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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2025/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Venezia - Mestre, Via Leonida Bissolati n. 42
e a Bogra (BDH), nato il [...], (C.F ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bozzone del Foro di VI
( presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Email_1
Ospedale, n.
9 - sono elettivamente domiciliati,
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Per le parti congiuntamente: “1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto fermi in ogni caso gli obblighi di Legge;
2. nessuna richiesta reciproca essendo i ricorrenti entrambi autosufficienti sotto il profilo economico;
3. autorizzazione al rilascio rinnovo reciproco del passaporto.”
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato in data
14.05.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data
18.05.2017 a Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, parte I,
Ufficio 8, atto n. 55, del Comune di Venezia e che dalla loro unione non nascevano figli.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 22.10.2024, le stesse confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema
Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato. Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero