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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 13330 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Parte_1 C.F._1
Fracanzano n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca De Landro che lo rappresenta e difende,
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 212 presso lo studio degli avv. Elisa Righi e Tiziano Mariani che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti sul foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione manleva per danni a terzi da responsabilità
professionale
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente l'attore ha convenuto in giudizio la società
[...]
chiedendo la riunione al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Parte_3
Roma nel quale era stato convenuto da , unitamente ad altro sanitario per il Persona_1
risarcimento di danni conseguenti allo svolgimento di attività sanitaria chiedendo nel presente giudizio l'accertamento della validità del contratto assicurativo stipulato con la
Assicurazione convenuta per la responsabilità sanitaria e per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna al risarcimento del danno.
Si è costituita la deducendo che l'attore non aveva richiesto la Parte_3
chiamata in causa della Assicurazione che lo garantiva nel giudizio intrapreso nei suoi confronti per responsabilità professionale avendo, invece citato la Assicurazione in CP_1
relazione alla quale non aveva indicato in detto giudizio di avere una garanzia assicurativa ed ha eccepito come la formulazione dell'atto di citazione non consentisse di intendere quale fosse l'oggetto del presente giudizio.
Ha a sua volta chiesto di chiamare in causa, nel presewnte giudizio, la società
[...]
che gestiva la struttura sanitaria ove erano state prestate le cure sanitarie per CP_2
le quali era stato richiesto il risarcimento del danno nell'altro giudizio avendo interesse ad interloquire nell'accertamento della responsabilità nel caso che dovessero emergere responsabilità addebitabili anche alla struttura sanitaria. E per vedere accertare la eventuale graduazione delle responsabilità tra i convenuti e la società della quale chiedeva la chiamata in causa.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto che l'attore aveva violato gli obblighi di leale collaborazione gravanti sullo stesso ai sensi dell'articolo 1914 e ritenendo sussistere la colpa grave ha dedotto la intervenuta perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 cc.
Ha dedotto, inoltre, che se per il medesimo rischio fossero state stipulate più garanzie assicurative doveva essere dato avviso contemporaneo a tutti gli assicuratori in quanto tutti erano tenuti a pagare l'indennizzo in proporzione all'ammontare del capitale assicurato,
cosa che non si era verificata non avendo l'attore comunicato al momento della sottoscrizione della polizza né al momento della denunzia del sinistro, la esistenza di una polizza stipulata con la società omissione che doveva ritenersi dolosa. Controparte_3
Ha dedotto, inoltre, che la polizza azionata nel presente giudizio operava a secondo rischio rispetto al massimale garantito dalla polizza stipulata dall'attore con la . CP_1
Analogamente la polizza azionata prevedeva di agire a secondo rischio anche nel caso di polizze stipulate dalla struttura sanitaria che garantisse anche la attività svolta dai sanitari che nella stessa operavano, circostanza desumibile dal frontespizio di polizza che l'attore aveva trasmesso dal quale emergeva che la struttura aveva stipulato una polizza con i
Lloyd's of ON che garantiva i propri collaboratori.
Ha chiesto, in ogni caso, la limitazione della responsabilità alla sola quota di responsabilità
riconosciuta a carico dell'attore.
Respinta la richiesta di chiamata in causa della struttura sanitaria, estranea al rapporto assicurativo dedotto nel presente giudizio e la richiesta di riunione in quanto in detto giudizio la parte era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa la Assicurazione
convenuta in tale giudizio, respinte le richieste istruttorie, essendo la causa documentale,
la causa è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio non ha per oggetto il fatto storico né, tanto meno l'accertamento delle responsabilità o la misura del risarcimento, trattandosi di questioni rientranti nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n. 69284/2021, ma esclusivamente la validità della polizza, la esistenza nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, la validità della garanzia in relazione al sinistro che si sarebbe verificato ed il riconoscimento del diritto alla manleva alle condizioni di polizza in caso di condanna.
Infatti, si deve ritenere che il fatto generativo di responsabilità allo stato non appare pregiudiziale rispetto agli accertamenti previsti nel presente giudizio, dal momento che tale questione può essere risolta mediante una sentenza di eventuale condanna subordinata la passaggio in giudicato della decisione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma
con il n. 69284/2021.
Per quanto riguarda le eccezioni proposte in ordine alla validità della polizza ed alla estinzione del diritto alla manleva dell'attore osserva il giudicante che dalla polizza tra la società Lloyd Insurance MP S.A. e appartenente Controparte_4
alla società risulta che contraente assicurato sia la società stessa Controparte_2
mentre nulla risulta in relazione alla esistenza di una garanzia prestata in favore dei medici dipendenti o collaboratori essendo indicata solo la non applicabilità di un massimale minimo richiesto per la assicurazione per la responsabilità dei medici non dipendenti –
segno che sicuramente i medici non dipendenti non erano coperti dalla assicurazione -, né
risulta provata la qualità di medico dipendente da parte dell'attore.
Nulla risulta provato in ordine alla dedotta circostanza che l'attore sia in possesso di una ulteriore polizza stipulata con la Berkshire Hathaway Italia, tenuto conto che nulla risulta allegato in tal senso dall'attore neppure nel giudizio gia pendente per la richiesta del risarcimento del danno asseritamente subito dal paziente, prova che non può essere
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesta all'attore costituendo una prova negativa né potendo essere raggiunta tale prova mediante la richiesta di un ordine di esibizione che sarebbe stato esplorativo non avendo la Assicurazione convenuta indicato il numero di polizza di cui era richiesta la esibizione.
Risulta non contestata la intervenuta denunzia di sinistro e la Assicurazione, sia pure non chiamata in causa, non ha ritenuto di intervenire volontariamente nel giudizio pendente,
non potendo configurarsi le condizioni di operatività del contratto qualei eccezione processuali, tenuto conto che il giudizio nei confronti della Assicurazione convenuta risulta introdotto nel febbraio del 2022 on prima udienza fissata nel luglio 2022 quando la prima udienza nell'altro giudizio era fissata al 9 giugno 2022 ed era stata differita con chiamata di terzo al 21 settembre 2022.
In ogni caso la garanzia assicurativa opera, infatti, al verificarsi del fatto e delle altre condizioni previste dalla polizza, fatto da allegare e da provare solo in presenza di contestazione della Assicurazione.
Sotto questo aspetto la questione della responsabilità rimane estranea al presente giudizio di manleva, vale a dire diretto ad accertare l'obbligo della Assicurazione di garantire l'assicurato qualora sia dimostrato che l'Assicurazione sia stata messa in condizione di intervenire nel giudizio per esercitare il suo diritto di svolgere le proprie difese, in quanto se l'Assicurazione sia stata messa in condizioni di conoscere la esistenza della controversia,
ed il contenuto dell'atto di citazione indipendentemente dall'atto di chiamata in causa da parte dell'assicurato proprio al fine di evitare che in caso di condanna si renda necessario un nuovo giudizio per veder riconoscere il diritto alla manleva, tenuto conto che la polizza non postula per la sua operatività che il fatto generativo di responsabilità sia accertato con sentenza passata in giudicato alla cui pronunzia abbia partecipato anche l'Assicurazione,
essendo evidente che trattandosi di un adempimento contrattuale, la fisiologia del contratto postula che la manleva venga assicurata, ove sussistano le condizioni, indipendentemente
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dallo svolgimento di un giudizio, mentre la patologia, vale a dire la contestazione della sussistenza delle condizioni di operatività della polizza, comporta la necessità di un giudizio sulla validità della polizza e sul fatto solo ove lo stesso non sia stato già accertato in sede giurisdizionale alla quale la Assicurazione, se avvertita abbia scelto di non partecipare, dal momento che l'interesse alla partecipazione al giudizio legittima l'intervento della Assicurazione nel giudizio indipendentemente dalla formale chiamata in causa.
Fatta questa premessa, basata sul principio di buona fede nella esecuzione del contratto per cui l'Assicurazione se informata della pendenza del giudizio, se ritiene di voler esercitare la sua difesa nel giudizio può intervenire nel giudizio ma non può rimanere in attesa per poi limitarsi a dedurre di non essere stata chiamata in causa, chiamata in causa che evidentemente attiene alla patologia del rapporto assicurativo, si deve valutare la domanda attrice.
Nel presente giudizio parte attrice non risulta contestata la avvenuta denunzia
E' stato notificato l'atto di citazione prima della scadenza del termine per la chiamata in causa dal momento che il giudice, in data 29 dicembre 2021 aveva differito la prima udienza di comparizione alla udienza del 9 giugno 2022, prima della scadenza del termine per la costituzione delle parti sulla base della data indicata in citazione, di guisa che il termine per la costituzione e la proposizione delle eccezioni non rilevabioli d'ufficio e la chiamata in causa scadeva nel mese di maggio, termine ulteriormente differito al mese di settembre 2022 per effetto della proposizione da parte del dr altro Parte_4
sanitario convenuto nel medesimo giudizio, della chiamata in causa con la quale aveva chiesto la manleva della propria Assicurazione.
Risulta, pertanto provato che l'atto di citazione era stato trasmesso alla Assicurazione
tempestivamente per consentire l'intervento con esercizio di tutte le facoltà processuali.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non risulta che sia stata posta in essere la chiamata in causa della Assicurazione da parte dell' che invece di operare in tal senso ha ritenuto di introdurre un giudizio Parte_5
autonomo.
Non vi è dubbio, quindi, che si sia in presenza di una scelta da parte della difesa dell'odierno attore che non aveva consentito la introduzione formale nel giudizio della
Assicurazione mediante la chiamata in causa ma aveva introdotto un giudizio parallelo al fine di ottenere un accertamento del diritto alla manleva o la riunione dei giudizi.
D'altra parte, è pacifico che l'Assicurazione era a conoscenza dell'atto di citazione ed ha scelto di non intervenire nel giudizio volontariamente ove avesse ritenuto di volersi difendere nel processo, come provato dalla documentazione prodotta relativa allo storico dell'altro procedimento in cui si discuteva della esistenza della responsabilità professionale e la quantificazione dell'eventuale risarcimento.
Tale situazione con la mancata chiamata in causa e la introduzione di un giudizio autonomo per il riconoscimento del diritto dell'assicurato ad essere manlevato alle condizioni di polizza, essendo stata l'Assicurazione a non manifestare interesse alla partecipazione al giudizio se non a seguito di specifica chiamata in causa, dimostrando,
quindi, di non aver interesse alla propria difesa in tale giudizio, come avrebbe potuto porre in essere attraverso un intervento in giudizio.
Di conseguenza in questo contesto deve essere accolta la domanda attrice ed essere dichiarato il diritto dell'attore ad essere manlevato ai sensi di polizza nei limiti del massimale e in relazione alla percentuale di responsabilità eventualmente riconosciuta nei suoi confronti per effetto della decisione adottata nel procedimento 69284/2021.
Sotto questo aspetto può essere adottata una sentenza condizionata che imponga alla
Assicurazione di provvedere al pagamento della somma dovuta per effetto della sentenza del Tribunale di Roma ove passata in giudicato o esecutiva ex lege.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che, tuttavia, potendo l'attore procedere alla chiamata in causa della
Assicurazione al momento in cui si era costituito prime della scadenza del termine per procedere alla chiamata in causa per effetto del differimento della prima udienza tempestivamente disposto dal giudice, sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società Parte_1 [...]
Parte_3
• Accoglie la domanda attrice per quanto indicato in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ad essere manlevato dalla società Pt_1 [...]
nei limiti del massimale di polizza e nei limiti della quota di Parte_3
responsabilità eventualmente ascrittagli, per quanto sarà eventualmente chiamato a pagare per effetto della sentenza adottata dal Tribunale di Roma nel procedimento 69284/2021;
• Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 ove la stessa, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Parte_1 C.F._1
Fracanzano n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca De Landro che lo rappresenta e difende,
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 212 presso lo studio degli avv. Elisa Righi e Tiziano Mariani che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti sul foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione manleva per danni a terzi da responsabilità
professionale
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente l'attore ha convenuto in giudizio la società
[...]
chiedendo la riunione al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Parte_3
Roma nel quale era stato convenuto da , unitamente ad altro sanitario per il Persona_1
risarcimento di danni conseguenti allo svolgimento di attività sanitaria chiedendo nel presente giudizio l'accertamento della validità del contratto assicurativo stipulato con la
Assicurazione convenuta per la responsabilità sanitaria e per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna al risarcimento del danno.
Si è costituita la deducendo che l'attore non aveva richiesto la Parte_3
chiamata in causa della Assicurazione che lo garantiva nel giudizio intrapreso nei suoi confronti per responsabilità professionale avendo, invece citato la Assicurazione in CP_1
relazione alla quale non aveva indicato in detto giudizio di avere una garanzia assicurativa ed ha eccepito come la formulazione dell'atto di citazione non consentisse di intendere quale fosse l'oggetto del presente giudizio.
Ha a sua volta chiesto di chiamare in causa, nel presewnte giudizio, la società
[...]
che gestiva la struttura sanitaria ove erano state prestate le cure sanitarie per CP_2
le quali era stato richiesto il risarcimento del danno nell'altro giudizio avendo interesse ad interloquire nell'accertamento della responsabilità nel caso che dovessero emergere responsabilità addebitabili anche alla struttura sanitaria. E per vedere accertare la eventuale graduazione delle responsabilità tra i convenuti e la società della quale chiedeva la chiamata in causa.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto che l'attore aveva violato gli obblighi di leale collaborazione gravanti sullo stesso ai sensi dell'articolo 1914 e ritenendo sussistere la colpa grave ha dedotto la intervenuta perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 cc.
Ha dedotto, inoltre, che se per il medesimo rischio fossero state stipulate più garanzie assicurative doveva essere dato avviso contemporaneo a tutti gli assicuratori in quanto tutti erano tenuti a pagare l'indennizzo in proporzione all'ammontare del capitale assicurato,
cosa che non si era verificata non avendo l'attore comunicato al momento della sottoscrizione della polizza né al momento della denunzia del sinistro, la esistenza di una polizza stipulata con la società omissione che doveva ritenersi dolosa. Controparte_3
Ha dedotto, inoltre, che la polizza azionata nel presente giudizio operava a secondo rischio rispetto al massimale garantito dalla polizza stipulata dall'attore con la . CP_1
Analogamente la polizza azionata prevedeva di agire a secondo rischio anche nel caso di polizze stipulate dalla struttura sanitaria che garantisse anche la attività svolta dai sanitari che nella stessa operavano, circostanza desumibile dal frontespizio di polizza che l'attore aveva trasmesso dal quale emergeva che la struttura aveva stipulato una polizza con i
Lloyd's of ON che garantiva i propri collaboratori.
Ha chiesto, in ogni caso, la limitazione della responsabilità alla sola quota di responsabilità
riconosciuta a carico dell'attore.
Respinta la richiesta di chiamata in causa della struttura sanitaria, estranea al rapporto assicurativo dedotto nel presente giudizio e la richiesta di riunione in quanto in detto giudizio la parte era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa la Assicurazione
convenuta in tale giudizio, respinte le richieste istruttorie, essendo la causa documentale,
la causa è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 ottobre TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio non ha per oggetto il fatto storico né, tanto meno l'accertamento delle responsabilità o la misura del risarcimento, trattandosi di questioni rientranti nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma con il n. 69284/2021, ma esclusivamente la validità della polizza, la esistenza nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, la validità della garanzia in relazione al sinistro che si sarebbe verificato ed il riconoscimento del diritto alla manleva alle condizioni di polizza in caso di condanna.
Infatti, si deve ritenere che il fatto generativo di responsabilità allo stato non appare pregiudiziale rispetto agli accertamenti previsti nel presente giudizio, dal momento che tale questione può essere risolta mediante una sentenza di eventuale condanna subordinata la passaggio in giudicato della decisione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma
con il n. 69284/2021.
Per quanto riguarda le eccezioni proposte in ordine alla validità della polizza ed alla estinzione del diritto alla manleva dell'attore osserva il giudicante che dalla polizza tra la società Lloyd Insurance MP S.A. e appartenente Controparte_4
alla società risulta che contraente assicurato sia la società stessa Controparte_2
mentre nulla risulta in relazione alla esistenza di una garanzia prestata in favore dei medici dipendenti o collaboratori essendo indicata solo la non applicabilità di un massimale minimo richiesto per la assicurazione per la responsabilità dei medici non dipendenti –
segno che sicuramente i medici non dipendenti non erano coperti dalla assicurazione -, né
risulta provata la qualità di medico dipendente da parte dell'attore.
Nulla risulta provato in ordine alla dedotta circostanza che l'attore sia in possesso di una ulteriore polizza stipulata con la Berkshire Hathaway Italia, tenuto conto che nulla risulta allegato in tal senso dall'attore neppure nel giudizio gia pendente per la richiesta del risarcimento del danno asseritamente subito dal paziente, prova che non può essere
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiesta all'attore costituendo una prova negativa né potendo essere raggiunta tale prova mediante la richiesta di un ordine di esibizione che sarebbe stato esplorativo non avendo la Assicurazione convenuta indicato il numero di polizza di cui era richiesta la esibizione.
Risulta non contestata la intervenuta denunzia di sinistro e la Assicurazione, sia pure non chiamata in causa, non ha ritenuto di intervenire volontariamente nel giudizio pendente,
non potendo configurarsi le condizioni di operatività del contratto qualei eccezione processuali, tenuto conto che il giudizio nei confronti della Assicurazione convenuta risulta introdotto nel febbraio del 2022 on prima udienza fissata nel luglio 2022 quando la prima udienza nell'altro giudizio era fissata al 9 giugno 2022 ed era stata differita con chiamata di terzo al 21 settembre 2022.
In ogni caso la garanzia assicurativa opera, infatti, al verificarsi del fatto e delle altre condizioni previste dalla polizza, fatto da allegare e da provare solo in presenza di contestazione della Assicurazione.
Sotto questo aspetto la questione della responsabilità rimane estranea al presente giudizio di manleva, vale a dire diretto ad accertare l'obbligo della Assicurazione di garantire l'assicurato qualora sia dimostrato che l'Assicurazione sia stata messa in condizione di intervenire nel giudizio per esercitare il suo diritto di svolgere le proprie difese, in quanto se l'Assicurazione sia stata messa in condizioni di conoscere la esistenza della controversia,
ed il contenuto dell'atto di citazione indipendentemente dall'atto di chiamata in causa da parte dell'assicurato proprio al fine di evitare che in caso di condanna si renda necessario un nuovo giudizio per veder riconoscere il diritto alla manleva, tenuto conto che la polizza non postula per la sua operatività che il fatto generativo di responsabilità sia accertato con sentenza passata in giudicato alla cui pronunzia abbia partecipato anche l'Assicurazione,
essendo evidente che trattandosi di un adempimento contrattuale, la fisiologia del contratto postula che la manleva venga assicurata, ove sussistano le condizioni, indipendentemente
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dallo svolgimento di un giudizio, mentre la patologia, vale a dire la contestazione della sussistenza delle condizioni di operatività della polizza, comporta la necessità di un giudizio sulla validità della polizza e sul fatto solo ove lo stesso non sia stato già accertato in sede giurisdizionale alla quale la Assicurazione, se avvertita abbia scelto di non partecipare, dal momento che l'interesse alla partecipazione al giudizio legittima l'intervento della Assicurazione nel giudizio indipendentemente dalla formale chiamata in causa.
Fatta questa premessa, basata sul principio di buona fede nella esecuzione del contratto per cui l'Assicurazione se informata della pendenza del giudizio, se ritiene di voler esercitare la sua difesa nel giudizio può intervenire nel giudizio ma non può rimanere in attesa per poi limitarsi a dedurre di non essere stata chiamata in causa, chiamata in causa che evidentemente attiene alla patologia del rapporto assicurativo, si deve valutare la domanda attrice.
Nel presente giudizio parte attrice non risulta contestata la avvenuta denunzia
E' stato notificato l'atto di citazione prima della scadenza del termine per la chiamata in causa dal momento che il giudice, in data 29 dicembre 2021 aveva differito la prima udienza di comparizione alla udienza del 9 giugno 2022, prima della scadenza del termine per la costituzione delle parti sulla base della data indicata in citazione, di guisa che il termine per la costituzione e la proposizione delle eccezioni non rilevabioli d'ufficio e la chiamata in causa scadeva nel mese di maggio, termine ulteriormente differito al mese di settembre 2022 per effetto della proposizione da parte del dr altro Parte_4
sanitario convenuto nel medesimo giudizio, della chiamata in causa con la quale aveva chiesto la manleva della propria Assicurazione.
Risulta, pertanto provato che l'atto di citazione era stato trasmesso alla Assicurazione
tempestivamente per consentire l'intervento con esercizio di tutte le facoltà processuali.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non risulta che sia stata posta in essere la chiamata in causa della Assicurazione da parte dell' che invece di operare in tal senso ha ritenuto di introdurre un giudizio Parte_5
autonomo.
Non vi è dubbio, quindi, che si sia in presenza di una scelta da parte della difesa dell'odierno attore che non aveva consentito la introduzione formale nel giudizio della
Assicurazione mediante la chiamata in causa ma aveva introdotto un giudizio parallelo al fine di ottenere un accertamento del diritto alla manleva o la riunione dei giudizi.
D'altra parte, è pacifico che l'Assicurazione era a conoscenza dell'atto di citazione ed ha scelto di non intervenire nel giudizio volontariamente ove avesse ritenuto di volersi difendere nel processo, come provato dalla documentazione prodotta relativa allo storico dell'altro procedimento in cui si discuteva della esistenza della responsabilità professionale e la quantificazione dell'eventuale risarcimento.
Tale situazione con la mancata chiamata in causa e la introduzione di un giudizio autonomo per il riconoscimento del diritto dell'assicurato ad essere manlevato alle condizioni di polizza, essendo stata l'Assicurazione a non manifestare interesse alla partecipazione al giudizio se non a seguito di specifica chiamata in causa, dimostrando,
quindi, di non aver interesse alla propria difesa in tale giudizio, come avrebbe potuto porre in essere attraverso un intervento in giudizio.
Di conseguenza in questo contesto deve essere accolta la domanda attrice ed essere dichiarato il diritto dell'attore ad essere manlevato ai sensi di polizza nei limiti del massimale e in relazione alla percentuale di responsabilità eventualmente riconosciuta nei suoi confronti per effetto della decisione adottata nel procedimento 69284/2021.
Sotto questo aspetto può essere adottata una sentenza condizionata che imponga alla
Assicurazione di provvedere al pagamento della somma dovuta per effetto della sentenza del Tribunale di Roma ove passata in giudicato o esecutiva ex lege.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che, tuttavia, potendo l'attore procedere alla chiamata in causa della
Assicurazione al momento in cui si era costituito prime della scadenza del termine per procedere alla chiamata in causa per effetto del differimento della prima udienza tempestivamente disposto dal giudice, sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società Parte_1 [...]
Parte_3
• Accoglie la domanda attrice per quanto indicato in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ad essere manlevato dalla società Pt_1 [...]
nei limiti del massimale di polizza e nei limiti della quota di Parte_3
responsabilità eventualmente ascrittagli, per quanto sarà eventualmente chiamato a pagare per effetto della sentenza adottata dal Tribunale di Roma nel procedimento 69284/2021;
• Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 ove la stessa, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
RGAC 13339 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale