Articolo 10 della Legge 10 maggio 1982, n. 251
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 maggio 1982
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Versione
29 dicembre 1983
Art. 10.
Le rendite liquidate ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 , ai cittadini italiani aventi diritto ad indennita' per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranita' della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di L. 4.319.000.
A partire dal 1 luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , cosi' come modificato dalla presente legge.
Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 18, comma 1)che: "Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983