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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Meda (MB) al largo Europa n. 7
opponente
nei confronti di
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Anastasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), piazza Matteotti n. 2
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Controparte_1
prestazioni contrattuali e l'intervenuta risoluzione del contratto, con restituzione del macchinario da Pt_1
all'opponente; accertare e dichiarare, quindi, infondata la pretesa creditoria azionata da
[...] CP_1
mediante procedimento monitorio e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1153/2022 del Tribunale di Arezzo, ordinando all'opposta la restituzione dell'importo
di euro 20.863,86 versato da in adempimento dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. pronunciata in data Parte_1
1 R.G. n. 3379/2022
05-06-2023. Rigettare le domande e le eccezioni formulate da parte opposta. In ogni caso, Con vittoria di
spese e onorari di lite, oltre oneri e accessori di legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come
segue: In via preliminare, Autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria ammessa, revocando la propria
ordinanza del 28.01.2025; In Via Principale accertare l'intervenuta decadenza del diritto alla garanzia ex art.
1495 c.c. e per l'effetto rigettare l'avversa citazione ex art. 645 c.p.c. Nel merito Confermare l'ingiunzione di
pagamento n. 1153/22 emesso dal Tribunale Civile di Arezzo oggetto di opposizione e , per l'effetto,
Parte condannare al pagamento delle somme di cui alle fatture 015/21 e 042/21,ovvero, in via gradata, alla
diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì condannare controparte ex
art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed
onorari del presente procedimento. Con ogni riserva di precisare, dedurre, contestare ed articolare mezzi
istruttori nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.2.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2022, emesso in data 16.11.2022, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di corrispondere a la somma di € Controparte_1
18.056,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tale somma era stata richiesta sulla base delle fatture n. 015/21 del 20.11.2021 e n. 042/21 del
29.12.2021, emesse da a titolo di corrispettivo per la progettazione e fornitura di Controparte_1
un modulo di stampa denominato “01-VRU 330”.
2. A fondamento dell'opposizione, a eccepito che: Pt_1
i. come da accordi verbali intercorsi tra le parti, aveva progettato e realizzato un CP_1
modulo di stampa denominato 01-VRU 330, progettato per stampanti di grossi volumi di etichette,
a fronte di un corrispettivo pattuito di € 14.800,00 oltre Iva;
ii. le parti avevano pattuito che avrebbe dovuto versare, come in effetti è avvenuto, un Pt_1
acconto di € 7.000,00 alla conferma dell'ordine, previo ricevimento di un titolo di credito di pari importo a garanzia, e che il saldo del prezzo sarebbe dovuto avvenire a seguito di collaudo del macchinario, da effettuarsi nello stabilimento di Pt_1
iii. il modulo di stampa oggetto del contratto è stato consegnato in ritardo all'opponente, in data
27.3.2022 e poco dopo, in data 6.4.2022 lo stesso è stato reso, senza procedere al collaudo, in quanto
2 R.G. n. 3379/2022
le caratteristiche del bene erano da ritenersi non conformi rispetto a quanto richiesto dalla committente e pertanto lo stesso risultava inutilizzabile allo scopo;
iv. in virtù dell'avvenuta restituzione del macchinario all'opposta, ha incassato il titolo di Pt_1
credito a garanzia.
a, dunque, negato la debenza di qualsivoglia somma a titolo di corrispettivo all'opposta Pt_1 [...]
in quanto, in primo luogo, quest'ultima aveva realizzato e fornito un prodotto non CP_1
conforme alle richieste dell'opponente e dunque inservibile, rimanendo così inadempiente agli obblighi assunti e, in secondo luogo, aveva provveduto alla riconsegna del bene, con Pt_1
conseguente risoluzione del contratto.
Alla stregua di tali allegazioni, ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto e di revocare il decreto ingiuntivo n. 1153/2022.
