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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 831/2023, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall' avvocato PIERPAOLO GALLO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPONENTE
e
(C.F.: / P. IVA: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato ROBERTO RUSSO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
OPPOSTO nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
PARTE CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad accertamento esecutivo ex 1, commi 784 e ss., l. n. 160/2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la sig.ra
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di accertamento esecutivo n. 2022/26 del 31.5.2022 emesso dalla SOGERT, per conto del , onde procedere al recupero Controparte_2 della somma di euro 4.790,64 per il mancato pagamento delle indennità di occupazione relative all'anno 2017 quanto agli immobili siti in , via G. Parini, CP_2
n. 19 identificati al NCEU del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 2084, sub 9.
2. Parte opponente deduce: A) la carenza di legittimazione ad agire in quanto, a fondamento della richiesta, la assume il carattere abusivo dell'occupazione CP_1 da parte di essa opponente, laddove, invece, la stessa risulta proprietaria esclusiva del suddetto immobile in ragione di atto di divisione per notar del 13.3.2009 Per_1
e, prima ancora, per avere presentato, in merito ai suddetti immobili, istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, effettuando il pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione;
siccome in merito a questa istanza l'amministrazione non ha assunto alcuna determinazione si sarebbe formato un titolo “in sanatoria” (assunto poi, nel successivo atto di provenienza, quale titolo attestante la regolarità urbanistico-edilizia del bene); B) l'intervenuta prescrizione del credito, siccome lo stesso è relativo alle annualità da 2007 a 2017 non sono stati notificati atti interruttivi.
3. Si è costituita la che ha dedotto: in via preliminare, il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva (da ciò argomentando anche ai fini della richiesta di essere manlevato dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda); nel merito, l'infondatezza della stessa.
4. È rimasto contumace l'Ente creditore.
5. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2.2025.
6. In tale occasione, davanti allo scrivente, subentrato sul ruolo istruttorio a far data dal 30.9.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità; in specie, parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto rilascio (medio tempore) del permesso di costruire in sanatoria in favore di essa opponente.
7. Negli scritti conclusionali, parte opponente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, ha depositato giurisprudenza conforme del Tribunale in tal senso (in merito ad una vicenda similare).
8. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
9. Va premesso che, ad avviso di questo Giudice, non si versa, nel caso specifico, nella ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Questa ricorrere, secondo la più accreditata opinione, quando, nel corso del giudizio, l'utilità sostanziale contesa viene effettivamente conseguita da chi ha agito in giudizio per conseguirla, con sostanziale soddisfazione del diritto azionato.
Nel caso specifico, come si dirà, le sopravvenienze verificatesi incidono piuttosto sulla legittimità della richiesta patrimoniale svolta dal la legittimità CP_2 urbanistico-edilizia del bene essendo, nel caso specifico, solo il presupposto fattuale di tale richiesta.
10. Ciò detto, dagli atti risulta: a) che l'immobile per cui fu richiesto il pagamento di una indennità di occupazione, tenuto conto dell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, è (esclusivamente) quello indicato al NCEU, foglio 4, p.lla 2084, sub 9; b) che relativamente a tale immobile (insieme con altri, riguardati da richieste patrimoniali da parte del è intervenuto il rilascio di un permesso di CP_2 costruire in sanatoria che si pone concettualmente in contraddizione con la premessa da cui muove la richiesta patrimoniale di cui si tratta (e cioè l'occupazione sine titulo del bene in questione), con la necessaria precisazione che, benché l'acquisizione ex art. 31 TUE riguardi l'area di sedime, il positivo vaglio della richiesta di permesso di costruire in sanatoria si fonda sulla ritenuta conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente (e quindi al suo carattere non abusivo).
Più in dettaglio, va ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, “la presentazione dell'istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 non determina la definitiva cessazione di efficacia del precedente ordine di demolizione, ma soltanto una sospensione e/o quiescenza temporanea di efficacia dell'atto sanzionatorio, in quanto, se l'istanza di sanatoria viene accolta, l'ordine di demolizione risulta implicitamente e/o sostanzialmente abrogato, poiché viene meno il carattere abusivo dell'opera realizzata, a causa dell'accertata conformità dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento dell'edificazione, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria ordinaria); mentre, se l'istanza di sanatoria viene respinta (con provvedimento espresso o con silenzio rigetto, formatosi dopo 60 giorni), l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma era solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale iniziato con l'istanza di sanatoria (…) [T.A.R. Basilicata, 28.2.2012, n. 98].
