Ordinanza cautelare 29 giugno 2022
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 29.03.2022, notificati in data 08.04.2022, con i quali l’Amministrazione ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla tenenza di Casalnuovo di Napoli alla stazione di San Giuseppe Vesuviano;
nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e collegato al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la domanda oggetto dell’odierno scrutinio, il ricorrente gravava il provvedimento prot. n. 22629/141 del 29 marzo 2022 pel tramite della quale si era disposto il suo trasferimento d’autorità “ dalla tenenza di Casalnuovo di Napoli, quale addetto ASGI, alla tenenza di San Giuseppe Vesuviano, quale addetto con ASGI, con movimento d’immediata esecuzione ”, per “ incompatibilità ambientale e funzionale ”.
1.1. A mezzi di gravame il ricorrente essenzialmente deduceva:
- travisamento dei fatti e/o della ingiustizia manifesta – abnorme irrazionalità e/o irragionevolezza della determinazione – eccesso di potere – erroneità dei presupposti di fatto posti a base della decisione, stante l’acritico recepimento della ricostruzione effettuata dal comandante della tenenza, “segnalante”, superiore gerarchico del ricorrente e protagonista dell’asserito alterco, non mai inciso da qualsivoglia provvedimento (a differenza di quanto accaduto ad esso ricorrente); in ogni caso, insussistenti sarebbero i rilievi di fatto effettuati dal superiore –all’origine del diverbio del 19 ottobre 2021- afferenti al preteso mancato utilizzo dell’autovettura dotata di targa militare e della divisa da parte di due militari impiegati in servizio di pattuglia guidato dal ricorrente; viziata e carente, di poi, sarebbe la istruttoria espletata, stante la assenza di testimoni direttamente interessati dall’evento; di qui, altresì, la mancanza di una puntuale motivazione circa la sussistenza di episodi rivelatori di una effettiva incompatibilità ambientale, tenuto altresì conto del grave vulnus in tal guisa arrecato al ricorrente, anche nella qualità di segretario di sezione del sindacato rivestita nella sede di servizio da cui esso ricorrente è stato allontanato, con provvedimento che per tale verso si appalesa “sviato”.
1.2. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 20 novembre 2024.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già adombrato in sede interinali, con statuizioni dalle quali non si rinvengono ragioni per deflettere, nei sensi che in appresso si puntualizzano.
2.1. Va, in via liminare, rimarcato che, nel disporre il trasferimento d'autorità, l'Amministrazione esercita una sua propria potestas discrezionale, ben suscettibile di sindacato giudiziale funzionale alla certazione della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché allo scrutinio della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (TAR Campania, VI, 9 gennaio 2024, n. 248; Id., id., 25 marzo 2022, n. 2025; cfr., ex plurimis , CdS, IV, 30 novembre 2020, n. 7562; CdS, IV, 22 marzo 2019, n. 1533).
2.1.1. Orbene, siccome già rilevato in sede cautelare, nella fattispecie de qua agitur i rilevanti interessi posti a fondamento del gravato provvedimento:
- sono assistiti da adeguato conforto probatorio, essendo l’episodio del 19 ottobre 2021 esemplarmente rivelatore di una situazione di “ progressivo deterioramento ” dei rapporti tra il comandante della sede e il ricorrente (peraltro espletante funzioni vicarie nell’ambito della tenenza) integrando elementi ragionevolmente suscettibili di eccitare la ridetta potestas di trasferimento, anche nell’interesse dello stesso militare oltre che, ovviamente, di quello di rango superiore di cui è portatrice l’Arma;
- si appalesano essere stati presidiati e tutelati –pel tramite del gravato provvedimento di trasferimento- senza imporre un sacrificio eccessivo e sproporzionato per la sfera personale e professionale del militare.
