Sentenza 19 giugno 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2024, proposto da
LO LA, De IT NA, Di MA GI, La OT TA e IE ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Jessica Storelli e Giacomo Piepoli, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Piepoli in Molfetta, via Maggiore Sallustio, n. 17;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria ex lege in RI, via Melo, n. 97;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1319/24 emessa e pubblicata dal Tribunale di RI - Sezione Lavoro (R.G. n. 7141/2024), in data 24 giugno 2024.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 29 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024, i signori LO LA, De IT NA, Di MA GI, La OT TA e IE ON chiedono l’esecuzione della sentenza del Tribunale di RI - Sezione Lavoro n. 1319/2024 del 24 giugno 2024, notificata all’Amministrazione in data 25 giugno 2024 e passata in giudicato, che ha accolto il ricorso da loro promosso, così disponendo:
1. dichiara il diritto di LA LO, NA De IT, GI Di MA, TA La OT e ON IE a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio nei limiti indicati in parte motiva;
2. condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore dei ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nei seguenti termini:
- tre annualità, pari a € 1.500,00, per LO LA (esclusi a.s. 2018/19, in quanto prescritto, 2019/2020, in quanto non provato e 2023/2024, in quanto già spettante ex lege);
- quattro annualità, pari a € 2.000,00, per De IT NA (escluso l’a.s. 2023/2024, in quanto già spettante ex lege);
- tre annualità, pari a € 1.500,00 per Di MA GI (escluso l’a.s. 2017/18, in quanto prescritto);
- una annualità, pari a € 500,00, per La OT TA (escluso l’a.s. 2017/18 e l’a.s. 2018/2019, in quanto prescritti);
- cinque annualità, pari a € 2.500,00, per IE ON;
1.1 - In data 6 dicembre 2024, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 1319/2024 del Tribunale di RI - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 25 giugno 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da attestazione del 3 settembre 2024, apposta in calce alla stessa.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’Amministrazione deve, pertanto, essere ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
8. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di RI (sezione prima) accoglie il ricorso di ottemperanza e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO