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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata presso l'Avv. SCOTTA LUISA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. BERARDO GABRIELLA FRANCESCA che lo rappre- senta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
Concisa esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.la chiedeva la pronuncia di separazione giudiziale Pt_1
dal si con il quale si era unita in matrimonio concordatario in il 21/08/1988 CP_2 Per_1
optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Ci- vile di quel Comune al n. 51, parte II, Serie A, dell'anno 1988, da cui erano nati i figli Per_2
di 32 anni e di 27 anni ancora universitario. Per_3
1 Veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti.
si costituiva in giudizio, non contestando la domanda di separazione. CP_1
Tra le parti vi erano al momento della loro costituzione divergenze in ordine ad aspetti econo- mici patrimoniali.
Il Giudice sentiva le parti e ne tentava la conciliazione senza esito;
non pronunciava i provve- dimenti temporanei ed urgenti e ai sensi dell'art 473bis.22 cpc disponendo che la causa fosse rimessa in decisione per l'udienza dell'8.1.25 previa la precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo rassegnando conclusioni congiunte che si tra- scrivono
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi (in atto di matrimonio Da- Parte_1
), e (in atto di matrimonio , i quali Persona_4 CP_1 Controparte_1 ebbero a contrarre matrimonio concordatario il 21.08.1988 in (ivi trascritto al n. 51, Parte Per_1 II, serie A dell'anno 1988). Conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove trascritto il matrimonio di procedere alla dovuta annotazione della sentenza e provvedere al- le ulteriori incombenze.
2. Stabilire che la casa familiare in Manta (CN), via Stazione n. 76/A (a CU del Comune di Man- ta F.4 part. 179 sub 8 cat. A2 classe 2, consistenza 6 vani, 103 mq;
part. 178 sub 14 partita 394 cat. C6 classe 3 consistenza 13 mq), di cui i coniugi sono comproprietari per pari quote indivise, resti assegnata in via esclusiva al marito che avrà pertanto il diritto di abitarla;
3. La moglie lascerà la casa coniugale nella piena disponibilità del marito entro la data del 28 febbraio 2025, salvo comprovate esigenze di proroga di tale termine, e si trasferirà a dove Per_1 troverà altra sistemazione abitativa prendendo in locazione un appartamento;
4. Tenuto conto della disparità di reddito tra i coniugi e dell'assegnazione della casa comune in uso esclusivo al marito, questi si obbliga a corrispondere mensilmente in favore della moglie entro il giorno cinque di ogni mese un assegno perequativo di concorso al suo mantenimento di €
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Detto assegno verrà versato a partire dalla data dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della moglie, prevedendosi che, per il mese in cui la moglie si trasferirà, l'assegno venga comunque corrisposto nella frazione corri- spondente al periodo in cui la stessa non occuperà più la casa coniugale;
5. Fino alla data dell'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale da parte della moglie e solo fino a quella data, il pagamento delle utenze e delle spese ordinarie di gestione dell'immobile di Manta verranno sostenute al 50% dai coniugi, attingendo dal conto corrente bancario cointestato sul qua- le, in caso di sopravvenuta incapienza, gli stessi effettueranno versamenti di pari concordato im- porto. I coniugi avranno cura di non prelevare per esigenze personali dal predetto conto fino alla sua estinzione. Al momento del trasferimento della moglie, e comunque non oltre i successivi otto giorni, il conto cointestato dovrà venire estinto e le somme residue divise tra i coniugi in parti uguali;
6. Le parti si prestano l'obbligo reciproco di versare ciascuno un contributo mensile di euro 250,00 in favore del figlio studente universitario, a partire dal mese in cui la madre lasce- Per_3 rà la casa familiare e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del suo trentesimo anno di età;
7. Quanto alla divisione della comunione de residuo dei conti correnti bancari intestati in via esclusiva a ciascuno di essi, i coniugi provvederanno alla divisione in parti uguali della differenza esistente sul conto con giacenza di maggior importo alla data dell'udienza delli 13 novembre 2024 di comparizione nanti il Tribunale (al netto delle spese legali pagate da ciascun coniuge, stante la compensazione di tali spese). Poiché a tale data la differenza tra il conto del sig. ed CP_1 il conto della sig.a risulta pari ad € 5.059,55 in più sul conto del marito, questi si Parte_1 obbliga a versare alla moglie la somma di € 2.529,77 entro la data del 31.12.2024.
2 8. I coniugi convengono altresì che il marito acquisisca in via definitiva la titolarità delle quote sociali della Bene della quantità di numero 1.000 e del controvalore di euro 2.960,00 già a Pt_2 questi formalmente intestate, a fronte del versamento alla moglie della somma di euro 1.480,00 corrispondente al 50% del controvalore delle quote: tale importo verrà dal sig. corrisposto CP_1 alla sig.ra parimenti entro la data del 31.12.2024; Pt_1
9. I coniugi danno atto di essersi accordati per la divisione dell'arredamento e degli elettrodome- stici della casa familiare prevedendo che alla Sig.a restino definitivamente asse- Parte_1 gnati i mobili della camera da letto matrimoniale (per altro suoi personali in quanto ereditati dalla di lei madre), la lavatrice, l'asciugatrice, la batteria di pentole AMC, un letto della camera dei figli con le coperte e la relativa biancheria che lo corredano, l'aspirapolvere robot;
restano invece asse- gnati in via definitiva al sig. la cucina con i relativi elettrodomestici che la com- CP_1 pongono, l'arredo del soggiorno, quello della camera dei figli (salvo un letto) e del bagno. I coniugi, entro la data del trasferimento della moglie, provvederanno altresì a dividersi equamen- te tra loro i regali di nozze, la biancheria, le suppellettili ed i vari oggetti di uso quotidiano acqui- stati durante il matrimonio;
10. L'autovettura TOYOTA YARIS tg FA032VE intestata alla moglie resta definitivamente asse- gnata in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra . Restano invece definitivamente Parte_1 assegnate in piena ed esclusiva proprietà al marito sig. le autovetture ad esso inte- CP_1 state tg CW267EZ e tg. FZ205NT (in uso al figlio , pre- CP_3 CP_4 Per_3 standosi reciprocamente i coniugi sin da ora, per quanto occorra, pieno ed incondizionato consen- so alla vendita ed alla voltura delle rispettive autovetture.
11. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
12. Allo stato, le parti dichiarano di null'altr avere l'un l'altra a pretendere se non l'adempimento delle sovra estese condizioni”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ai sensi di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la separazione personale dei coniugi
, n. il 26/05/1966 a SALUZZO (CN), Parte_1
E
, n. il 10/12/1960 a VERZUOLO (CN), Controparte_1
alle condizioni congiunte come sopra trascritte
Nulla in punto spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata presso l'Avv. SCOTTA LUISA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. BERARDO GABRIELLA FRANCESCA che lo rappre- senta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
Concisa esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.la chiedeva la pronuncia di separazione giudiziale Pt_1
dal si con il quale si era unita in matrimonio concordatario in il 21/08/1988 CP_2 Per_1
optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Ci- vile di quel Comune al n. 51, parte II, Serie A, dell'anno 1988, da cui erano nati i figli Per_2
di 32 anni e di 27 anni ancora universitario. Per_3
1 Veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti.
si costituiva in giudizio, non contestando la domanda di separazione. CP_1
Tra le parti vi erano al momento della loro costituzione divergenze in ordine ad aspetti econo- mici patrimoniali.
Il Giudice sentiva le parti e ne tentava la conciliazione senza esito;
non pronunciava i provve- dimenti temporanei ed urgenti e ai sensi dell'art 473bis.22 cpc disponendo che la causa fosse rimessa in decisione per l'udienza dell'8.1.25 previa la precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti raggiungevano un accordo rassegnando conclusioni congiunte che si tra- scrivono
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi (in atto di matrimonio Da- Parte_1
), e (in atto di matrimonio , i quali Persona_4 CP_1 Controparte_1 ebbero a contrarre matrimonio concordatario il 21.08.1988 in (ivi trascritto al n. 51, Parte Per_1 II, serie A dell'anno 1988). Conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove trascritto il matrimonio di procedere alla dovuta annotazione della sentenza e provvedere al- le ulteriori incombenze.
2. Stabilire che la casa familiare in Manta (CN), via Stazione n. 76/A (a CU del Comune di Man- ta F.4 part. 179 sub 8 cat. A2 classe 2, consistenza 6 vani, 103 mq;
part. 178 sub 14 partita 394 cat. C6 classe 3 consistenza 13 mq), di cui i coniugi sono comproprietari per pari quote indivise, resti assegnata in via esclusiva al marito che avrà pertanto il diritto di abitarla;
3. La moglie lascerà la casa coniugale nella piena disponibilità del marito entro la data del 28 febbraio 2025, salvo comprovate esigenze di proroga di tale termine, e si trasferirà a dove Per_1 troverà altra sistemazione abitativa prendendo in locazione un appartamento;
4. Tenuto conto della disparità di reddito tra i coniugi e dell'assegnazione della casa comune in uso esclusivo al marito, questi si obbliga a corrispondere mensilmente in favore della moglie entro il giorno cinque di ogni mese un assegno perequativo di concorso al suo mantenimento di €
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Detto assegno verrà versato a partire dalla data dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della moglie, prevedendosi che, per il mese in cui la moglie si trasferirà, l'assegno venga comunque corrisposto nella frazione corri- spondente al periodo in cui la stessa non occuperà più la casa coniugale;
5. Fino alla data dell'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale da parte della moglie e solo fino a quella data, il pagamento delle utenze e delle spese ordinarie di gestione dell'immobile di Manta verranno sostenute al 50% dai coniugi, attingendo dal conto corrente bancario cointestato sul qua- le, in caso di sopravvenuta incapienza, gli stessi effettueranno versamenti di pari concordato im- porto. I coniugi avranno cura di non prelevare per esigenze personali dal predetto conto fino alla sua estinzione. Al momento del trasferimento della moglie, e comunque non oltre i successivi otto giorni, il conto cointestato dovrà venire estinto e le somme residue divise tra i coniugi in parti uguali;
6. Le parti si prestano l'obbligo reciproco di versare ciascuno un contributo mensile di euro 250,00 in favore del figlio studente universitario, a partire dal mese in cui la madre lasce- Per_3 rà la casa familiare e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque non oltre il compimento del suo trentesimo anno di età;
7. Quanto alla divisione della comunione de residuo dei conti correnti bancari intestati in via esclusiva a ciascuno di essi, i coniugi provvederanno alla divisione in parti uguali della differenza esistente sul conto con giacenza di maggior importo alla data dell'udienza delli 13 novembre 2024 di comparizione nanti il Tribunale (al netto delle spese legali pagate da ciascun coniuge, stante la compensazione di tali spese). Poiché a tale data la differenza tra il conto del sig. ed CP_1 il conto della sig.a risulta pari ad € 5.059,55 in più sul conto del marito, questi si Parte_1 obbliga a versare alla moglie la somma di € 2.529,77 entro la data del 31.12.2024.
2 8. I coniugi convengono altresì che il marito acquisisca in via definitiva la titolarità delle quote sociali della Bene della quantità di numero 1.000 e del controvalore di euro 2.960,00 già a Pt_2 questi formalmente intestate, a fronte del versamento alla moglie della somma di euro 1.480,00 corrispondente al 50% del controvalore delle quote: tale importo verrà dal sig. corrisposto CP_1 alla sig.ra parimenti entro la data del 31.12.2024; Pt_1
9. I coniugi danno atto di essersi accordati per la divisione dell'arredamento e degli elettrodome- stici della casa familiare prevedendo che alla Sig.a restino definitivamente asse- Parte_1 gnati i mobili della camera da letto matrimoniale (per altro suoi personali in quanto ereditati dalla di lei madre), la lavatrice, l'asciugatrice, la batteria di pentole AMC, un letto della camera dei figli con le coperte e la relativa biancheria che lo corredano, l'aspirapolvere robot;
restano invece asse- gnati in via definitiva al sig. la cucina con i relativi elettrodomestici che la com- CP_1 pongono, l'arredo del soggiorno, quello della camera dei figli (salvo un letto) e del bagno. I coniugi, entro la data del trasferimento della moglie, provvederanno altresì a dividersi equamen- te tra loro i regali di nozze, la biancheria, le suppellettili ed i vari oggetti di uso quotidiano acqui- stati durante il matrimonio;
10. L'autovettura TOYOTA YARIS tg FA032VE intestata alla moglie resta definitivamente asse- gnata in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra . Restano invece definitivamente Parte_1 assegnate in piena ed esclusiva proprietà al marito sig. le autovetture ad esso inte- CP_1 state tg CW267EZ e tg. FZ205NT (in uso al figlio , pre- CP_3 CP_4 Per_3 standosi reciprocamente i coniugi sin da ora, per quanto occorra, pieno ed incondizionato consen- so alla vendita ed alla voltura delle rispettive autovetture.
11. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
12. Allo stato, le parti dichiarano di null'altr avere l'un l'altra a pretendere se non l'adempimento delle sovra estese condizioni”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ai sensi di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la separazione personale dei coniugi
, n. il 26/05/1966 a SALUZZO (CN), Parte_1
E
, n. il 10/12/1960 a VERZUOLO (CN), Controparte_1
alle condizioni congiunte come sopra trascritte
Nulla in punto spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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