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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
con l'Avv. Valentina Cantone Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza dell'11 settembre 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, , per accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
quest'ultima ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avergli causato un danno ingiusto mediante un illegittimo prelievo della somma totale di euro 6.729,80 dal suo conto corrente, comprensiva dell'importo finanziato dalla IC con il prestito n. 202.207.137.020.85 nonché di quello erogato attraverso l'attivazione della linea di credito “pago sereno” e conseguentemente per
1
ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore e dunque la restituzione della somma di euro 6.729 ,80, oltre interessi sino al soddisfo.
2. depositava in copia: contratto di finanziamento del 15.07.2021 con Parte_1
Opel AN Spa (doc. 1); contratto di finanziamento con la IC S.P.A. del 30.07.2021
(doc. 2); lista movimenti conto corrente (doc. 3); lettera raccomandata a.r. del 12.10.2021 (doc.
4); richiesta di avvio mediazione (doc. 5); invito alla mediazione (doc. 6); verbale di mediazione
(doc. 7).
3. L'attore chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis respinta ogni contraria istanza ed eccezione 1. in via principale
e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di cui all'art 2043 c.c. della Sig.ra per aver causato un danno ingiusto nei confronti del Sig. con CP_1 Pt_1
l'avvenuto illegittimo prelievo della somma totale di euro 6.729 ,80 , comprensiva dell'importo finanziato dalla IC con il prestito n. 202.207.137.020.85 nonché di quello erogato attraverso l 'attivazione della linea di credito pago sereno, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, e dunque alla restituzione della somma di euro 6.729 ,80, oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre a CPA come per legge.”
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, la convenuta ritualmente citata non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18/04/2023.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza dell'11/09/2024 veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Secondo la ricostruzione dei fatti, così come prospettata dall'attore, in data 15 luglio 2021
sottoscriveva il contratto di finanziamento n. P 060984711/4 con la Opel ai Pt_1 CP_2
fini dell'acquisto presso l'Autoimport S.p.a. dell'autovettura Opel Crossland 1,2, Turbo 12 V 130
CV, per un importo complessivo di € 17. 100,00 e , all'epoca madre Controparte_1
della sua compagna, interveniva nel predetto finanziamento quale soggetto coobbligato che autorizzava a far accreditare tramite RID i ratei mensili sul proprio conto corrente per la
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restituzione delle somme;
successivamente in data 30 luglio 2021 l'attore contraeva con la
IC Banca S.p.a. il finanziamento n. 202.207.137.020.85 per la somma di € 5.000,00 al fine di garantire alla convenuta la restituzione delle somme che venivano prelevate dal conto di quest'ultima; l'attore in forza di detto contratto riceveva dalla IC la carta di debito, su cui gli era stata accreditata la somma di euro 5.000,00, che consegnava immediatamente alla convenuta;
la convenuta, una volta in possesso della succitata carta di debito, in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, attivava, con le credenziali dello , un nuovo prestito “pago Pt_1
sereno” al fine di ricevere in suo favore l'ulteriore somma complessiva di € 727,80; infine la convenuta alla data del 1 ottobre 2021 prelevava la totalità dei fondi presenti sul conto corrente dell'attore, e segnatamente sia la somma di euro 5.000,00 , finanziata dalla IC , che l'importo a credito di euro 727,80 del pago sereno, e nel mese di dicembre 2021 decideva di interrompere, senza avviso alcuno, l'autorizzazione precedentemente concessa, con rid bancario, senza darne avviso alcuno al Sig. e tantomeno alla . Veniva quindi Pt_1 CP_3
esperito tentativo di mediazione con esito negativo.
Il fatto narrato dalla parte attrice rientrerebbe, in astratto, nell'alveo dell'art. 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., impone alla parte attrice di provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e la colpa in capo al preteso danneggiante.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo incombe sull'attore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il convenuto da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dal convenuto.
Nel caso di specie la parte attrice non ha fornito preliminarmente la prova del fatto storico, non assolvendo al proprio onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
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In particolare, dalla documentazione depositata, ovvero il contratto di finanziamento del
15.07.2021 con Opel AN Spa (doc. 1) e il contratto di finanziamento con la IC S.P.A. del 30.07.2021 (doc. 2) – entrambi non sottoscritti –emerge soltanto un coinvolgimento della convenuta quale obbligata (nel contratto del 15.07.2021), mentre nella lista movimenti conto corrente intestato all'attore (doc. 3) seppur risultano effettivamente prelevate le Pt_1
somma indicate dall'attore, non può essere certamente ricondotto il predetto prelievo alla convenuta in danno dello . Pt_1
Tra l'altro la presunta prova richiamata da parte attrice, quali messaggi, conversazioni
WhatsApp, a dimostrazione della fondatezza della sua domanda ed avente a detta dello natura confessoria - che la stessa dichiara di non aver potuto produrre in giudizio Pt_1
“attesa l'impossibilità a tempo debito di poter depositare i file audio in un formato digitale compatibile con il sistema di deposito telematico” - ben avrebbe potuto avere ingresso nell'odierno procedimento.
Ed invero sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, in data ben antecedente al presente giudizio secondo la quale '“i messaggi 'whatsapp' e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione 'ex post' di detti flussi”.
Continua la Suprema Corte evidenziando che “è legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 02/03/2020, Rv. 278635), sempre considerando che si trattava di un'attività di mera documentazione, ancorché per immagini, dei medesimi”.
Pertanto, in assenza della prova del fatto storico, appare superflua ogni indagine in merito al danno ed al nesso di causalità.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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