2.1.2. E, invero, siccome già rammentato in sede interinale, oggetto dello scrutinio giudiziale che ne occupa è -tra l’altro- la valutazione della congruità e proporzionalità del trasferimento, avuto riguardo al telòs che connota l’esercizio della potestas che ne occupa, id est quello:
- da un canto, di neutralizzare il vulnus che alla azione amministrativa - e al prestigio, alla immagine e allo stesso buon funzionamento dell’Apparato militare – può essere arrecato dalla perdurante presenza dell’interessato in una determinata sede di servizio, ovvero nella area territoriale più o meno ampia in cui essa sede è collocata, ovvero ove la situazione “patogena” sia in grado di irradiare i propri perniciosi effetti;
- dall’altro, di preservare le legittime ragioni metaindividuali di cui è portatrice la Amministrazione senza, nel contempo, imporre al militare sacrifici non necessari alla bisogna, ovvero sproporzionati.
2.1.3. Trattasi, invero (TAR Campania, VI, 248/24, cit.) di un ordine amministrativo, id est di una misura di amministrazione attiva , tesa:
- non già a punire il militare interessato;
- bensì a perseguire direttamente l’interesse pubblico di cui è attributaria la Amministrazione, eliminando i vulnera già arrecati, ovvero elidendo in nuce il rischio di un loro reiterarsi a cagione della presenza del militare in una determinata area territoriale ovvero, come nel caso di specie, all’interno di una determinata sede di servizio guidata da un superiore gerarchico –di cui si è, peraltro, vicario- con il quale si sono manifestate incomprensioni e difficoltà relazionali, idonee ex se a pregiudicare il sereno, ordinato ed efficace espletamento delle attività di servizio nell’ambito della intere tenenza.
2.1.4. Se questa è dunque la intima ratio che caratterizza il provvedimento che ne occupa, è evidente che il munus della Amministrazione non può che essere preordinato a garantire l’equo bilanciamento degli interessi coinvolti, in guisa deprivata di finalità squisitamente sanzionatorie .
2.1.5. Ciò che assume vieppiù significanza nella fattispecie che ne occupa, ove i fatti e le circostanze che in guisa preponderante sono stati assunti a presupposto dell’ordine di trasferimento, non mai hanno giustificato l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e, men che meno, nei confronti del suo superiore gerarchico. Le risultanze di fatto valorizzate dalla Amministrazione, invero, in disparte qualsivoglia giudizio di disvalore e/o di riprovevolezza, deponevano unicamente per una situazione di oggettiva “difficoltà relazionale” tra il comandante della tenenza ed il suo vicario –sfociate nell’episodio paradigmatico del 19 ottobre 2021- idonea in re ipsa , proprio perché afferente alla “catena di comando” della tenenza, ad arrecare pregiudizio ovvero a mettere concretamente a repentaglio il buon andamento nel suo complesso del gruppo di militari a quella specifica sede di servizio assegnati.
2.1.6. E’ evidente, invero, che il provvedimento di trasferimento per cui è causa è scevro da qualsivoglia finalità, ex ante , ovvero conseguenza, ex post , di natura afflittiva, punitiva, ovvero di capitis deminutio nei confronti del ricorrente.
2.2. Dalla documentazione versata in atti, compendiante la azione istruttoria all’uopo espletata dalla resistente Amministrazione, è emersa una situazione non serena dei rapporti intrattenuti dal ricorrente all’interno della tenenza di Casalnuovo di Napoli, sfociata di poi nell’episodio conflittuale del 19 ottobre 2021, la cui concreta serietà e gravità è stata amplificata dalla “pubblicità” dell’accadimento.
2.2.1. Sul punto, contrariamente a quanto reputato da parte ricorrente, la azione istruttoria prodromica alla emenazione del gravato provvedimento si è concretata anche nella audizione di militari presenti al momento del diverbio tra il tenente e il ricorrente.
2.2.2. Siccome è dato evincere dagli atti quivi depositati:
- la discussione del 19.10.2021 “ si è svolta costantemente con toni di voce alta ”, allorquando erano presenti anche “utenti” nella sala di attesa, creando una situazione oggettivamente “sconveniente” e imbarazzante” e richiedendo, all’uopo, l’intervento anche di un militare al fine di scongiurare la eventualità che l’alterco potesse degenerare;
- al termine della stessa veniva udito il rumore di un colpo sferrato “ all’indirizzo di una stampante ubicata nel corridoio ”, in concomitanza “con l’uscita” del ricorrente dalla stanza del comandante;
- lo stesso ricorrente riferiva al “ comandante di compagnia ” di “ non saper più cosa fare ”, con riferimento alle ridette difficoltà relazionali con il proprio tenente;
- l’episodio di inscrive in un accidentato sentiero che, “ nel tempo ”, aveva connotato i rapporti tra il ricorrente e il tenente, con il loro “ progressivo deterioramento ”, che aveva portato “ il comandante di compagnia a intervenire in più circostanze per ricomporre la situazione ”;
- l’oggettiva intensità e virulenza della discussione del 19 ottobre 2021 è in ogni caso comprovata dalla necessità manifestata dal ricorrente di fruire della assistenza sanitaria d’urgenza, con l’intervento in caserma del servizio 118 e il successivo trasporto presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore.
2.2.3. Ciò che quivi viene massimamente in rilievo –al di là e a prescindere dalla esistenza di fatti disdicevoli, ovvero violativi di regole cogenti ovvero dei canoni e dei principi di “ottima e impeccabile condotta” che devono sempre e comunque informare l’ agere di un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri- è la oggettiva situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare.
2.3. Ora, l’interesse pubblico posto a fondamento del gravato provvedimento – in disparte la doglianza afferente alla mancata adozione di analoghi provvedimenti nei confronti del “comandante”, comechè non ammissibile in questa sede – è stato presidiato dall’impugnata determinazione, adottata:
- tenendo conto delle preminenti esigenze dei reparti e, in particolare, di quelle di stazioni “ deficitarie del ruolo ” rivestito dal ricorrente;
- individuando, tra queste ultime, quella ove “ vi è la disponibilità di un alloggio di servizio devoluto a ‘Sottufficiale’, libero e funzionale ” e, in ogni caso, vicina alla sede di servizio ove il ricorrente era assegnato, distante da essa 15 km;
- senza imporre un sacrificio eccessivo e sproporzionato per la sfera personale, lavorativa e familiare del militare, trasferito in località viciniore, con alloggio di servizio e con incarico commisurato al grado rivestito.
2.4. Le considerazioni suesposte persuadono, al fine:
- della legittimità dell’impugnato provvedimento, comechè oggettivamente giustificato e motivato in punto di fatto e di interessi perseguiti, oltre che ragionevolmente dispiegatosi, in guisa proporzionata e attuando un equo contemperamento e bilanciamento delle posizioni e dei valori coinvolti;
- della evanescenza dei rilievi di parte ricorrente circa l’asserito carattere “sviato” della azione amministrativa quivi censurata -pretesamente volta a “colpire” il ricorrente nella sua qualitas di esponente del sindacato- comechè affatto deprivati del benchè menòmo fondamento fattuale, sostanzianti mere congetture e, peraltro, radicitus smentite anche dalla osservazione, pure effettuata dalla Avvocatura dello Stato nello scritto defensionale depositato in vista della odierna udienza di trattazione, per cui il trasferimento presso una sede vicinissima a quella originaria (15 km), ubicata nella medesima provincia di Napoli si appalesa già in abstracto non mai idonea a scalfire le prerogative sindacali del ricorrente - investito dall’agosto 2021 della carica di “ segretario regionale Campania del nuovo sindacato carabinieri ” – relative alla area territoriale regionale nell’ambito della quale il ricorrente ha ben continuato ad espletare servizio.
2.5. Da ultimo, le osservazioni formulate in udienza dal patrocinante del ricorrente - secondo cui “ attualmente non sussistono più le situazioni di incompatibilità ambientale dal momento che i soggetti interessati, per i quali si era creata detta situazione di incompatibilità, non espletano più attività lavorativa presso quella sede ” – integrano sopravvenienze la cui emersione, pur non valendo ad incidere sulla legittimità dell’impugnato provvedimento -astretta, come è noto, ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum - ben possono giustificare una nuova “istanza” del ricorrente volta alla “riassegnazione” presso la originaria sede di servizio, ferme restando e facendo salve le esigenze e le valutazioni di matrice organizzatoria irremissibilmente condizionanti l’esercizio della correlata potestas di “trasferimento”, che eventualmente potrà essere eccitata da parte ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.