2. Si è costituita in giudizio la quale, nel contestare quanto eccepito da parte Controparte_1
opponente, ha dedotto che:
i. in via preliminare, era decaduta dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. in quanto Parte_1
era ormai spirato il termine di otto giorni senza che la stessa avesse denunciato i vizi del bene oggetto della vendita;
ii. nel merito, non corrispondeva a verità che avesse fornito un prodotto difettoso o CP_1
comunque non conforme all'opponente, avendolo al contrario realizzato a regola d'arte;
iii. oltre a ciò, non solo non ha proceduto al collaudo omettendo di invitare la ditta Pt_1
produttrice nella propria sede per eseguire il montaggio, ma la stessa ha anche incassato l'assegno emesso a garanzia e restituito il modulo di stampa tramite spedizione non assicurata tramite il corriere BRT, senza nulla comunicare all'opposta, che lo ha ricevuto danneggiato e completamente inutilizzabile;
iv. non vi era stato dunque alcun inadempimento addebitabile a che aveva CP_1
progettato, realizzato e consegnato un bene perfettamente conforme e funzionante, con conseguente debenza del pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio, mentre lo stesso non poteva dirsi di che aveva immotivatamente restituito il prodotto senza Pt_1
procedere al collaudo, manomettendolo e danneggiandolo irreparabilmente e spedendolo non assicurato e senza imballarlo con le dovute precauzioni.
La società ha quindi chiesto che, accertata la decadenza ex art. 1495 c.c. dalla Controparte_1
garanzia per vizi di e accertato l'inadempimento della stessa rispetto ai propri obblighi, Pt_1
3 R.G. n. 3379/2022
venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
3. Con ordinanza del 5.6.2023 è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova per testi e trattenuta in decisione in data 20.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
******
5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi del bene,
formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Com'è noto, tale disposizione prevede che, nei contratti di compravendita, il compratore decade dal diritto di garanzia per i vizi e le difformità del bene se non provvede a denunziarli entro otto giorni dalla scoperta, salva pattuizione di un diverso termine.
6. Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione, occorre innanzitutto qualificare il contratto per cui è causa.
In proposito, va ricordato che rientra tra i poteri del giudice, e senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., qualificare il contratto dedotto in giudizio in maniera diversa rispetto alla prospettazione delle parti, purché
con tale operazione non si ampli il thema decidendum ossia non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto, e si lascino inalterati il petitum e la causa petendi (cfr. da ultimo
Cass. 9389/2025). Ed infatti “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di
attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non
sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta né allegata in giudizio tra le parti” (Cass. 13945/2012).
7. Tanto premesso, va ancora ricordato che il criterio da seguire ai fini della distinzione tra compravendita e appalto è un criterio di tipo qualitativo-teleologico e non meramente quantitativo-oggettivo.
In altri termini, atteso che anche nel contratto di appalto all'obbligo di facere può accompagnarsi un obbligo di dare, è necessario “far riferimento alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la
prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale
del negozio, di modo che le modifiche da apportare alle cose pur rientranti nella formale attività produttiva
4 R.G. n. 3379/2022
dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari
dirette ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad
un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la
prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, ma piuttosto sul piano qualitativo e sotto il
profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte” (Cass. n. 7624/2013).
8. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che il contratto per cui è causa vada qualificato in termini di contratto di appalto.
Ed invero, la prestazione a carico di 01 Industries non aveva ad oggetto semplicemente la consegna di un bene di produzione seriale o standard, né di un prodotto che pur presentando delle caratteristiche ad hoc rientrasse nella normale produzione dell'opposta. Anzi, l'oggetto del contratto era rappresentato dalla “progettazione e costruzione di un modulo da stampa, denominato 01-
VRU 330, ovvero un prototipo dotato di una tecnologia estremamente innovativa, compatto ed economico,
che rispettasse dimensioni specifiche dovendo essere inserito all'interno di una macchina da stampa che
[...]
intendeva porre in commercio” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2). Pt_1
Risulta dunque che il modulo di stampa richiesto da dovesse rispondere, così come Pt_1
riconosciuto da entrambe le parti, a particolari caratteristiche, e costituisse dunque un prodotto altamente personalizzato, con particolare enfasi e attenzione da riservarsi alle fasi di progettazione e programmazione del macchinario.
Ciò trova conferma anche nella corrispondenza intercorsa tra le parti e agli atti. Si fa riferimento, in particolare, all'e-mail del 12.4.2022 inviata da al nella quale si legge “questa CP_1 Pt_1
unità ha misure speciali in quanto è realizzata e personalizzata per voi” (all. 4 alle note di trattazione scritta
di parte opposta del 31.5.2023) e all'e-mail del 13.4.2022 inviata dal legale rappresentante di il Pt_1
quale fa riferimento alla “complessità” del prodotto e alle richieste della committente “magari troppo
personalizzate” (all. 11 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente).
La stessa terminologia impiegata dalle parti con riferimento al rapporto contrattuale depone a favore dell'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito dell'appalto (o, al più, del contratto misto di vendita e appalto, con prevalenza tuttavia di elementi riconducibili a quest'ultima figura contrattuale e con applicazione, pertanto, della relativa disciplina), in quanto le stesse parti fanno riferimento a D.P.R. quale parte “committente”; parte opposta fa riferimento ad una realizzazione dell'opera “a regola d'arte” (ricorso per d.i., pag. 2); infine, le stesse avevano previsto l'effettuazione di un “collaudo” dopo la consegna del bene.
5 R.G. n. 3379/2022
9. Qualificato nei suddetti termini il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, allo stesso risulta applicabile la disciplina della compravendita di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., ivi incluso l'art. 1495
c.c., ma la disciplina di cui agli artt. 1665 e ss. ed in particolare l'art. 1667 c.c., il quale prevede per il committente un termine decadenziale per denunciare i vizi e le difformità dell'opera di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi, termine che, nel caso concreto, risulta essere stato rispettato da atteso che la prima comunicazione in questo senso risale al 12.4.2022, dunque tempestiva. Pt_1
10. Venendo al merito, come si è detto, appaltatrice, ha richiesto e ottenuto il decreto CP_1
ingiuntivo allegando, da una parte, il titolo costitutivo della propria pretesa, consistente nell'accordo contrattuale, concluso oralmente dalle parti, con cui la stessa si impegnava a fornire,
ed effettivamente forniva alla committente un modulo di stampa e, dall'altra, ha allegato Pt_1
l'inadempimento di che non le pagava il corrispettivo pattuito (rectius, incassava l'assegno Pt_1
emesso a garanzia da e di eguale valore, € 7.000,00, rispetto all'acconto versato da CP_1
omettendo di pagare il saldo). Pt_1
L'esistenza di un contratto verbale, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di tale modulo di stampa, pur in assenza di una pattuizione scritta, deve ritenersi peraltro pacifico, in quanto riconosciuto e non contestato dall'opponente.
11. Alla luce di tali considerazioni, creditrice opposta, ha compiutamente assolto al CP_1
proprio onere probatorio (cfr. Cass. sez. un., 13533/2001).
12. D.P.R. ha opposto il decreto ingiuntivo sostenendo che il mancato adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo doveva ritenersi legittimo alla luce dell'inesatto adempimento della controparte, in virtù del principio enucleato dall'art. 1460 c.c. per cui
inadimplenti non est adimplendum. Ha affermato, in particolare, che l'opposta aveva sì fornito a un modulo di stampa, ma che tuttavia quest'ultimo risultava, dopo essere stato analizzato Pt_1
dalla committente, non conforme alle caratteristiche richieste, circostanza che lo rendeva inidoneo all'uso e allo scopo cui avrebbe dovuto essere destinato.
Quanto al motivo di tale inidoneità, l'opponente ha affermato che il macchinario fornito si presentava “non conforme alle caratteristiche richieste ovvero inutilizzabile” e “non funzionante” (atto di
citazione in opposizione, pag. 2). Successivamente, l'opponente ha specificato che il bene presentava
“grossolani errori di meccanica che non permettevano - per il sovradimensionamento delle viti in ottone che
bloccavano/sbloccano la sua componentistica rotativa - il corretto utilizzo dello stesso ovvero il semplice
6 R.G. n. 3379/2022
smontaggio dei rulli e dell'Anilox per la loro pulizia” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 di parte opponente, pag.
2).
13. Tale giudizio di inutilizzabilità del prodotto risulta, tuttavia, privo di supporto probatorio.
Parte Ed invero, il testimone indotto dalla parte opponente (dipendente della stessa Tes_1
ha sostanzialmente riferito che il problema del prototipo era legato all'impossibilità di rimuovere il rullo e procedere con la pulizia della macchina. In particolare, in risposta ai capitoli di prova n. 6 e
7 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente, rispettivamente “se sia vero che il
sovradimensionamento delle viti in ottone che bloccavano/sbloccavano la componente rotativa del modulo di
stampa 01 – VRU 330 impediva di procedere allo smontaggio della componente rotativa e del rullo anilox per
la loro pulizia” e “se sia vero che nell'impossibilità di procedere alla regolare pulizia della componentistica
del modulo da parte del cliente/utilizzatore, valutavo negativamente con la progettazione e Parte_2
realizzazione di un fustellatore per etichette che utilizzasse moduli 01 – VRU 330 di , il Controparte_1
teste ha risposto “Si, esatto” e “sì perché appunto non era possibile rimuovere il rullo e appunto procedere
con la pulizia ordinaria e straordinaria della macchina” (cfr. verbale 9 maggio 2024).
Va, tuttavia, evidenziato che lo stesso ha anche dichiarato quanto segue: “Il prototipo Tes_1
non è stato mai messo in funzione perché appunto creiamo una macchina intorno al prototipo che ci viene
dato. Non essendo utilizzabile, non è mai stato messo in funzione e non è mai stata creata la macchina per
questo prototipo”.
La circostanza che il prototipo non sia stato mai messo in funzione (e non sia stata mai creata la macchina) non consente di condividere la tesi dell'inutilizzabilità del prototipo stesso, sostenuta dalla odierna opponente.
A ciò si aggiunga che DPR non ha consentito a di eseguire alcun collaudo ed CP_1
eventualmente apportare le correzioni ritenute necessarie.
Del resto, l'opponente ha sostenuto che non avrebbe adempiuto la propria CP_1
prestazione principale, consistente nella “fornitura del macchinario con le caratteristiche promesse” e che “ non ha consegnato all'odierna opponente semplicemente un prodotto difettoso, ma Controparte_1
un prodotto privo delle caratteristiche promesse e, in altre parole, un prodotto completamente diverso da
quello contrattuale, che non può assolvere alla funzione cui era destinato” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 di
parte opponente, pagg. 3 e 4).
7 R.G. n. 3379/2022
Tuttavia, proprio con riferimento a tali caratteristiche, a omesso di fornire una qualsivoglia Pt_1
prova del fatto che le stesse fossero state oggetto di una precisa pattuizione tra le parti o meglio, di una specifica richiesta da parte della committenza.
Ne consegue, dunque, l'impossibilità di ancorare l'accertamento dell'inadempimento (rectius,
dell'inesatto adempimento) di a qualsivoglia elemento contrattuale. CP_1
14. Mancando la prova della non conformità del bene progettato e realizzato da parte opposta rispetto ad una specifica pretesa da parte della committenza, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ogni altra questione assorbita.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del d.m.
55 del 2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione per valore di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1153/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Costantin e Roberta Mandelli ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Meda (MB) al largo Europa n. 7
opponente
nei confronti di
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Anastasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), piazza Matteotti n. 2
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Controparte_1
prestazioni contrattuali e l'intervenuta risoluzione del contratto, con restituzione del macchinario da Pt_1
all'opponente; accertare e dichiarare, quindi, infondata la pretesa creditoria azionata da
[...] CP_1
mediante procedimento monitorio e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1153/2022 del Tribunale di Arezzo, ordinando all'opposta la restituzione dell'importo
di euro 20.863,86 versato da in adempimento dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. pronunciata in data Parte_1
1 R.G. n. 3379/2022
05-06-2023. Rigettare le domande e le eccezioni formulate da parte opposta. In ogni caso, Con vittoria di
spese e onorari di lite, oltre oneri e accessori di legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come
segue: In via preliminare, Autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria ammessa, revocando la propria
ordinanza del 28.01.2025; In Via Principale accertare l'intervenuta decadenza del diritto alla garanzia ex art.
1495 c.c. e per l'effetto rigettare l'avversa citazione ex art. 645 c.p.c. Nel merito Confermare l'ingiunzione di
pagamento n. 1153/22 emesso dal Tribunale Civile di Arezzo oggetto di opposizione e , per l'effetto,
Parte condannare al pagamento delle somme di cui alle fatture 015/21 e 042/21,ovvero, in via gradata, alla
diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì condannare controparte ex
art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed
onorari del presente procedimento. Con ogni riserva di precisare, dedurre, contestare ed articolare mezzi
istruttori nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.2.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2022, emesso in data 16.11.2022, con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di corrispondere a la somma di € Controparte_1
18.056,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Tale somma era stata richiesta sulla base delle fatture n. 015/21 del 20.11.2021 e n. 042/21 del
29.12.2021, emesse da a titolo di corrispettivo per la progettazione e fornitura di Controparte_1
un modulo di stampa denominato “01-VRU 330”.
2. A fondamento dell'opposizione, a eccepito che: Pt_1
i. come da accordi verbali intercorsi tra le parti, aveva progettato e realizzato un CP_1
modulo di stampa denominato 01-VRU 330, progettato per stampanti di grossi volumi di etichette,
a fronte di un corrispettivo pattuito di € 14.800,00 oltre Iva;
ii. le parti avevano pattuito che avrebbe dovuto versare, come in effetti è avvenuto, un Pt_1
acconto di € 7.000,00 alla conferma dell'ordine, previo ricevimento di un titolo di credito di pari importo a garanzia, e che il saldo del prezzo sarebbe dovuto avvenire a seguito di collaudo del macchinario, da effettuarsi nello stabilimento di Pt_1
iii. il modulo di stampa oggetto del contratto è stato consegnato in ritardo all'opponente, in data
27.3.2022 e poco dopo, in data 6.4.2022 lo stesso è stato reso, senza procedere al collaudo, in quanto
2 R.G. n. 3379/2022
le caratteristiche del bene erano da ritenersi non conformi rispetto a quanto richiesto dalla committente e pertanto lo stesso risultava inutilizzabile allo scopo;
iv. in virtù dell'avvenuta restituzione del macchinario all'opposta, ha incassato il titolo di Pt_1
credito a garanzia.
a, dunque, negato la debenza di qualsivoglia somma a titolo di corrispettivo all'opposta Pt_1 [...]
in quanto, in primo luogo, quest'ultima aveva realizzato e fornito un prodotto non CP_1
conforme alle richieste dell'opponente e dunque inservibile, rimanendo così inadempiente agli obblighi assunti e, in secondo luogo, aveva provveduto alla riconsegna del bene, con Pt_1
conseguente risoluzione del contratto.
Alla stregua di tali allegazioni, ha chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto e di revocare il decreto ingiuntivo n. 1153/2022.
2. Si è costituita in giudizio la quale, nel contestare quanto eccepito da parte Controparte_1
opponente, ha dedotto che:
i. in via preliminare, era decaduta dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. in quanto Parte_1
era ormai spirato il termine di otto giorni senza che la stessa avesse denunciato i vizi del bene oggetto della vendita;
ii. nel merito, non corrispondeva a verità che avesse fornito un prodotto difettoso o CP_1
comunque non conforme all'opponente, avendolo al contrario realizzato a regola d'arte;
iii. oltre a ciò, non solo non ha proceduto al collaudo omettendo di invitare la ditta Pt_1
produttrice nella propria sede per eseguire il montaggio, ma la stessa ha anche incassato l'assegno emesso a garanzia e restituito il modulo di stampa tramite spedizione non assicurata tramite il corriere BRT, senza nulla comunicare all'opposta, che lo ha ricevuto danneggiato e completamente inutilizzabile;
iv. non vi era stato dunque alcun inadempimento addebitabile a che aveva CP_1
progettato, realizzato e consegnato un bene perfettamente conforme e funzionante, con conseguente debenza del pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio, mentre lo stesso non poteva dirsi di che aveva immotivatamente restituito il prodotto senza Pt_1
procedere al collaudo, manomettendolo e danneggiandolo irreparabilmente e spedendolo non assicurato e senza imballarlo con le dovute precauzioni.
La società ha quindi chiesto che, accertata la decadenza ex art. 1495 c.c. dalla Controparte_1
garanzia per vizi di e accertato l'inadempimento della stessa rispetto ai propri obblighi, Pt_1
3 R.G. n. 3379/2022
venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
3. Con ordinanza del 5.6.2023 è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova per testi e trattenuta in decisione in data 20.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
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5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi del bene,
formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Com'è noto, tale disposizione prevede che, nei contratti di compravendita, il compratore decade dal diritto di garanzia per i vizi e le difformità del bene se non provvede a denunziarli entro otto giorni dalla scoperta, salva pattuizione di un diverso termine.
6. Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione, occorre innanzitutto qualificare il contratto per cui è causa.
In proposito, va ricordato che rientra tra i poteri del giudice, e senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., qualificare il contratto dedotto in giudizio in maniera diversa rispetto alla prospettazione delle parti, purché
con tale operazione non si ampli il thema decidendum ossia non vengano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto, e si lascino inalterati il petitum e la causa petendi (cfr. da ultimo
Cass. 9389/2025). Ed infatti “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di
attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non
sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta né allegata in giudizio tra le parti” (Cass. 13945/2012).
7. Tanto premesso, va ancora ricordato che il criterio da seguire ai fini della distinzione tra compravendita e appalto è un criterio di tipo qualitativo-teleologico e non meramente quantitativo-oggettivo.
In altri termini, atteso che anche nel contratto di appalto all'obbligo di facere può accompagnarsi un obbligo di dare, è necessario “far riferimento alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la
prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale
del negozio, di modo che le modifiche da apportare alle cose pur rientranti nella formale attività produttiva
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dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari
dirette ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad
un opus perfectum, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la
prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, ma piuttosto sul piano qualitativo e sotto il
profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte” (Cass. n. 7624/2013).
8. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che il contratto per cui è causa vada qualificato in termini di contratto di appalto.
Ed invero, la prestazione a carico di 01 Industries non aveva ad oggetto semplicemente la consegna di un bene di produzione seriale o standard, né di un prodotto che pur presentando delle caratteristiche ad hoc rientrasse nella normale produzione dell'opposta. Anzi, l'oggetto del contratto era rappresentato dalla “progettazione e costruzione di un modulo da stampa, denominato 01-
VRU 330, ovvero un prototipo dotato di una tecnologia estremamente innovativa, compatto ed economico,
che rispettasse dimensioni specifiche dovendo essere inserito all'interno di una macchina da stampa che
[...]
intendeva porre in commercio” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2). Pt_1
Risulta dunque che il modulo di stampa richiesto da dovesse rispondere, così come Pt_1
riconosciuto da entrambe le parti, a particolari caratteristiche, e costituisse dunque un prodotto altamente personalizzato, con particolare enfasi e attenzione da riservarsi alle fasi di progettazione e programmazione del macchinario.
Ciò trova conferma anche nella corrispondenza intercorsa tra le parti e agli atti. Si fa riferimento, in particolare, all'e-mail del 12.4.2022 inviata da al nella quale si legge “questa CP_1 Pt_1
unità ha misure speciali in quanto è realizzata e personalizzata per voi” (all. 4 alle note di trattazione scritta
di parte opposta del 31.5.2023) e all'e-mail del 13.4.2022 inviata dal legale rappresentante di il Pt_1
quale fa riferimento alla “complessità” del prodotto e alle richieste della committente “magari troppo
personalizzate” (all. 11 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente).
La stessa terminologia impiegata dalle parti con riferimento al rapporto contrattuale depone a favore dell'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito dell'appalto (o, al più, del contratto misto di vendita e appalto, con prevalenza tuttavia di elementi riconducibili a quest'ultima figura contrattuale e con applicazione, pertanto, della relativa disciplina), in quanto le stesse parti fanno riferimento a D.P.R. quale parte “committente”; parte opposta fa riferimento ad una realizzazione dell'opera “a regola d'arte” (ricorso per d.i., pag. 2); infine, le stesse avevano previsto l'effettuazione di un “collaudo” dopo la consegna del bene.
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9. Qualificato nei suddetti termini il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, allo stesso risulta applicabile la disciplina della compravendita di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., ivi incluso l'art. 1495
c.c., ma la disciplina di cui agli artt. 1665 e ss. ed in particolare l'art. 1667 c.c., il quale prevede per il committente un termine decadenziale per denunciare i vizi e le difformità dell'opera di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi, termine che, nel caso concreto, risulta essere stato rispettato da atteso che la prima comunicazione in questo senso risale al 12.4.2022, dunque tempestiva. Pt_1
10. Venendo al merito, come si è detto, appaltatrice, ha richiesto e ottenuto il decreto CP_1
ingiuntivo allegando, da una parte, il titolo costitutivo della propria pretesa, consistente nell'accordo contrattuale, concluso oralmente dalle parti, con cui la stessa si impegnava a fornire,
ed effettivamente forniva alla committente un modulo di stampa e, dall'altra, ha allegato Pt_1
l'inadempimento di che non le pagava il corrispettivo pattuito (rectius, incassava l'assegno Pt_1
emesso a garanzia da e di eguale valore, € 7.000,00, rispetto all'acconto versato da CP_1
omettendo di pagare il saldo). Pt_1
L'esistenza di un contratto verbale, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di tale modulo di stampa, pur in assenza di una pattuizione scritta, deve ritenersi peraltro pacifico, in quanto riconosciuto e non contestato dall'opponente.
11. Alla luce di tali considerazioni, creditrice opposta, ha compiutamente assolto al CP_1
proprio onere probatorio (cfr. Cass. sez. un., 13533/2001).
12. D.P.R. ha opposto il decreto ingiuntivo sostenendo che il mancato adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo doveva ritenersi legittimo alla luce dell'inesatto adempimento della controparte, in virtù del principio enucleato dall'art. 1460 c.c. per cui
inadimplenti non est adimplendum. Ha affermato, in particolare, che l'opposta aveva sì fornito a un modulo di stampa, ma che tuttavia quest'ultimo risultava, dopo essere stato analizzato Pt_1
dalla committente, non conforme alle caratteristiche richieste, circostanza che lo rendeva inidoneo all'uso e allo scopo cui avrebbe dovuto essere destinato.
Quanto al motivo di tale inidoneità, l'opponente ha affermato che il macchinario fornito si presentava “non conforme alle caratteristiche richieste ovvero inutilizzabile” e “non funzionante” (atto di
citazione in opposizione, pag. 2). Successivamente, l'opponente ha specificato che il bene presentava
“grossolani errori di meccanica che non permettevano - per il sovradimensionamento delle viti in ottone che
bloccavano/sbloccano la sua componentistica rotativa - il corretto utilizzo dello stesso ovvero il semplice
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smontaggio dei rulli e dell'Anilox per la loro pulizia” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 di parte opponente, pag.
2).
13. Tale giudizio di inutilizzabilità del prodotto risulta, tuttavia, privo di supporto probatorio.
Parte Ed invero, il testimone indotto dalla parte opponente (dipendente della stessa Tes_1
ha sostanzialmente riferito che il problema del prototipo era legato all'impossibilità di rimuovere il rullo e procedere con la pulizia della macchina. In particolare, in risposta ai capitoli di prova n. 6 e
7 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opponente, rispettivamente “se sia vero che il
sovradimensionamento delle viti in ottone che bloccavano/sbloccavano la componente rotativa del modulo di
stampa 01 – VRU 330 impediva di procedere allo smontaggio della componente rotativa e del rullo anilox per
la loro pulizia” e “se sia vero che nell'impossibilità di procedere alla regolare pulizia della componentistica
del modulo da parte del cliente/utilizzatore, valutavo negativamente con la progettazione e Parte_2
realizzazione di un fustellatore per etichette che utilizzasse moduli 01 – VRU 330 di , il Controparte_1
teste ha risposto “Si, esatto” e “sì perché appunto non era possibile rimuovere il rullo e appunto procedere
con la pulizia ordinaria e straordinaria della macchina” (cfr. verbale 9 maggio 2024).
Va, tuttavia, evidenziato che lo stesso ha anche dichiarato quanto segue: “Il prototipo Tes_1
non è stato mai messo in funzione perché appunto creiamo una macchina intorno al prototipo che ci viene
dato. Non essendo utilizzabile, non è mai stato messo in funzione e non è mai stata creata la macchina per
questo prototipo”.
La circostanza che il prototipo non sia stato mai messo in funzione (e non sia stata mai creata la macchina) non consente di condividere la tesi dell'inutilizzabilità del prototipo stesso, sostenuta dalla odierna opponente.
A ciò si aggiunga che DPR non ha consentito a di eseguire alcun collaudo ed CP_1
eventualmente apportare le correzioni ritenute necessarie.
Del resto, l'opponente ha sostenuto che non avrebbe adempiuto la propria CP_1
prestazione principale, consistente nella “fornitura del macchinario con le caratteristiche promesse” e che “ non ha consegnato all'odierna opponente semplicemente un prodotto difettoso, ma Controparte_1
un prodotto privo delle caratteristiche promesse e, in altre parole, un prodotto completamente diverso da
quello contrattuale, che non può assolvere alla funzione cui era destinato” (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 di
parte opponente, pagg. 3 e 4).
7 R.G. n. 3379/2022
Tuttavia, proprio con riferimento a tali caratteristiche, a omesso di fornire una qualsivoglia Pt_1
prova del fatto che le stesse fossero state oggetto di una precisa pattuizione tra le parti o meglio, di una specifica richiesta da parte della committenza.
Ne consegue, dunque, l'impossibilità di ancorare l'accertamento dell'inadempimento (rectius,
dell'inesatto adempimento) di a qualsivoglia elemento contrattuale. CP_1
14. Mancando la prova della non conformità del bene progettato e realizzato da parte opposta rispetto ad una specifica pretesa da parte della committenza, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ogni altra questione assorbita.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del d.m.
55 del 2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione per valore di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1153/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 30 maggio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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