Nel caso specifico è evidente che si versa nel caso della revoca implicita o sostanziale delle sanzioni edilizie che presuppongono il carattere abusivo dell'opera, onde la richiesta patrimoniale basata sulla opposta premessa deve ritenersi sine titulo.
Va aggiunto che, comunque, il credito in esame sarebbe prescritto relativamente alle annualità anteriori al 2012, tenuto conto della data di notifica degli atti interruttivi;
ma è chiaro che tale aggiunta è del tutto irrilevante in quanto assorbita dalle considerazioni di cui sopra (che riguardano l'intero credito e non solo una parte di esso).
11. Il regolamento delle spese deve avvenire tenuto conto di due concomitanti principi: a) quello per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373); b) quello per cui
“l' [e mutatis mutandis anche il Concessionario] è il soggetto Controparte_3 istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
12. Ora, nel caso qui in questione: a) il Concessionario ha formulato espressa domanda di manleva per il caso di accoglimento della domanda attorea;
b) tale evento processuale è esclusivamente ricollegabile all'attività procedimentale posta in essere dall'Ente creditore.
13. In definitiva, le spese del giudizio sopportate da parte opponente vanno poste ad esclusivo carico del;
vanno invece compensate tra le altre Controparte_2 parti.
14. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente espletata, c) del carattere non complesso degli accertamenti compiuti (ai fini della riduzione del 40% sull'importo così determinato), le stesse vanno determinate in complessivi euro 1.020,60.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 831/2023, dichiarata la contumacia del , ogni altra istanza disattesa, Controparte_2 così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 2022/26 del 31.5.2022;
2. CONDANNA il alla refusione, in favore della sig.ra Controparte_2
, delle spese di lite, quantificate in complessivi Parte_1 euro 1.020,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. PIERPAOLO GALLO, per anticipo fattone;
mentre le COMPENSA tra le altre parti.
Così deciso in Aversa, il 16.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 831/2023, tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall' avvocato PIERPAOLO GALLO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPONENTE
e
(C.F.: / P. IVA: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato ROBERTO RUSSO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
OPPOSTO nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_2
PARTE CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad accertamento esecutivo ex 1, commi 784 e ss., l. n. 160/2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la sig.ra
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di accertamento esecutivo n. 2022/26 del 31.5.2022 emesso dalla SOGERT, per conto del , onde procedere al recupero Controparte_2 della somma di euro 4.790,64 per il mancato pagamento delle indennità di occupazione relative all'anno 2017 quanto agli immobili siti in , via G. Parini, CP_2
n. 19 identificati al NCEU del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 2084, sub 9.
2. Parte opponente deduce: A) la carenza di legittimazione ad agire in quanto, a fondamento della richiesta, la assume il carattere abusivo dell'occupazione CP_1 da parte di essa opponente, laddove, invece, la stessa risulta proprietaria esclusiva del suddetto immobile in ragione di atto di divisione per notar del 13.3.2009 Per_1
e, prima ancora, per avere presentato, in merito ai suddetti immobili, istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, effettuando il pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione;
siccome in merito a questa istanza l'amministrazione non ha assunto alcuna determinazione si sarebbe formato un titolo “in sanatoria” (assunto poi, nel successivo atto di provenienza, quale titolo attestante la regolarità urbanistico-edilizia del bene); B) l'intervenuta prescrizione del credito, siccome lo stesso è relativo alle annualità da 2007 a 2017 non sono stati notificati atti interruttivi.
3. Si è costituita la che ha dedotto: in via preliminare, il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva (da ciò argomentando anche ai fini della richiesta di essere manlevato dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda); nel merito, l'infondatezza della stessa.
4. È rimasto contumace l'Ente creditore.
5. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2.2025.
6. In tale occasione, davanti allo scrivente, subentrato sul ruolo istruttorio a far data dal 30.9.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità; in specie, parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto rilascio (medio tempore) del permesso di costruire in sanatoria in favore di essa opponente.
7. Negli scritti conclusionali, parte opponente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, ha depositato giurisprudenza conforme del Tribunale in tal senso (in merito ad una vicenda similare).
8. La domanda va accolta per quanto si va a dire.
9. Va premesso che, ad avviso di questo Giudice, non si versa, nel caso specifico, nella ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Questa ricorrere, secondo la più accreditata opinione, quando, nel corso del giudizio, l'utilità sostanziale contesa viene effettivamente conseguita da chi ha agito in giudizio per conseguirla, con sostanziale soddisfazione del diritto azionato.
Nel caso specifico, come si dirà, le sopravvenienze verificatesi incidono piuttosto sulla legittimità della richiesta patrimoniale svolta dal la legittimità CP_2 urbanistico-edilizia del bene essendo, nel caso specifico, solo il presupposto fattuale di tale richiesta.
10. Ciò detto, dagli atti risulta: a) che l'immobile per cui fu richiesto il pagamento di una indennità di occupazione, tenuto conto dell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, è (esclusivamente) quello indicato al NCEU, foglio 4, p.lla 2084, sub 9; b) che relativamente a tale immobile (insieme con altri, riguardati da richieste patrimoniali da parte del è intervenuto il rilascio di un permesso di CP_2 costruire in sanatoria che si pone concettualmente in contraddizione con la premessa da cui muove la richiesta patrimoniale di cui si tratta (e cioè l'occupazione sine titulo del bene in questione), con la necessaria precisazione che, benché l'acquisizione ex art. 31 TUE riguardi l'area di sedime, il positivo vaglio della richiesta di permesso di costruire in sanatoria si fonda sulla ritenuta conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente (e quindi al suo carattere non abusivo).
Più in dettaglio, va ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, “la presentazione dell'istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 non determina la definitiva cessazione di efficacia del precedente ordine di demolizione, ma soltanto una sospensione e/o quiescenza temporanea di efficacia dell'atto sanzionatorio, in quanto, se l'istanza di sanatoria viene accolta, l'ordine di demolizione risulta implicitamente e/o sostanzialmente abrogato, poiché viene meno il carattere abusivo dell'opera realizzata, a causa dell'accertata conformità dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento dell'edificazione, sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria ordinaria); mentre, se l'istanza di sanatoria viene respinta (con provvedimento espresso o con silenzio rigetto, formatosi dopo 60 giorni), l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma era solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale iniziato con l'istanza di sanatoria (…) [T.A.R. Basilicata, 28.2.2012, n. 98].
Nel caso specifico è evidente che si versa nel caso della revoca implicita o sostanziale delle sanzioni edilizie che presuppongono il carattere abusivo dell'opera, onde la richiesta patrimoniale basata sulla opposta premessa deve ritenersi sine titulo.
Va aggiunto che, comunque, il credito in esame sarebbe prescritto relativamente alle annualità anteriori al 2012, tenuto conto della data di notifica degli atti interruttivi;
ma è chiaro che tale aggiunta è del tutto irrilevante in quanto assorbita dalle considerazioni di cui sopra (che riguardano l'intero credito e non solo una parte di esso).
11. Il regolamento delle spese deve avvenire tenuto conto di due concomitanti principi: a) quello per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373); b) quello per cui
“l' [e mutatis mutandis anche il Concessionario] è il soggetto Controparte_3 istituzionalmente tenuto alla riscossione, dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese e, quindi, salva la chiamata in manleva dell'Ente creditore, è l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza” (in questo senso v. tra le tante Cass. 11.7.2016, n. 14125, e più di recente Cass. 6.2.2017, n. 3101).
12. Ora, nel caso qui in questione: a) il Concessionario ha formulato espressa domanda di manleva per il caso di accoglimento della domanda attorea;
b) tale evento processuale è esclusivamente ricollegabile all'attività procedimentale posta in essere dall'Ente creditore.
13. In definitiva, le spese del giudizio sopportate da parte opponente vanno poste ad esclusivo carico del;
vanno invece compensate tra le altre Controparte_2 parti.
14. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente espletata, c) del carattere non complesso degli accertamenti compiuti (ai fini della riduzione del 40% sull'importo così determinato), le stesse vanno determinate in complessivi euro 1.020,60.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 831/2023, dichiarata la contumacia del , ogni altra istanza disattesa, Controparte_2 così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 2022/26 del 31.5.2022;
2. CONDANNA il alla refusione, in favore della sig.ra Controparte_2
, delle spese di lite, quantificate in complessivi Parte_1 euro 1.020,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. PIERPAOLO GALLO, per anticipo fattone;
mentre le COMPENSA tra le altre parti.
Così deciso in Aversa, il 16.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta