Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
02/05/2025 e vertente
TRA
(p.Iva in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Cretaro e
Fabrizio Faustini in virtù di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Frosinone, via
Firenze n. 73;
APPELLANTE
E
1
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Spinella e
Antonio Colavincenzo in virtù di procura generale alle liti depositata con la comparsa di costituzione nel presente grado, nonché dagli avv.ti Corrado
Piccione e Gabriele Pizzella in virtù di procura a margine della comparsa di risposta di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Barberini n. 36;
APPELLATA
- già Controparte_2 [...]
– (P.I. ) in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Spinella giusta procura generale alle lite allegata alla comparsa di risposta nel presente e grado e IA Tuccimei in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Barberini n. 36;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 6182/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/04/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << La in Parte_1
concordato preventivo, espone di essere stata, sin dal 1986 ed in forza di più contratti distinti stipulati con la Controparte_4
concessionaria di vendita e di assistenza post-vendita, per la provincia di
Frosinone, di autoveicoli e fuoristrada, e di automezzi commerciali ed industriali, a marchio Smart, Mitsubishi Trucks o US, e di CP_4
aver parallelamente intrattenuto, con la Controparte_5
un separato, duplice rapporto avente ad oggetto
[...]
2 la vendita di prodotti finanziari e un'apertura di credito su documenti. Ciò premesso, lamenta che le due suddette società, contro le quali agisce, avevano, con atto stragiudiziale del 19/09/2011, «del tutto illegittimamente, arbitrariamente ed abusivamente dichiarato risolto e comunque comunicato di voler recedere senza preavviso alcuno» dai suddetti rapporti. Contesta, quindi, l'esistenza di una facoltà di recesso per giusta causa e senza preavviso, in quanto non prevista dai contratti, e comunque stigmatizza la condotta delle società convenute, contraria a buona fede e costituente abuso di posizione dominante. In ogni caso, nega che gli addebiti ad essa ascritti dalla ostituiscano valide ragioni sia per Controparte_4
il recesso, sia per la risoluzione ai sensi delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti (e menzionate nell'atto stragiudiziale del
19/09/2011), delle quali contesta comunque la validità. Chiede pertanto, previe le declaratorie del caso, la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente quantificati in € 31.000.000,00, oppure, in subordine, al pagamento, nella medesima misura, dell'indennità di preavviso «anche ex art. 1751 C.C.».
Resistono, con distinte argomentazioni, le società convenute, chiedendo il rigetto delle domande attoree. La Controparte_5
ormula altresì domanda riconvenzionale di pagamento
[...]
di € 155.116,41 quale saldo debitore a carico della a seguito Parte_1
della revoca delle linee di credito.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6182/2020 così statuiva: << - rigetta le domande principali e la riconvenzionale - pone a carico dell'attrice le spese di lite sostenute da liquidate Controparte_4
in € 102.209,70, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, e l'80% di quelle sostenute da liquidate, per tale Controparte_5
quota, in € 71.110,48, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge, dichiarandone il residuo compensato tra le parti.>>
3 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< parte attrice ha elencato – oltre a quello di finanziamento e vendita prodotti finanziari con la
– sette contratti di concessione di vendita o post-vendita (docc. da 3 CP_5
a 9), uno dei quali non risulta, però, effettivamente depositato (doc. 8). La Contro convenuta e ha depositati cinque (docc. da 3 a 7), di cui uno, del
23/09/2002, erroneamente duplicato (si può supporre che uno di questi dovesse invece essere il coevo contratto di assistenza, doc. 7 dell'attrice). Per fugare sin d'ora possibili incertezze, è bene chiarire che alcuni contratti (tra quelli di parte attrice, i docc. 3, del 1986, e 5, del 2002; tra quelli della convenuta, doc. 6, del 2010) sono intestati a Controparte_4
gli altri (docc. 4, del 2002, 6, del 2006, 7, del 2002, e 9, del 2005, di
[...]
parte attrice;
docc. da 3 a 5, del 2002, e 7, del 2005, di parte convenuta) sono invece intestati a Non sono Controparte_6
chiarissime le vicende relative alla ragione sociale della società convenuta, ma l'intestazione della comparsa di costituzione e risposta e l'identità del numero di partita I.V.A. consentono di ritenere che si tratti sempre del medesimo soggetto giuridico. D'ora in avanti, si farà quindi sempre riferimento a Controparte_4
indipendentemente dal soggetto firmatario del singolo contratto. L'attrice e la convenuta hanno infine depositato due esemplari del contratto CP_5
finanziario tra di esse intercorso. Per ragioni di chiarezza e semplicità, conviene esaminare innanzitutto la posizione di rispetto alle domande CP_5
formulate da . Come chiaramente emerge dalla lettera di Parte_1
«revoca convenzione» del 06/10/2011 (doc. 8 , la chiusura delle linee CP_5
di credito già concesse ad non era che la conseguenza Parte_1
automatica, espressamente prevista dall'art. 15 del contratto, dello scioglimento «a qualunque titolo», del rapporto di concessione esistente tra Contro l'attrice e Tale conseguenza, per espressa volontà delle parti, era ed è indipendente dalla qualificazione giuridica (recesso o risoluzione), dalle
4 modalità e financo dalla legittimità dello scioglimento del rapporto di concessione. E la clausola deve ritenersi non soltanto legittima, perché non vietata e perciò rimessa alla volontà negoziale delle parti, ma anche giustificata dalla natura del rapporto e dall'evidente nesso funzionale che lo legava al rapporto concessorio. Da ciò consegue che: a) da un lato, la
«revoca» delle linee di credito è, in sé e per sé, legittima;
e b) che a CP_5
non può essere imputato, a titolo di colpa o di inadempimento contrattuale, né lo scioglimento del rapporto di concessione (posto in essere da altro soggetto), né lo scioglimento del rapporto finanziario (che consegue al precedente). Pertanto, tutte le domande svolte dall'attrice sono, già soltanto per questa ragione, e salvo quanto si dirà in prosieguo sullo scioglimento del rapporto di concessione, infondate in quanto rivolte in danno di La CP_5
Contro convenuta ha, con la comunicazione stragiudiziale di recesso o risoluzione contrattuale del 19/09/2011, fatto leva su tre ordini di motivi: a)
i reiterati episodi (ne menziona 22) di ritardata o mancata consegna di veicoli a clienti che ne avevano già corrisposto il prezzo o che avevano già ottenuto il finanziamento e cominciato a pagare le rate;
b) la condanna del socio ed amministratore unico della per bancarotta fraudolenta Parte_1
aggravata; c) l'accumulo di un consistente debito nei proprî confronti, considerato come sintomo di uno «stato» o di un «pericolo» d'insolvenza.
Ritiene il Tribunale che il secondo motivo, di cui alla lettera b), tra quelli
Contro elencati, sia di per sé già sufficiente a giustificare la condotta di
Sarebbe ozioso dilungarsi sulla distinzione tra risoluzione contrattuale per inadempimento di una parte e recesso per giusta causa. Basti forse osservare che, mentre la risoluzione presuppone una condotta, della parte che la subisce, inadempiente ad una specifica obbligazione (o ad un insieme di obbligazioni) prevista dal contratto, la “giusta causa” che giustifica il recesso può anche consistere in un comportamento, o anche un evento, anche estraneo alle specifiche obbligazioni assunte contrattualmente dalle parti,
5 che oggettivamente faccia venire meno, anche provvisoriamente, la fiducia di una di esse nell'altra; e presuppone, quindi, che l'elemento fiduciario abbia una sua rilevanza nell'economia contrattuale. Nel caso di specie, va innanzitutto chiarito, considerato il contrasto tra le parti sul punto, che dal dispositivo della sentenza della Corte di cassazione penale n° 451/2010, depositato da parte attrice (doc. 31), si evince con chiarezza che il ricorso del legale rappresentante di , , fu bensì Parte_1 Parte_2
parzialmente accolto, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio, e fu rigettato nel resto. Nell'impossibilità di svolgere un più approfondito esame della decisione (le parti non avendo prodotto il testo integrale della sentenza), si deve quindi ritenere che l'accertamento della sussistenza e della natura del reato (o dei reati) e la colpevolezza del prevenuto fu definitivamente confermato in via ormai irrevocabile. Ora, poiché appare pacifico tra le parti che il capo (o uno dei capi) d'imputazione ascritti al era la bancarotta Pt_2
fraudolenta aggravata, e cioè un reato di natura economica, intimamente legato all'attività imprenditoriale ed alla gestione di aziende, sembra invero difficile dubitare che la sua condanna non abbia potuto incidere gravissimamente sul rapporto fiduciario necessariamente intercorrente tra una grande impresa multinazionale ed una sua importante concessionaria.
Del resto, l'importanza dell'elemento fiduciario è espressamente e ripetutamente sottolineata nei contratti de quibus (ad es., art. 10.2.2 e art. 14.2 dei contratti del 23/09/2002, del 29/04/2005, del 22/11/2010; art. 9.2.2.
e art. 13.2 del contratto di assistenza del 23/09/2002, doc. 7 dell'attrice).
D'altro canto, la condanna – per qualsiasi reato, ed a fortiori, deve ritenersi, per un reato fallimentare – dell'amministratore o titolare, o di un socio dell'impresa concessionaria (v. ad es. art. 14.4, lettera c), del contratto
23/09/2002) è una delle ipotesi di risoluzione di diritto contrattualmente previste. Comunque si voglia qualificare (recesso o risoluzione) lo scioglimento dei contratti di concessione di vendita e di assistenza, esso
6 appare dunque pienamente giustificato anche da questo solo motivo, tra
Contro quelli invocati da Né, ad inficiare tale conclusione, può giovare la tesi Contro attorea della violazione del canone di buona fede da parte di Che la concedente abbia soprasseduto allo scioglimento del rapporto sin quando la condanna del non fosse divenuta definitiva rappresenta, al contrario, Pt_2
un atteggiamento rispettoso del principio garantistico di non colpevolezza, e non può essere trasformato in un addebito di mala fede. Innanzitutto, sul piano strettamente contrattuale, i contratti prevedono espressamente che la tolleranza, anche reiterata, da parte della concedente, di condotte inadempienti da parte del concessionario non prelude la facoltà di risolvere i contratti stessi (ad es., art. 14.4, ultimo comma, del contratto di vendita autoveicoli del 23/09/2002). Sebbene la clausola si riferisca soltanto alle ipotesi di inadempimento, e correlativa risoluzione (il che già basterebbe a superare la tesi attorea), la ratio che la ispira è chiaramente estensibile alle ipotesi di recesso per giusta causa motivato dal venir meno della fiducia. In Contro una più ampia prospettiva, poi, è ragionevole considerare che otesse legittimamente conservare un margine di incertezza in ordine all'effettiva colpevolezza del e che abbia ritenuto più equo attendere un'eventuale Pt_2
condanna definitiva. Inoltre, non si può neppure trascurare il fatto che, proprio perché per lungo tempo il rapporto tra l'attrice e la convenuta era stato soddisfacente sul piano economico e imprenditoriale, la concedente avesse remore ad interromperlo: sia nell'interesse di , di cui Parte_1
Contro non aveva motivo di pregiudicare inutilmente la condizione, sia Contro nell'interesse della stessa che si avvaleva di un concessionario efficiente. Il che non significa che – come sostiene l'attrice – il ricorso alla motivazione dell'intervenuta condanna definitiva fosse, poi, una semplice
“scusa” per liberarsi di un partner commerciale divenuto sgradito (la stessa Contro attrice, del resto, non giustifica in modo plausibile le ragioni per le quali dovrebbe aver improvvisamente concepito una così insormontabile
7 insofferenza nei suoi confronti: la flessione del mercato automobilistico nel
Contro 2011 è un fatto notorio, e non si può seriamente credere che otesse ingenuamente sperare che la mera sostituzione di un concessionario, peraltro soddisfacente per molti anni, con uno nuovo potesse miracolosamente porvi Contro rimedio); significa semplicemente, invece, che a atteso il più a lungo possibile prima di risolversi a porre fine a tale rapporto negoziale ed ha voluto fare affidamento o sperare in una possibile assoluzione del Pt_2
Contro D'altra parte, è pur vero – come infatti osserva la difesa che uno scioglimento anticipato del rapporto, sin dalla prima sentenza di condanna, pur astrattamente difendibile in punto di diritto, alla luce della formulazione della clausola contrattuale, avrebbe evidentemente prestato il fianco ad un'accusa di intempestività, essendo la sentenza ancora appellabile o magari appellata. La legittimità del recesso per giusta causa o della risoluzione ai sensi delle clausole risolutive espresse dei contratti assorbe le altre doglianze sollevate da parte attrice. Tuttavia, per mero scrupolo di completezza, sia consentito osservare che la ritardata o mancata consegna di veicoli (beni, com'è noto, di non trascurabile costo e valore economico e strumentale) a clienti che, in varia forma, li abbiano già pagati costituisce un comportamento gravemente inadempiente nell'economia generale del rapporto di concessione di vendita, che si riverbera inevitabilmente sull'immagine commerciale della concedente, pregiudicandola. Le domande attoree vanno pertanto respinte anche in quanto proposte nei confronti della
Contro La convenuta ha poi proposto domanda riconvenzionale per il CP_5
pagamento del saldo passivo residuato a carico di alla Parte_1
chiusura delle linee di credito. Domanda che si fonda sul contratto tra le parti cui fa riferimento anche parte attrice e che dipende quindi da un titolo già appartenente al processo. La sua ammissibilità non può quindi essere messa in discussione. A tale domanda l'attrice ha replicato contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta da (peraltro CP_5
8 successivamente integrata con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.), consistente in un estratto conto senza alcuna prova del suo periodico invio ad , e negando l'esistenza di alcun debito. In relazione Parte_1
all'integrazione documentale, ne ha eccepito l'inammissibilità, nella parte in cui atterrebbe ad un fatto nuovo non tempestivamente dedotto (l'accesso di ad una piattaforma in rete che le avrebbe consentito di essere Parte_1
sempre edotta delle operazioni finanziarie, regolate in conto corrente) ed ha comunque ribadito le precedenti contestazioni. Per quanto indubbiamente generica, la contestazione, nella sua radicalità, deve ritenersi sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 115 C.P.C., anche tenendo conto dei termini, a loro volta del tutto generici, in cui è formulata la domanda di pagamento. Invero, dalla parte che, a fronte di una pretesa creditoria formulata in tal modo, nega in radice di dover alcunché non si può esigere che, sostituendosi al preteso creditore ed in qualche modo ipotizzando in sua vece gli elementi che concorrono a costituire la somma rivendicata, s'ingegni a dettagliare e contestare singole voci o ad elaborare conteggi. Sul piano probatorio, si deve peraltro convenire con l'attrice che gli estratti conto, per di più neanche corredati dalla prova (o almeno dalla mera deduzione) del loro periodico invio alla controparte, possano costituire valida prova di un credito a favore di chi li ha predisposti. Né tale loro insufficienza, sul piano istruttorio, è emendata dall'autentica notarile, che non fa che certificarne l'autenticità materiale (come conformità ad un originale), ma non ideologica
(non potendo il notaio attestare che il contenuto che lo scritto rappresenta sia corrispondente ad una realtà materiale, nella specie contabile, di cui non è a diretta conoscenza). Quanto alla documentazione prodotta da in sede CP_5
istruttoria, se ne deve affermare l'ammissibilità, trattandosi di documentazione relativa non già al fondamento della domanda, bensì alla contestazione sollevata dalla controparte, e la cui produzione è divenuta necessaria per effetto di essa. Tuttavia, tale documentazione non colma
9 efficacemente la lacuna istruttoria, poiché – in particolare – il contenuto del supporto informatico depositato in atti altro non è che, a sua volta, un estratto conto, o un prospetto contabile (di 250 pagine), riferito ad , Parte_1
pacificamente formato dalla parte che intende avvalersene e dal quale non è possibile né desumere conferma oggettiva dell'esistenza del credito azionato, né trarre evidenza della sua comunicazione a parte attrice o dell'effettiva possibilità di quest'ultima di avervi accesso. La domanda riconvenzionale va quindi rigettata per difetto di prova del credito. Le spese
Contro seguono la soccombenza. Quelle sostenute da anno liquidate, ai sensi del D.M. n° 55/14, in base al valore del petitum, tenuto conto del carattere solo documentale dell'istruttoria, in € 16.292,00 per la fase di studio, €
10:750,00 per la fase introduttiva, € 33.502,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 28.334,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge. Quelle sostenute da possono essere compensate in CP_5
ragione del 20% in considerazione della soccombenza reciproca, e vanno liquidate, per l'intero, in applicazione dei medesimi criteri, in € 16.292,00 per la fase di studio, € 7.500,00 per la fase introduttiva, € 33.502,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 20.000,00 per la fase di decisione, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.>>
§ 4. – Ha proposto appello il formulando sette Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito: riformare, per i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto, la sentenza impugnata e, conseguentemente, accogliere integralmente la domanda originariamente promossa dal
[...]
In via istruttoria, si reiterano le istanze formulate in primo Parte_1
grado e non ammesse e, segnatamente, chiede ammettersi: Prova per testi, con i testi , Ing. Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
[...] Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Pt_2
sui seguenti capitoli: a) ―Vero che la
[...] Controparte_4
10 negli anni 2010 e 2011, avendo imposto alla il pagamento in Parte_1
contrassegno dei pezzi di ricambio, riceveva il pagamento alla consegna, mentre a sua volta procedeva al rimborso delle spese degli interventi di riparazione in garanzia eseguiti da con un ritardo di circa Parte_1
tre/quattro mesi rispetto all'esecuzione dei lavori?; b) ―Vero che la negli anni 2010 e 2011 procedeva al pagamento Controparte_4
dei premi maturati da con un ritardo di circa sei mesi rispetto Parte_1
alla chiusura dell'esercizio precedente, imponendo alla concessionaria di emettere la relativa fattura dopo 4/5 mesi dalla fine dell'anno precedente e procedendo al pagamento della fattura dopo un ulteriore mese? c) ―Vero che la , per il tramite di tale , nei primi Controparte_4 Persona_1
sei mesi dell'anno 2011 prendeva contatti con i clienti della concessionaria
(tra i quali, Parte_1 Controparte_7 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , Controparte_14 Parte_5 Controparte_15 CP_16
, , Piazza Pietro
[...] Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
Pasquale) ai quali riferiva che la versava in stato di Parte_1
insolvenza e li dissuadeva a continuare il rapporto con la concessionaria, affermando che non avrebbero mai ricevuto la consegna del veicolo ordinato e che fosse necessario instaurare un rapporto diretto con la casa madre, che avrebbe provveduto essa stessa alla consegna del veicolo in sostituzione della concessionaria?; d) ―Vero che nell'anno 2011 Controparte_4
dava preferenza, nel consentire la fatturazione ad e
[...] Parte_1
consegnarle i documenti di circolazione, ai veicoli senza cliente finale a valle piuttosto che a quelli ordinati da uno specifico cliente della concessionaria?;
e) ―Dica il teste se la abbia provveduto al Controparte_4
pagamento, in favore della del corrispettivo degli interventi Parte_1
in garanzia eseguiti sul finire del rapporto contrattuale, e, segnatamente, nel
11 mese di settembre dell'anno 2011, ammontante ad € 49.230,00 giuste schede di lavoro di cui all'allegato n. 82) che si mostrano al teste, il cui inserimento nel sistema EPC è stato impedito dalla stessa per la disattivazione CP_4
dell'accesso al predetto sistema da parte di . Ctu contabile, volta Parte_1
alla determinazione del danno patito da in conseguenza della Parte_1
Contro risoluzione del rapporto di concessione da parte di della revoca delle linee di credito da parte di Con vittoria delle spese di lite del doppio CP_5
grado di giudizio, oltre Iva, c.p.a e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità CP_1 CP_4
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni << - rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto Controparte_17
confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 6182 del 16 aprile 2020.
Con vittoria di spese e compenso anche del presente grado di giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva per Controparte_2
eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< - rigettare l'appello promosso dal
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza del Controparte_17
Tribunale di Roma n. 6182 del 16 aprile 2020; In via istruttoria si richiama il contenuto del paragrafo 4 in narrativa. Con vittoria di spese e compenso anche del presente grado di giudizio.>>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 4 giugno 2021 la Corte, riservando al merito la delibazione sulle richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 18 aprile 2025.
12 § 4.4 – Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025 veniva disposto il mutamento del rito la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
La causa veniva quindi differita all'udienza del 2 maggio 2025 per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d. lgs.
n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.
n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sulla non definitività della condanna dell'amministratore di alla data del recesso/risoluzione da Parte_1
Contro parte di > censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto che dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 451/2010, depositata da parte attrice in primo grado, si evincesse che il ricorso del legale rappresentante di era stato accolto limitatamente al trattamento Parte_1
sanzionatorio e rigettato nel resto e che, nell'impossibilità di svolgere un più approfondito esame della decisione (non avendo le parti prodotto il testo integrale della sentenza), si dovesse ritenere che l'accertamento della sussistenza e della natura del reato e la colpevolezza del prevenuto fossero stati definitivamente confermati in via ormai irrevocabile. Sosteneva che, al contrario, l'esito della sentenza della Corte di cassazione in ragione della formazione progressiva del giudicato, non fosse di condanna definitiva essendo ancora possibile l'estinzione del reato per prescrizione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulla illegittimità delle clausole risolutive espresse e comunque sulla contrarietà a buona fede e correttezza 13 del recesso/risoluzione in relazione alla condanna dell'amministratore >> criticava la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il recesso e/o la Contro risoluzione operata da ei confronti di essa appellante relativamente ai seguenti contratti: - contratti di concessione per la vendita di autovetture e fuoristrada veicoli industriali commerciali (Van), veicoli CP_1
industriali (Truck) sottoscritti in data 23.09.2002; - contratto di concessione autovetture Smart sottoscritto in data 22.11.2010; - contratto di concessione veicoli industriali Mitsubishi US sottoscritto in data 29.04.2005; - contratti di assistenza post vendita per autovetture e fuoristrada CP_1
veicoli industriali commerciali (Van), veicoli industriali (Truck) sottoscritti in data 23.09.2002; - contratto di assistenza post vendita veicoli industriali
Mitsubishi US sottoscritto in data 29.04.2005; - contratto di assistenza post vendita autovetture Smart sottoscritto in data 22.10.2010. Contro Rappresentava che la veva fondato il recesso del 19/09/2011 su tre specifici motivi, ossia la ritardata o mancata consegna di veicoli a clienti che avevano pagato il corrispettivo o già ottenuto il finanziamento;
la condanna del socio e amministratore unico di per bancarotta fraudolenta e Parte_1
l'accumulo di un consistente debito nei propri confronti. In particolare, circa il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza per aver ritenuto che Contro esso fosse da solo sufficiente a giustificare la condotta di omettendo di considerare circostanze rilevanti da cui si evinceva che, nel corso del lungo
Contro rapporto intercorso tra le parti, ai aveva dimostrato insoddisfazione con riguardo all'operato di essa ed anzi aveva anche dimostrato Parte_1
di saper superare le problematiche insorte, come era avvenuto per il procedimento penale che nel 1994 aveva coinvolto il legale rappresentante ed amministratore unico di , Invero, in tale Parte_1 Parte_2
occasione, le parti convennero di sostituire costui nel ruolo di amministratore unico con il fratello, ing. Evidenziava che, successivamente al Parte_6
14 contrattuali;
ad esempio, nel contratto del 22/11/2010, era prevista, con
Contro clausola risolutiva espressa, la facoltà per i recedere al verificarsi di alcuni eventi, tra cui la condanna a carico di un amministratore. Significava che, in ragione della peculiarità del rapporto inter partes, era necessario indagare se detta clausola potesse ritenersi valida ed efficace, essendo essa relativa ad una circostanza che in realtà si era verificata in data antecedente alla sua previsione contrattuale;
sosteneva che la clausola fosse illegittima essendo venuto meno il criterio dell'incertezza. Contro Rappresentava che il tribunale aveva omesso di considerare che veva implicitamente rinunciato alla possibilità di ricorrere a dette clausole.
Censurava, inoltre, il passo motivazionale della sentenza di primo grado con Contro cui il Giudice aveva affermato che << avesse legittimamente e ragionevolmente conservato un margine di incertezza in ordine alla effettiva colpevolezza del attendendo la sua condanna definitiva >>. Pt_2
Sosteneva che, in realtà, le parti erano pienamente consapevoli della vicenda processuale del sig. ma avevano ritenuto di proseguire i rapporti Pt_2
commerciali. Affermava che, anche a non voler ritenere inefficaci le clausole Contro risolutive espresse in questione, il comportamento tenuto da era illegittimo anche sotto il profilo del generale principio di buonafede nell'esecuzione del contratto, in quanto: << dopo aver tollerato per oltre un decennio la condanna dell'amministratore e socio di una società concessionaria e a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza della
Corte di Cassazione, prima di avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa avrebbe dovuto preventivamente avvertire il suo partner commerciale, invitandolo a trovare delle soluzioni che potessero consentire la prosecuzione dei rapporti in corso >>, ingenerando così in essa appellante Contro il fondato convincimento che vesse inteso rinunciare alla risoluzione stragiudiziale.
15 § 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sul rigetto implicito della domanda di accertamento del diritto della società attrice al preavviso di 24 mesi previsto dall'art. 1569 c.c. e dall'art 14.1. dei contratti stipulati inter partes ed al pagamento dell'indennità per mancato preavviso ex art. 1751 c.c. nonché sul rigetto implicito della domanda di accertamento dell'abuso di dipendenza economica correlato al mancato congruo preavviso del recesso >> sosteneva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda, proposta in primo grado da essa appellante, di accertamento del suo diritto di preavviso e del correlato suo diritto al risarcimento dei danni, in quanto la casa madre aveva ritenuto di recedere senza preavviso a seguito di un rapporto di collaborazione svoltosi proficuamente per venticinque anni, come dimostrato dai premi di produzione ricevuti da essa appellante. Affermava che al contratto di concessione dovevano applicarsi, in via analogica, gli artt. 1564 e 1569 c.c., che prevedevano un obbligo di preavviso, non comunicato nel caso di specie e lamentava che, così Contro operando, veva violato i principi di buonafede e correttezza ed il divieto di abuso di dipendenza economica, arrecando ad essa appellante un danno economico sproporzionato. Censurava la sentenza per non aver osservato alcunché in ordine a siffatta circostanza.
Con ulteriore profilo sosteneva che il recesso era abusivo in quanto finalizzato esclusivamente ad instaurare un rapporto di concessione con altro soggetto, ossia la società e per nulla giustificato da CP_18
inadempimenti di essa appellante.
Censurava la sentenza per non aver valutato, in base alla buonafede oggettiva, i comportamenti delle controparti, omettendo così di esaminare la domanda volta ad accertare l'abuso di dipendenza economica di cui alla legge n. 192/1998. Deduceva l'omesso esame dell'art. 6 comma 2 di suddetta legge che statuiva la nullità del patto che attribuiva ad una delle parti del contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di
16 recesso senza congruo preavviso. Ai fini della commissione di condotte sussumibili nell'abuso di dipendenza economica, richiamava il contenuto dell'art. 9 L. 192/1988 ed ampi richiami giurisprudenziali (cfr. pag. 30-31 appello).
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << sul rigetto implicito della domanda di accertamento dell'invalidità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14.3) >> significava che la Concedente, nell'atto stragiudiziale, non aveva espresso una concreta volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, posto che con essa si faceva integrale richiamo << a tutte le condotte caratteristiche della Concessionaria previste a suo carico nel testo contrattuale >>; sosteneva di non aver posto in essere alcuna violazione delle previsioni richiamate dalla clausola in parola e significava che il tribunale aveva errato, dal momento che avrebbe dovuto dichiarare nulla detta clausola.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << sulle ulteriori circostanze contestate dalla Mancata verificazione delle circostanze previste nelle CP_4
clausole risolutive espresse di cui agli artt. 14.4.b) dei contratti di vendita e
13.4.b) dei contratti post vendita >> censurava la decisione impugnata per avere il Tribunale omesso di esaminare le altre ipotesi di inadempimento invocate dalla controparte a sostegno del proprio recesso e/o risoluzione, che essa appellante aveva invece contestato nel corso del giudizio di primo grado. Rappresentava che la concedente aveva ritenuto integrata l'ipotesi di insolvenza o pericolo di insolvenza in relazione al ricorso alla Cassa
Integrazione e al mancato pagamento della fornitura di pezzi di ricambio per l'importo di euro 58.251,92. Sosteneva, tuttavia, l'infondatezza di simile assunto, posto che la clausola contrattale consentiva la risoluzione solo nel caso in cui << si determini a seguito di provvedimenti che incidano direttamente sul patrimonio della Concessionaria…(quali a titolo
17 esemplificativo e non esaustivo, sequestri giudiziari, conservativi o penali, una qualsiasi procedura esecutiva, ecc.) uno stato o semplicemente un pericolo di insolvenza della concessionaria >> mentre, nel caso di specie, non si era verificato alcuno di tali eventi. Rappresentava l'irrilevanza del richiamo al ricorso alla Cassa Integrazione, non essendo detta condotta sintomo di pericolo di insolvenza. Quanto, infine, al presunto debito di essa appellante, sosteneva che si era trattato di una circostanza temporanea e che, al momento della risoluzione, essa era in credito nei confronti della concedente per una somma di euro 42.000,00. Pertanto, un'esposizione di euro 58.000,00 sarebbe stata, ove provata, irrilevante se comparata all'entità degli ordini effettuati dall'appellante nel corso del lungo rapporto contrattuale. Ad ogni modo, significava che, ai fini della risoluzione, una condizione di mero, contenuto inadempimento sarebbe stata irrilevante dovendosi verificare se l'invocazione di detta clausola fosse, in realtà, contraria a buonafede e se l'inadempimento fosse imputabile al debitore.
Circa la consegna ritardata di taluni veicoli, rappresentava che si era trattato di episodi sporadici, non in grado di giustificare il recesso immediato e senza preavviso e che, ad ogni modo, tale ritardo era imputabile alla condotta delle appellate in relazione alla gestione dei rapporti interni tra la Finanziaria e la
Concedente. Ciò in quanto essa appellante aveva una linea di credito e un c/c di corrispondenza presso la Finanziaria che, tuttavia, effettuava i bonifici in favore dell'appellante solo una volta raggiunto il plafond di 300.000,00 euro, svuotando così nuovamente il plafond del conto di corrispondenza. Inoltre, Contro la medesima linea di credito era utilizzata da er scaricare i documenti di vetture che fatturava all'appellante, anche se tali veicoli non erano al Contro momento richiesti, creandosi così, nell'anno 2011, una situazione in cui aveva boccato l'operatività dell'appellante: << esponendola alle azioni degli acquirenti in attesa dei veicoli, pur di ottenere il pagamento dalla Finanziaria
18 delle vetture da essa unilateralmente fatturate alla ma da questa Parte_1
mai ancora non vendute ai clienti finali >>.
Rappresentava che le contestazioni dei clienti erano state << pilotate >> Contro dall'addetta al call center della reiterando sul punto la richiesta di ammissione alla prova testimoniale e contestando, comunque, la veridicità di tali segnalazioni, specie in considerazione della progressione temporale anomala con la quale erano avvenute.
Sui singoli casi di ritardo nella consegna dei veicoli evidenziava che essi erano stati tempestivamente risolti dalla concessionaria e che, comunque, si trattava di un ritardo minimo rispetto alla durata del rapporto contrattuale.
Pertanto, censurava la sentenza per aver ritenuto la gravità di tale inadempimento.
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << in ordine alla revoca delle linee di credito da parte di >> impugnava la sentenza nella parte in cui aveva CP_5
ritenuto legittima la revoca delle linee di credito già concesse da ad CP_5
essa appellante sulla base della presa d'atto dello scioglimento del rapporto Contro di concessione con
Sul presupposto della riforma della sentenza in relazione alla ritenta validità Contro dello scioglimento del rapporto con invocava il riconoscimento di tutte le poste di danno richieste in citazione e non esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite per effetto del rigetto della domanda sulla validità del recesso unilaterale.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << in ordine all'entità delle spese legali liquidate in sentenza >> sosteneva che la liquidazione fosse errata, in quanto la fase istruttoria non era stata espletata nella sua interezza e, pertanto, il
Giudice non avrebbe dovuto considerare anche la voce tariffaria relativa a tale fase, determinandola per intero nei valori medi.
§ 6 – Le questioni preliminari.
19 § 6.1 – Va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. spiegata da Controparte_19
(di seguito, per brevità, per difetto di specificità
[...] CP_20
dell'unico motivo – il sesto - che attinge il rapporto processuale tra l'appellante e CP_20
L'appellante censura la sentenza di prime cure in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di di accertamento dell'illegittimità del Parte_1
recesso comunicato da comunicato senza preavviso alcuno. CP_20
Osserva la Corte che il tribunale ha dato atto in motivazione di aver esaminato il doc. n. 8 di ettera di << revoca convenzione>> del 6 CP_20
ottobre 2011 con cui veniva comunicata la chiusura delle linee di credito già concesse ad , significando che detto atto altro non era che << Parte_1
la conseguenza automatica, espressamente prevista dall'art. 15 del contratto, dello scioglimento a “qualunque titolo” del rapporto di concessione esistente tra l'attrice e Con ampia motivazione – sopra integralmente CP_4
trascritta al paragrafo 3 - il giudice di prime cure ha evidenziato che, con suddetta clausola, le parti per espressa volontà comune avevano previsto detta modalità di legittimo scioglimento del rapporto e che la clausola, legittima perché non vietata e voluta, era altresì logica e giustificata dalla natura del rapporto e dall'evidente nesso funzionale che legava il rapporto Contro tra e on il rapporto tra e Sulla Parte_1 CP_20 Parte_1
scorta di tanto il Tribunale ha evidenziato che la revoca delle linee di credito era in sé legittima e ha riconosciuto che a nulla potesse essere CP_20
imputato a titolo di colpa o di inadempimento contrattuale, né lo scioglimento del rapporto di concessione che risultava posto in essere dal Contro diverso soggetto é lo scioglimento ex art. 15 del contratto del rapporto finanziario che conseguiva allo scioglimento di detto rapporto di concessione.
20 Con il motivo in esame, il sesto e l'unico che si riferisce a CP_20
l'appellante critica la motivazione di prime cure imputando al Tribunale di essersi limitato a prendere atto dello scioglimento del rapporto di concessione, considerandolo quale elemento fondante del collegato rapporto finanziario.
La censura va dichiarata inammissibile perché del tutto generica rispetto al ventaglio di questioni esaminate e decise dal primo giudice. Non vi è contestazione, nel motivo in esame, che vi sia collegamento funzionale tra i due rapporti, anzi il motivo si adagia su tale enunciato che fa proprio nell'ultimo capoverso del motivo in cui, dopo aver auspicato la riforma della sentenza con riguardo al rapporto chiede che << venga CP_21
di conseguenza riconosciuta anche l'illegittimità della revoca delle linee di credito operata da CP_5
Il motivo in esame non attinge la motivazione di prime cure nella parte in cui ha individuato nell'art. 15 del contratto la clausola che legittimava l'operato di né l'appellante mette in dubbio il passo motivazionale con cui CP_20
questa clausola è stata valutata legittima e giustificata.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal nei confronti di CP_17 CP_20
§ 6.2 – Le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. - secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta - e per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Contro sollevate da sono invece infondate in quanto, in primo luogo, le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello meritano un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito. In secondo luogo, i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della
21 impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello per la restante parte appellata.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
Contro
§ 7 – L'analisi dei motivi in relazione al rapporto processuale con
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato.
Con il motivo in esame l'appellante sostiene che sulla responsabilità dell'imputato , al contrario di quanto statuito dal giudice di Parte_2
22 prime cure, non si era formato, all'esito della sentenza della Corte di cassazione, alcun giudicato in ragione della formazione progressiva dello stesso essendo ancora possibile l'estinzione del reato per prescrizione.
Osserva la Corte che la tesi di diritto è infondata e si discosta da consolidati principi della giurisprudenza di legittimità enunciati sin da Cass. SU n.
4460/1994. Con recentissimo arresto la Suprema Corte ha così osservato: <<
(..) la Corte (..) si è allineata al principio consolidato secondo il quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà,
Rv. 207640; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M. Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, , Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Pt_7
e altro, Rv. 246616). E ciò in forza del chiaro disposto dell'art. 624 Per_2
cod. proc. pen. a norma del quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata": è dunque indubbiamente riconosciuta dalla legge l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. U, n. 1 del
19/01/2000, , Rv. 216239). Le uniche ipotesi in cui è Parte_8
eccezionalmente possibile per il giudice del rinvio dichiarare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento sono limitate al caso in cui la Corte di cassazione abbia escluso la sussistenza di un'aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato (Sez. 5, n.
17050 dell'8 febbraio 2013, Pace, Rv. 255092) o nel caso di dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la
23 modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato (Sez.
4, n. 3 12640 del 06/02/2018, , Rv. 272244), ipotesi che non Per_3
ricorrono nel caso di specie. Alla luce di tali principi non c'era spazio per dichiarare la prescrizione di reati per i quali era stata definitivamente accertata la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato.)>> (Così
Cass. pen. n. 8921/2025).
Il Tribunale nell'impugnata sentenza ha dato atto che le parti non avevano prodotto le motivazioni della sentenza penale n. 451/2010 ed ha rilevato, con statuizione non contestata, che << si evince con chiarezza che il ricorso del legale rappresentante di , , fu bensì Parte_1 Parte_2
parzialmente accolto, ma limitatamente al trattamento sanzionatorio.>>
Trattasi quindi di decisione assunta in conformità ai principi enunciati dalla sezione penale della Suprema Corte.
§ 7.2 – Il secondo ed il quarto motivo possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati in tutte le loro prospettazioni
Osserva la Corte che il , nella prima parte del motivo, evidenzia CP_17
che il Tribunale ha ritenuto legittimo il recesso e/o la risoluzione relativamente ad un lungo elenco di contratti – che trascriveva - significando che ciò era errato in quanto la decisione era la conseguenza della mancata valorizzazione di altre circostanze, puntualmente enunciate e rilevanti, da cui Contro emergeva che, nel corso del lungo rapporto intercorso tra le parti, ai aveva dimostrato insoddisfazione con riguardo all'operato di essa;
Parte_1
che altro errore che il giudice aveva commesso era quello di ritenere sufficiente per integrare la giusta causa di recesso la condanna penale subita dall'amministratore quando, invece, era incontestato che egli Parte_2
fosse stato arrestato nel 1994 e tale evento non aveva impedito ad esse parti di sottoscrivere, successivamente, contratti nei quali risultava pattuita la clausola risolutiva espressa oggetto di esame, con cui veniva riconosciuta a
24 Contro a facoltà di recedere al verificarsi di alcuni eventi, tra cui la condanna a carico di un amministratore.
Osserva la Corte che il motivo in esame trascura di considerare il passo motivazionale in cui il primo giudice ha dato risalto al fatto che i contratti prevedevano espressamente che la tolleranza, anche reiterata, da parte del concedente, di condotte inadempienti da parte del concessionario non precludeva la facoltà di risolvere i contratti stessi (art. 14.4 ultimo comma del contratto di vendita degli autoveicoli del 23 settembre 2002) ed ha esteso la riferibilità della clausola anche all'ipotesi del recesso per il venir meno della fiducia.
Orbene, i contratti di concessione di vendita oggetto di recesso risultano sottoscritti, rispettivamente in data 23 settembre 2002, 29 aprile 2005
(veicoli industriali Mitsubishi), 22 novembre 2010 (autovetture Smart) ed i contratti di assistenza post vendita nelle medesime date e per i medesimi marchi.
È ben vero che venne arrestato nel 1994 e venne sostituito nelle Pt_2
funzioni dal fratello , che ha ricoperto tale carica dal 12.04.1994 sino Pt_6
al 26.06.2003, ruolo che, successivamente, veniva nuovamente assunto da
; tuttavia, ciò non significa – come sostiene l'appellante - che Parte_2
la situazione personale del sig. fosse “irrilevante” non solo all'interno Pt_2
della compagine sociale, ma nell'ambito dell'intero rapporto contrattuale Contro intercorso con che, quindi, non ne potesse condizionare le sorti.
Il Tribunale ha ampiamente motivato sul punto avendo evidenziato che << Contro in una più ampia prospettiva>> sia ragionevole considerare che otesse legittimamente conservare un margine di incertezza in ordine all'effettiva colpevolezza del ed abbia inteso attendere la pronuncia definitiva di Pt_2
condanna dando un'interpretazione garantista all'espressione “ove siano emesse dall'Autorità giudiziaria sentenze di condanna a carico 25 dell'Amministratore”; il tribunale ha completato il ragionamento Contro evidenziando che l'atteggiamento di era stato prudente poiché ove avesse sciolto anticipatamente il rapporto sulla base di sentenze non definitive si sarebbe potuta esporre, proprio alla luce della clausola contrattuale, ad << un'accusa di intempestività essendo la sentenza ancora appellabile o magari appellata>>; così come ha evidenziato che il Contro comportamento di he ha atteso la sentenza definitiva << rappresenta, al contrario, un atteggiamento rispettoso del principio garantistico di non colpevolezza e non può essere trasformato in un addebito di malafede>>.
Venendo quindi alla disamina della scansione temporale in cui gli accadimenti sono avvenuti, i contratti risultano stipulati nelle date sopra riportate e la sentenza di primo grado di condanna risulta emessa il 12 ottobre
2005, la sentenza d'appello in data 22 maggio 2007 e la sentenza della cassazione con cui viene disposto il rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena risulta pubblicata in data 18 febbraio 2010.
Tutti i contratti risultano sottoscritti prima che risultasse emessa in data 18 febbraio 2010 la sentenza della cassazione, tranne l'ultimo del 22 novembre
2010. Osserva la Corte, con ciò integrando la motivazione della sentenza di Contro prime cure, che alla data del 9 maggio 2011 on era a conoscenza della definizione del procedimento penale a carico di , tant'è che Parte_2
aveva chiesto - a seguito di servizio giornalistico in cui << all'interno dello stesso viene evidenziata la Sua qualifica di proprietario della concessionaria
Mercedes Benz Autostern in abbinamento ad una pagina del sito dell stessa con una vettura in prima pagina >> - Parte_1 Controparte_4
informazioni ad ed al ( doc. 34 fascicolo di parte Parte_1 Pt_2
) e < Parte_1
eventuali esiti definitivi del procedimento penale che, negli anni immediatamente scorsi, l'ha vista coinvolta per iniziativa della Procura della
26 Repubblica di Milano>>, assegnando il termine di giorni dieci e con la precisazione :<< nell'ottica della ormai consolidata tradizionale richiesta da parte della di trasparenza dei propri partner contrattuali ed in CP_22
linea con le più recenti tendenze normative sugli standard etici nella vita aziendale sulla necessità di trasmetterci una serie di informazioni legata a quelle che sono le normative in tema di compliance.>>
Contro Il recesso risulta comunicato il 19 settembre 2011, essendosi avvalsa della clausola di cui all'art. 14.4 del contratto titolato << altre cause di risoluzione>> lett. c) << ove siano emesse dall'Autorità giudiziaria sentenze di condanna a carico dell'Amministratore ovvero di uno o più soci della concessionaria ovvero del titolare di quest'ultima se trattasi di ditta individuale, ovvero siano adottati, nei confronti dei suddetti soggetti, provvedimenti restrittivi della libertà personale>> al cui secondo capoverso Contro risulta pattuito: << la tolleranza anche reiterata di ad eventuali violazioni da parte della Concessionaria di qualsiasi clausola del contratto non costituirà in nessun caso acquiescenza né infirmerà comunque la validità della clausola violata né costituirà limite alcuno all'applicazione di quanto previsto in ordine ai casi di risoluzione del contratto.>>
Osserva la Corte che la sentenza di prime cure ha interpretato correttamente la clausola, avendo valorizzato il dato che la stessa dovesse interpretarsi nel senso che la grave sanzione della risoluzione dovesse ricondursi alla pronuncia di condanna definitiva e non a sentenze appellabili o appellate;
che, di conseguenza, la mancata risoluzione del contratto – per l'ipotesi di amministratore sottoposto a processo penale - non potesse interpretarsi come Contro volontà di di superare il portato della clausola pattizia, né che la pendenza del giudizio penale al momento della sottoscrizione del contratto rendesse la clausola nulla per mancanza di causa non essendovi alcuna situazione incerta da regolamentare. Trattasi, invece, di comportamento
27 rispettoso del principio, immanente nella clausola pattizia - di presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva – che regolamentava i reciproci diritti della parti nelle more del giudizio, stabilendo che la mancata adozione di procedimenti di espulsione, da qualificarsi all'evidenza come tolleranza, non equivale ad acquiescenza e non infirma la validità della clausola violata.
La sentenza di condanna definitiva per i gravi reati bancarotta fraudolenta ed altro dell'amministtratore integra già autonomamente la giusta causa Pt_2
di recesso, ledendo irreparabilmente il rapporto fiduciario tra la concedente ed il concessionario, così come pattuito tra le parti che, in sede di stipula del contratto, avevano in via anticptata indivuduato i comportamenti specifici di inadempimento che avebbero dato luogo, per la loro oggettiva gravità, alla facoltà di recedere dal rapporto per giusta causa o risolverlo di diritto e tanto esclude che vi sia stata nella comunicazione di recesso a causa del verificarsi di uno degli eventi previsti la violazione del canone di buona fede.
§ 7.3 – il terzo ed il quinto motivo possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati in tutte le loro prospettazioni
Il fallimento appellante ripropone la domanda di accertamento del diritto al preavviso di 24 mesi previsto dall'art. 1569 c.c. e dall'art 14.1. dei contratti stipulati inter partes e censura la sentenza di prime cure per aver rigettato implicitamente detta domanda di pagamento dell'indennità per mancato preavviso ex art. 1751 c.c., nonché sotto il profilo del rigetto implicito della domanda di accertamento dell'abuso di dipendenza economica correlato al mancato congruo preavviso del recesso.
Giova premettere che il tribunale ha ricondotto la fattispecie al recesso per giusta causa avendo evidenziato che gli eventi descritti nella clausola n. 14.4 stabiliscono il diritto di sciogliere unilateralmente il contratto e non costituiscono una condizione risolutiva, il cui verificarsi comporta lo scioglimento di diritto del rapporto, avendo valorizzato all'uopo sia la 28 rilevanza della tolleranza, anche protratta e reiterata, del concedente rispetto a tali eventi, disciplinata all'ultimo comma del medesimo articolo, che la rilevanza della permanenza dell'elemento fiduciario ai fini della prosecuzione del rapporto.
Osserva la Corte che i rilievi mossi con la censura in esame non sono idonei a scalfire la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice, ove si Contro consideri che si tratta di contratti a tempo indeterminato e per i quali a esercitato non un recesso ad nutum, ma un recesso per giusta causa senza preavviso, essendo venuto meno il rapporto fiduciario a causa della sentenza definiva di condanna per bancarotta fraudolenta con la comminatoria delle misure interdittive per l'amministratore unico di , che diveniva Parte_1
così soggetto pregiudicato, nonché a causa della mancata consegna di numerose autovetture ( in numero di 22) già pagate dai clienti - di cui meglio infra - nel ristretto ambito temporale di alcuni mesi a partire da maggio 2011, non essendo i numerosi solleciti e richiami valsi a risolvere la problematica
Contro che danneggiava la clientela ed il marchio
In relazione al secondo motivo di recesso, si osserva che il Tribunale, ad abundantiam ha ritenuto che anche in relazione a tale evento la dichiarazione di recesso fosse legittima poiché la ritardata o mancata consegna di veicoli di non trascurabile costo e valore economico- commerciale costituiva un comportamento gravemente inadempiente nell'economia del rapporto di concessione di vendita che si riverberava, inevitabilmente, sull'immagine commerciale della concedente, pregiudicandola.
Il Collegio ritiene di condividere integralmente la statuizione di prime cure dovendosi escludere che il recesso fosse, come sostenuto da , una Parte_1
scusa per liberarsi di un partner commerciale divenuto sgradito.
Contro a dimostrato che la vicenda ha avuto inizio a maggio 2011, allorché erano giunte segnalazioni di clienti che avevano denunciato di aver 29 acquistato e pagato veicoli presso la concessionaria che non aveva Parte_1
consegnato gli stessi. Nell'arco temporale di quattro mesi i casi erano giunti a 22, elencati a pag. 28 – 29 e 30 della comparsa di costituzione in appello a cui può farsi rinvio anche per le fonti di prova documentale (allegati 14 – 19 Contro
-21). a documentato altresì di aver segnalato ad la Parte_1
gravità di detti accadimenti e di aver cercato un'interlocuzione con la concessionaria per ottenere delucidazioni sull'accaduto e l'impegno a Contro soddisfare il cliente finale. Dalla lettura degli allegati 15-16 -17 18 – 20
Contro emerge che a costantemente richiamato la concessionaria a risolvere le problematiche;
l'ultima segnalazione presa in esame prima del recesso del
19 settembre 2011 è relativa a , risale al 13 settembre 2011 Testimone_8
ed in risposta ad essa (cfr. all. 22) ha dichiarato che per: Parte_1
< puntuale consegna delle autovetture.>>
Il recesso operato anche per tale causa non può quindi qualificarsi un espediente essendo, per una concessionaria d'autoveicoli, la mancata consegna di veicoli già pagati o la loro consegna con grave ritardo, un inadempimento grave, oltre che sintomo di una evidente incapacità organizzativa di rispettare gli impegni assunti.
Contro Risulta dimostrato, altresì, che per ottenere la soddisfazione del cliente aveva provveduto in proprio alla consegna facendo ricorso ad altre organizzate della propria rete distributiva.
Osserva la Corte che il capitolo c) di prova testimoniale la cui ammissione viene reiterata nel presenta grado, sopra trascritto a pagina 11 ed afferente, in sintesi, al comportamento dell'operatrice del call center , Controparte_23
che avrebbe preso contatti con clienti della concessionaria ed Parte_1
avrebbe riferito loro che < Parte_1
avrebbe mai consegnato loro i veicoli, dissuadendoli dal continuare il
30 rapporto con essa >>, è del tutto irrilevante in quanto il fatto della mancata consegna è esattamente quel che è accaduto per i 22 casi in esame e laddove
– come è accaduto – i soggetti siano i medesimi, significa che la segnalazione eventualmente fatta dall'operatrice nei primi mesi del 2011 Controparte_23
non è andata a buon fine, in quanto il sig. segnalava in data Controparte_7
5 luglio 2011 la mancata consegna del veicolo da lui acquistato, la
[...]
proponeva reclamo in data 5 luglio e così i restanti soggetti. Parte_3
Quanto all'ultimo profilo di censura contenuto nel motivo in esame e relativo all'abuso del diritto e di dipendenza economica, si osserva che l'abuso del diritto costituisce il criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva;
l'obbligo di buona fede oggettiva - o correttezza - si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché il criterio della buona fede costituisce, secondo l'insegnamento della Suprema Corte « lo strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi».
Tanto premesso ne consegue che il sindacato a cui è chiamato il Collegio, nella fattispecie in esame, è volto ad accertare, tramite un controllo “causale” della comunicazione di recesso dal contratto, se essa sia stata e si configuri come l' esercizio del diritto del recedente;
più in particolare deve escludersi che lo sia - integrando quindi un abuso del diritto- allorché la comunicazione astrattamente posta in essere con una sua causa tipica - e quindi legittima - in realtà si prefigga di conseguire uno scopo od un risultato diversi ed ulteriori rispetto a quelli garantiti al titolare della situazione giuridica attiva
(qui MBI) dalla norma contrattuale in esame.
31 Osserva la Corte che, per quanto espresso, deve escludersi che il recedente abbia colposamente indotto nella controparte il legittimo affidamento circa la continuazione del rapporto, avendo BMI dato prova di aver sollecitato l'amministratore unico a fornire aggiornamenti sul processo penale in corso ed avendo ripetutamente sollecitato ad adempiere alle proprie Parte_1
obbligazioni di consegna che avevano registrato criticità e anomalie, gravi e ripetute a far tempo da maggio 2011; inoltre, è dimostrato che la procedura risulta attuata a valle di un'intensa attività di cooperazione nel corso della quale risulta sempre evocata la necessità di mantenere il contratto nell'alveo dell'imprescindibile rapporto fiduciario, senza che siano mai intercorsi da Contro parte di omportamenti eccentrici rispetto allo scopo dichiarato.
§ 7.4 – Le prove testimoniali
I capitoli di prova a). b) e d) sono irrilevanti a fronte del riscontro della legittimità del recesso per giusta causa in relazione ad eventi diversi da quelli che i capitoli suddetti attingono.
§ 7.5 – Il settimo motivo di gravame afferente alla errata liquidazione delle spese di lite per la fase istruttoria – trattazione perché liquidate nel valore medio pur non essendo stata espletata attività istruttoria - attesa la mancata ammissione della prova testi e della invocata CTU - è infondato.
Il tribunale, per lo scaglione di valore del petitum (che non costituisce oggetto di impugnazione), ha applicato il valore medio delle tabelle previgenti per la fase studio, introduttiva e decisionale ed ha invece applicato il valore medio dimidiato (o minimo) di € 33.502 per la fase istruttoria, motivando appunto tale diminuzione con il carattere solo documentale di tale fase.
Ugualmente non ha pregio la censura di duplicazione dei compensi per le due parti convenute assistite dal medesimo difensore, in quanto il Tribunale
32 ha operato per il rapporto tra l'attore e del tutto autonomo, la CP_5
riduzione del 20% in considerazione della soccombenza reciproca.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante CP_17
e vengono liquidate in favore delle parti appellate sulla base dello scaglione di valore della causa che va individuato nel petitum di prime cure pari ad €
31.000.000. L'appellante ha formulato conclusioni volte ad ottenere l'accoglimento integrale della domanda originariamente promossa e, quindi, anche della domanda risarcitoria formulata per il quantum sopra indicato, liquidazione che va operata nei valori prossimi ai valori medi dimidiati che costituiscono il parametro di riferimento idoneo ed adeguato a remunerare l'opera professionale prestata in ragione dell'oggetto del contenzioso, circoscritto alle questioni di diritto contenute nei motivi di gravame.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di e Controparte_17 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le CP_1 Controparte_2
parti dal Tribunale di Roma n. 6182/2020 pubblicata in data 16/04/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 Controparte_24
[...]
[...] che liquida, in € 48.556,00 ciascuno per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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1994 esse parti avevano sottoscritto ulteriori contratti, ampliando i rapporti