Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 16/06/2025, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2025, proposto da
NC LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
KA Multari, non costituito in giudizio;
per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., agli atti relativi al possesso da parte dei docenti graduati nella graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, pubblicata con decreto AOODPIT prot. 2187 del 9/8/2024 (come rettificata con decreto AOODPIT prot. 2206 del 29/8/2024)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, collocato nella posizione n. 1801 della procedura concorsuale riservata di cui al DM 107/2023, ha proposto istanza di accesso alle domande di partecipazione dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva dalla posizione 1 alla 1800 al fine di verificare la pendenza alla data del 28 febbraio 2023 di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati all’art. 2 DM 107/2023.
L’amministrazione intimata riscontrava la richiesta di accesso de quo con nota MPI AOODGPER 65766 del 18/3/2025 (doc. 2) nella quale sostanzialmente rimandava (tramite link) al proprio Avviso n. 211297 del 6/12/2024, con cui “procede alla pubblicazione di un ritenuto congruo numero di posizioni (pari a n.10) scelte a campione e oscurate dei dati personali”, rispetto alle quali non è dato verificare la sussistenza del requisito normativo, e neppure conoscere la posizione in graduatoria (cfr. docc. 3 e 4).
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, l’avvocato di parte ricorrente dichiarava di circoscrivere la richiesta di accesso alle prime 590 posizioni richiamando la sentenza n. 22271 di questa Sezione confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1693/2025.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’istanza di accesso cosi come circoscritta da parte ricorrente alla camera di consiglio, limitatamente, dunque, alle domande di partecipazione dei primi 590 candidati alla procedura riservata costituisca un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative del MIM mentre un accesso parziale alla documentazione richiesta, avente ad oggetto soltanto le domande di alcuni concorrenti scelti dall’Amministrazione, limiterebbe la tutela giuridica dell’istante ( Cons. Stato. 587/2021).
Rispetto ai citati atti, parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, atteso che la prospettazione contenuta nella richiamata istanza ostensiva vale a specificare, in una maniera che il Collegio ritiene adeguata, il nesso di strumentalità sussistente tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che si intende curare o tutelare.
Né può essere sostenuto che l’accoglimento dell’istanza comporterebbe un'attività di ricerca da parte dell'Amministrazione incompatibile con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell’amministrazione che ha valutato le domande di ammissione al concorso in esame.
In secondo luogo, la pretesa ostensiva per cui è controversia non potrebbe neanche essere contestata per ragioni di riservatezza di soggetti terzi.
Come precisato dal Consiglio di Stato sez. III, 11 giugno 2018, n.3505, il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico
In definitiva il presente ricorso è meritevole di accoglimento nei termini sin qui illustrati.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
- ordina al Ministero Istruzione e Merito di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta, così come individuata in motivazione, nel termine di trenta (30)) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO