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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3690/22 RG, avente ad oggetto azione ex art. 524 c.c.
TRA
(CF: n.q. di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Controparte_1 P.IVA_1
Chierchia, (CF: ), presso la quale è elettivamente domiciliata, in virtù di C.F._2
mandato a margine dell'atto di citazione, attrice
E
(CF , (CF CP_2 C.F._3 Controparte_3
ed (CF ), tutte elettivamente C.F._4 CP_4 C.F._5
domiciliate in Napoli, Via Chiaia n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cangiano, (CF
), che le rappresenta e difende in virtù di mandato allegato agli atti, C.F._6
convenute.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice esponeva che il dott. era socio Controparte_5
unico della , società preposta alla progettazione e realizzazione di strutture estetiche, CP_6
Con sanitarie e simili;
sottoponeva all'attenzione della un ingente investimento prospettando a
1 quest'ultima le percentuali di guadagno di cui avrebbe potuto beneficiare e proponendogli, pertanto,
una cessione delle proprie quote della suddetta srl;
l'attrice versava l'importo di € 278.000,00, senza aver mai firmato un contratto con l'LD.
In seguito al decesso di l'attrice chiedeva agli eredi, la restituzione di quanto versato, CP_3
apprendendo che costoro avevano rinunciato all'eredità.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata ad accettare l'eredità in nome e luogo delle rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza del credito pari ad euro 278.000,00.
Si costituivano le convenute, le quali impugnavano la domanda chiedendone il rigetto.
In particolare, confermavano di non essere eredi del proprio congiunto, dr. ma Controparte_5
chiamate all'eredità, atteso che con atto del 2.4.2021, per Notaio di Napoli, Rep. Persona_1
36662, Racc. 17658, registrato il 27.4.2021 al n. 18053 serie IT, avevano rinunciato all'eredità del coniuge e del padre, dr. deceduto in data 19.12.2020. Controparte_5
Eccepivano, inoltre, di non essere debitrici della e che gli immobili indicati in Controparte_1
atto di citazione, sono di esclusiva proprietà delle convenute, essendo usciti definitivamente dal patrimonio del dr. molti anni orsono, come risulta peraltro, dagli stessi dati catastali riportati CP_3
da parte attrice.
Nel merito, si osserva che per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
In tema di successione mortis causa, ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato, può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
Per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinuncia all'eredità da parte del debitore importi un
2 danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità
presenti un attivo (Cass. 8519/16).
Orbene, dall'esame dei predetti principi, emerge che l'azione in parola è esperibile unicamente dal creditore nei confronti del proprio debitore rinunziante.
La domanda, quindi, va rigettata in quanto esperibile solo da creditori del rinunziante, non del de cuius, difatti, dall'esame degli atti emerge che la è creditrice unicamente di Controparte_1
e non anche delle convenute rinunzianti. Controparte_5
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3690/22 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna (CF: n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
della P.I. ), al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 P.IVA_1
nei confronti di , ed , che liquida in complessivi CP_2 Controparte_3 CP_4
€ 6.200,00 di cui € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, oltre spese generali nella misura del 15 % .
Così deciso in Torre Annunziata il 16 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3690/22 RG, avente ad oggetto azione ex art. 524 c.c.
TRA
(CF: n.q. di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Controparte_1 P.IVA_1
Chierchia, (CF: ), presso la quale è elettivamente domiciliata, in virtù di C.F._2
mandato a margine dell'atto di citazione, attrice
E
(CF , (CF CP_2 C.F._3 Controparte_3
ed (CF ), tutte elettivamente C.F._4 CP_4 C.F._5
domiciliate in Napoli, Via Chiaia n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cangiano, (CF
), che le rappresenta e difende in virtù di mandato allegato agli atti, C.F._6
convenute.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice esponeva che il dott. era socio Controparte_5
unico della , società preposta alla progettazione e realizzazione di strutture estetiche, CP_6
Con sanitarie e simili;
sottoponeva all'attenzione della un ingente investimento prospettando a
1 quest'ultima le percentuali di guadagno di cui avrebbe potuto beneficiare e proponendogli, pertanto,
una cessione delle proprie quote della suddetta srl;
l'attrice versava l'importo di € 278.000,00, senza aver mai firmato un contratto con l'LD.
In seguito al decesso di l'attrice chiedeva agli eredi, la restituzione di quanto versato, CP_3
apprendendo che costoro avevano rinunciato all'eredità.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata ad accettare l'eredità in nome e luogo delle rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza del credito pari ad euro 278.000,00.
Si costituivano le convenute, le quali impugnavano la domanda chiedendone il rigetto.
In particolare, confermavano di non essere eredi del proprio congiunto, dr. ma Controparte_5
chiamate all'eredità, atteso che con atto del 2.4.2021, per Notaio di Napoli, Rep. Persona_1
36662, Racc. 17658, registrato il 27.4.2021 al n. 18053 serie IT, avevano rinunciato all'eredità del coniuge e del padre, dr. deceduto in data 19.12.2020. Controparte_5
Eccepivano, inoltre, di non essere debitrici della e che gli immobili indicati in Controparte_1
atto di citazione, sono di esclusiva proprietà delle convenute, essendo usciti definitivamente dal patrimonio del dr. molti anni orsono, come risulta peraltro, dagli stessi dati catastali riportati CP_3
da parte attrice.
Nel merito, si osserva che per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
In tema di successione mortis causa, ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato, può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
Per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinuncia all'eredità da parte del debitore importi un
2 danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità
presenti un attivo (Cass. 8519/16).
Orbene, dall'esame dei predetti principi, emerge che l'azione in parola è esperibile unicamente dal creditore nei confronti del proprio debitore rinunziante.
La domanda, quindi, va rigettata in quanto esperibile solo da creditori del rinunziante, non del de cuius, difatti, dall'esame degli atti emerge che la è creditrice unicamente di Controparte_1
e non anche delle convenute rinunzianti. Controparte_5
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3690/22 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna (CF: n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
della P.I. ), al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 P.IVA_1
nei confronti di , ed , che liquida in complessivi CP_2 Controparte_3 CP_4
€ 6.200,00 di cui € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, oltre spese generali nella misura del 15 % .
Così deciso in Torre Annunziata il 16 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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