base dell'assegno tratto su Banca Antonveneta n. 0255037276-00 dell'importo di euro 350.000,00 girato per l'incasso a Controparte_2
e protestato in data 29.08.2014 per mancato pagamento.
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1080/2021 del Tribunale di Treviso eccependo il divieto di “ne bis in idem” sulla base del rilievo che aveva già eccepito tale credito in compensazione in Controparte_1 una causa di opposizione a precetto dalla medesima precedentemente promossa nei suoi pag. 2/9 confronti. Allegava che aveva acquistato dallo stesso in data Controparte_1
02.05.2013 un bene immobile sito in Conegliano al prezzo di euro 300.000,00 e che, stante il mancato adempimento da parte dell'acquirente, egli aveva ingiunto alla stessa con decreto n.1523/2014 del Tribunale di Treviso il pagamento della somma di euro
300.000,00 quale corrispettivo della compravendita. Divenuto definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione, interponeva opposizione al Controparte_1 successivo precetto ex art. 615 c.p.c. eccependo in compensazione il credito nei suoi confronti per la maggior somma di euro 350.000,00 in forza dell'assegno bancario n.
0255037276-00 tratto su banca Antonveneta e datato 27.08.2014. Rilevava come la sentenza n. 896/2019 con cui il Tribunale di Treviso aveva accolto l'opposizione proposta da veniva successivamente riformata con sentenza Controparte_1
n.903/2021 della Corte di Appello di Venezia che rigettava l'opposizione. L'opponente assumeva che l'art. 7 dell'atto di compravendita del 02.05.2013 consentiva la compensazione di precedenti crediti o cessioni di crediti entro il 31.12.2013, rilevando come entro tale termine non aveva portato in compensazione alcun Controparte_1 credito, né cessione di credito. L'opponente sosteneva l'inesistenza del credito vantato da non avendo alcun debito nei confronti della stessa o del marito Controparte_1
. Chiedeva la condanna ex art.96 c.p.c. dell'ingiungente avendo la stessa CP_3 consapevolmente agito in mala fede.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso di condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 350.000,00 oltre alle spese di protesto e interessi legali. L'opposta rilevava che la vendita indicata dall'opponente costituiva il parziale rimborso rispetto ad una maggior somma di euro 350.000,00 ancora dovuta da al marito Parte_1 della stessa, , di cui l'assegno costituiva garanzia CP_3
Con la sentenza n. 812/23 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva destituita di fondamento l'eccezione di giudicato poiché il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, proposto avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n.903/2021, era ancora pendente. Il giudice rilevava inoltre pag. 3/9 come “l'assegno azionato in via monitoria era stato invocato nel precedente giudizio, di opposizione a precetto, a titolo di compensazione per paralizzare l'azione esecutiva, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituiva la base della pretesa creditoria.” Il Tribunale rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del credito vantato da risultando provato documentalmente che Controparte_1 [...]
aveva emesso l'assegno n.0255037276-00 per euro 350.000,00, Parte_1 riempiendolo con l'indicazione dell'importo. Tale circostanza era emersa nel precedente giudizio tra le parti e inoltre confermata dal documento n.16 del 14.07.2015, depositato dall'opposta, in cui , con valenza confessoria, si dichiarava già in data Parte_1
01.12.2011 debitore di per euro 400.000,00 rilasciando l'assegno, la cui CP_3 consegna aveva indubbio significato di prova dell'esistenza del credito.
Il giudice rilevava come , cui incombeva il relativo onere, non aveva Parte_1 fornito la prova di aver pagato il debito, né di aver chiesto la riconsegna del titolo evidenziando come l'omessa indicazione della data di emissione e del prenditore comprovavano la funzione di garanzia dello stesso.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.812/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e chiedendo la condanna di ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. e chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo d'appello
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza lamentando la Parte_1 mancata applicazione dell'art. 39 c.p.c. in tema di litispendenza e continenza di cause tenuto conto che la causa aveva il medesimo oggetto di quella pendente avanti alla
Corte di cassazione.
Secondo motivo d'appello pag. 4/9 Con il secondo motivo di appello censura la valutazione del documento n. 16 operata dal giudice di prime cure.
Secondo l'appellante il giudice non avrebbe tenuto conto che dal predetto documento risultava che pur dichiarando di essere debitore di Parte_1 CP_3 per la somma di euro 350.000,00 rilasciava al medesimo una procura a vendere un appartamento del valore di euro 600.000,00 .
Terzo motivo d'appello
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti per omesso esame del documento n.5 dimesso dallo stesso appellante nel giudizio di primo grado ovvero del verbale d'udienza del 25.05.2017 in cui dichiarava di CP_3 aver ricevuto quindici giorni dopo la stipula dell'atto pubblico l'assegno bancario, dichiarazione in contrasto con quando indicato nel documento 16 ove risultava la consegna dell'assegno in data antecedente.
Quarto motivo d'appello
Con il quarto motivo di appello parte appellante rileva il contrasto della sentenza impugnata con la sentenza n. 903/2021 della Corte d'Appello di Venezia confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione dell'11.07-04.10.2023. L'appellante assume che la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.903/2021 rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da ”affermando che l'assegno di € Controparte_1
350.000,00- non era e non è portatore di un credito del e quindi della , CP_3 CP_1 verso ” ( cfr. nell'atto di appello). Parte_1
Ragioni della decisione.
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore dell'appellata, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello.
Tanto premesso l'appello va integralmente rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione risulta del tutto infondato.
Come chiaramente evidenziato dal giudice di prime cure l'eccezione del ne bis in idem presuppone il giudicato non sussistente nel caso di specie risultando pacificamente che al momento della instaurazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio asseritamente pregiudicante (di opposizione a precetto) era ancora pendente. Né risulta pag. 5/9 configurabile alcuna litispendenza, peraltro eccepita per la prima volta in questa sede, tenuto conto che il giudizio di opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto a procedere esecutivamente. Come osservato dalla Suprema Corte “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".”( cfr. Cass. civ. n.29432/2019).
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata nel caso di specie
“…l'assegno oggi azionato monitoriamente nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc era stato invocato a titolo di compensazione per paralizzare l'azione esecutiva promossa dalla controparte e, quindi, solo ai fini di comprovare l'inesistenza del diritto del precettante ad agire esecutivamente, di contro, nel presente giudizio rappresenta, invece, la base della pretesa creditoria rivendicata dalla convenuta con la procedura monitoria, unico rimedio che la medesima poteva esperire per ottenere un titolo esecutivo, di talché, il principio invocato dall'attore non può neppure ritenersi pertinente “(cfr. sentenza impugnata).
Gli ulteriori motivi di appello vanno rigettati per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente rilevato come - diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante - la Corte d'Appello, né tantomeno la Corte di Cassazione che ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso, hanno dichiarato ”che l'assegno di €
350.000,00- non era e non è portatore di un credito del e quindi della , CP_3 CP_1 verso ” (così nell'atto di appello). Nelle citate sentenze si è diversamente Parte_1 affermato che trattandosi di opposizione all'esecuzione di merito riferita ad un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo) non poteva farsi valere in compensazione un credito sorto anteriormente alla formazione del titolo. Infatti, il fatto estintivo andava dedotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo risultando tardivamente introdotto in sede di opposizione a precetto. Sul punto la Cassazione ha espressamente indicato che “la rilevata anteriorità del controcredito causale estintivo per compensazione prescinde dalla consegna dell'assegno che sarebbe avvenuta al marito della deducente, da parte pag. 6/9 del precettante, e solo dopo lo spirare del termine per opporsi al monito del primo alla moglie;
l'assegno, cioè, ovvero la promessa di pagamento ivi contenuta, erano relativi
a un controcredito già esistente nel momento stesso della vendita, non sorto dopo, sicché tale fatto avrebbe dovuto dedursi, in tesi, con l'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Corte di Cassazione n.28032/2023).
Ciò posto in questa sede parte appellante non ha fornito concreti elementi in relazione all'allegata inesistenza del credito vantato da e portato dall'assegno Controparte_1 azionato in giudizio. Va premesso che l'allegazione svolta dall'appellante in punto di fatto risulta esclusivamente che l'assegno sottoscritto dallo stesso e Parte_1 consegnato a sarebbe stato riempito da quest'ultimo con la data e il CP_3 nominativo della moglie, e che non era debitore Controparte_1 Parte_1 nei confronti di prima della stipula dell'atto pubblico, né CP_3 successivamente;
tantomeno era debitore verso la signora con la Controparte_1 quale non aveva mai avuto rapporti di affari. La clausola n. 7 inserita nell'atto pubblico prevedeva la possibilità di compensare il prezzo dell'appartamento con eventuali precedenti crediti o cessioni di crediti della parte acquirente entro il 31/12/2013. Ebbene né il né la portarono in compensazione alcun credito, e, di fronte CP_3 CP_1 all'esecuzione escogitarono di utilizzare un pseudo assegno, perché privo di data e beneficiario, per bloccare l'esecuzione, e oggi, con piena consapevolezza, utilizzano l'assegno ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, pur non rappresentando l'assegno né un titolo né un riconoscimento di debito” cfr atto di opposizione. )
Come indicato dal giudice di prime cure l'emissione da parte dell'appellante dell'assegno risultava dal documento 16 di parte convenuta “ove l'odierno opponente si dichiarava già in data 1.12.2011 debitore di di euro 400.000” (così sentenza CP_3 impugnata).
Né appare pertinente la critica svolta dall'appellante rispetto alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure che dal documento risultava indicato anche il rilascio di una procura a vendere in favore di e la ricostruzione CP_3 nei termini di un sotteso rapporto trilatero per il quale il debito nei confronti di
[...]
per euro 350.000,00 si sarebbe estinto a mezzo della vendita dell'immobile in CP_3 proprietà di alla moglie dello stesso , Parte_1 CP_3 Controparte_1
pag. 7/9 Nella dichiarazione in oggetto -datata 14 luglio 2015- risulta testualmente che
[...]
a fronte di un bonifico di euro 1.400.000 ricevuto da parte della società Parte_1 [...] avrebbe restituito euro 1.000.000 a e euro 400.000 a CP_4 CP_5 [...]
.di cui 50.000 per interessi e 350.000 quale quota capitale e che tale somma, in CP_3 accordo con “è stata lasciata in prestito al sottoscritto dietro consegna di CP_3 un assegno in garanzia di pari importo (c/c n.11023 Antonveneta di Conegliano n.
0255037276) ed in più, successivamente (ulteriore garanzia) rilascio di una procura notarile per la vendita di un mio appartamento in Conegliano, Viale Veneto, del costo complessivo di oltre 600.000 (compreso arredamento extralusso), in modo da trattenere il suo credito a restituire la differenza (rep.n.118783 natio ). (cfr. documento Per_1
16).
Va osservato come tuttavia da un lato la procura a vendere indicata nel documento non fu pacificamente utilizzata, posto la compravendita dell'immobile fu stipulata direttamente tra e e dall'altro che le parti Parte_1 Controparte_1 pattuirono espressamente il pagamento del prezzo, indicato in 300.000,00, “anche mediante compensazione di precedenti crediti ovvero cessioni dei crediti” (cfr. doc. 4 opposizione).
L'assunto dell'appellante, secondo il quale non sussisterebbe il debito di euro
350.000,00 nei confronti di perché estinto a mezzo della vendita del Controparte_1 bene non risulta provato ed appare altresì in contrasto con l'accertamento avente efficacia di giudicato relativo al mancato versamento del prezzo della compravendita, oggetto del precedente giudizio tra le parti. Va infine osservato come l'allegazione in tali termini dell'inesistenza del credito sottende una ricostruzione della vicenda nei termini di una simulazione della compravendita posto che secondo l'assunto dell'appellante il contratto avrebbe dissimulato una compravendita per la somma di
600.000,00 con l'ulteriore assunto che quota parte del prezzo della compravendita, pari a euro 350.000,00 sarebbero stati estintivi del debito verso . E tuttavia CP_3
l'appellante né illustra chiaramente tali circostanze in punto di fatto, né si fa carico dei necessari accertamenti e delle conseguenti domande (di accertamento della simulazione).
Conclusioni e spese pag. 8/9 La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il Parte_1 dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.812/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 12/05/2023, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado liquidate in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2254/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. , con l'avv. Collerone Parte_1 C.F._1
TO e l'avv. Collerone Russo Benedetta
Appellante contro
(c.f. , con l'avv. Amato Carlo e Controparte_1 C.F._2
l'avv. Basso Barbara
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.812/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 12/05/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, -in accoglimento dell'appello riformarsi in toto l'impugnata sentenza, rigettandosi la domanda di sul presunto suo credito di € 350.000,00- verso Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo n. 1080/2021 del Tribunale di Treviso;
Parte_1
-condannarsi ex art. 96 c.p.c. la signora al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria, ritenuto che l'assegno è stato oggetto di valutazione e decisione della
Corte di Appello di Venezia n. 903/2021.
Spese rifuse di I° e II° grado, oltre accessori di legge
Per l'appellata
Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta.
Nel merito:
1. Dichiarare, l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis e comunque manifestamente infondato e, conseguentemente, rigettare in ogni caso, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza inter partes n. 812/2023 di data 10/05/2023 pubblicata in data
12/05/2023 del Tribunale di Treviso e, conseguentemente, confermare in toto tale sentenza.
2. Condannare parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze professionali difensive anche di questo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 1080/2021 emesso in data 30 aprile 2021 dal Tribunale di
Treviso ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 capitale di euro 350.000,00 oltre spese di protesto, interessi legali, spese e competenze di procedura sulla base dell'assegno tratto su Banca Antonveneta n. 0255037276-00 dell'importo di euro 350.000,00 girato per l'incasso a Controparte_2
e protestato in data 29.08.2014 per mancato pagamento.
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1080/2021 del Tribunale di Treviso eccependo il divieto di “ne bis in idem” sulla base del rilievo che aveva già eccepito tale credito in compensazione in Controparte_1 una causa di opposizione a precetto dalla medesima precedentemente promossa nei suoi pag. 2/9 confronti. Allegava che aveva acquistato dallo stesso in data Controparte_1
02.05.2013 un bene immobile sito in Conegliano al prezzo di euro 300.000,00 e che, stante il mancato adempimento da parte dell'acquirente, egli aveva ingiunto alla stessa con decreto n.1523/2014 del Tribunale di Treviso il pagamento della somma di euro
300.000,00 quale corrispettivo della compravendita. Divenuto definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione, interponeva opposizione al Controparte_1 successivo precetto ex art. 615 c.p.c. eccependo in compensazione il credito nei suoi confronti per la maggior somma di euro 350.000,00 in forza dell'assegno bancario n.
0255037276-00 tratto su banca Antonveneta e datato 27.08.2014. Rilevava come la sentenza n. 896/2019 con cui il Tribunale di Treviso aveva accolto l'opposizione proposta da veniva successivamente riformata con sentenza Controparte_1
n.903/2021 della Corte di Appello di Venezia che rigettava l'opposizione. L'opponente assumeva che l'art. 7 dell'atto di compravendita del 02.05.2013 consentiva la compensazione di precedenti crediti o cessioni di crediti entro il 31.12.2013, rilevando come entro tale termine non aveva portato in compensazione alcun Controparte_1 credito, né cessione di credito. L'opponente sosteneva l'inesistenza del credito vantato da non avendo alcun debito nei confronti della stessa o del marito Controparte_1
. Chiedeva la condanna ex art.96 c.p.c. dell'ingiungente avendo la stessa CP_3 consapevolmente agito in mala fede.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso di condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 350.000,00 oltre alle spese di protesto e interessi legali. L'opposta rilevava che la vendita indicata dall'opponente costituiva il parziale rimborso rispetto ad una maggior somma di euro 350.000,00 ancora dovuta da al marito Parte_1 della stessa, , di cui l'assegno costituiva garanzia CP_3
Con la sentenza n. 812/23 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva destituita di fondamento l'eccezione di giudicato poiché il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, proposto avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n.903/2021, era ancora pendente. Il giudice rilevava inoltre pag. 3/9 come “l'assegno azionato in via monitoria era stato invocato nel precedente giudizio, di opposizione a precetto, a titolo di compensazione per paralizzare l'azione esecutiva, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituiva la base della pretesa creditoria.” Il Tribunale rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del credito vantato da risultando provato documentalmente che Controparte_1 [...]
aveva emesso l'assegno n.0255037276-00 per euro 350.000,00, Parte_1 riempiendolo con l'indicazione dell'importo. Tale circostanza era emersa nel precedente giudizio tra le parti e inoltre confermata dal documento n.16 del 14.07.2015, depositato dall'opposta, in cui , con valenza confessoria, si dichiarava già in data Parte_1
01.12.2011 debitore di per euro 400.000,00 rilasciando l'assegno, la cui CP_3 consegna aveva indubbio significato di prova dell'esistenza del credito.
Il giudice rilevava come , cui incombeva il relativo onere, non aveva Parte_1 fornito la prova di aver pagato il debito, né di aver chiesto la riconsegna del titolo evidenziando come l'omessa indicazione della data di emissione e del prenditore comprovavano la funzione di garanzia dello stesso.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.812/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e chiedendo la condanna di ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Controparte_1 bis c.p.c. e chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo d'appello
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza lamentando la Parte_1 mancata applicazione dell'art. 39 c.p.c. in tema di litispendenza e continenza di cause tenuto conto che la causa aveva il medesimo oggetto di quella pendente avanti alla
Corte di cassazione.
Secondo motivo d'appello pag. 4/9 Con il secondo motivo di appello censura la valutazione del documento n. 16 operata dal giudice di prime cure.
Secondo l'appellante il giudice non avrebbe tenuto conto che dal predetto documento risultava che pur dichiarando di essere debitore di Parte_1 CP_3 per la somma di euro 350.000,00 rilasciava al medesimo una procura a vendere un appartamento del valore di euro 600.000,00 .
Terzo motivo d'appello
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti per omesso esame del documento n.5 dimesso dallo stesso appellante nel giudizio di primo grado ovvero del verbale d'udienza del 25.05.2017 in cui dichiarava di CP_3 aver ricevuto quindici giorni dopo la stipula dell'atto pubblico l'assegno bancario, dichiarazione in contrasto con quando indicato nel documento 16 ove risultava la consegna dell'assegno in data antecedente.
Quarto motivo d'appello
Con il quarto motivo di appello parte appellante rileva il contrasto della sentenza impugnata con la sentenza n. 903/2021 della Corte d'Appello di Venezia confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione dell'11.07-04.10.2023. L'appellante assume che la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.903/2021 rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da ”affermando che l'assegno di € Controparte_1
350.000,00- non era e non è portatore di un credito del e quindi della , CP_3 CP_1 verso ” ( cfr. nell'atto di appello). Parte_1
Ragioni della decisione.
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore dell'appellata, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello.
Tanto premesso l'appello va integralmente rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione risulta del tutto infondato.
Come chiaramente evidenziato dal giudice di prime cure l'eccezione del ne bis in idem presuppone il giudicato non sussistente nel caso di specie risultando pacificamente che al momento della instaurazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio asseritamente pregiudicante (di opposizione a precetto) era ancora pendente. Né risulta pag. 5/9 configurabile alcuna litispendenza, peraltro eccepita per la prima volta in questa sede, tenuto conto che il giudizio di opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto a procedere esecutivamente. Come osservato dalla Suprema Corte “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".”( cfr. Cass. civ. n.29432/2019).
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata nel caso di specie
“…l'assegno oggi azionato monitoriamente nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc era stato invocato a titolo di compensazione per paralizzare l'azione esecutiva promossa dalla controparte e, quindi, solo ai fini di comprovare l'inesistenza del diritto del precettante ad agire esecutivamente, di contro, nel presente giudizio rappresenta, invece, la base della pretesa creditoria rivendicata dalla convenuta con la procedura monitoria, unico rimedio che la medesima poteva esperire per ottenere un titolo esecutivo, di talché, il principio invocato dall'attore non può neppure ritenersi pertinente “(cfr. sentenza impugnata).
Gli ulteriori motivi di appello vanno rigettati per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente rilevato come - diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante - la Corte d'Appello, né tantomeno la Corte di Cassazione che ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso, hanno dichiarato ”che l'assegno di €
350.000,00- non era e non è portatore di un credito del e quindi della , CP_3 CP_1 verso ” (così nell'atto di appello). Nelle citate sentenze si è diversamente Parte_1 affermato che trattandosi di opposizione all'esecuzione di merito riferita ad un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo) non poteva farsi valere in compensazione un credito sorto anteriormente alla formazione del titolo. Infatti, il fatto estintivo andava dedotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo risultando tardivamente introdotto in sede di opposizione a precetto. Sul punto la Cassazione ha espressamente indicato che “la rilevata anteriorità del controcredito causale estintivo per compensazione prescinde dalla consegna dell'assegno che sarebbe avvenuta al marito della deducente, da parte pag. 6/9 del precettante, e solo dopo lo spirare del termine per opporsi al monito del primo alla moglie;
l'assegno, cioè, ovvero la promessa di pagamento ivi contenuta, erano relativi
a un controcredito già esistente nel momento stesso della vendita, non sorto dopo, sicché tale fatto avrebbe dovuto dedursi, in tesi, con l'opposizione a decreto ingiuntivo”
(cfr. Corte di Cassazione n.28032/2023).
Ciò posto in questa sede parte appellante non ha fornito concreti elementi in relazione all'allegata inesistenza del credito vantato da e portato dall'assegno Controparte_1 azionato in giudizio. Va premesso che l'allegazione svolta dall'appellante in punto di fatto risulta esclusivamente che l'assegno sottoscritto dallo stesso e Parte_1 consegnato a sarebbe stato riempito da quest'ultimo con la data e il CP_3 nominativo della moglie, e che non era debitore Controparte_1 Parte_1 nei confronti di prima della stipula dell'atto pubblico, né CP_3 successivamente;
tantomeno era debitore verso la signora con la Controparte_1 quale non aveva mai avuto rapporti di affari. La clausola n. 7 inserita nell'atto pubblico prevedeva la possibilità di compensare il prezzo dell'appartamento con eventuali precedenti crediti o cessioni di crediti della parte acquirente entro il 31/12/2013. Ebbene né il né la portarono in compensazione alcun credito, e, di fronte CP_3 CP_1 all'esecuzione escogitarono di utilizzare un pseudo assegno, perché privo di data e beneficiario, per bloccare l'esecuzione, e oggi, con piena consapevolezza, utilizzano l'assegno ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, pur non rappresentando l'assegno né un titolo né un riconoscimento di debito” cfr atto di opposizione. )
Come indicato dal giudice di prime cure l'emissione da parte dell'appellante dell'assegno risultava dal documento 16 di parte convenuta “ove l'odierno opponente si dichiarava già in data 1.12.2011 debitore di di euro 400.000” (così sentenza CP_3 impugnata).
Né appare pertinente la critica svolta dall'appellante rispetto alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure che dal documento risultava indicato anche il rilascio di una procura a vendere in favore di e la ricostruzione CP_3 nei termini di un sotteso rapporto trilatero per il quale il debito nei confronti di
[...]
per euro 350.000,00 si sarebbe estinto a mezzo della vendita dell'immobile in CP_3 proprietà di alla moglie dello stesso , Parte_1 CP_3 Controparte_1
pag. 7/9 Nella dichiarazione in oggetto -datata 14 luglio 2015- risulta testualmente che
[...]
a fronte di un bonifico di euro 1.400.000 ricevuto da parte della società Parte_1 [...] avrebbe restituito euro 1.000.000 a e euro 400.000 a CP_4 CP_5 [...]
.di cui 50.000 per interessi e 350.000 quale quota capitale e che tale somma, in CP_3 accordo con “è stata lasciata in prestito al sottoscritto dietro consegna di CP_3 un assegno in garanzia di pari importo (c/c n.11023 Antonveneta di Conegliano n.
0255037276) ed in più, successivamente (ulteriore garanzia) rilascio di una procura notarile per la vendita di un mio appartamento in Conegliano, Viale Veneto, del costo complessivo di oltre 600.000 (compreso arredamento extralusso), in modo da trattenere il suo credito a restituire la differenza (rep.n.118783 natio ). (cfr. documento Per_1
16).
Va osservato come tuttavia da un lato la procura a vendere indicata nel documento non fu pacificamente utilizzata, posto la compravendita dell'immobile fu stipulata direttamente tra e e dall'altro che le parti Parte_1 Controparte_1 pattuirono espressamente il pagamento del prezzo, indicato in 300.000,00, “anche mediante compensazione di precedenti crediti ovvero cessioni dei crediti” (cfr. doc. 4 opposizione).
L'assunto dell'appellante, secondo il quale non sussisterebbe il debito di euro
350.000,00 nei confronti di perché estinto a mezzo della vendita del Controparte_1 bene non risulta provato ed appare altresì in contrasto con l'accertamento avente efficacia di giudicato relativo al mancato versamento del prezzo della compravendita, oggetto del precedente giudizio tra le parti. Va infine osservato come l'allegazione in tali termini dell'inesistenza del credito sottende una ricostruzione della vicenda nei termini di una simulazione della compravendita posto che secondo l'assunto dell'appellante il contratto avrebbe dissimulato una compravendita per la somma di
600.000,00 con l'ulteriore assunto che quota parte del prezzo della compravendita, pari a euro 350.000,00 sarebbero stati estintivi del debito verso . E tuttavia CP_3
l'appellante né illustra chiaramente tali circostanze in punto di fatto, né si fa carico dei necessari accertamenti e delle conseguenti domande (di accertamento della simulazione).
Conclusioni e spese pag. 8/9 La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il Parte_1 dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.812/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 12/05/2023, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado liquidate in euro 14.239,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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